Dott.ssa Carlotta Bartolomei, Analisi comportamento..



ANALISI DEL COMPORTAMENTO MALTRATTANTE E DELLE TIPOLOGIE DI MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA

ANALISI DEL COMPORTAMENTO MALTRATTANTE E DELLE TIPOLOGIE DI MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA

A cura della Dott.ssa Carlotta Bartolomei

DICHIARAZIONI DEL MINISTRO BINDI SU DDL VIOLENZA IN FAMIGLIA - CARTELLA STAMPA

Dichiarazioni del Ministro Rosy Bindi alla presentazione del DISEGNO DI LEGGE su misure di sensibilizzazione e prevenzione, e repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione.
Il governo si impegna con una forte iniziativa politica e culturale sul fronte della prevenzione e del contrasto della violenza in famiglia.
In famiglia si consuma il maggior numero di soprusi economici, di ricatti psicologici, di percosse e molestie, di violenze sessuali. Tante facce di una violenza in gran parte sommersa, subita in silenzio presente in tutti i ceti sociali.
E' una violenza particolarmente odiosa perché si consuma in un contesto in cui dovrebbero prevalere fiducia, rispetto, amicizia, lealtà reciproche.
Sentiamo la responsabilità di non chiudere più gli occhi di fronte a questa realtà, di rompere il cerchio dell'indifferenza e della rimozione che troppo spesso accompagna questo tipo di violenze.
Il nostro impegno è rivolto a sostenere tutte le componenti del nucleo familiare, anche se è ben noto che le donne - le mogli, le figlie, le madri - insieme agli anziani sono le vittime principali di abusi e maltrattamenti, di nuove forme di abbandono.
L'approccio è quello di dare forte impulso alla prevenzione e al sostegno alle vittime ma anche percorsi di riabilitazione per gli autori delle violenze.
La famiglia va circondata di supporti e da una rete di servizi qualificati: andranno rafforzati i centri di aiuto e di solidarietà e i consultori devono diventare davvero punti di ascolto e riferimento, in cui le famiglie possano essere sostenute e accompagnate nel difficile percorso di vincere la paura e la solitudine.
Questo sostegno è organizzato nel Livelli essenziali delle prestazioni socio assistenziali in favore delle famiglie in cui si consuma la violenza. E' una grande novità. Testimonia l'impegno a realizzare un vero e proprio sistema di prevenzione della violenza, articolato nel territorio, che incrocia le diverse competenze e che si sviluppa sul piano sia dell'educazione e della cultura che dell'organizzazione dei servizi specializzati, pubblici e privati, chiamati a fornire le risposte più adeguate alle diverse forme di abuso, maltrattamento e violenza.
Servizi a portata di mano, vicini alle famiglie e alle persone, in grado di offrire risposte qualificate di specialisti e operatori sociali e garantire così un'assistenza continuativa.
Non basta inasprire le pene, migliorare le leggi, assicurare piena giustizia alle vittime.
C'è bisogno di un grande lavoro politico e culturale che vada oltre la repressione.
E' necessaria una attenzione più intensa e capillare, capace di intercettare il malessere e la fatica quotidiana, le crisi di tante famiglie, sapendo che la stragrande maggioranza di famiglie non sono comunque una prigione di violenti.
Nel DDL c'è un forte valorizzazione di tutte le realtà, pubbliche e private- la scuola, il Ssn, le amministrazioni comunali, associazioni di volontariato familiare, centri antiviolenza e di aiuto alle donne, gli specialisti, i mezzi di comunicazione. Tutti saranno coinvolti in un grande progetto culturale e politico per rafforzare e innovare gli strumenti della prevenzione della violenza e del sostegno alle vittime: dalle campagne informative e di sensibilizzazione alla qualificazione dei consultori e dei servizi sociali.
Non vogliamo dimenticare neppure i violenti. Spesso escono dal carcere per buona condotta e poi tornano a picchiare la moglie o ad abusare dei bambini. Vanno rieducati, curati dalle loro ossessioni e patologie. Non sarà più possibile godere dei benefici della buona condotta senza aver partecipato ad un programma di riabilitazione e inserimento.
Le novità:
1. Livelli essenziali delle prestazioni socio assistenziali:
a) l'informazione sulle misure previste dalla legge riguardo la protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e soccorso delle vittime di violenza;
b) l'esistenza di servizi cui siano chiaramente attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza;
c) la previsione che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, anche ai fini di ricomposizione familiare;
d) l'integrazione dei servizi, qualora ne esistano di diversi con competenze ripartite;
e) la stabilità e continuità dei servizi, siano essi pubblici o privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni;
f) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionale;
g) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale.
2. Rafforzato il contrasto della violenza sui bambini e gli adolescenti ed in particolare su quella consumata via internet, telefono o cellulare. E' introdotto il delitto di adescamento di minorenni. Troppi casi di adulti che servendosi di Internet o delle nove tecnologie intrattengono un rapporto, apparentemente amicale, con un minore di 16 per guadagnare la sua fiducia e poi sedurlo e abusarlo sessualmente.
L'Osservatorio per il contrasto della Pedofilia e della pornografia minorile può intervenire in giudizio contro chi abusa e sfrutta sessualmente i minori.
Vengono raddoppiati i termini per la prescrizione per i reati di abuso sessuale, maltrattamento, sfruttamento e violenza verso i minori.
Queste vittime, infatti, spesso non denunciano subito le violenze e non si può correre il rischio che questi delitti restino impuniti.
3. E' aumentata la pena nel caso in cui il maltrattamento in famiglia avvenga nei confronti di un minore di 14 anni.
4. Si prevede la nuova figura di reato della sottrazione o del trattenimento di minore all'estero. Sono purtroppo numerosi i casi in cui uno dei due genitori porta o trattiene con sé all'estero il figlio minore, sottraendolo al coniuge affidatario, senza subire alcuna conseguenza. Questa nuova norma consentirà, su querela del coniuge offeso, non solo di sottoporre a processo il responsabile della sottrazione, ma anche di sospendere l'esercizio della potestà genitoriale.
5. Il reato di maltrattamento in famiglia si estende anche ai conviventi.
6. E' prevista l'aggravante nel caso in cui la violenza sessuale sia commessa da coniuge, convivente o persona che sia legata da una stabile relazione affettiva anche senza convivenza.
7. Più tutele per gli anziani soli. Si prevede l'aggravante per i reati di truffa quando questi sono commessi nei confronti di persone anziani. Vogliamo garantire di più persone particolarmente fragili che spesso sole in casa possono essere raggirate e truffate.
8. In caso in cui il giudice disponga l'allontanamento dalla casa familiare e ciò non avvenga spontaneamente, si prevede l'intervento della forza pubblica e l'allontamento coattivo. 1

1 www.governo.it/Presidenza/politiche_familglia/interviste/testo_ int.asp?d=30261

Analisi e problematiche in merito al rilevamento del fenomeno della violenza intrafamiliare2
La violenza intrafamiliare ha come sfondo una rete di relazioni familiari distorte. Il fenomeno taglia trasversalmente tutte le fasce sociali, anche se emerge maggiormente in quelle meno abbienti. Ciò in quanto i servizi territoriali possono penetrarvi più facilmente e percepire le situazioni a rischio: infatti, la segnalazione trova nei contesti più degradati un minor numero di ostacoli.
Anche se le conseguenze dello svantaggio culturale ed economico riguardano soprattutto le classi marginali, esiste un fenomeno che caratterizza tutte le classi sociali, ovvero l'incapacità relazionale, che può sottendere ad una situazione di prevaricazione e di abuso. Mentre lo svantaggio economico è ben visibile e quindi più facilmente aggredibile attraverso opportuni percorsi, quello relazionale, basato su una comunicazione familiare distorta e perversa, è meno visibile all'esterno e dunque meno prevenibile o curabile. Ciò significa che, in pratica, non è possibile disegnare l'identikit del soggetto abusante, potendo egli appartenere a qualsiasi ambiente sociale, svolgere qualsiasi attività lavorativa ed avere qualsiasi età.
Il vocabolario definisce così l'azione di maltrattare: "trattar male, con cattive maniere, mortificando e facendo soffrire la moglie e i figli, gli animali, gli inferiori"3; definisce inoltre maltrattamento la "crudele imposizione di prove avvilenti e dolorose; o come "i maltrattamenti del marito, del padrone." 4
La casistica giudiziaria, all'art. 572 c.p., definisce i maltrattamenti come "atti lesivi dell'integrità fisica o psichica o della libertà o del decoro della vittima, nei confronti della quale viene posta in atto una condotta di sopraffazione sistematica e programmatica". Tale condotta può essere rivolta contro il coniuge (di entrambi i sessi) o contro i figli.
Risulta evidente, sia nella definizione giudiziaria che in quella lessicale, che siamo di fronte ad un comportamento, il maltrattare, che si realizza attraverso strategie di mortificazione, attuate tramite il potere ed il controllo esercitato sulle vittime.
Tuttavia, alla chiarezza ed inequivocabilità di queste definizioni, ed alla identificazione del comportamento maltrattante come criminale e dunque punibile per legge, si contrappone la difficile percezione dell'illegittimità di alcuni comportamenti violenti tra uomo e donna quando compiuti all'interno della mura domestiche.
Infatti, non è sempre facilmente classificabile il comportamento degli abusanti, onde è difficile tracciare un limite tra ciò che è tollerabile, e viene pertanto tollerato, e ciò che è illecito.5

