STALKING
Come è noto, a fronte dell'allarmante dilagare degli episodi collegati alla violenza nei rapporti fra le persone, il legislatore ha ritenuto necessario introdurre, con l'art. 612-bis del Codice Penale, una nuova fattispecie di reato nell'ambito dei delitti contro la libertà individuale: la norma disciplina e punisce gli atti di molestia persecutoria afflitti da un individuo nei confronti di un altro soggetto e attuati mediante tentativi di comunicazione, appostamenti ed intrusioni nella vita privata.
Al fine del configurarsi della fattispecie di c.d. "stalking" occorrono azioni reiterate, ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i diritti fondamentali della persona, che - pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti - danno luogo a comportamenti di minaccia o molestia perdurante, tali da cagionare un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, fino al punto di compromettere il normale svolgimento delle proprie abitudini di vita.
Stalking è un termine inglese che raccoglie in sè tutti quei comportamenti e manifestazioni, sporadici oppure insistenti, di un fenomeno psicologico e sociale, messi in atto da un individuo verso un altro, sia di sesso femmile che maschile, percepiti dalla vittima come forma di persecuzione, intrusione nella propria sfera personale, sato di allerta, emergenza, stress psicologico, stati d'ansia, problemi di insonnia o incubi, flashback e paura per la propria incolumità.
Tra i comportamenti più frequanti messi in atto dallo stalker, ovvero molestatore assilante, troviamo: telefonate, sms, e-mail, visite a sorpresa, appostamenti, pedinamenti, invio ossessivo di regali, scritte sui muri, raccolta di informazioni sulla vittima e sui suoi movimenti in modo da far crescere, in quest'ultima, uno stato di inquietudine e di terrore.
Le conseguenze negative e psicologiche dello stalking possono protarsi per lungo tempo indipendentemente dalla durata della persecuzione, lasciando delle vere e proprie ferite nella vittima che, se non aiutata correttamente, rischia di subirei questo trauma per tutta la vita. Anche coloro che assistono al fenomeno dello stalking (ovvero familiari, amici e parenti della vittima) possono riportare forme di paura e di ansia.
La sindrome dello stalking agisce negativamente anche su coloro che la mettono in atto Essi si spingono a negare la realtà, seguendo esclusivamente i propri bisogni e danneggiando sempre più la propria salute mentale e la qualità della vita sociale.
Lo studioso Mullen P. E. ha distinto due categorie di comportamenti assilanti:
1) comunicaizoni intrusive: che comprendono tutti i comportamenti volti a trasmettere messaggi sulle proprie emozioni, sui bisogni, sugli impulsi, sui desideri o sulle intenzioni, relativi sia a stati affettivi-amorosi che a vissuti di odio, rancore e vendetta. I metodi di persecuzione adottati in questo caso sono forme di comunicazione con l'ausilio di strumenti come telefono, lettere, sms, e-mail, graffiti o murales; quando vengono utilizzati mezzi elettronici per porre in atto al minaccia si parla di cyberstalking;
2) contatti: attuati sia attraverso comportamenti di controllo diretto, come pedinare o sorvegliare, che di confronto diretto, quali visite sotto casa o sul posto di lavoro, minacce o aggressioni.
Affinchè una molestia si possa definire stalking deve presentare tre caratteristiche che Galezzi G. M. e Curci P. individuano:
1) l'attore della molestia agisce nei confronti di una persona che è designata come vittima in virtù di un investimento ideo-affettivo, basato su una situazione relazionale reale oppure parzialmente o totalmente immaginaria;
2) una serie di comportamenti basati sulla comunicazione e/o sul contatto, ma in ogni caso connotati dalla ripetizione, insistenza e intrusività;
3) la pressione psicologica legata al terrorismo psicologico, pongo la vittima in uno stato di percezione dei comportamenti persecutori come sgraditi, intrusivi e fastidiosi, con la preoccupazione e l'angoscia derivanti dalla paura per la propria incolumità.
Sempre Mullen, in seguito a studi ed esami del profilo psicologico fatti su numerosi stalkers, è riuscito ad individuare bel cinque molestatori assillanti:
1) il risentito: si tratta di una categoria molto pericolosa che può ledere prima l'immagine della persona e poi la persona stessa; il comportamento dei molestatori appartenenti a questa categoria è spinto dal desiderio di vendicarsi di un danno o di un torto subito o che pensa di aver subito, ed è quindi alimentato dalla ricerca della vendetta. Il risentimento, unito ad una scarsa e confusa analisi della realtà, fa considerare giustificati i propri comportamenti che, trasmettendo sensazioni di controllo sulla realtà, tendono a loro volta a rinforzarli;
2) il bisognoso d'affetto: tipologia spinta dalla ricerca di una relazione e di attenzioni che possono riguardare l'amicizia o l'amore; la vittima viene spesso considerata vicina al partener o amico/a ideale, una persona che si ritiene possa aiutare, attraverso una relazione, a colmare la mancaza d'amore e di affetto. Spesso il rifiuto dell'atro viene interpretato con la convinzione che sia colui che ha negato la relazione ad avere dei problemi, che quindi abbia bisogno di aiuto mediante la vicinanza dello stalker. Nei casi estremi può capitare di imbatterci nel così detto "delirio erotomane" in cui il bisogno di affetto viene erotizzato e il molestatore legge nelle risposte della vittima un desiderio a cui lui/lei resiste, in questo caso l'idea del rifiuto, vissuto come intollerabile attacco alla propria persona, viene ancora più acutizzata creando, nel molestatore, una difesa-attacco immaginari basati sulla negazione totale di tale percezione;
3) il corteggiatore incompetente: il suo comportamento è alimentato dalla scarsa o inesistente capacità relazionale manifestata in condotte opprimenti esplicite che diventano aggressive e volgari, quando non riescono a raggiungere l'obiettivo per il quale sono poste in essere;
4) il respinto: è un uomo o una donna che diventa molestatore/trice in seguito ad un rifiuto; in genere si parla di ex che mira a ristabilire la relazione oppure a vendicarsi per l'abbandono. Spesso, in questo caso, il molestatore, oscilla tra i due stati d'animo, manifestando comprotamenti molto duraturi nel tempo, non lasciandosi intimorire dalle reazioni della vittima; tutto ciò perchè nell'ottica del molestatore anche la reazione rappresenta una forma di relazione che lo rassicura rispetto alla perdita totale;
5) il predatore: è un molestatore che desidera rapporti sessuali con una vittima, conosciuta o incontrata per strada. Questa può essere pedinata, inseguita e dunque spavenatata. La paura trasmessa all'altra persona infatti eccita questo tipo di molestatore che prova un senso di potere nell'organizzare la molestia. Questo tipo di uomo o donna è molto pericoloso perchè può avere come obbiettivo anche dei bambini e comprende anche persone con disturbi nella sfera sessuale come pedofili o feticisti. In genere questo tipo di molestia è assai duratura nel tempo.
