Disegno di legge 11.11.2005, n.3651



Norme per la repressione del fenomeno dell'interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui (stalking)

 SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

 DISEGNO DI LEGGE N. 3651

d'iniziativa dei senatori DEL PENNINO, CARUSO Antonino, COMPAGNA, TIRELLI e ZICCONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2005

Norme per la repressione del fenomeno dell'interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui (stalking)

Onorevoli Senatori. - Il fenomeno cosiddetto dello stalking (derivante dal verbo inglese to stalk, che possiamo tradurre in italiano come inseguire, pedinare, fare la posta) configura l'insieme di «comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi», per usare la definizione datane nello studio Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna, condotto dal professor Paolo Curci e dal dottor Gian Maria Galeazzi del Dipartimento di patologia neuropsicosensoriale dell'universita` di Modena e Reggio Emilia.
L'interesse che si sta concentrando verso questo fenomeno e` nato in seguito a casi di molestie che hanno avuto come vittime personalita` dello spettacolo e ad aggressioni nei loro confronti, prima delle quali il colpevole aveva adottato questa forma di persecuzione.
Ma, al di la` di questi episodi «clamorosi », recenti studi epidemiologici hanno mostrato che i casi di stalking che risultano di gran lunga prevalenti si verificano nel contesto della violenza domestica.
Secondo una classificazione del professor Curci e del dottor Galeazzi ricavata dagli studi maggiormente qualificati su questo tema (per esempio: Mullen P.E., Pathe´ M., Purcell R., Stuart G.W., Study of stalkers, in «The American Journal of Psychiatry», 1999, vol. 156), gli stalkers agiscono tipicamente attraverso:
«a) comunicazioni intrusive, distinte secondo il mezzo usato (telefoniche, per posta, e-mail, facsimile o altro - ad esempio messaggi lasciati sulla macchina o la porta di casa del molestato);
b) contatti, distinti in comportamento di controllo indiretto (seguire, spiare, mantenere sorveglianza attorno l'abitazione) oppure di approccio diretto al molestato, in pubblico, sul luogo di lavoro;
c) comportamenti associati, come ordinare beni per conto del molestato, inviare doni, far trovare oggetti (per esempio animali o parti di animali morti), vandalizzare la proprieta` del molestato (per esempio tagliare le gomme dell'automobile), uccidere animali domestici della vittima».
Strumento per eccellenza dello stalker rimane comunque il telefono con cui iniziano, nella maggior parte dei casi, le «campagne di stalking»: del resto, i mezzi indiretti di comunicazione, come appunto il telefono, appaiono i piu` utili e semplici, affinche´ il «molestatore assillante» possa raggiungere la propria vittima. Il telefono, e di recente anche i brevi messaggi da cellulare (sms), divengono un vero e proprio mezzo di persecuzione, consentendo di superare distanze geografiche e convenzioni sociali.
Per i medesimi motivi, anche attraverso la rete Internet, con la diffusione del suo utilizzo da parte di milioni di persone in ogni parte del mondo, vengono posti in essere comportamenti stalking (attuati tramite i servizi
classici della rete: e-mail e chat) dando vita al cosiddetto cyberstalking.
Tuttavia tali mezzi sono sempre piu` spesso solo l'inizio della campagna di stalking cui vengono ad aggiungersi, in un momento successivo, i contatti indiretti dello stalker con la propria vittima (pedinamenti, appostamenti) o i tentativi di approccio diretto.
Secondo quanto sostenuto dal dottor Marco Strano, direttore scientifico del «Telematic Journal of Clinical Criminology - www.criminologia.org», «alla luce delle ricerche piu` recenti, sviluppate in prevalenza nel mondo scientifico statunitense, e` possibile sintetizzare una tipologia semplificata di persecutori:
1) soggetti che non riescono ad accettare l'abbandono del partner o di altre figure significative ed attuano una vera e propria persecuzione nel tentativo maldestro di ristabilire il rapporto o semplicemente vendicarsi dei torti subiti nel corso del distacco (la maggior parte dei casi). Sono molestatori statisticamente piu` pericolosi per quanto riguarda la possibilita` che lo stalking degeneri in atti di violenza fisica nei confronti della vittima;
2) soggetti che sfogano attraverso lo stalking un rancore dovuto a cause molteplici nei confronti di una persona con cui sono entrati in conflitto, al di fuori di un rapporto affettivo.
Tipico il caso dell'ex collega di lavoro "che si e` comportato male con lui" o del professionista (es. un medico) che gli ha provocato un danno giudicato grave. Normalmente questi stalker presentano un livello di pericolosita` contenuta per ipotesi di violenza fisica, rappresentata attraverso le molestie e gli insulti ma difficilmente agita;