2 http://www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm
3 N. Zingarelli, Vocabolario della Lingua Italiana, Bologna, Zanichelli, 1963.
4 G. Devoto, G. Oli, Vocabolario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1967.
5 Qui di seguito si riportano le domande contenute in un questionario americano che serve a misurare il grado di violenza all'interno del rapporto con il partner, tramite un parametro detto ISA: Index of Spousal Abuse ovvero "Indice di Maltrattamento Coniugale", in W. Hudson, S. McIntosh, The Assessment of Spouse Abuse: two quantifiable dimensiones, "Journal of Marriage and the Family", n. 43, 1981, pag. 873-884, da cui si può dedurre quanto sia difficile tracciare una linea marcata che distingua i comportamenti illeciti da quelli semplicemente sgraditi:
1. Il mio partner mi umilia;
2. Il mio partner pretende che ubbidisca ai suoi capricci;
3. Il mio partner diventa sgarbato e si arrabbia se affermo che beve troppo;
4. Il mio partner mi costringe a pratiche sessuali che non mi piacciono e non mi soddisfano;
5. Il mio partner si irrita molto se il cibo non è pronto e se i lavori domestici o il bucato non sono fatti quando vuole lui;
6. Il mio partner è geloso e sospettoso delle mie amicizie;
7. Il mio partner mi prende a pugni;
8. Il mio partner afferma che sono brutta e non attraente;
9. Il mio partner mi dice che senza di lui non potrei fare niente, nemmeno sopravvivere;
10. Il mio partner si comporta come se fossi la sua serva personale;
11. Il mio partner mi insulta o svergogna di fronte ad altre persone;
12. Il mio partner si arrabbia molto se non sono sempre d'accordo con il suo punto di vista;
13. Il mio partner mi minaccia con un'arma;
14. Il mio partner è avaro e non mi dà abbastanza soldi per gestire le spese di casa;
15. Il mio partner mi svalorizza intellettualmente;
16. Il mio partner pretende che rimanga in casa ad occuparmi dei bambini;
17. Il mio partner mi picchia così forte che devo andare a farmi medicare;
18. Il mio partner pensa che non dovrei lavorare o andare a scuola;
19. Il mio partner non è una persona gentile;
20. Il mio partner non vuole che vada fuori con le mie amiche;
21. Il mio partner esige che facciamo sesso che io lo voglia o no; 7

Inoltre, nella nostra cultura, la famiglia sembra rappresentare il luogo del privato, in cui il "disordine" non può essere portato alla luce, a volte per un profondo senso di vergogna, nemmeno da chi è vittima, e pertanto non può essere indagato. Per questo è molto difficile avere dati precisi sull'entità del fenomeno della violenza domestica.
I rilevamenti statistici del fenomeno6
Di tutti i tipi di violenza, quella che viene esercitata sulle donne all'interno della famiglia risulta essere, nel pensiero comune, difficilmente nominabile e definibile, in quanto contraddice le fondamenta su cui si basa la nostra immagine di famiglia come luogo di relazioni affettive privilegiate di affidamento, cura e protezione reciproca. Inoltre, per definire, comprendere la dinamica e combattere tale forma di violenza, occorre prendere in esame alcune rappresentazioni molto radicate del ruolo e dell'identità maschili.
Tuttavia la violenza all'interno delle mura domestiche è un fenomeno in crescita, che solo nell'ultimo ventennio si è palesato in tutta la sua gravità, anche perché non è sempre facile da rilevare. È grazie al processo di maturazione storica e culturale, tuttora in atto nella nostra società, che si è resa possibile l'emancipazione della donna e la presa di coscienza dei suoi diritti all'interno della società e della famiglia. La crescente sensibilizzazione verso il problema ha fatto sì che questo fenomeno, fino a poco tempo fa chiuso all'interno delle mura domestiche, emergesse all'interno della società. Ciò ha portato anche alla nascita di associazioni che si battono contro la violenza nei confronti delle donne e dei minori.
Per analizzare il fenomeno della violenza domestica è indispensabile affrontare il problema del rilevamento statistico; si tratta infatti di un fenomeno "sommerso", in quanto la sua reale incidenza nel mondo è ancora lontana dall'essere stimata. In particolare, per quanto riguarda la situazione italiana, gli studi e le ricerche si concentrano:
• sulle statistiche giudiziarie, anche se questi dati non sono molto rappresentativi in quanto sono poche le donne che denunciano;
• sull'analisi dei referti del pronto soccorso;
• sulle statistiche elaborate dai singoli centri anti-violenza, che rappresentano, per il nostro paese, le fonti di base, anche se i dati si limitano ai rilevamenti fatti in ciascuna città.
Se da un lato la sottostima della diffusione della violenza domestica è da ascrivere alla difficoltà delle donne a parlarne - per vergogna, per paura di rappresaglie o perché non interpellate -, dall'altro nella nostra realtà gioca un ruolo fondamentale la mancanza di informazione e di preparazione delle istituzioni, delle categorie professionali e del personale medico a riconoscere le situazioni di violenza domestica, che può essere causa di errori di diagnosi.
Al fine di analizzare il fenomeno, in mancanza di elaborazioni statistiche a livello nazionale, è necessario prendere le mosse dalle risposte raccolte nelle schede completate dalle donne presso i centri antiviolenza di ciascuna città.7

22. Il mio partner quando parla con me urla e strilla;
23. Il mio partner mi dà schiaffi e botte in testa;
24. Il mio partner diventa violento quando beve;
25. Il mio partner mi comanda a bacchetta;
26. Il mio partner non ha nessun rispetto per ciò che io sento;
27. Il mio partner si comporta con me in modo prepotente;
28. Il mio partner mi fa paura;
29. Il mio partner mi tratta come una cretina;
30. Il mio partner si comporta come se volesse uccidermi.
6 www.altrodiritto.unifi.it/minori/lob/nav.htm?cap1.htm
7 Per questo sono stati analizzati i seguenti dati:
• i dati elaborati dall'Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Roma, nella pubblicazione "le voci segrete della violenza 1997", edita da Tipografia Quaresima, Roma;
• dati elaborati dal centro antiviolenza di Treviso dal dicembre 1996 al dicembre 1997;
• atti del convegno nazionale "Zero Tolerance" tenutosi il 15-16 ottobre 1998 a Bologna, contenenti i dati elaborati dal centro antiviolenza di Bologna dal 1992 al 1995;
• dati elaborati dal Centro antiviolenza di Merano per il periodo aprile 1994 fino ad aprile 1995, presentati al 1° convegno nazionale dei centri antiviolenza, tenutosi a Ravenna 11-12 maggio 1996; 8

a) lo status sociale delle vittime
Un altro indice della quota sommersa del fenomeno è relativo allo status sociale delle donne che denunciano. Dai rilevamenti statistici, risulta infatti che le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza provengono spesso dalla classe operaia. Risultano infatti costoro, che vivono in situazione di maggiore difficoltà economica, ad accedere assai spesso ai servizi sociosanitari pubblici, mentre quelle che appartengono alle classi privilegiate (economicamente indipendenti, con alto livello di scolarizzazione), si rivolgono ai servizi privati, al proprio medico di famiglia o ad un avvocato, in quanto tendono a considerare la violenza domestica un fatto privato tra marito e moglie da mantenere all'interno delle mura domestiche.

b) status civile e nazionalità delle donne
Dall'elaborazione di questo parametro risulta con estrema chiarezza che la maggior parte delle donne che subisce violenza è coniugata (50%-55%). Un'altra fascia di donne a rischio è quella delle separate (11%-15%). Anche le conviventi risultano colpite (7%-10%), così come le nubili (13%-16%). Più bassa, invece, appare l'incidenza delle divorziate (pari al 3%-6%), segno che, una volta indebolitosi il rapporto col partner, anche il rischio di essere sottoposte a violenza diminuisce. La nazionalità delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza è in grande maggioranza italiana (85%-90%), con quote piuttosto basse per le donne dei paesi UE (2%-3%), dei paesi extra UE con o senza il permesso di soggiorno (pari, rispettivamente, al 6%-7% e 2%-3%). Ciò indica che l'attività dei centri è nota soprattutto alle donne italiane e meno alle straniere. 8

c) tipologia di violenza subita
Da alcuni rilevamenti fatti dai centri medesimi risulta evidente che le violenze per cui le donne chiedono aiuto si riconducono, nella grande maggioranza dei casi, al fenomeno delle violenza domestica. La percentuale di rilevamento della violenza domestica rispetto ad altri tipi di violenza, come quella sessuale compiuta da estranei, si aggira sull'80%-90%. All'interno della categoria di violenza domestica, la quota più alta risulta da ascrivere alla violenza fisica (circa il 57%-60% del fenomeno). Al secondo posto rileva la violenza psicologica (circa il 18%-26%), al terzo quella economica (circa il 10%) ed al quarto quella sessuale (circa il 5%-8%).9

d) responsabili dei maltrattamenti o delle violenze
Altra inquietante caratteristica del fenomeno è che, mentre per la violenza sessuale vi è una varietà di autori (sconosciuti, amici, parenti, partners ed ex partners), per la violenza domestica prevale in modo deciso (con una percentuale del 90%) la figura del partner. Questa categoria ricomprende il coniuge, il convivente, il fidanzato, l'amante e gli "ex". Va rilevato, infine, che la violenza domestica inerisce quasi interamente ai casi di violenza maschile contro le donne in casa; la percentuale di violenza domestica agita dalle donne è invece di gran lunga inferiore, pari a circa l'1%. In specifico risulta che agenti sono il marito (nel 45%-50% dei casi), il convivente (nel 7%-8% dei casi), il fidanzato (nell'1%-2% dei casi) o l'ex partner (nel 15%-18% dei casi). 10

e) caratteristiche fisiche o psichiche dell'agente
Un dato interessante che emerge dalle ricerche e dalle statistiche rilevate dai centri antiviolenza è che più del 75% degli autori delle violenze non presentano alcuna caratteristica pisicofisica alterata. In particolare, la percentuale degli "insospettabili" è pari al 75%-80%. Le altre caratteristiche psicofisiche normalmente individuate sono: la tossicodipendenza (5%), l'etilismo (6%), il disagio psichico (7%) e l'handicap fisico grave. Per la categoria dei pregiudicati la quota è pari al 4%. Non si è trovata alcuna correlazione con patologie psichiatriche: sembrerebbe, pertanto, che gli autori delle violenze all'interno delle mura domestiche debbano essere considerati normali. È però possibile che la percentuale riguardante la normalità sia sovrastimata, in quanto le donne possono considerare la normalità scontata, quanto invece vi sono gravi sintomi psicologici o di alterazione della personalità. 11

