Legge Pollastrini, 2007



Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione

Schema di disegno di legge recante "Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché
repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento
sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione."

Titolo I - Misure di sensibilizzazione e di prevenzione contro la violenza in famiglia , di genere e contro le discriminazioni

ART. 1
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

1. Le amministrazioni statali, nell'ambito delle proprie risorse e competenze e avuto riguardo al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, realizzano interventi di informazione e di sensibilizzazione, anche acquisendo il parere dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, al fine di prevenire la violenza in famiglia, di genere e le discriminazioni.

ART. 2
(Principi e strumenti nel sistema dell'istruzione e formazione)

1. Il sistema dell'istruzione e formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, nazionalità, religione, condizioni personali ed opinioni, età, sesso o orientamento sessuale e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori.
2. Al comma 2 dell'articolo 284 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in fine, sono inserite le parole: «nonché, di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunità alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito nonché della dignità della donna.».

ART. 3
(Principi e strumenti nel sistema sanitario
)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in fine, sono inserite le parole «senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso o orientamento sessuale.». 
2. La rubrica del Titolo II del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, è sostituito con il seguente: "Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione.».
3. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente: «Art. 24- bis (Sistema sanitario)
Il Ministro della Salute, d'intesa con i Ministri per i Diritti e le pari opportunità, delle Politiche per la famiglia, dell'Università, e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studi dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, l'intervento ed il sostegno alle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali.».

ART. 4
( Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria)

Dopo l'articolo 24- bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente:
« Art. 24-ter (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria)
1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.
2. E' vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari l'immagine
della donna o i riferimenti all'orientamento sessuale della persona o alla identità di genere."
3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni ed organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
4. Per l'esercizio delle funzioni Dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

ART. 5
(Statistiche sulla violenza)

Dopo l'articolo 24- ter del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente: «Art. 24-quater (Statistiche sulla violenza)
1. Ai fini della progettazione e realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istat, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale.».

ART.6
(Sistema previdenziale)

1. Dopo l'articolo 24-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente: «Articolo 24- quinquies (Sistema previdenziale) Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i diritti e le pari opportunità, da emanarsi entro il 30 luglio 2007, nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto, vengono individuate, per le lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi da malattia e che si trovino impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime dei reati di cui agli articoli 572, 609-bis e 609-octies del codice penale, le modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo fino a un massimo di sei mesi. Durante tale periodo è riconosciuto un accredito figurativo calcolato sulla media delle quote versate durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero.».

ART. 7
(Registro dei centri antiviolenza)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito, nell'ambito delle strutture di competenza e senza oneri aggiuntivi di spesa, un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell'ambito di una Rete con dimensione sovraregionale, con lo scopo di prestare assistenza alle vittime della violenza di genere o per ragioni di orientamento sessuale.
2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l'iscrizione nel registro e le modalità per documentare il possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la tutela delle vittime di violenza, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e di altre entrate; tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
d) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione;
e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Il registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei centri per i quali siano venuti meno i requisiti necessari per l'iscrizione.

Titolo II- Diritti delle vittime del reato

ART. 8
(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle
famiglie vittime del reato)

Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche della famiglia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari
opportunità, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
a) l'informazione sulle misure previste dalla legge riguardo la protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e soccorso delle vittime di violenza;
b) l'esistenza di servizi cui siano chiaramente attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza;
c) la previsione che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, anche a fini di ricomposizione familiare;
d) l'integrazione tra i servizi, qualora ne esistano di diversi con competenze ripartite;
e) la stabilità e continuità dei servizi, siano essi pubblici o privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni;
f) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionale;
g) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale.

ART. 9
(Programmi di protezione della vittima di violenza)

1. Le Regioni, gli enti locali e i Centri antiviolenza iscritti nel registro di cui all'articolo 7 possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato sull'apposito Fondo per le politiche di pari opportunità, progetti concernenti programmi di protezione sociale e reinserimento delle vittime della violenza per ragioni di genere ovvero di orientamento sessuale che, per effetto della violenza subita, manifestano difficoltà di reinserimento a livello sociale e lavorativo.
2. I programmi di protezione sociale e reinserimento possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della vittima, quanto meno con riferimento alla durata del processo penale, il reinserimento professionale, le esigenze di cura e sostegno dei figli a carico.
3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti dei programmi di protezione sociale e reinserimento sono determinate con apposita intesa da adottarsi in sede di Conferenza Unificata.

Titolo III - Dei delitti contro la persona e la famiglia

ART. 10
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 572. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.».

ART.11
(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero)

1. Dopo l'articolo 574 del codice penale è aggiunto il seguente: «574 bis. (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo all'estero ovvero omettendo di farlo rientrare in Italia, contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione da uno a sei anni.
Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e col suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso da uno dei genitori, la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.».