3) molestatori sessuali abituali o conquistatori maldestri, che individuano l'oggetto del loro desiderio nella vittima (anche sconosciuta) ed effettuano una serie di tentativi di approccio incapaci o incuranti dei segnali di fastidio da parte della vittima. I soggetti appartenenti a questa categoria talvolta presentano modalita` compulsive o possono giungere a vere e proprie forme di delirio. Per cio` che attiene agli indici di pericolosita` i molestatori sessuali abituali possono divenire potenziali stupratori mentre la categoria dei cosiddetti conquistatori maldestri normalmente e` pressoche´ innocua.
Talvolta si rilevano soggetti che possono essere inseriti parzialmente in piu` di una delle tre categorie».
Il comportamento di stalking, cosı` come descritto, presenta dunque numerose sfaccettature sia nelle modalita` di attuazione della campagna persecutoria che nella motivazione che porta all'ossessione - compulsione dello stalker nei confronti della propria vittima.
Tuttavia, benche´ tale fenomeno descriva una costellazione comportamentale, solo in alcuni casi e` ascrivibile ad un conclamato disturbo psichiatrico con manifestazioni deliranti o con anomalie patologiche della personalita`, rilevando nella prevalenza dei casi motivazioni razionali attinenti ad un desiderio di vendetta o all'incapacita` di accettare ed elaborare cognitivamente l'abbandono di un partner o di un'altra figura significativa.
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La ricerca psichiatrica sul fenomeno dello stalking si e` spinta anche su un altro fondamentale campo, che riguarda l'impatto psicologico dello stalking sulle vittime. Del resto, l'impatto delle molestie e`, in parte, implicito nella definizione stessa della sindrome. Come sostenuto dal professor Curci e dal dottor Galeazzi, «per definizione, infatti, nei casi di molestie assillanti le comunicazioni e la ricerca di contatto indiretto e/o diretto del molestatore risultano non solo sgradite e inopportune alla vittima, ma anche fonte di preoccupazione e paura per la propria sicurezza personale e/o di persone care, fino ad un vero senso di terrore».
Da un punto di vista pratico, l'impatto per le vittime di una campagna di stalking puo` essere estremamente gravoso: giornate di lavoro perse, necessita` di aumentare il grado di protezione personale con conseguenti spese per la sicurezza, cambiamento di residenza eccetera.
A tutto cio` si accompagna una variabile frequenza ed intensita` di sintomi correlati; tra i piu` diffusi, secondo uno studio (Pathe´ M., Mullen P.E., The impact of stalkers on their victims, in «The British Journal of Psychiatry », 1997, vol. 170), sono gli stati ansiosi, i disturbi del sonno, i ricordi intrusivi.
Dal medesimo studio emerge come la continua insistenza del molestatore e la sua capacita` di penetrare nella vita privata della vittima, unitamente alla percezione che gli interventi legali sono inefficaci a fronteggiare i comportamenti molesti, provoca in quasi tutti i soggetti vessati un vero e proprio senso di impotenza ed una percentuale rilevante giunge a contemplare, ed in alcuni casi anche tentare, il suicidio per sfuggire alla condizione di persecuzione cui e` sistematicamente sottoposta.
Anche senza giungere a queste reazioni estreme, altri studi (tra cui ricordiamo Hall D.M., The victims of stalking, in Meloy J.R., ed., The Psychology of Stalking, San Diego Academic Press 1998) hanno evidenziato
quanto una campagna persecutoria possa incidere sulla vittima fino a registrare un vero cambiamento di carattere. Infatti, si e` verificato che in seguito alle molestie nel soggetto/vittima aumenta il grado della timorosita`, sospettosita`, introversione e stato di allarme, ma anche nervosismo e senso di rabbia, ed alcuni soggetti giungono alla depressione.
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Di fronte ad un fenomeno quale lo stalking, letteralmente capace di distruggere la vita della vittima designata, anche il mondo giuridico ha dovuto affrontare specificamente tale problema.
La giurisprudenza nordamericana e` stata la prima a dare una definizione giuridica del fenomeno dello stalking e a porvi un rimedio.
Nel 1994 tutti gli Stati degli USA avevano approvato una legislazione anti-stalking: ad essere punito e` colui che, secondo una formula che si rinviene nella maggior parte delle leggi dei vari Stati, pone in essere un «intenzionale, malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un'altra persona».
Anche il Canada ha una normativa, contenuta nel Criminal Code of Canada, che definisce il delitto di molestia criminale (criminal harassment), che si concretizza nel «molestare intenzionalmente o imprudentemente un'altra persona in ciascuno di questi modi:
1) seguendo o comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o suoi conoscenti;
2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova ad essere;

