Trib. Minorenni Venezia, 16.04.1993



Massima

Qualora la famiglia sia travagliata da un'accesissima, esasperata, indomabile conflittualità, sia tra i coniugi, sia tra il marito ed i genitori della moglie, tanto da dar luogo a non lievi e non infrequenti manifestazioni di violenza aggressiva, ed una situazione siffatta abbia provocato all'unico figlio (in tenera età) un rilevante disagio emotivo-relazionale suscettibile d'aggravarsi, provocando notevoli, ulteriori danni alla personalità del minore (che si trova in piena età evolutiva), non va disposto nè l'affidamento a terzi del figlio, che subirebbe per l'allontanamento da entrambi i genitori, cui è assai affezionato, un trauma non trascurabile; nè l'interruzione dei rapporti tra il minore ed il padre, oltremodo suscettibile e tendente a reazioni violente ed aggressive e, comunque, sproporzionate ed abnormi, ma, in buona sostanza, persona responsabile, consapevole dei propri difetti ed assai attaccato al figlio, cui vorrebbe evitare ogni trauma, tanto da essersi sottoposto, "sua sponte", a regolari e costanti sedute di psicanalisi; nè l'affidamento del minore ai nonni materni, il che aggraverebbe con certezza la crisi coniugale, e nuocerebbe al figlio anche per la confusione dei ben diversi ruoli familiari affidati a genitori e nonni: avendo il marito responsabilmente iniziato procedimento per separazione personale, è da presumere che l'allontanamento dei coniugi abbia ad evitare le occasioni di contrasti e di scontri e che siano sufficienti alla bisogna i provvedimenti presidenziali, prima, e istruttori, in corso di causa, anche con riferimento ai rapporti tra il minore ed il genitore non affidatario. Al figlio va peraltro assicurato un adeguato sostegno psicologico che lo aiuti ad instaurare un rapporto sereno, equilibrato e positivamente fecondo con le figure dei genitori e di coloro che il minore stesso circondano; all'uopo, il bambino deve essere assiduamente seguito e controllato dal servizio di neuropsichiatria infantile dell'U.s.s. di sua appartenenza.