• dati raccolti nel 1997 dalle case delle donne e dai centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna, presentati al Convegno "Violenza contro le donne: presentazione dell'indagine condotta nell'anno 1997 in Emilia Romagna", tenutosi a Bologna il 29 settembre 1998;
• dati raccolti dal C.B.M. dal 1980 al 1991, pubblicati nei Quaderni del C.B.M., Argomenti n. 1, settembre 1991;
• dati dell'atto del convegno "Uscire dal silenzio", promosso dall'amministrazione provinciale di Grosseto nel 1996.
8 I dati riportati sono quelli relativi alle donne seguite dall'associazione Artemisia di Firenze nel periodo 1995-1997.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.

f) tipologia della donna maltrattata
Un altro dato di grande impatto è che, riguardo alle eventuali problematiche, fisiche o psichiche, delle donne oggetto di violenza, circa l'85%-90% di esse non presenta alcun problema particolare. Circa il 7%-8% delle donne è invece in terapia per malattie psichiche.12

g) soggetti istituzionali ai quali le donne si sono rivolte

È interessante notare che una percentuale considerevole (circa il 22%) delle donne oggetto di violenza non si rivolge a nessuno, preferendo tenere il problema nascosta sia alla famiglia che agli esterni. Quando invece decidono di chiedere aiuto esse si rivolgono alla polizia e ai carabinieri (circa il 17%), agli ospedali (circa l'11%), a parenti ed amici (circa il 16%), ai legali (circa il 10%), ai servizi sociali (circa il 16%), ai centri anti-violenza (circa il 7%, anche contestualmente ad altre richieste di aiuto). 13

12 Ibidem.
13 I dati riportati sono quelli relativi all'elaborazione congiunta di vari centri antiviolenza.

LA VIOLENZA IN FAMIGLIA: ASPETTI SOCIOLOGICI14

La violenza intrafamiliare: un fenomeno antico
"La violenza che si riversa nel privato e nel quotidiano ... funge da canalizzazione di conflitti, tensioni, aggressività, cui si impedisce l'irrompere nel pubblico. La famiglia, la rete dei rapporti primari, lo spazio del tempo libero, sono i luoghi di contenimento, individualizzazione, patologizzazione, e naturalmente di legittima espressione di vissuti conflittuali e frustranti. Sono i luoghi dove si concentra il disagio e la sofferenza si svela. Dove quindi l'aggressività è confinata e separata, privata, soggettivamente e oggettivamente, di contenuti sociali." 15
Come prima accennato, la famiglia rappresenta un sistema complesso, in cui agiscono individui, ruoli, responsabilità e mansioni. Si tratta di un sistema determinato da vincoli di tipo affettivo, in cui agiscono sia affetti positivi (quali il rispetto, la condivisione, l'amore ed il desiderio sessuale), sia affetti negativi (quali l'odio, la sopraffazione, la violenza, la prevaricazione e la perversione). La famiglia rappresenta, per definizione, uno degli ambiti di potenziale protezione per i suoi membri, ma all'occorrenza può diventare anche un ambiente ostile e pericoloso per l'integrità fisica e psichica dei soggetti che ne fanno parte. 16
Le pareti domestiche possono essere il teatro di frequenti violenze, anche perché talvolta la famiglia si trasforma in un sistema di attribuzioni dei ruoli maschili e femminili in cui prevale da un lato il modello di dominanza e dall'altro quello di sottomissione. La violenza in famiglia, allora, non rappresenta soltanto l'esplosione di un conflitto, ma lo sfogo di insoddisfazioni, tensioni, rabbie, frustrazioni. Gli schemi mentali appresi, le esperienze che hanno caratterizzato la vita pre-matrimoniale ed i comportamenti della famiglia di provenienza, sono gli elementi caratterizzanti il conflitto di coppia. In un ambito di attribuzioni falsate, in quanto non filtrate o non negoziate dai partners, la violenza familiare nasce da spazi di incomprensioni.
La violenza intrafamiliare è, per la maggior parte, un fenomeno maschile, che nasce dalla convinzione di poter dominare i diritti corporei, spirituali, economici e relazionali del partner. Se la donna assume un ruolo passivo e vittimistico, la spirale di violenza può raggiungere livelli aberranti e criminali. A tal proposito, così scrive una vittima qualche mese prima di essere uccisa dal marito padrone: "... sono al limite della mia resistenza psicologica e fisica per aver sopportato per oltre venti anni ogni genere di angheria, violenza morale e materiale sulla mia persona e su quella dei miei figli da parte di mio marito. Ora che con la crescita dei miei figli vedo profilarsi in un futuro sempre più vicino una tragedia più grande di quella che io sono sempre riuscita a contenere limitandone le conseguenze, mi vedo costretta a prendere provvedimenti ed a chiedere aiuto alle autorità preposte a prevenire che la mia situazione sfoci in qualcosa di irreparabile ..." 17
Soltanto in questi ultimi anni il fenomeno della violenza intrafamiliare, ed in particolare della violenza contro le donne nell'ambito della famiglia (sia essa moglie, convivente, madre o figlia), si è trasformato da una questione privata ad una problema pubblico. Fino a pochi decenni or sono, sulla base di una impostazione della famiglia vista come oasi di pace e di armonia da cui ogni forma di violenza è bandita, la donna che denunciava veniva vista come una deviante, una diversa che aveva fallito nel compito assegnatole dalle istituzioni e dalla società, ovvero di mantenere, a tutti i costi, l'unità familiare.
Tuttavia, la violenza intesa come prevaricazione fisica, psicologica, sociale, economica e sessuale, esercitata da parte di un soggetto in posizione di forza nei confronti di soggetti più deboli, (quali donne, bambini, anziani e disabili) è un fenomeno sociale di origini remote. Tale fenomeno è stato specificatamente studiato soltanto negli ultimi decenni, sotto l'impulso degli studi condotti negli Stati Uniti d'America, che hanno accelerato l'analisi del fenomeno anche in Europa. Tale analisi ha portato alla luce cambiamenti culturali rilevanti, la cui diretta conseguenza sono stati i vari interventi legislativi intervenuti sia a livello nazionale che internazionale.
Infatti, fino alla metà del ventesimo secolo, in Italia, così come in altri paesi, i soggetti deboli della famiglia (in particolare i minori, gli anziani e le donne) non godevano degli stessi diritti riconosciuti agli altri cittadini, quali il diritto all'istruzione, al voto ed lavoro qualificato (in quanto il lavoro casalingo e quello svolto

14 www.altrodiritto.unifi.it/minori/lob/nav.htm?cap1.htm
15 T. Pitch Violenza e controllo sociale sulle donne, richiamato da T. Bandini, M.I. Marugo, G.B. Traverso, "Il controllo formale ed informale dei comportamenti violenti in ambito familiare: il problema della donna maltrattata", estratto da "Rassegna di Criminologia", vol. XIV, 1983, fascicolo 2.
16 P. Bagnara, Violenza familiare: prevenzione e trattamento, "Le professioni nel sociale", rivista a cura di Franco Angeli, pag. 36.
17 A. Lagostena Bassi, Cronaca di una morte annunciata, Milano, 1992 11