3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o ai suoi familiari, tali da indurre la persona stessa a temere ragionevolmente per la sua sicurezza».
Nel Regno Unito, al fine di affrontare in modo piu` preciso della precedente legislazione i comportamenti di stalking, e` stato adottato il Protection from Harassment Act del 1997. Esso prevede che «una persona non deve attuare una condotta che sa o dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un'altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni pensasse che la condotta dell'imputato corrisponda a molestia, cio` significa che il crimine e` stato commesso. Occorre peraltro dimostrare che l'imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima».
In presenza di semplice abuso verbale ai fini della punibilita` e` necessaria la ripetizione del comportamento molesto per due volte.
Anche la legislazione australiana prevede una disciplina volta a contrastare il fenomeno dello stalking, contemplando, tra l'altro, la possibilita` di emanare provvedimenti inibitori (intervention/protective or restraining orders) che, qualora vengano trasgrediti dallo stalker, comporteranno l'aggravante del reato o l'esecuzione dell'arresto e/o la fine della sospensione condizionale della pena detentiva per stalking gia` giudicata, anche se il reato e` consumato senza minacce esplicite o atti violenti.
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In Italia a tutt'oggi non esiste una specifica legislazione per contrastare e punire colui che pone in essere un comportamento ripetitivo e assillante di molestie. Le condotte degli stalker sono considerate penalmente rilevanti quando integrano la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 660 del codice penale, rubricato come «Molestia o disturbo alle persone».
La ratio della norma in questione e` volta alla tutela della tranquillita` pubblica proprio per l'incidenza che il relativo turbamento puo` avere sull'ordine pubblico, stante la possibilita` di reazione del molestato, mentre
l'interesse della vittima riceve una protezione solo riflessa. Altre condotte, quali l'ingiuria, la minaccia semplice o aggravata, la violenza privata, il danneggiamento, sono punite autonomamente a titolo di delitto.
In considerazione della rapidita` con cui il fenomeno dello stalking sta dilagando anche nel nostro Paese e delle conseguenze che tale campagna persecutoria crea in capo alle vittime, appare necessario ai proponenti l'elaborazione di strategie d'intervento e un immediato riconoscimento legale del fenomeno.
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La difficolta` nel creare una norma che disciplini il fenomeno e` data dal fatto che i comportamenti inquadrabili come stalking sono tanti e tanto vari da risentire, se puntualizzati in una disposizione di diritto positivo, di un eccesso di analiticita` ovvero di una totale aspecificita`, tanto da far ricadere la previsione tra le cosiddette norme penali in bianco contrarie al principio di legalita`. All'interno del sistema vi sono delle ipotesi che possono ritenersi idonee (almeno dal punto di vista del precetto) ad inquadrare taluna tra le condotte di «persecuzione»: basti in tal senso pensare alle fattispecie di cui agli articoli 610, 615-bis e 660 del codice penale.
Certamente non si puo` non avvedersi di come la sanzione sia inadeguata (in specie per l'articolo 660 del codice penale) ed, in ogni caso, le predette statuizioni coprono esclusivamente una parte del campo di cio` che de iure condendo dovrebbe essere sanzionabile.
Pertanto le medesime ipotesi mancano della connotazione tipica della condotta dello stalker e cioe` la petulanza continuata e reiterata che deve essere espressamente prevista come dato essenziale della condotta e criterio di commisurazione della pena. Ecco dunque che la nuova norma, proposta come articolo 610-bis del codice penale, vuole salvaguardare e ricomporre la fattispecie sulla base del gia` esistente (le ipotesi di cui agli articoli 610, 615-bis e 660 del codice penale) attribuendo alle medesime i caratteri tipici dello stalking (la reiterazione e la petulanza) per poi, nella seconda parte, contemplare anche le diverse ipotesi di comportamenti possibili. Non potendo creare un «elenco» (che d'altro canto avrebbe sofferto anche della tassativita` imposta dal principio di legalita`) si e` ritenuto di contenere la previsione in un precetto che riguardi la commissione di una qualsivoglia condotta perturbatrice idonea ad interferire in modo molesto e continuo nella vita pubblica e privata altrui. Dunque: atipicita` delle condotte, ma tutte caratterizzate dall'interferenza continuata e molesta nella vita altrui. Il secondo comma dello stesso articolo
