Proposta di legge 05.06.2008, n.1261



Introduzione degli articoli 612-bis del codice penale e 282-ter del codice di procedura penale e altre disposizioni
per la repressione delle molestie persistenti

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1261
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PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI BERTOLINI, SALTAMARTINI, SBAI, BIANCOFIORE

Introduzione degli articoli 612-bis del codice penale e
282-ter del codice di procedura penale e altre disposizioni
per la repressione delle molestie persistenti

Presentata il 5 giugno 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! - Stalking è un termine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, spesso di sesso opposto, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della vita quotidiana.
La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti e intrusioni nella vita privata.
Lo stalker può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, o un ex partner, che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subìto.
In altri casi ci si trova davanti a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l'intento di stabilire una relazione sentimentale, imponendo la propria presenza ed insistendo anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa.
Meno frequente è il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere una relazione con l'altra persona.
Solitamente questi comportamenti si protraggono per mesi o anni, il che mette in luce l'anormalità di tale genere di condotte.
Un italiano su 5 è attualmente o è stato in passato vittima di atti di stalking, ossia di molestia insistente. Tra le vittime, l'80 per cento è costituito da donne, e la durata media della molestia è stata di un anno e mezzo. Non solo: più della metà degli autori delle molestie (il 55 per cento) è costituito da partner, o ex partner, mentre 8 su 10 hanno una normale vita sociale.
Il reato di stalking è un fenomeno in crescita, realizzato soprattutto attraverso la posta elettronica, come delineato nel rapporto Eurispes Italia di quest'anno. Da quando, infatti, la rete è diventata uno strumento di comunicazione personale per milioni di persone in tutto il mondo, hanno cominciato a verificarsi, con sempre
maggiore frequenza, casi di minacce, intimidazioni, molestie e persecuzioni, attuati attraverso i servizi classici di internet: e-mail (80 per cento dei casi) e chat. Lo stalking è un fenomeno che ha spesso a che fare con la fine di una storia violenta. Il fenomeno purtroppo è spesso prodromico al reato ben più grave di violenza sessuale. In almeno il 10 per cento dei casi le molestie persistenti precedono addirittura l'omicidio.
Questo fenomeno non trova risposte nel nostro ordinamento penale. La presente iniziativa legislativa ha lo scopo di inserire nel nostro ordinamento norme più efficaci a tutela della libertà individuale. La presente proposta di legge è composta di quattro articoli: l'articolo 1 inserisce nel codice penale l'articolo 612-bis per individuare la condotta punibile; l'articolo 2 prevede la possibilità, per la persona offesa, di rivolgersi direttamente al questore per ottenere, prima di sporgere querela, un provvedimento di avviso orale nei confronti del molestatore; l'articolo 3 introduce nel codice di procedura penale l'articolo 282-ter per prevedere una misura cautelare idonea e proporzionata (individuata sulla scia di quella introdotta dalla legge contro la violenza familiare); infine l'articolo 4 disegna una procedura preventiva al procedimento penale, che dovrebbe essere idonea a risolvere pacificamente i casi meno gravi e comunque a costituire un serio deterrente per gli autori dei fatti previsti.


PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente: « ART. 612-bis. - (Molestie persistenti). - Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque, con comportamenti intimidatori e ripetuti nel tempo, reca a taluno minacce, molestie o disturbo in modo da lederne la libertà morale o personale o la salute psicofisica ovvero in modo da ingenerare timore per la sicurezza personale propria, di un congiunto o di una persona vicina, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Il delitto di cui al primo comma è punibile a querela della persona offesa.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma ».

ART. 2.
1. Fino a quando non e` proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato puo` presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti e` stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai
sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente e` rilasciata copia del processo verbale.
3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o piu` atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

ART. 3.
1. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale e` inserito il seguente: « ART. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'indagato di non avvicinarsi alla persona offesa ovvero al suo domicilio, al suo luogo di lavoro o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.
2. Quando sia necessario per tutelare l'incolumità o la libertà personale della persona offesa o di suoi congiunti, il giudice può altresì prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio della famiglia di origine della persona offesa, a quello di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.
3. Se la frequentazione di tali luoghi è necessaria all'indagato per motivi di lavoro, e in ogni caso quando appare opportuno, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni ».

ART. 4.
1. Nei confronti delle persone denunciate per le condotte di cui all'articolo 612-bis del codice penale, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia o violenza.
2. La diffida è comunicata all'indagato personalmente o, se questi rifiuta di presentarsi, mediante notifica allo stesso con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.
3. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia espressamente denunciati all'autorità, si applica la misura cautelare di cui all'articolo 282-ter del codice di procedura penale, si procede d'ufficio e la pena, in caso di condanna, è aumentata fino a sei anni.