nell'impresa familiare non veniva riconosciuto). Inoltre tali soggetti avevano diritti fondamentali limitati, in particolare nell'ambito familiare. Ad esempio, il reato di adulterio, ex art. 559 c.p., fu abrogato soltanto nel 1968; fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975, la donna era esclusa dal diritto di potestà sui figli in vita del marito e dall'eredità ex lege del patrimonio del marito. Fino al 1975, inoltre, era potere del genitore allontanare il figlio minorenne dalla residenza familiare ed assegnargli una nuova residenza, nonché darlo in adozione, impedirgli le nozze negando il consenso o imporgli studi indesiderati.
Il fenomeno della violenza, specialmente quella intrafamiliare, è oggi diventato più visibile, per vari ordini di motivi, che possono così elencarsi:
• la famiglia, non più improntata su un modello patriarcale e non più allargata, ma mononucleare o ricomposta, non riesce più a nascondere "i panni sporchi" e a "lavarli in casa", perché sono venute meno le figure cuscinetto (ad esempio zii, cugini e nonni), che potevano agire per porre rimedio ai conflitti interni alla famiglia. È vero che lo scopo delle azioni di certi membri della famiglia mirava spesso ad impedire che i conflitti trapelassero all'esterno, ma è tuttavia innegabile che la loro azione era di fatto rivolta ad interrompere la spirale della violenza, sottraendo la vittima al familiare violento o predisponendo situazioni familiari idonee a produrne il risanamento;
• l'organizzazione dell'apparato amministrativo, finalizzata a garantire l'assistenza alla famiglia ed ai suoi singoli componenti nelle diverse situazioni di un percorso di vita difficile (ragazze madri, conflitti di coppia, giovani con problemi di disintossicazione da alcool o da droga, con disagi psicologici, con disturbi del comportamento, etc.), mette in campo servizi socio-assistenziali e sanitari che entrano nella famiglia, attivano le proprie capacità di ascolto e riescono a captare i problemi dove prima sarebbe stato impossibile;
• il nuovo e diverso approccio culturale degli anni '80 comincia a smantellare i vecchi archètipi sulla famiglia, la cui sacralità ed inviolabilità, con i suoi ruoli cristallizzati e rigidi, non ammettevano deroghe neanche di fronte a casi disperati, e portavano a diffidare di ogni voce che denunciasse le colpe ed i fallimenti (fino ad annullarla), quasi che ogni denuncia significasse un pericolo di destabilizzazione della famiglia, o una delegittimazione dei ruoli chiave all'interno di quest'ultima;
• la nascita di una nuova cultura giuridica, sempre più sensibile ai problemi della famiglia e dei minori, che ha portato all'introduzione della legge contro la violenza sessuale (n. 66 del 1996), della legge contro la pedofilia (n. 259 del 3 agosto 1998) e delle due nuove leggi in tema, rispettivamente, di allontanamento dalla casa familiare (n. 149 del 2001) e di ordini di protezione (n. 154 del 2001) ed altre ancora;
• la nascita e la proliferazione di linee telefoniche di aiuto, che, grazie alla facilità di accesso al telefono (ormai presente in tutte le case) ed all'anonimato della denuncia, hanno reso possibile una diffusa ed immediata segnalazione del malessere e della violenza domestica;
• una nuova cultura, veicolata dai centri di accoglienza alle donne vittime di violenze e dalle associazioni di volontariato, che cercano di dare risposte alle situazioni di emergenza, e di sottrarre la donna ed i bambini a situazioni di violenza per guidarli verso un processo di affrancazione, di autonomia, di autostima e libertà;
• i gruppi di auto-aiuto (self-help), creati da alcune associazioni per donne che hanno subito violenza. Tali gruppi, che forniscono uno spazio protetto di ascolto ed accoglienza, offrendo alle donne fatte oggetto di soprusi la possibilità di confrontarsi e di iniziare un percorso comune per fronteggiare le difficoltà quotidiane, hanno dato un contributo notevole al problema della violenza domestica, rimarcando quanto sia decisiva nella prevenzione e nella protezione la rete di aiuto, sia in forma di ascolto che di consulenza psicologica e legale (vedi infra para 2.3);
• il cambiamento degli stili di vita e le maggiori possibilità nel campo del lavoro, apertesi a favore delle donne a partire dal dopoguerra, hanno portato, sempre più frequentemente, alla conquista della indipendenza economica della donna. Ciò le consente di affrancarsi con maggiore rapidità dalla situazione di violenza familiare, di attivare le proprie risorse, di prendere contatti con una rete relazionale più ampia e di uscire dall'isolamento messo in atto dai membri della famiglia.
La famiglia dal punto di vista sociologico18
Nel nostro paese la famiglia, malgrado le profonde trasformazioni subite in quest'ultimo secolo, costituisce ancora una realtà viva che assicura al bambino protezione, sostegno ed affetto. Anche se le unioni di fatto sono in aumento, il tasso di nuzialità resta alto (5,1 per mille) e le separazioni ed i divorzi (circa il 9,5% nel 1995, ed il 12,2% nel 1997 19pur essendo in aumento, restano ancora minoritari nei confronti delle unioni stabili, oltre che al di sotto della media degli altri paesi del mondo occidentale. 20Senza dubbio anche l'Italia è soggetta a due direttrici di cambiamento sotto il profilo demografico e dei progetti riproduttivi delle coppie: da un lato l'abbassamento del tasso di natalità, dovuto al continuo aumento delle coppie senza figli, dall'altro l'aumento della vita media, e quindi della popolazione anziana. Siamo dunque di fronte ad un cambiamento della famiglia. Essa si presenta, infatti, numericamente in diminuzione, in quanto sempre più si privilegia l'unione senza figli, o comunque con un figlio unico.
Un altro fenomeno scaturisce dall'instabilità del matrimonio nelle famiglie italiane. In effetti, anche in Italia, negli ultimi anni, così come negli altri paesi europei ed extraeuropei, si è sviluppato il concetto di famiglia ricomposta, comprendente alcuni tipi di unioni familiari che vanno oltre il tradizionale binomio figli-genitori. Infatti, se è vero che in Italia la maggior parte delle unioni familiari sono costituite da famiglie nucleari, composte solamente da genitori e figli, è anche vero che, a seguito delle numerose separazioni, divorzi e nuovi matrimoni, si sono formati degli schemi nuovi, in cui i conviventi possono essere accompagnati dai figli nati nel precedente matrimonio o da parenti di primo o secondo grado che vi si integrano per varie ragioni.
La promozione dei diritti dei minori, ed in particolare dei loro diritti sociali (come quelli alla salute, all'educazione e ad un minimo di benessere e di qualità della vita), richiede in primo luogo che sia riconosciuta e sostenuta la prima cellula sociale nella quale il minore si trova a vivere, ossia la famiglia. È quest'ultima, infatti, che, malgrado le profonde trasformazioni subite, deve assicurare al bambino protezione, sostegno e affetto. La crisi della famiglia tradizionale, o meglio la sua trasformazione, non può comunque far venire meno le aspettative che ciascun bambino ha all'interno della famiglia. A questa si chiede di essere non soltanto un luogo di riproduzione, ma anche lo strumento per il raggiungimento di finalità omnicomprensive, quali il benessere e lo sviluppo del minore. La legge sull'adozione del 1984 (n. 183) ha ben chiarito quali sono gli obbiettivi di tutela del minore all'interno della famiglia, adottiva o naturale. 21
Purtroppo non sempre la famiglia di oggi è capace di svolgere adeguatamente il suo impegnativo compito educativo e socializzante, sopratutto quando entra in crisi. Vi sono poi delle famiglie inadeguate, che non sempre sono consapevoli di questo loro stato: ad esempio la famiglia "instabile" (che ha incapacità educativa), "narcisista" (che si ritiene autosufficiente, per cui è chiusa ad ogni esperienza sociale), la famiglia "della riconoscenza" (che non esprime amore rispettoso verso i figli, ma pretende gratitudine con il ricatto e i sacrifici compiuti), "silenziosa" (incapace di creare una reale e valida comunicazione con i figli, di aiutarli e sostenerli nelle difficoltà), "esigente" (che chiede ai figli di non sbagliare mai ed è sempre pronta a condannare gli errori dei figli), "abdicante" (che rinuncia ad ogni funzione di guida per non creare complessi ai figli) o "prematura" (quando uno o entrambi genitori procreano figli durante l'adolescenza)22.

18 www.altrodiritto.unifi.it/minori/lob/nav.htm?cap1.htm
19 Dati Eurostat, in Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, Non solo sfruttati o violenti, Bambini e Adolescenti del 2000, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, pag. 22.
20 I diritti attuati, Rapporto alle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, 1999, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, pag. 73.
21 Secondo le recenti modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, introdotte con legge n. 96 del 24 aprile 2001, si statuiscono all'art.1 dei principi generali, tra cui: "il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto al minore alla propria famiglia. (...) Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento." All'art. 8 si definisce lo stato di abbandono "perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio."
22 F. Tricoli, op. cit., pag. 90.

Inoltre vi sono casi in cui i minori sono figli di genitori assenti o inidonei, oppure sono orfani di genitori viventi o vivono in stato di abbandono23 o di semiabbandono materiale e morale, con la conseguenza che alcuni loro diritti non sono rispettati nella famiglia.
Infine, oltre al contesto generale di famiglia deviata, dove i minori non hanno genitori o non hanno genitori in grado di esercitare correttamente la propria funzione, esiste poi una fascia di minori a rischio, che scaturisce dai genitori separati. Tali minori, infatti, sono sottoposti all'autorità di troppi genitori (ovvero quelli naturali ed i loro conviventi). Inoltre, i genitori naturali, in sede di separazione e divorzio, tendono a scaricare tutti i propri conflitti sui figli. Sono questi i casi in cui si parla di abuso psicologico attuato da genitori che utilizzano i figli quali strumenti di ricatto e che nascondono dietro i medesimi rivendicazioni di ordine economico o personale24.
È per questo motivo che lo Stato si è attivato con diverse misure per sostenere le famiglie ed i figli, predisponendo dei servizi, recentemente anche grazie alla legge 27 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza." Anche la legge 28 agosto 1997, n. 285, è una delle iniziative legislative più importanti del Piano d'Azione per l'infanzia e l'adolescenza istituito in Italia. Inoltre con legge 23 dicembre 1997, n. 451 è stata istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (art. 1).

23 A. C. Moro, op.cit, pag. 173, "Secondo quanto previsto all'art. 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184, la situazione di abbandono deve essere presa in considerazione non in relazione alla posizione soggettiva del genitore ma alla "situazione oggettiva" del minore: non occorre infatti che vi sia una derelictio da parte del genitore, e quindi una cosciente ed esplicita - sia pur attraverso un comportamento concludente - definitiva e irreversibile volontà del genitore di non occuparsi del proprio figlio. Quel che importa è che oggettivamente il minore non abbia quelle cure che gli sono indispensabili per crescere."
24 L. De Conte, La Risposta istituzionale ai comportamenti violenti sul minore: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, "Il comportamento violento sulla donna e sul minore", a cura di G.B. Traverso, in "Psicologia sociale e clinica", Giuffrè, Milano, 1986.

I SOGGETTI PASSIVI DELLA VIOLENZA INTRAFAMILIARE E TIPOLOGIE DI MALTRATTAMENTI25

Il fenomeno della violenza familiare è complesso: non si può scindere la violenza fisica da quella psicologica, sessuale, culturale o economica, perché tutte le molteplici forme che può assumere la condotta violenta e prevaricatrice (quasi sempre del maschio adulto) sulla donna o sul bambino concorrono nel loro insieme a produrre un danno. Quest'ultimo è tanto più irreversibile quanto più la violenza si protrae nel tempo, quanto più esiste consanguineità e prossimità tra aggressore e vittima e quanto più la vittima è isolata da una rete relazionale, perché tarda, in questo caso, la possibilità della rilevazione ed il conseguente aiuto. 26
I soggetti su cui si esercita la violenza in famiglia sono soprattutto la donna coniugata o convivente, nonché i figli, gli ascendenti in linea retta ed occasionalmente altri membri (ad esempio, sorelle o fratelli del coniuge o del convivente). Su ciascuno di essi può essere esercitata una violenza di varia natura e di varia intensità, come verrà qui di seguito illustrato.
a. Le donne coniugate o conviventi 27
Le macro categorie di violenza che con maggiore frequenza vengono rilevate sono, in ordine di importanza, le seguenti:
1. violenza psicologica;
2. violenza fisica;
3. violenza economica;
4. violenza sessuale;
5. violenza subita dalla donna quando essa era minorenne.
1. Per violenza psicologica si intende una serie di atteggiamenti sia intimidatori e minacciosi, sia vessatori e denigratori da parte del partner, nonché tattiche di isolamento messe in atto dallo stesso.28 L'intimidazione
25 http://www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm
26 M. Cavallo, Violenza intrafamiliare: politiche di intervento sociale e culturale, "Il Seme e l'albero", Anno, VI, n. 2-3/1998, pag. 10.
27 Interessanti studi e approfondimenti in tema di violenza alle donne sono presentati nei seguenti saggi:
• P. Bart, E. Geil Morgan, Violence Against Women, Sage Publication, London 1993;
• N. A. Crowel e A.W. Burgess, Capire la Violenza sulle Donne, Ed. Scientifiche Magi, Roma, 1999;
• J. Jasinski, L. Williams, Partner Violence, Sage publication, London, 1998;
• F. De Zulueta, Dal Dolore alla Violenza, Cortina editore, Milano, 1999;
• C. Ventimiglia, Nelle segrete stanze, Ed. Franco Angeli, Milano, 1996;
• L. Walker, The Battered Women, Harper & Row, New York, 1979;
• L. Walker, Abused Women and Survivor Therapy, American Psycological Association, Washington D.C. 1996;
• L. Walker, The Battered Women Syndrome, Springer Publication, New York, 2000;
• P. Serra, La sopraffazione fisica nella relazione di coppia, in M. Andolfi (a cura di) "La crisi nella coppia", Raffaello Cortina editore, Milano, 1999;
• J. Ptaceck, Why do men batter their wives?, in K. Yllo, M, Bogard, "Feminist Perspective of Wife Abuse", Sage Publication, Newbury Park, 1987;
• L. Gonzo, D. De Ronchi, Violenza alle Donne, assessorato Politiche Sociali, Comune di Bologna.
28 A tal proposito, T. Bruno, Violenza familiare e maltrattamento su donna, "Il seme e l'albero", anno VI, n. 2-3/1998, pag. 15, elenca alcuni esempi di comportamenti abusivi sul piano psicologico:
• essere chiamata costantemente stupida, brutta incapace, puttana, troia, strega, non brava a letto, cattiva madre, vecchia, cattiva massaia e cattiva amministratrice dei soldi;
• essere continuamente accusata di inferiorità e controllata in tutti i movimenti;
• essere paragonata a donne che sono descritte come infinitamente più brillanti, più belle o più competenti;
• essere messa al corrente di dettagli di relazioni con altre donne;
• essere punita per trasgressioni commesse da altre donne;
• essere continuamente responsabilizzata per il maltrattamento, sostenendo che è stata la donna a provocare e che quindi è colpa sua se viene punita;
• avere la proibizione di frequentare amici e/o parenti;
• subire continue minacce o ricatti se la donna non si comporta come desiderato dal maltrattatore;
• non essere assistita in caso di malattia;
• essere terrorizzate in casa con scenate, in macchina con una guida pericolosa.

comprende: spaventare con gesti, sguardi e parole, minacciare di violenza fisica o di morte il partner, minacciare di far violenza ad altri familiari e/o ai figli, violenze contro gli animali domestici o danneggiamento degli oggetti personali di valore affettivo per la donna, persecuzioni telefoniche o scritte.
La violenza emotiva comprende: ricatti, insulti verbali, colpevolizzazioni pubbliche e private, ridicolizzazioni e svalutazioni continue, denigrazione ed umiliazione pubblica e privata. Tra gli atteggiamenti più spesso rilevati si hanno: tradimenti, menzogne, inganni, pedinamenti ed inseguimenti, limitazione della libertà personale. Fra gli atti che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali deve annoverarsi anche la condotta del marito che costringa la moglie a sopportare la presenza della concubina nel domicilio coniugale,29 oppure quelli del marito che non solo compie atti di infedeltà, ma di questi se ne vanta al fine di mortificare ancor di più la moglie. 30
Per gli esempi sopra riportati si parla anche di violenza morale e di molestie morali. Le molestie morali sono la categoria più difficile da identificare, in quanto consistono in una serie di atteggiamenti che si potrebbero, in crescendo, così elencare: rifiuto dell'altro, sarcasmo, derisione, disprezzo, totale mortificazione, aggressione, sopraffazione e squalificazione dell'altro, isolamento, imposizione del proprio potere e sottomissione, abuso di potere, terrorismo psicologico, annientamento e "omicidio psicologico". 31 Infatti, in molti casi, il maltrattamento psicologico è così pesante che si ha un vero e proprio lavaggio del cervello: esposti a questo modus vivendi, la donna e i figli perdono completamente la stima di sé, sviluppando gravi danni sul piano psicologico, tanto da poter necessitare in seguito anche di terapia riabiliativa. Si tratta di una violenza subdola, che mira a combattere l'identità dell'altro ed a privarlo di ogni individualità, che si consuma nell'ambito di un rapporto perverso di coppia, in cui uno diventa l'aggressore e l'altro l'aggredito, uno il violento e l'altro la vittima. Nei casi più gravi, può scatenare un processo reale di distruzione morale che può condurre alla malattia mentale o al suicidio.
L'isolamento comprende: il controllo delle scelte individuali e delle relazioni sociali, come l'impedire alla donna di lavorare, di andare a scuola, in chiesa o di incontrare gli amici e i membri della famiglia; chiusura comunicativa e rifiuto di ascolto, sottrazione dei documenti d'identità, controllo della posta, isolamento in casa senza telefono o mediante la privazione dei mezzi di locomozione. Si palesa dunque un'altra strategia tipica del maltrattamento psicologico, che è data dalla deprivazione, materiale ed affettiva, attuata tramite tecniche di isolamento, silenzio e distanza emotiva, ignorando o ironizzando i sentimenti della donna, le sue richieste d'ascolto, i suoi problemi. Questo tipo di violenza sminuisce ed umilia attraverso continue manipolazioni verbali, attuandosi in modo incostante ed imprevedibile, con il risultato di tenere la donna sempre sul chi vive, insicura ed in stato di soggezione.
La violenza psicologica si configura, dunque, come un insieme di strategie lesive della libertà e dell'identità personale dell'altro, con conseguente insicurezza, paura e svalutazione di sé. In questo tipo di maltrattamento è sempre presente un'eccessiva responsabilizzazione della donna, che si attiva per far fronte a tutti i compiti e le richieste che le vengono fatte dall'abusante, nella continua speranza di non adirarlo e dimostrare la propria adeguatezza come partner e come madre.
Possono pertanto far riferimento a questo tipo di violenza i reati d'ingiuria (ex art. 594 c.p.), di violenza privata (ex art. 610 c.p.), di minaccia (ex art. 612 c.p.), di lesioni, quando cagionano una malattia del corpo o della mente (ex artt. 582 e 583 c.p.), di abuso di mezzi di correzione e disciplina (ex art. 571 c.p.), 32di maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.) e di sequestro di persona (ex art. 605 c.p.)
La violenza psicologica tende ad essere sanzionata principalmente in sede civile, anche se è possibile talvolta percorrere l'alternativa penale.
2. La violenza fisica comprende l'uso di qualsiasi atto volto a far male o a spaventare la vittima. Non riguarda solo l'aggressione fisica grave, che causa ferite richiedenti cure mediche di emergenza, ma anche ogni contatto fisico mirante a spaventare ed a rendere la vittima soggetta al controllo dell'aggressore. Alcuni esempi in

29 Cassazione 17 giugno 1996, "Cassazione penale", 1996, pag. 1123.
30 Cassazione 21 gennaio 1987, "Rivista penale", 1987, pag. 537.
31 In un interessante saggio intitolato "Le molestie morali, La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro" Einaudi, Torino, 2000, l'autrice, Marie-France Hirigoyen, introduce il delitto di omicidio psichico.
32 Vi è tuttavia da notare che dottrina e giurisprudenza non ritengono attualmente applicabile tale articolo alle fattispecie di violenza tra coniugi, in quanto il marito non è dotato di alcun potere correttivo nei confronti della moglie; pertanto troverà più logica applicazione l'art. 572 c.p., che tutela le vittime dei maltrattamenti in famiglia.

