Proposta di legge 07.05.2008, n.787



Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

CAMERA DEI DEPUTATI N. 787
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PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI CODURELLI, BRAGA, RAMPI, SCHIRRU, BELLANOVA, DE BIASI


Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale
in materia di molestie persistenti

Presentata il 7 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! - Il fenomeno cosiddetto dello « stalking » (derivante dal verbo inglese to stalk, che possiamo tradurre in italiano come inseguire, pedinare, fare la posta) configura quell'insieme di « comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi », per usare la definizione datane nello studio « Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna », condotto dal professor Paolo Curci e dal dottor Gian Maria Galeazzi del dipartimento di patologia neuropsicosensoriale dell'universita` di Modena e Reggio Emilia.
L'interesse che si sta concentrando verso questo fenomeno e` nato in seguito a casi di molestie che hanno avuto come vittime personalita` dello spettacolo e ad aggressioni nei loro confronti, prima delle quali il colpevole aveva adottato questa forma di persecuzione. Ma, al di la` di questi episodi « clamorosi », recenti studi epidemiologici hanno mostrato che i casi di stalking che risultano di gran lunga prevalenti si verificano nel contesto della violenza domestica. Secondo una classificazione del professor Curci e del dottor Galeazzi ricavata dagli studi maggiormente qualificati su questo tema (per esempio: Mullen P.E., Pathe` M., Purcell R., Stuart G.W., « Study of stalkers », Am J Psychiatry, 1999), gli stalker agiscono tipicamente attraverso: a) comunicazioni intrusive, distinte secondo il mezzo usato (telefoniche, per posta, e-mail, facsimile o altro, ad esempio messaggi lasciati sulla macchina o sulla porta di casa del molestato); b) contatti, distinti in comportamento di controllo indiretto (seguire, spiare, mantenere la sorveglianza attorno all'abitazione) oppure di approccio diretto al molestato, in pubblico, sul luogo di lavoro; c) comportamenti associati, come ordinare beni per conto del molestato, inviare doni, far trovare oggetti (per esempio, animali o parti di animali morti), vandalizzare le proprieta` del molestato (per esempio tagliare le gomme dell'automobile), uccidere gli animali domestici della vittima.
Strumento per eccellenza dello stalker rimane comunque il telefono, con cui iniziano, nella maggior parte dei casi, le « campagne di stalking »: del resto, i mezzi indiretti di comunicazione, come appunto il telefono, appaiono i piu` utili e semplici, affinche´ il molestatore assillante possa raggiungere la propria vittima. Il telefono, e di recente anche i brevi messaggi da cellulare (gli sms), divengono un vero e proprio mezzo di persecuzione, consentendo di superare distanze geografiche e convenzioni sociali.
Per i medesimi motivi, anche attraverso la rete internet, con la diffusione del suo utilizzo da parte di milioni di persone in ogni parte del mondo, vengono posti in essere comportamenti di stalking (attuati tramite i servizi classici della rete, e-mail e chat) dando vita al cosiddetto cyberstalking.
Tuttavia, tali mezzi sono sempre piu` spesso solo l'inizio della campagna di stalking, cui vengono ad aggiungersi, in un momento successivo, i contatti indiretti dello stalker con la propria vittima (pedinamenti, appostamenti) e gli approcci diretti. Secondo quanto sostenuto dal dottor Marco Strano, direttore scientifico del Telematic Journal of Clinical Criminology (www.criminologia.org), alla luce delle ricerche piu` recenti, sviluppate in prevalenza nel mondo scientifico statunitense, e` possibile sintetizzare una tipologia, semplificata, di persecutori: 1) soggetti che non riescono ad accettare l'abbandono del partner o di altre figure significative e attuano una vera e propria persecuzione nel tentativo maldestro di ristabilire il rapporto o semplicemente per vendicarsi dei torti subiti nel corso del distacco (la maggior parte dei casi). Sono i molestatori statisticamente piu` pericolosi per quanto riguarda la possibilita` che lo stalking degeneri in atti di violenza fisica nei confronti della vittima; 2) soggetti che sfogano attraverso lo stalking un rancore dovuto a cause molteplici nei confronti di una persona con cui sono entrati in conflitto, al di fuori di un rapporto affettivo. Tipico il caso dell'ex collega di lavoro che si e` comportato male con lui o del professionista (ad esempio un medico) che gli ha provocato un danno giudicato