L.R. Friuli Venezia Giulia, 07.07.2006, n. 11



Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità

L.R. 7-7-2006 N. 11
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 12 luglio 2006, n. 28

Art. 5
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1978.
1. L'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), come sostituito dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale n. 18/1979, è sostituito dal seguente:
«Art. 3
Compiti del servizio.
1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico-linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, opera per assicurare:
a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;
b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;
c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;
e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità, nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;
f) la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali;
g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affido preadottivo;
h) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi socio-sanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;
i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi socio-sanitari per l'età evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni;
j) la collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni per le prestazioni di carattere socio-sanitario relative agli affidamenti familiari;
k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell'identità sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo;
l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;
m) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.
2. La Regione, le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
3. L'avvenuta programmazione a livello locale delle azioni previste dal presente articolo è condizione per il consolidamento, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), dei Piani attuativi locali (PAL) di cui alla legge regionale n. 23/2004.».