merito sono: spingere, strattonare, impedire di muovere trattenendo l'altro, rompere o danneggiare oggetti nella vicinanza della vittima, picchiare, prendere per il collo, schiaffeggiare, mordere, causare bruciature di sigarette, tirare calci, pugni, strappare i capelli. Il maltrattamento fisico può comprendere anche l'essere chiusi in una stanza o fuori di casa, l'essere tenuti forzatamente svegli o minacciati con un arma.
È importante ricordare che l'importanza di alcune forme minori di violenza non deve essere sottovalutata, in quanto ogni atto di violenza fisica è potenzialmente una minaccia alla vita di chi lo subisce.
Nel maltrattamento fisico, la componente psicologica più pesante consiste nella imprevedibilità dell'aggressione, in quanto qualsiasi motivo può essere un pretesto scatenante. Pertanto, la vittima potenziale consuma ogni energia per evitare accuratamente ogni comportamento che potrebbe provocare una reazione aggressiva verbale o fisica del partner.
Da un punto di vista penalistico, la violenza fisica può ricomprendere tutti i tipi di lesioni personali (lievi, gravi o gravissime, ex artt. 582 e 583 c.p.), le percosse (ex art. 581 c.p.), i veri e propri maltrattamenti (ex art. 572 c.p.), l'abuso di mezzi di correzione se attuati con violenza (ex art. 571 c.p.), fino al tentato omicidio o all'omicidio (ex art. 585 c.p.). A tal proposito, va rilevato che una significativa percentuale di aggressioni e di omicidi compiuti dalle donne nei confronti del partner si verificano in risposta alle aggressioni e minacce di costui.
3. Per violenza economica si intende una serie di atteggiamenti volti essenzialmente ad impedire che il partner diventi o possa diventare economicamente indipendente, al fine di poter esercitare su di esso un controllo indiretto, ma estremamente efficace. Tra questi atteggiamenti rientrano, ad esempio, l'impedire la ricerca di un lavoro o del suo mantenimento, la privazione od il controllo dello stipendio, il controllo della gestione della vita quotidiana ed il mancato assolvimento degli impegni economici assunti con il matrimonio.
La violenza economica riguarda, dunque, tutto ciò che, direttamente o indirettamente, concorre a far sì che il partner sia costretto in una situazione di dipendenza e/o non abbia i mezzi economici sufficienti per soddisfare i bisogni di sussistenza propri e dei figli.
Nella grande maggioranza dei casi, tale forma di violenza consiste in un insieme di strategie che privano la donna di decidere e/o di agire autonomamente e liberamente, rispetto ai propri desideri e scelte di vita. Questo tipo di violenza viene attuato mediante varie strategie di controllo:
• negando, controllando puntigliosamente o limitando l'accesso alle finanze familiari, quali conti in banca o altre finanze;
• occultando ogni tipo di informazione sui mezzi finanziari della famiglia o sulla situazione patrimoniale in genere della stessa;
• vietando, ostacolando o boicottando l'accesso ad un lavoro fuori casa;
• non adempiendo ai doveri di mantenimento stabiliti da leggi e sentenze;
• sfruttando la donna come forza lavoro nell'azienda familiare (contadina, turistica, artigiana, ecc), senza alcuna retribuzione né potere decisionale o accesso ai mezzi finanziari;
• appropriandosi dei proventi del lavoro della donna ed usandoli a proprio vantaggio;
• indebitando la donna per far fronte alle proprie inadempienze;
• attuando ogni forma di tutela giuridica, anche preventiva, ad esclusivo proprio vantaggio e a danno della donna (quale l'intestazione di immobili o di attività produttive).
Anche l'avarizia di un partner nei confronti dell'altro può configurarsi come uno strumento vessatorio e denigrante. A tal proposito, è interessante riportare uno stralcio di una recente sentenza della Cassazione (del 7 giugno 2000), in cui le sistematiche vessazioni mediante manifestazioni di avarizia sono state assimilate alla fattispecie di maltrattamenti in famiglia. Ne consegue che "... la pervicace sistematica condotta del ricorrente, tesa a rendere la vita insopportabile al coniuge con l'umiliante ed ingiustificata vessazione di esasperata avarizia, non rappresenta altro che il pallido alibi, dietro cui imporre il proprio autoritarismo gratuito, inconciliabile con il benché minimo rispetto dell'affectio maritalis."
Spesso la donna non ha una chiara ed immediata consapevolezza della violenza economica. Infatti, sembra normalmente scontato che la gestione delle finanze familiari spetti all'uomo. Il potere e il ricatto economico possono venire in tal caso usati dal maltrattante per mantenere la donna nella situazione di dipendenza e di impossibilità a lasciare il partner. La violenza economica trapela come uno degli aspetti di un quadro di violenza più complesso, emergendo concretamente nel momento in cui la donna decide di iniziare un nuovo percorso di allontanamento dalla relazione distruttiva di maltrattamento.
Gli effetti della violenza economica si rilevano come uno degli ostacoli più grossi nel momento in cui la donna si sente pronta per uscire dalla situazione di maltrattamento e deve fare i conti con le reali possibilità di sopravvivenza. È per questo che la legge n. 154 del 2001, istitutiva della misure contro le violenze familiari, ha istituito quale misura accessoria a quella principale (ovvero l'ordine di allontanamento coattivo nell'ambito penale ex art. 282 bis c.p. e gli ordini di protezione nell'ambito civile ex artt. 342 bis, 342 ter c.c. e 736 bis c.p.c.), l'obbligo di corresponsione di un assegno alla famiglia. Ciò al fine di apprestare una immediata risposta al problema, non minore, del sostentamento economico della famiglia, specie laddove il familiare violento allontanato sia l'unica o la principale fonte di sostentamento.
Possono far riferimento a questa categoria di violenza i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare (nella forma di malversazione dei beni familiari, ex art. 570 c.p. comma 2, n.1), maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.) e quello di violenza privata (ex art. 610 c.p.).
4. La violenza sessuale all'interno del rapporto di coppia si manifesta con l'imposizione di rapporti indesiderati. Può assumere diversi aspetti quali, ad esempio, il desiderio del partner di avere un rapporto sessuale dopo aver picchiato e/o umiliato la donna, e la messa in atto dello stesso mediante la forza o mediante ricatti psicologici. Altre forme di violenza sessuale riguardano l'imposizione di pratiche indesiderate, sotto minacce di varia natura, o di rapporti che implichino il far male fisicamente e/o psicologicamente.
Anche il riconoscimento della violenza sessuale, all'interno della coppia, risulta difficile. Ciò a causa di radicate rappresentazioni dei doveri coniugali, della difficoltà a parlarne e delle reazioni del contesto socioculturale che tendono a minimizzare o a giustificare la violenza legata al comportamento sessualmente aggressivo del maschio, come prova della sua virilità, o come un suo diritto.
Tuttavia, anche se la violenza sessuale sul coniuge è un fenomeno molto grave, esso non è sempre sufficientemente tutelato, in quanto le vittime possono non trovare il coraggio di denunciare, anche perché trattasi di un genere di violenza che, a differenza dei maltrattamenti fisici, lascia segni meno percepibili. Il timore di non essere credute o delle conseguenze di una denuncia, oltre alla necessità di mantenere unita la famiglia, sono motivi che inibiscono la donna a denunciare il marito che le abbia usato violenza. Di conseguenza, molti mariti violenti restano impuniti. Tale situazione è estremamente grave, anche considerando che la violenza carnale tra coniugi si differenzia da quella extraconiugale soltanto per il particolare scenario in cui si muovono la vittima e l'aggressore. Essi non sono due estranei, bensì partners di una relazione intima, fatta di rapporti sentimentali e sessuali precedenti, che crea un'aspettativa di rapporti futuri. Ma, a parte ciò, la natura dell'atto in sé e le conseguenze sulla donna sono esattamente le stesse, sia nella violenza carnale comune che nella violenza carnale coniugale. Anzi, in quest'ultimo caso le conseguenze possono essere anche più gravi. Infatti, da un lato il marito, a differenza di uno sconosciuto, ha praticamente sempre la strada libera all'aggressione della moglie (sia in caso di convivenza che di separazione); dall'altro la vittima, conoscendo l'aggressore, tende a resistergli fino in fondo e ad ostacolargli l'imposizione dell'atto sessuale, con la conseguenza che l'aggressione (anche per reazione alla resistenza) viene spesso messa in atto con maggiore violenza. Inoltre, l'intimità pregressa e la conoscenza della propria vittima facilitano il compito al marito/convivente aggressore, che può dunque decidere di compiere la violenza sessuale (per i motivi più svariati) essendo sicuro di non essere punito, non solo perché nascosto dalle mura di casa, ma anche perché giustificato dal debitum coniugale.
Va rilevato che la violenza carnale, da chiunque commessa, non è semplicemente un rapporto sessuale al quale una parte non consente, né la mera imposizione di una intimità non voluta o la lesione della libertà e dell'autonomia personale. Più che un'attività realizzata invito domino, o un crimine a sfondo sessuale, lo stupro è in realtà un crimine di umiliazione, di sopraffazione e di soggiogazione, destinato a provocare nella vittima profonde ferite, fisiche e psichiche. Tali caratteristiche si rinvengono, identiche se non peggiori, anche nel caso di violenza sessuale perpetrata dal marito.33 Non sembra che una donna, per il solo fatto di essersi sposata (o di aver iniziato una relazione sentimentale), abbia inteso consentire (implicitamente ed anticipatamente) ad un atto di tal genere, o abbia inteso ratificare tutti i futuri rapporti sessuali, violenti o meno. Per questo motivo, l'ordinamento penale italiano, non facendo alcuna distinzione sulle qualità dei soggetti attivi e passivi del reato, e dunque prescindendo in modo assoluto da un eventuale rapporto di coniugio, punisce con la reclusione il marito responsabile di violenza sessuale nei confronti della propria moglie, anche separata.
Per violenza sessuale si intende una serie di atteggiamenti legati alla sfera sessuale, quali le molestie sessuali (anche telefoniche), l'aggressione sessuale anche senza stupro, lo stupro. Le norme sulla violenza sessuale sono inserite nel Libro II - nel titolo XII, capo III, sezione II - del codice penale, dove si regolano i delitti

