Cass. civ. Sez. I, 05.01.2005, n. 208



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere
Dott. RORDORF Renato - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(omissis) domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO MARTIRE, giusta procura a margina dal ricorso;
- ricorrente -
contro
(omissis)
- intimata -
avverso l'ordinanza dal Tribunale di COSENZA, depositata il 13/10/01 (n. 1431/01 R.G.A.C/b).
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2004 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

(omissis) con atto del giorno 1.8.2001 chiedeva al Tribunale di Cosenza l'adozione della misura cautelare dell'allontanamento della figlia (omissis) dalla casa familiare, a causa delle violenze fisiche e morali da questa poste in essere nei suoi confronti.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica; accoglieva l'istanza della (omissis) e disponeva l'allontanamento della (omissis) dalla casa familiare per mesi tre, intimando altresì alla (omissis) medesima di non avvicinarsi, per lo stesso periodo, al luogo di lavoro ed al domicilio della madre.
Avverso il provvedimento del giudice monocratico proponeva reclamo (omissis) ed il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, rilevato che si era trattato di un unico episodio di violenza, revocava la misura cautelare e disponeva il rientro in casa della (omissis) provvedendo poi, con separato decreto, a dettare le norme per l'esecuzione coattiva del provvedimento.
Per la cassazione dell'ordinanza collegiale propone ricorso, fondato su tre motivi, (omissis) Non svolge attività difensiva (omissis)

Motivi della decisione

Con il primo nesso di cassazione la ricorrente lamenta erroneità della ricostruzione dei fatti.
Osserva la (omissis) che il Tribunale ha ricostruito i fatti di causa sulla base delle sole deposizioni del teste (omissis) figlio e fratello delle parti, senza considerare che lo stesso non è stato sempre presente agli episodi di violenza perpetrati dalla sorella nei confronti della madre, sicchè molti fatti, evidenziati peraltro dai certificati medici, dalle denunzie e dalle querele sono sfuggiti alla valutazione del Tribunale.
Ciò senza considerare che spesso essa ricorrente ha omesso di portare a conoscenza di (omissis) episodi di violenza al fine di non innasprire i rapporti fra i fratelli.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa valutazione delle prove.
Assume la (omissis) che il Tribunale non ha neppure valutato la ingente documentazione prodotta in giudizio e la circostanza emergente dagli atti che (omissis) padre di (omissis) ha strumentalizzato i sentimenti della figlia, mettendola contro la madre.
Infine con il terzo ed ultimo motivo (omissis) impugna l'ordinanza collegiale del Tribunale per errata applicazione di norme.
Osserva la ricorrente che il Tribunale con il decreto n. 68/2001 ha disposto il rientro coattivo in casa della (omissis) anche a mezzo della forza pubblica.
Tale decisione non poteva essere adottata sia perchè il provvedimento revocato non conteneva alcuna specifica indicazione circa il rientro della (omissis) nella casa familiare sia perchè la medesima, maggiorenne e con reddito derivatitele dagli assegni di mantenimento dei genitori, non aveva alcun diritto di rientrare nella casa familiare.
Il ricorso è inammissibile.
Va al riguardo precisato preliminarmente che il procedimento per la pronunzia delle misure cautelari previste dalla L. 4.5.2001 n. 154 è regolato dall'art. art. 3 della legge stessa.
Tale articolo stabilisce che l'istanza per ottenere la pronunzia della misura cautelare in questione può essere proposta, anche dalla parte personalmente, al tribunale competente che provvede in composizione monocratica; avverso i provvedimenti del giudice monocratico è previsto il reclamo allo stesso tribunale, in composizione collegiale, che pronunzia con decreto non impugnabile.
L'ultimo comma del richiamato articolo 3 stabilisce infine che, per quanto non previsto specificamente dall'articolo stesso, si applicano al procedimento gli artt. 737 e seguenti del c.p.c..
Dal procedimento, così come delineato dalla legge, si desume all'evidenza l'inammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., essendo la misura cautelare "de qua" non impugnabile, per espressa disposizione di legge.
Parimenti inammissibile deve poi ritenersi il ricorso ai sensi dell'art. 111 della Costituzione considerato che per l'ammissibilità di tale messo di impugnazione" non è sufficiente che il provvedimento abbia inciso su diritti soggettivi... ma occorre che esso abbia deciso una controversia su diritti soggettivi con attitudine al giudicato o quanto meno con attitudine "pro iudicato" (Cass. civ. sez. 1^ 1.13.1994 n. 10254).
Il decreto che accoglie l'istanza di concessione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare non ha le indicate caratteristiche posto che ha una durata temporanea che non può superare il limite massimo di sei mesi, prorogabile solo per gravi motivi, (art. 2 legge citata), perde di efficacia qualora nel procedimento di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cassazione degli affetti civili dal matrimonio siano pronunziati i provvedimenti provvisori previsti rispettivamente dall'art. 708 c.p.c. e dall'art. 4 L. 898 dal 1970, (art. 8 legge citata) a finalizzato a tutelare non interessi individuali ma l'interesse sociale alla tranquillità della famiglia e sopratutto può essere richiesto nuovamente qualora non sia stato concesso a seguito della prima istanza, non rinvenendosi nella legge norma che a ciò ostino.
Il provvedimento in esame difetta pertanto dei requisiti della decisorietà a definitività necessari per potarsi ipotizzare il ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione.
I primi due motivi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Il terzo motivo infine è inammissibile oltre che per le ragioni già esposte anche perchè finalizzato a censurare le modalità di esecuzione del provvedimento di reintegro nell'abitazione familiare della (omissis) vale a dire a censurare un provvedimento di natura meramente strumentala, inidoneo anche sotto questo profilo ad assumere valenza di giudicato, sia sotto il profilo formala che sostanziala. (Cass. civ. sez. 1^ 6.7.2000 n. 9808).
Le esposte argomentazioni rendono ultroneo l'esame del merito del ricorso, che contiene peraltro solo censure avverso la motivazione del provvedimento impugnato, come tali non proponibili con ricorso ex art. 111 della Costituzione.
Il ricorso va pertanto dichiarato interamente inammissibile.
Nulla spese non essendosi l'intimata costituita in giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 ottobre 2004

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2005