Trib. Apostolico Romana Rota, 26.04.1988



Massima

I coniugi debbono conservare la convivenza, tranne che esista una che li esenti da quest'obbligo; fra queste la legge annovera le e cioè quei comportamenti di cosciente, grave violenza di un coniuge, che mettono in pericolo la salute fisica e morale e comunque rendono troppo dura la convivenza all'altro; la separazione in questi casi non ha natura di pena e va concessa ad tempus, con l'obbligo cioè di ripristinare la convivenza, una volta superate le cause che avevano dato vita alla separazione.