33 A. Szegò, Quando lo stupro è legale: la "marital exemption, "Commentario alle norme sulla violenza sessuale", A. Cadoppi, Cedam, Padova, 1996, pag. 446.

contro la libertà personale. La scelta di fondo è stata quella di eliminare la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine, per cui la condotta delittuosa della violenza sessuale è data da atti sessuali non determinati, posti in essere con violenza o minaccia, o abuso di autorità (con costrizione), oppure con inganno o abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica (con induzione o soggezione psicologica).
5. La violenza subita dalla donna minorenne non costituisce, ovviamente, una categoria a se stante di violenza, ma è comunque degna di menzione, in quanto molto spesso i centri antiviolenza riportano di donne che, avendo subito maltrattamenti nella loro vita adulta, ne ampliano i traumi a causa di violenze subite in età infantile in seno alla famiglia di origine. 34
b. I minori
E' solo uno stereotipo culturale la convinzione, piuttosto diffusa, che l'infanzia e l'adolescenza costituiscano una irrepetibile fase della vita umana in cui, felicemente, non sono presenti preoccupazioni e angosce e l'esistenza scorre sempre in una atmosfera serena e gioiosa, con grande sicurezza e fiducia nel presente e nell'avvenire. In realtà la condizione di chi si affaccia alla vita- e va percorrendo il complesso, tortuoso, incerto e talvolta piuttosto traumatico itinerario di costruzione della propria personalità individuale e sociale, è tutt'altro che facile: la fatica di crescere è notevole perché l'esperienza di fallimento è continua, perché le incertezze predominano sulle certezze, perché un profondo disagio è sempre presente anche se spesso non viene esplicitato.
In realtà tutti i soggetti in formazione sono in qualche modo in situazione di più o meno rilevante disagio. Lo è il bambino che vive la sua avventura umana con tensioni e difficoltà non minori, anzi sicuramente maggiori, di quelle che incontra l'adulto: al contrario di questi, che ha la capacità di realizzare compromessi e di attenuare o cancellare i contrasti affettivi, il bambino vede esplodere in se tutte le contraddizioni e i conflitti interpersonali (quelli con la madre, con i fratelli, con gli altri bambini); si scontra continuamente con la realtà dell'insuccesso e con la percezione della propria incapacità, il che scatena un tumulto interiore in cui si intrecciano desideri aggressivi e profondi sensi di colpa; esperimenta una terribile sensazione di impotenza perché percepisce di non potersi aiutare da sé e di dover dipendere totalmente da altri ma al tempo stesso vive il terrore che la protezione di cui ha bisogno potrebbe venire a mancare; è portato, per la propria esperienza e l'assolutizzazione dei precetti introitati, a spingere all'eccesso il proprio codice morale e conseguentemente a vivere in modo eccessivo e violento il rimorso per aver in qualche modo deviato. Lo è il preadolescente, squassato dai profondi e rapidissimi cambiamenti che lo travolgono: cambia la sua stessa realtà fisica e la propria immagine esterna; cambia il rapporto con i suoi genitori perché allo schema di riferimento esclusivamente verticale incominciano ad aggiungersi schemi di riferimento orizzontali; cambia il suo stesso modo di pensare perché in lui comincia a formarsi la capacità del pensiero astratto, cambia la stessa percezione del sé incominciando ad interrogarsi su chi veramente egli sia, su che principi e valori impostare la propria vita, su come ridurre ad unità il molteplice e il contraddittorio che percepisce e gli viene proposto. Di fronte a cambiamenti così radicali da affrontare, e di fronte a scelte così impegnative da effettuare, il ragazzo vive con grande disagio, disorientamento, incertezza ed ansia il suo processo di crescita. Lo è l'adolescente che cerca di rifinire la sua personalità in una realtà estremamente confusa e contraddittoria: perché la profonda crisi valoriale e normativa della società finisce con il sostituire l'asse permesso/proibito con l'asse possibile/impossibile, perché assiste allo sfilacciamento di tutte quelle istituzioni all'interno delle quali in altri tempi si costruiva l'identità personale e sociale, perché trova difficoltà ad uscire dalla sua condizione di dipendenza essendo stato soppresso il fisiologico contrasto con un "padre", perché non è stato aiutato a costruirsi criteri di scelta ma ha avuto solo una infinita possibilità di collezionare, e consumare esperienze. Non vi è, nella realtà di oggi, una infanzia ed una adolescenza "normale" che vive senza disagi il suo itinerario di sviluppo ed una infanzia e adolescenza problematica che vive una condizione di forte difficoltà e che va pertanto sostenuta. La condizione di disagio è comune a tutta la generazione che si apre alla vita; la fragilità ed i pericoli di interruzioni o deviazioni dell'itinerario evolutivo sono eguali per tutti i soggetti in formazione, il bisogno di un particolare significativo sostegno è identico per tutti. Alcuni, purtroppo, aggiungono alle

34 R. Luberti, L'esperienza di un gruppo di self-help per donne vittime di abuso sessuale durante l'infanzia e l'adolescenza, in C. Roccia e C. Foti, (a cura di), Abuso sessuale sui minori, prevenzione, trattamento e educazione sessuale, Ed. Unicopli, Milano, 1994.

normali difficoltà del processo evolutivo situazioni di insufficienze oggettive individuali, familiari e sociali che rendono molto più a rischio l'itinerario evoluivo e che rendono più facile che il disagio si trasformi in disadattamento prima e devianza poi. Per questi è indispensabile che la collettività organizzata in Stato preveda specifici interventi di sostegno e di recupero. Ma i cosiddetti "normali" non possono essere dimenticati e trascurati poiché anch'essi hanno problemi nel crescere. Assicurare anche a questi ragazzi condizioni e luoghi per un armonico sviluppo di personalità e per un costruttivo scambio relazionale, aiutare il mondo degli adulti a superare pregiudizi e stereotipi sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza e a rapportarsi correttamente con chi chiede continuamente aiuto per non soccombere; sviluppare una società che sappia essere nel suo insieme educante e non banalizzante ed autenticamente fraternale; tutto ciò è un compito di cui la comunità non può disinteressarsi né trascurare. Ciò non solo per prevenire eventuali devianze ma principalmente per assicurare al suo ragazzo l'attuazione del suo diritto ad avere quanto gli è indispensabile per crescere compiutamente in umanità. Una attenzione particolare deve essere ovviamente rivolta a coloro che, accanto alle più generali difficoltà del crescere, esperimentano situazioni di carenza o di sfruttamento che rischiano gravemente di inquinare l'itinerario formativo o addirittura di interromperlo o di deviarlo. Anche a riguardo dei figli, la società ha iniziato a rendersi conto che i rapporti tra adulto e bambino non sono sempre improntati all'affetto e al rispetto, che la decantata tenerezza verso l'infanzia è a volte sostituita o coniugata a violenze di vario tipo, che l'amore verso il fanciullo non impedisce l'esplosione di odio e di aggressività dell'adulto verso chi disturba ed è percepito come rivale negli affetti, che il concetto di aiuto alla crescita è spesso sostituito da un oscuro senso di proprietà che si estrinseca nella convinzione di poter fare del figlio ciò che si vuole. Ci si rende sempre più conto, inoltre, che la funzione educatrice viene spesso scambiata con quella di addestramento, se non addirittura di vero e proprio asservimento, e che il proclamato riconoscimento del bambino come persona, teoricamente dotato di propri diritti, cela di sovente una effettiva considerazione di lui come mera risorsa per le esigenze di appagamento dell'adulto. È da sottolineare, infine, che, sebbene l'abuso sessuale sia la forma più evidente di violenza (spesso scoperta e punita), esiste anche una gamma svariata di comportamenti molto più subdoli, difficilissimi da scoprire, che conducono comunque a bambini (seppur non abusati fisicamente) psicologicamente terrorizzati, bloccati, regrediti e devastati.
Il tema dei maltrattamenti ai minori è di tale rilevanza che il 26 febbraio 1998 è stata istituita, dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, una Commissione nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale di minori. La Commissione, recependo teorie consolidate in materia, sottolinea, nel documento "Proposte di intervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di maltrattamento", che quest'ultimo può concretizzarsi in una condotta attiva (percosse, lesioni, atti sessuali o eccessiva cura) o in una condotta omissiva (incuria, trascuratezza o abbandono), e che l'assenza di evidenze traumatiche nel fisico non può di per sé escludere l'ipotesi di maltrattamento.
La Commissione afferma anche che la violenza, quale che sia la sua connotazione, costituisce sempre un attacco destabilizzante alla personalità in formazione del bambino, che provoca gravi conseguenze, nel breve e nel lungo termine, sul processo di crescita. Essa osserva anche che il trauma, se non rilevato, diagnosticato e curato, può produrre disturbi psicopatologici o di devianza nell'età adulta.
In relazione al danno cagionato, si sottolinea come questo sia tanto maggiore, quanto più: il maltrattamento resti sommerso e non venga individuato; il maltrattamento sia ripetuto nel tempo; la risposta di protezione alla vittima, ad opera del contesto familiare o sociale, tardi a venire; il vissuto traumatico resti inespresso e non elaborato; la dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra vittima e abusante sia forte; il legame tra la vittima e l'abusante sia di tipo familiare.
Come sopra accennato, nei confronti dei minori si delineano varie situazioni di rischio. Nel caso di minori, le macro categorie più soventemente rilevate sono le seguenti:
1. violenza sessuale;
2. incesto;
3. trascuratezza;
4. maltrattamenti fisici;
5. abuso psicologico;
6. violenza "assistita";
7. violenza su animali domestici.