grave. Normalmente questi stalker presentano un livello di pericolosita` contenuta per ipotesi di violenza fisica, rappresentata attraverso le molestie e gli insulti, ma difficilmente agı`ta; 3) molestatori sessuali abituali o conquistatori maldestri, che individuano l'oggetto del loro desiderio nella vittima (anche sconosciuta) ed effettuano una serie di tentativi di approccio. I soggetti appartenenti a questa categoria talvolta presentano modalita` compulsive o possono giungere a vere e proprie forme di delirio. Per cio` che attiene agli indici di pericolosita` , i molestatori sessuali possono divenire potenziali stupratori, mentre la categoria dei cosiddetti « conquistatori maldestri » normalmente e` pressoche´ innocua. Talvolta si rilevano soggetti che possono essere inseriti parzialmente in piu` di una delle tre categorie.
Il comportamento di stalking, cosı` come descritto, presenta dunque numerose sfaccettature sia nelle modalita` di attuazione della campagna persecutoria, sia nella motivazione che porta all'ossessionecompulsione dello stalker nei confronti della propria vittima.
Tuttavia, benche´ tale fenomeno descriva una costellazione comportamentale, solo in alcuni casi e` ascrivibile a un conclamato disturbo psichiatrico con manifestazioni deliranti o con anomalie patologiche della personalita` , rilevando nella prevalenza dei casi motivazioni razionali attinenti a un desiderio di vendetta o all'incapacita` di accettare e di elaborare cognitivamente l'abbandono di un partner o di un'altra figura significativa. La ricerca psichiatrica sul fenomeno dello stalking si e` spinta anche su un altro fondamentale campo, che riguarda l'impatto psicologico dello stalking sulle vittime.
Del resto, l'impatto delle molestie e`, in parte, implicito nella definizione stessa della sindrome.
Come sostenuto dal professor Curci e dal dottor Galeazzi, per definizione, infatti, nei casi di molestie assillanti le comunicazioni e la ricerca di contatto indiretto o diretto del molestatore risultano non solo sgradite e inopportune alla vittima, ma anche fonte di preoccupazione e paura per la propria sicurezza personale o di persone care, fino a un vero senso di terrore. Da un punto di vista pratico, l'impatto per le vittime di una campagna di stalking puo` essere estremamente gravoso: giornate di lavoro perse, necessita` di aumentare il grado di protezione personale con conseguenti spese per la sicurezza, cambiamento di residenza eccetera.
A tutto cio` si accompagna una variabile frequenza e intensita` di sintomi correlati: tra i piu` diffusi, secondo uno studio condotto negli Stati Uniti (Pathe` M., Mullen P.E., « The impact of stalkers on their victims », Br J Psychiatry, 1997), sono gli stati ansiosi, i disturbi del sonno e i ricordi intrusivi. Dal medesimo studio emerge come la continua insistenza del molestatore e la sua capacita` di penetrare nella vita privata
della vittima, unitamente alla percezione che gli interventi legali sono inefficaci a fronteggiare i comportamenti molesti, provocano in quasi tutti i soggetti vessati un vero e proprio senso di impotenza e una percentuale rilevante di essi giunge a contemplare, e in alcuni casi anche tentare, il suicidio per sfuggire
alla condizione di persecuzione cui e` sistematicamente sottoposta. Anche senza giungere a queste reazioni
estreme, altri studi (tra cui ricordiamo, Hall D.M, « The victims of stalking », Meloy J.R. ed., The Psichology of stalking, San Diego, Academic Press, 1998) hanno evidenziato quanto una campagna persecutoria possa incidere sulla vittima fino a registrare un vero cambiamento di carattere.
Infatti, si e` verificato che in seguito alle molestie nel soggetto/vittima aumenta il grado di « timorosita` », sospettosita` , introversione e stato di allarme, ma anche il nervosismo e il senso di rabbia, e alcuni soggetti giungono alla depressione.
Di fronte a un fenomeno quale lo stalking, letteralmente capace di distruggere la vita della vittima designata, anche il mondo giuridico ha dovuto affrontare specificamente tale problema.
La giurisprudenza nordamericana e` stata la prima a dare una definizione giuridica del fenomeno dello stalking e a porvi un rimedio. Nel 1994 tutti gli Stati degli USA avevano approvato una legislazione anti-stalking: a essere punito e` colui che, secondo una formula che si rinviene nella maggior parte delle leggi dei vari Stati, pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento consistente nel seguire o nel molestare un'altra persona.
