Proposta di legge 30.04.2008, n.667



Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale e altre disposizioni concernenti il delitto di molestia insistente

CAMERA DEI DEPUTATI N. 667
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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSSANA

Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale e altre
disposizioni concernenti il delitto di molestia insistente

Presentata il 30 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! - Nel nostro Paese si stanno verificando con sempre maggiore frequenza gravi episodi di cronaca nera che impongono una maggiore attenzione da parte della nostra legislazione nei confronti delle molestie e delle minacce messe in atto da molestatori assillanti, in grado di procurare - secondo la definizione che ne forniscono gli psichiatri - una vera e propria « sindrome da molestie assillanti ». Si tratta di qualcosa di molto piu` grave della molestia o del disturbo alle persone, sanzionati dal nostro codice penale con l'arresto fino a sei mesi.
Secondo la terminologia mutuata dal mondo anglosassone, lo « stalking » consiste in una persecuzione asfissiante che finisce per sconvolgere l'esistenza della vittima, costringendola a vivere in una condizione di perenne attenzione, se non addirittura di terrore. Oltre l'80 per cento
delle vittime sono donne e il fenomeno e` in paurosa ascesa, tanto da non poter essere ulteriormente ignorato, visto che oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia e` stato preceduto da atti di « stalking ». Questi episodi di minaccia e di molestie continue sono considerati penalmente rilevanti nel nostro Paese solo quando integrano la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale, norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone. Tuttavia la « molestia assillante » non si ascrive all'interno di questo reato, che si manifesta al massimo come semplice contravvenzione fino al comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi e` la violenza fisica). Circostanza, questa, che comprova come, oltre un certo limite, le attuali norme sanzionatorie - quali quelle dell'articolo 610 del codice penale sulla violenza privata o dell'articolo 612 del codice penale che punisce le minacce - siano chiaramente
insufficienti, mentre occorre, invece, individuare una nuova e specifica figura di reato che consenta di punire coloro che in modo intenzionale e persistente seguono, molestano o minacciano un'altra persona, prima che tali comportamenti sfocino in ben piu` gravi episodi di omicidio. In ragione di quanto illustrato si e` fermamente convinti della necessita` di prevedere
una nuova e piu` grave fattispecie di reato, che assorbe e unifica, aggiungendovi il requisito della ripetitivita` nel tempo, reati quali quelli di minaccia, di percosse e di violenza privata nei confronti del medesimo soggetto.
La presente proposta di legge, pertanto, definisce la fattispecie prevedendo che commette il delitto di molestia insistente (articolo 611-bis del codice penale) chiunque pone in essere intenzionalmente, in modo malevolo e persistente, un comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attivita` che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la liberta` morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa. Tale fattispecie è punita con una pena superiore a quella prevista per la semplice molestia, ma inferiore rispetto a quella stabilita per la violenza privata; mentre la pena della reclusione è innalzata fino a quattro anni nel caso di reiterazione del reato o se il reato e` commesso dopo specifica diffida formale da parte dell'autorita` giudiziaria richiesta dalla persona perseguitata. Quest'ultima previsione e` necessaria per evitare che i comportamenti persecutori possano degenerare in fatti ben piu` gravi se non sono tempestivamente controllati e ridimensionati.
La modulazione della pena risponde a una precisa scelta, ovvero quella di rendere possibile nei confronti del persecutore l'applicazione di misure coercitive, quali il divieto di frequentare i luoghi in cui vive e lavora la vittima, per le ipotesi piu` lievi, o la custodia in carcere, per i casi piu` gravi.
E` inoltre prevista l'istituzione di uno sportello aperto al pubblico presso ogni questura e di un numero verde nazionale allo scopo di dare sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti e agli operatori della sicurezza che si occupano delle segnalazioni delle presunte vittime.

PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
(Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale).

1. Dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente: « ART. 611-bis. - (Delitto di molestia insistente). - Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attivita` che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la liberta` morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, e` punito con la reclusione fino a due anni.  La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma puo` presentare all'autorita` giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorita` di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere
ulteriori atti di molestia insistente. Se il reato e` reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorita` di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del secondo comma, la pena e` aumentata fino a quattro anni ».

ART. 2.
(Introduzione dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente: « ART. 282-ter. - (Misura cautelare per il delitto di molestia insistente). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 611-bis del codice penale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 280 del presente codice al fine di tutelare l'incolumita` fisica o psicologica o la liberta` personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice puo` prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa ».

ART. 3.
(Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale).

1. Presso ogni questura e` istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo 611-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo, di uno psichiatra e di un assistente sociale. E` compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.
2. E` istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale e` attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito e` scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico.