Provincia Regionale di Agrigento



Legislazione in materia di violenza contro le donne - Articoli del codice penale

Legislazione in materia di violenza contro le donne - Articoli del codice penale

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art.342- bis.
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342- ter.

Art.342- ter.
(Contenuto degli ordini di protezione)
Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonchè delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Art. 3. (Disposizioni processuali)
1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Capo V-bis.

DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 736-bis
(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).

Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

Art. 4 (Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: "procedimenti cautelari" sono inserite le seguenti: "per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari".

Art. 5 (Pericolo determinato da altri familiari)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

Art. 6 (Sanzione Penale)

1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

Art. 7 (Disposizioni fiscali)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonchè i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonchè dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni.

Art. 8 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando al condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovverom rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970 n.898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile.
2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n.898 e successive modificazioni.

Articoli dal Codice Penale
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Art. 570 c.p.
È' il fatto di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, di chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge, di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge ( es. mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto per il coniuge separato o per i figli).
Procedibilità a querela di parte, o d'ufficio se il reato riguarda minori (ciò significa che la querela sporta ad es. dalla madre affidataria per la mancata corresponsione da parte del padre dell'assegno di mantenimento per il figlio minore non potrebbe essere rimessa dalla stessa).

ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA

Art. 571 c.p.
E' il fatto di chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

Procedibilità d'ufficio
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO I FANCIULLI

Art. 572 c.p.
E' il fatto di chi, fuori dei casi indicati nell'art. 571, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.
Si configura nei casi di convivenza more uxorio

Procedibilità d'ufficio
SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI

Art. 573 c.p.
E' la sottrazione di un minore che abbia compiuto gli anni 14, consenziente al genitore esercente la potestà o al tutore o la ritenzione del minore contro la volontà degli stessi Procedibilità a querela

SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI

Art. 574 c.p.
E' la sottrazione di un minore degli anni 14 o di un infermo di mente o di un minore che abbia compiuto gli anni 14 non consenziente al genitore esercente la potestà, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o custodia, ovvero la ritenzione del minore o infermo contro la volontà dei medesimi

Procedibilità a querela di parte
PERCOSSE

Art. 581 c.p.
E' il fatto di chi percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente (azioni violente produttive soltanto di sensazioni fisiche dolorose, senza conseguenze morbose, es. la schiaffo - le ecchimosi rientrano nella categoria della lesioni).

Procedibilità a querela di parte
LESIONE PERSONALE

Art. 582 c.p.
E' il fatto di chi cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente
Procedibilità a querela di parte se la malattia ha durata non superiore a 20 giorni e non concorrono le aggravanti ex artt. 583 e 585

Procedibilità d'ufficio negli altri casi
LESIONE PERSONALE GRAVE

Art. 581, 1°comma, c.p.
Se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg. Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

Procedibilità d'ufficio
LESIONE PERSONALE GRAVISSIMA

Art. 583, 2°comma, c.p.
Se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, o la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, o una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso

Procedibilità d'ufficio
INGIURIA

Art. 594 c.p.
E' il fatto di chi offende l'onore e il decoro di una persona presente, o mediante comunicazione telefonica o telegrafica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Procedibilità a querela di parte
VIOLENZA PRIVATA

Art. 610 c.p.
E' il fatto di chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa

Procedibilità d'ufficio
MINACCIA

Art. 612 c.p.
E' il fatto di chi minaccia ad altri un ingiusto danno
1° comma: procedibilità a querela di parte
2° comma (minaccia grave o commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatoria derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, o da più di 5 persone riunite mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse o da più di 10 persone): procedibilità d'ufficio.