Anche il Canada ha una normativa, contenuta nel Criminal Code of Canada, che definisce il delitto di molestia criminale (criminal harassment), che si concretizza nel molestare intenzionalmente o imprudentemente un'altra persona in ciascuno di questi modi:
1) seguendo o comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o con suoi conoscenti;
2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova a essere;
3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o ai suoi familiari, tali da indurre la persona stessa a temere ragionevolmente per la sua sicurezza.
Nel Regno Unito, al fine di affrontare in modo piu` preciso della precedente legislazione i comportamenti di stalking, e` stato adottato il Protection from Harassment Act del 1997. Esso prevede che la persona non deve attuare una condotta che sa o dovrebbe sapere essere causa di molestia a un'altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni pensa che la condotta dell'imputato corrisponde a molestia, cio` significa che il crimine e` stato commesso.
Occorre peraltro dimostrare che l'imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima. In presenza di semplice abuso verbale, ai fini della punibilita` e` necessaria la ripetizione del comportamento molesto per due volte.
Anche la legislazione degli Stati della Federazione australiana prevede una disciplina volta a contrastare il fenomeno dello stalking, contemplando, tra l'altro, la possibilita` di emanare provvedimenti inibitori (intervention/protettive or restraining  order) che, qualora vengano trasgrediti dallo stalker, comportano l'aggravante del reato o l'esecuzione dell'arresto o la fine della sospensione condizionale della pena detentiva per stalking gia` comminata, anche se il reato e` consumato senza minacce esplicite o atti violenti.
In Italia a tutt'oggi non esiste una specifica legislazione per contrastare e punire colui che pone in essere un comportamento ripetitivo e assillante di molestie.
Le condotte degli stalker sono considerate penalmente rilevanti quando integrano la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 660 del codice penale, rubricato come « Molestia o disturbo alle persone ». La ratio della norma in questione e` volta alla tutela della tranquillita` pubblica proprio per l'incidenza che il relativo turbamento puo` avere sull'ordine pubblico, stante la possibilita` di reazione del molestato, mentre l'interesse della vittima riceve una protezione solo riflessa.
Altre condotte, quali l'ingiuria, la minaccia semplice o aggravata, la violenza privata, il danneggiamento, sono punite autonomamente a titolo di delitto.
In considerazione della rapidita` con cui il fenomeno dello stalking sta dilagando anche nel nostro Paese e delle conseguenze che tali campagne persecutorie creano in capo alle vittime, ci e` apparso assolutamente necessario porre rimedio al mancato riconoscimento giuridico del fenomeno con la presente proposta di legge, la cui elaborazione non sarebbe stata possibile senza il fondamentale contributo della Commissione per le pari opportunita` della provincia di Lecco.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti: « ART. 612-bis. - (Molestie persistenti). - Chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attivita` che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui liberta` morale o personale o la altrui salute psico-fisica, e` punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.000.
Il giudice, al fine di tutelare l'incolumita` fisica o psicologica o la liberta` personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, puo` prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o conoscenti della stessa.
Se la frequentazione dei luoghi di cui al secondo comma e` necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il giudice, quando lo ritiene opportuno, prescrive le relative modalita` e puo` imporre limitazioni.
ART. 612-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - La persona che si ritiene offesa da condotta che puo` presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612- bis puo` presentare all'autorita` competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.
Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorita` di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.
La diffida e` notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorita` , il reato e` perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis e` aumentata fino a quattro anni.
I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, con decisione dell'autorita` giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture
di rieducazione specializzate ».

ART. 2.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.