ART. 12
(Modifiche alle norme sui delitti contro la personalità individuale e la libertà personale)

1.Dopo l'articolo 604 del codice penale è aggiunto il seguente: « 604 bis. (Ignoranza dell'età della persona offesa). Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della
persona.».
2. L'articolo 609 bis, terzo comma, del codice penale è sostituito dal seguente: «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi; ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima.».
3. All'articolo 609 ter, primo comma, numero 2), del codice penale dopo le parole: « stupefacenti o » sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o ».
4. All'articolo 609 ter, primo comma, del codice penale il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;».
5. All'articolo 609 ter, primo comma, del codice penale dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti: «5 bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;
5 ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;
5 quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza.».
6. L'articolo 609 quater, quarto comma, del codice penale è sostituito dal seguente: «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi; ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima.».
7. All'articolo 609 quinquies del codice penale dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «Alla stessa pena soggiace chiunque mostra materiale pornografico a persona minore degli anni quattordici, al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza.».
8. Dopo l'articolo 609 decies del codice penale sono aggiunti i seguenti: «609 undecies. (Adescamento di minorenni). Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.
609 duodecies. (Computo delle circostanze). Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609 ter, 609 quater, quinto comma, 609 quinquies, terzo comma e 609 octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ».

ART. 13
(Atti persecutori)

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente: «612 bis. (Atti persecutori). Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

ART. 14
(Modifiche all'articolo 640 del codice penale)

1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: « 1 bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 5;» .

ART. 15
(Altre modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 157, al sesto comma, dopo le parole "e 589, secondo e terzo comma" sono aggiunte le parole: "572, 600 bis, 600 ter, 609 bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609 ter, numeri 1, 5 e 5 bis, 609 quater , 609 octies e 609 undecies".
b) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur non essendo coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore.»;
c) al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente: « 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies; »;
d) negli articoli 604, 609 sexies, 609 septies, primo comma, 609 nonies, primo comma, 609 nonies, secondo comma, 609 decies, primo comma , 734 bis, le parole « 609 ter, » sono soppresse.

ART. 16
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: « reati di » sono inserite le seguenti: « sottrazione consensuale di minorenne, sottrazione di persone incapaci, sottrazione e trattenimento di minore all'estero, » e dopo la parola: « minaccia, » sono inserite le seguenti: « atti persecutori, »;
b) all'articolo 282 bis , dopo il comma 6 è inserito il seguente: «7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
c) dopo l'articolo 282 bis è aggiunto il seguente: «Art. 282 ter. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.
3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.».
c) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d bis) delitti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis e di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609 quater del codice penale, qualora ricorra una o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 609 ter, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609 octies del codice penale. »;
d) all'articolo 392, il comma 1bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. »;
e) all'articolo 393, il comma 2 bis è abrogato;
f) all'art. 398, il comma 5 bis è modificato come segue:
1) prima della parola «600» è inserita «572,»;
2) le parole «e 609 octies» sono sostituite da «609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis»;
3) le parole «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite da «vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni,»;
4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;
5) le parole « abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti «abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;
g) all'articolo 498, il comma 4 ter è modificato come segue:
1) prima della parola «600» è inserita la seguente: «572,»;
2)le parole «e 609 octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis»;
3) dopo le parole «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato »;
g) negli articoli 190 bis, comma 1 bis, 282 bis, comma 6, 398, comma 5 bis, 444, comma 1 bis, 472, comma 3 bis, 498, comma 4 bis, le parole « 609 ter, » sono soppresse.

Art. 17
(Giudizio immediato)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato. In tal caso, il termine di cui al primo comma dell'art. 454 del codice di procedura penale è di centoventi giorni.

ART. 18
(Delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o
sull'identità di genere)

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere »;
b) al comma 1, lettera b), le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere »;
c) al comma 3, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere ».
2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religioso » sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere ».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole «comma 1, » sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609 bis del codice penale, ».

ART. 19
(Intervento in giudizio)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa, e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può altresì intervenire ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, caratterizzati da violenza di genere o altra finalità discriminatoria.
4. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall'art. 380, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. art. 18 del Testo Unico sull'immigrazione ovvero di programma speciale ai sensi dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

ART. 20
(Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei procedimenti
per reati qualificati dalla discriminazione)

1. Nei procedimenti per i delitti commessi per finalità di discriminazione, motivati da ragioni di discriminazione o aggravati da tale finalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può costituirsi parte civile .

ART. 21
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Salvo quanto previsto dal primo comma, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 609 bis e 609 octies, , se commessi in danno di persona minorenne, e 609 quater del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica.».
2. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro delle politiche per la famiglia e con il ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 bis, secondo comma, della legge medesima.

Titolo IV - Modifiche al codice civile.

ART. 22
(Modifiche all'articolo 342 ter del codice civile)

1. L'articolo 342 ter, quarto comma, del codice civile è sostituito dal seguente:   « Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga  l'allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l'ausilio della forza pubblica e  l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento.».
2. All'articolo 342 ter del codice civile, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 342 bis è sempre comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.».