Con l'approvazione del disegno di legge Carfagna-Alfano "Misure contro gli atti persecutori", approvato dal consiglio dei Ministri il 18.06.2008, lo stalking diventa finalmente reato; si tratta di una legge di soli sei articoli che punisce chi si rende colpevole di "minacce reiterate o molestie con atti tali da creare nella vittima un perdurante stato di ansia o di paura. O un fondato timore per l'incolumità propria o di persona a lei cara. O ancora la costringa ad alterare le proprie abitudini di vita" (art.1). Nel testo della legge è prevista una pena da 1 a 4 anni di reclusione, che potrà aumentare se il reato è commesso dal coniuge separato o divorziato o da persona con cui la vittima ha avuto una relazione affettiva. La pena verrà inoltre inasprita da un terzo alla metà se la persecuzione è diretta verso un minore, se lo stalker è armato o mascherato e se la violenza è esercitata da un gruppo. Si arriva invece all'ergastolo nel caso di omicidio preceduto dal stalking. E' previsto inoltre il divieto di avvicinamento ai luogi frequentati dalla persona offesa o dai suoi prossimi congiunti o conviventi, in questo modo, il giudice può evitare all'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo non solo con la vittima, ma anche con le persone a lei vicine.
Riportiamo alcuni articoli citati nel testo del decreto legge sopra indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 24.02.2009:
- Art. 7) modifiche al codice penale
- Dopo l'articolo 612 del codice panale è inseiro il seguente "art. 612bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da contringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso da coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della Legge 05.02.1992 n.104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve precedere d'ufficio".
I contesti del fenomeno sono principalmente quelli delle relazioni di coppia, il più delle volte ai danni delle donne, anche se il fenomeno riguarda indistintamente entrambi i sessi.
Al fine del configurarsi di una condotta c.d. di "stalking" occorrono azioni reiterate, ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i diritti fondamentali della peraona, che - pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti - danno luogo a comportamenti di minaccia o molestia perdurante, tali da cagionare un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, fino al punto di compromettere il normale svolgimento delle proprie abitudini di vita.
L'esempio tipico è quello di chi con fare minaccioso segue ossessivamente presso il luogo di lavoro l'ex coniuge in attesa di sentenza di separazione, ingenerando in lei un perdurante e grave stato d'ansia per paura di aggressioni. Ma la casistica giurisprudenziale evidenzia come le molestie assillanti possano assumere, oltre che forme di controllo diretto, quali il pedinamento, gli appostamenti sotto casa o sul posto di lavoro, anche connotati persecutori di stampo per così dire indiretto, con l'ausilio di strumenti come telefono, lettere, biglietti, graffiti o murales, in ogni caso caratterizzati dalla ripetitività, dalla insistenza e dall intrusione nelle sfere private della vittima. Il proliferare, inoltre, delle tecnologie, quali telecamere o software per cellulari, e gli strumenti di connettività mediatica, quali sms, email e via discorrendo, contribuisce senz'altro a determinare l'insorgenza di sempre più pervasive intrusioni nei rapporti interrelazionali, produttivi di danni pur senza assumere connotazioni penalistiche; può avvenire, poi, che un soggetto, al termine di una relazione, divenga vittima di una spregiudicata serie di iniziative giudiziarie ad opera del proprio ex, con connotazioni persecutorie.
Chi subisce questo genere di azioni spesso presenta danni in ambito psicosomatico, che si concretizzano in veri e propri quadri di disturbo post traumatico da stress.
Ancor prima della recente previsione penalistica, che punisce con la reclusione il colpevole del reato di "atti persecutori", il legislatore ha cercato delle efficaci previsioni giuridiche volte a consentire un intervento di protezione e di prevenzione delle situazioni di emergenza, quali gli articoli 342 bis e 342 ter del codice civile che consentono l'adozione di porvvedimenti giudiziali di allontanamento dell'ex coniuge o convivente che abbia tenuto e possa reiterare una condotta pregiudizievole.
|
|
|
|
|
|