prevede un'ipotesi aggravata qualora ricorrano una o piu` condizioni di cui all'articolo 339, primo comma, del codice penale. Si e` ritenuta adeguata la modulazione dell'aggravante sulla prima parte del predetto articolo 339 e cio` per sanzionare particolari modalita` dell'estrinsecazione della condotta di stalking. La scelta di rendere generalmente punibile a querela di parte la fattispecie non aggravata e` stata suggerita dalla necessita`, sempre fondamentale nelle ipotesi di reato che coinvolgono rapporti «a due» conflittuali, di poter «chiudere» la vicenda penale mediante una composizione della controversia.
La decisione di rubricare la nuova norma  come una sorta di «filiazione» della violenza privata e` dovuta al fatto che si ritiene che quella di cui all'articolo 610 del codice penale. sia l'ipotesi piu` vicina a quella di stalking e dunque e` parso corretto dal punto di vista sistematico inserire la fattispecie come articolo 610-bis del codice penale. La proposta di legge contiene anche una previsione cautelare da inserire come nuovo
articolo 283-bis del codice di procedura penale. Tale norma, agganciandosi alla sanzione penale (da uno a quattro anni di reclusione) consente di applicare una doppia ipotesi di misura cautelare e cioe` il divieto di transito e permanenza nei luoghi in cui si trova la vittima di stalking ed il divieto, per lo stalker, di comunicare con determinati soggetti (la vittima di stalking ovvero altri a costui collegati). E` questa una tipica misura cautelare per le ipotesi di stalking gia` prevista negli ordinamenti anglosassoni.
Per garantire il rispetto della previsione, il giudice che emette la misura deve darne immediata comunicazione alla polizia, cui e` demandato il compito di vigilare sul suo rispetto, pena l'applicabilita` dell'articolo 650 del codice penale.
Sara` ovviamente, compito del giudice cautelare stabilire le modalita` attuative piu` idonee in relazione ad eventuali esigenze di alloggio, lavoro ed assistenza dell'imputato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 610 del codice penale e` inserito il seguente: «Art. 610-bis. - (Interferenza molesta nella
vita pubblica e privata altrui). - Chiunque commette in modo reiterato uno dei fatti di cui agli articoli 610, 615-bis o 660, ovvero mette in atto ogni altro comportamento perturbatore idoneo ad interferire in maniera
molesta e continuata nella vita pubblica e privata altrui e` punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma e` aumentata qualora i fatti descritti siano commessi ricorrendo una delle condizioni prevedute dall'articolo 339, primo comma. Il delitto e` punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra l'aggravante di cui al secondo comma».

Art. 2.
1. Dopo l'articolo 283 del codice di procedura penale e` inserito il seguente: «Art. 283-bis. - (Divieto di transito o permanenza in determinati luoghi e divieto di comunicazione con determinate persone) - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto  di transito o permanenza in determinati luoghi, il giudice prescrive all'imputato di non transitare e non permanere in uno o piu` luoghi identificati senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto e` possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato.
3. Con provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone, il giudice impone i limiti o i divieti alla facolta` dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento anche telematico.
4. Il giudice da` immediata comunicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo all'autorita` di polizia competente, che vigila sulla loro osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione».