Proposta di legge 29.04.2008, 204



Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del

codice penale in materia di molestie persistenti



CAMERA DEI DEPUTATI N. 204
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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del
codice penale in materia di molestie persistenti

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! - In Italia sono sempre piu` frequenti i casi di violenza legati alle molestie persistenti. Negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni occidentali questo reato, che nel nostro Paese non ha ancora trovato una sua corretta collocazione nel codice penale, e` stato introdotto e reso punibile gia` nel 1994. Nel mondo anglosassone il fenomeno e` conosciuto con il termine di « stalking ».
Con la parola stalking si intende un insieme di comportamenti tramite i quali una persona ne affligge e perseguita un'altra con comportamenti indesiderati tali da provocare ansia o paura nella vittima.
Il termine stalking significa letteralmente « perseguitare » o, piu` propriamente, « seguire con insistenza » e indica quegli atteggiamenti tramite i quali una persona ne perseguita un'altra con appostamenti, tentativi di comunicazione ripetuti e indesiderati, come ad esempio lettere, telefonate, e-mail o sms, tali da provocare nella « vittima » uno stato psicologico che rende impossibile il normale svolgimento della sua esistenza.
Secondo uno studio condotto dal « Modena Group on Stalking » dell'universita` di Modena, le condotte indesiderate legate al fenomeno in questione possono essere classificate in tre tipologie: comunicazioni indesiderate, contatti indesiderati e comportamenti associati.
Le comunicazioni indesiderate di solito sono rivolte direttamente alla vittima di stalking, ma possono concretizzarsi anche in minacce o in contatti con la famiglia, gli amici o i colleghi della vittima stessa. Lettere e telefonate sono le forme piu` comuni attraverso le quali si manifesta la comunicazione indesiderata, ma gli stalker ricorrono spesso anche a scritti non necessariamente inviati in modo diretto alla vittima, oppure utilizzano altri mezzi, come l'invio di sms e di e-mail.
I contatti indesiderati comprendono, invece, i comportamenti tipici dello stalker diretti ad avvicinare in qualche modo la vittima. Tra questi i piu` diffusi sono i pedinamenti, il presentarsi alla porta dell'abitazione o gli appostamenti sotto casa, il recarsi negli stessi luoghi frequentati dalla vittima o lo svolgere le stesse attivita`.
Tra i comportamenti associati, infine, si collocano anche l'ordine o la cancellazione di beni e servizi a carico della vittima, al fine di danneggiarla o intimidirla.
Le conseguenze per chi e` vittima del fenomeno dello stalking sono gravissime.
La vita della vittima puo` divenire particolarmente difficile: molte persone, per timore di ricevere nuove molestie, hanno paura di uscire di casa, non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni e, quindi, sono incapaci di salvaguardare la propria quotidianita`.
Come gia` detto, le ricerche dimostrano che molte vittime, in seguito a tali esperienze, soffrono di ansia, depressione o disturbo post-traumatico da stress. Diversi studi in tutto il mondo evidenziano come l'esperienza di stalking produca spesso danni significativi e addirittura veri e propri disturbi psichiatrici.
In Italia, oltre l'80 per cento delle vittime di stalking e` rappresentato da donne e il fenomeno e` in paurosa ascesa, tanto da non poter essere ulteriormente ignorato dal nostro codice penale, atteso che ben oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia e` stato preceduto da atti di stalking.
Purtroppo, come spesso accade, il fenomeno in questione viene preso nella dovuta considerazione solo allorquando la molestia persistente sfocia in un omicidio o in un suicidio.
Una recente indagine denominata « Indagine Multiscopo sulla sicurezza delle donne », condotta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT, 2007) e che ha misurato la violenza (fisica, sessuale e psicologica) e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, ha reso noti alcuni preoccupanti dati sul fenomeno
dello stalking.  Il campione dell'indagine e` costituito da 25.000 donne di eta` compresa tra i 16 e i 70 anni, intervistate telefonicamente tra il gennaio e l'ottobre 2006. Le violenze rilevate nell'ambito di comportamenti di stalking si riferiscono a episodi messi in atto da ex partner al momento della separazione, che avrebbero coinvolto 2 milioni e 77.000 donne, pari al 18,8 per cento del totale.
In particolare, e` emerso che il 48,8 per cento delle donne vittime di violenza fisica o sessuale ad opera di un ex partner ha subı`to anche comportamenti persecutori. Ed e` quest'ultimo il dato piu` preoccupante, che deve spingere il Parlamento ad approvare una legge che consenta di punire questi comportamenti lesivi della liberta` personale.
Si riporta di seguito una tabella, relativa all'indagine citata, che sottolinea in quali modi, e in che percentuali, lo stalker tenta di avvicinare e molesta la sua vittima.

TABELLA
Comportamenti dello « Stalker »
ha cercato insistentemente di parlarle 68,5 per cento
ha chiesto ripetutamente appuntamenti 61,8 per cento
si e` appostato nei pressi di casa/lavoro/scuola 57 per cento
ha inviato sms, e-mail, lettere, telefonate o regali indesiderati 55,4 per cento
l'ha seguita o spiata 40,8 per cento
Altro 11 per cento
FONTE: ISTAT 2007.

Nel nostro Paese, i casi di molestie persistenti sono considerati penalmente rilevanti soltanto quando integrano la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale, norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone, puniti con il carcere fino a sei mesi o una multa fino a 516 euro. Chiaramente un'inezia rispetto alla gravita` del danno. In ogni caso questo tipo di molestia non e` contemplato all'interno del codice penale ed e` palese come sia necessario integrarlo configurando una nuova fattispecie di reato che, appunto, contempli e punisca la « molestia persistente ». Come gia` ricordato, oggi lo stalking configura una fattispecie autonoma di reato nella maggior parte delle giurisdizioni dei Paesi di lingua inglese, quali USA, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito. Lo stalking e` illegale anche in alcuni Paesi dell'Europa del nord. In alcuni Paesi, come accade in Inghilterra e nel Galles, bastano due episodi per punire
l'autore delle condotte moleste e indesiderate, configurando il reato di stalking. La presente proposta di legge, pertanto, si prefigge lo scopo di introdurre nel nostro codice penale il reato di molestie persistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale sono inseriti i seguenti: « ART. 660-bis. - (Molestie persistenti). - Chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attivita` che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui liberta` morale o personale o la altrui salute psico-fisica, e` punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Il giudice, al fine di tutelare l'incolumita` fisica o psicologica o la liberta` personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, puo` prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o da conoscenti della stessa. Se la frequentazione dei luoghi di cui al secondo comma e` necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il giudice, quando lo ritiene opportuno, prescrive le relative modalita` e puo` imporre limitazioni.
ART. 660-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - La persona che si ritiene offesa da una condotta che puo` configurare gli elementi del reato di cui all'articolo 660-bis puo` presentare all'autorita` competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.
Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 660-bis, l'autorita` di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.
La diffida e` notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.
Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorita` , il reato e` perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 660-bis e` aumentata fino a quattro anni. 
I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, qualora il comportamento delittuoso non sia valutato di gravita` apprezzabile, con decisione dell'autorita` giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.