A tal proposito, é opportuno premettere che la definizione clinica degli abusi all'infanzia, osservata in letteratura, tratteggia una categoria di violenza più ampia rispetto alle classificazioni giuridiche penalistiche. Infatti, alcune manifestazioni di aggressione minorile non trovano traduzione nelle fattispecie penali tipiche, potendo rilevare invece come condotta inadeguata realizzata dall'adulto, tale da legittimare l'adozione di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale ordinario, a tutela del minore sofferente. 35
La violenza sessuale sui minori è una delle manifestazioni più gravi di violenza all'interno della famiglia, avuto riguardo agli effetti fisici, psicologici (sia immediati che a lungo termine) ed alla rottura degli affetti e degli equilibri familiari, che detta violenza scatena. 36
"La prima volta avevo 12 anni ... Ho realizzato che era mio padre, cercavo di mandarlo via ma non ci riuscivo ... Pensai di chiamare la mamma. Ma era vero quello che stava succedendo? Sì, era vero, e se era vero come facevo a dirlo alla mamma? Così non ho urlato. L'ho lasciata dormire tranquilla. ... Ho visto il mondo diventare un buco nero. Tutto finito. ... È così che sono cambiata. ... A volte mi illudevo che sarei riuscita ad essere quella di prima, ma poi il ricordo del sogno tornava ed era così reale che io ricadevo dentro al buco nero di quella notte. Intanto cercavo di fare le cose di sempre, ma anche le cose di sempre non erano più per me le stesse. ... Per anni e anni ho avuto questa sensazione: che in realtà io ero morta." 37
Quando il padre abusa sessualmente della propria figlia, è una catastrofe per la bambina. Nelle attuali famiglie nucleari, il padre rappresenta la metà di coloro che sono responsabili della cura dei figli. La bambina può rivolgersi solo alla madre: perciò, quando viene alla luce una caso di incesto-stupro (dal momento che nei confronti dei minori vi è sempre violenza sessuale, anche in assenza di minacce o della forza fisica), è importante che la madre continui ad essere un solido sostegno per il figlio o la figlia. Ma ciò non sempre accade: spesso, nella dinamica familiare incestuosa, la madre non risulta alleata della vittima, ma diventa inconsapevolmente complice o connivente dell'incesto-stupro.
Il carattere coercitivo è implicito nel contesto della relazione subordinata e dipendente tra vittima e aggressore. Il coinvolgimento di un minore in un atto sessuale è possibile per la posizione di autorità e potere dell'adulto, soprattutto nel caso in cui il bambino o la bambina si aspetti nutrimento fisico e spirituale, aiuto e protezione.
Elemento chiave dell'abuso sessuale intrafamiliare, oltre all'invasione devastante dello spazio corporeo, alle distorsioni sessuali nell'età adulta ed alla confusione dei ruoli parentali, sono il tradimento del rapporto di fiducia e di protezione, lo sfruttamento della situazione di totale dipendenza psicologica e materiale, l'inganno attraverso cui l'adulto agisce e nel contempo nega la realtà dei fatti, il segreto a cui il minore è costretto con

35 F. Roia, La violenza morale sul minore nelle coppie separate, Maltrattamento e abuso all'infanzia, Vol. 2 n. 3, dicembre 2000, (rivista a cura di F. Angeli), pag. 121
36 La seguente rappresenta una biografia minima sulla violenza e sull'abuso sessuale sui minori:
• AA.VV., Il dramma dell'abuso sessuale sui bambini, Centro studi Hansel e Gretel, Tipografia Impronta, Torino, 1999;
• AA.VV., Pianeta infanzia. Questioni e documenti I - Dossier Monografico: Violenze sessuali su bambini e bambine, Litografia I.P., Firenze, 1998;
• M. Malacrea, Trauma e riparazione. La cura dell'abuso sessuale all'infanzia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1998;
• M. Malacrea, A. Vassalli, Segreti di famiglia. L'intervento nei casi di incesto, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1990;
• A. Miller, Il bambino inascoltato, Bollati Boringhieri, Torino, 1981;
• A. Miller, L'infanzia rimossa, Garzanti, Milano, 1990;
• C. Roccia, C. Foti, L'abuso sessuale sui minori. Educazione, prevenzione, trattamento, Ed. Unicopli, Milano, 1994;
• F. Montecchi, I maltrattamenti e gli abusi sui bambini, Franco Angeli, Roma, 1994;
• R. Luberti, D. Bianchi, "...e poi dissero che avevo sognato ....", Edizioni ECP, Firenze;
• A. Pacciolla, I. Ormanni, Abuso sessuale, una guida per psicologi, giuristi ed educatori, Edizioni Laurus Robuffo, Roma 1999;
• D. Grezzi, F. Valdilonga, La tutela del minore, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996;
• S. Cirillo, P. Di Blasio, La famiglia maltrattante. Diagnosi e terapia, Raffaello Cortina Editore, Milano 1998;
• S. Barbero Avanzino, F. Ichino Pellizzi, Maltrattamento infantile in famiglia e servizi sociali, Unicopli, Milano, 1997.
37 testimonianza tratta dall'opuscolo La violenza sessuale sui minori all'interno della famiglia, a cura dell'Associazione Artemisia, in collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione Progetto Donna, del Comune di Firenze.

ricatti affettivi e minacce, l'isolamento che il minore subisce (a volte anche involontariamente) da parte di coloro (altro genitore e fratelli) che non sanno.
Secondo i dati raccolti dal Centro per il Bambino Maltrattato,38 nell'80% dei casi l'autore del reato di violenza sessuale sui minori è il padre, mentre nell'altro 20% è un altro parente di sesso maschile o il convivente della madre. Sempre secondo i dati del C.B.M., considerando l'età dei bambini vittime di violenza sessuale all'interno della famiglia, si nota che essi non sono adolescenti, ma bambini al di sotto dei 10 anni. La percentuale più alta si rileva nella fascia di età da 3 a 5 anni e in quella da 6 a 11 anni. Anche recenti indagini Istat, riferite a dati del 1999 e 2000, confermano che è in atto una diminuzione progressiva dei casi segnalati al crescere dell'età. Nell'anno 2000 sono segnalate 303 vittime nella classe da 0 a 10 anni, contro 226 vittime nella classe da 11 a 14 e 169 vittime per la classe da 15 a 17.39 Tra queste, il numero più elevato é di sesso femminile, a conferma del fatto che, in generale, nella gran parte dei casi di abuso sessuale le vittime sono di sesso femminile.
Molti studi, anche a livello mondiale, concordano nell'affermare che il verificarsi di questo tipo di reato è indipendente da parametri quali la classe sociale, il livello di istruzione, la razza o l'etnia. Gli autori dell'abuso non hanno, nella maggior parte dei casi, né precedenti penali, né comportamenti esterni chiaramente criminali o patologici. È stato rilevato che i padri che abusano delle figlie sono spesso apparentemente normali ed affettuosi.
Queste statistiche si basano solo su ciò che emerge dal segreto e dal silenzio delle mura domestiche, e non sono quindi esaustive, ma indicano comunque che l'abuso intrafamiliare è più diffuso di quello extrafamiliare.
Molte sono le conseguenze della violenza sessuale sul minore, sia in termini fisici che psicologici. Nelle vittime di abuso sessuale si presenta con estrema frequenza la cosiddetta "sindrome di adattamento", ossia uno sdoppiamento della personalità che induce il minore, al tempo sesso, a voler bene e ad odiare i propri aguzzini. Il minore, infatti, non solo si trova costretto ad adattarsi ad una realtà familiare alla quale non è in grado di sottrarsi, ma viene abilmente manipolato dall'adulto, il quale, in casi molto più frequenti di quanto si immagini, riesce a coinvolgerlo nella propria visione perversa del mondo. Si parla di una idealizzazione difensiva dei propri genitori che i bambini maltrattati hanno bisogno di mantenere, e che li spinge a percepire se stessi come cattivi, e quindi meritevoli della violenza subita. Spesso ci si può trovare di fronte a bambini o ad interi nuclei familiari che hanno una visione del mondo totalmente distorta: bambini che amano i loro aguzzini o valutano in modo positivo ciò che a qualsiasi soggetto non perverso può apparire sbagliato, riprovevole ed osceno. Ciò può accadere, ad esempio, nelle relazioni incestuose, in cui il bambino non viene obbligato con la violenza, ma viene iniziato con modalità deduttive (un regalo, dei complimenti, delle lusinghe: "se la più bella, sei stata fantastica, sei meglio della mamma").
Dall'esperienza del Centro per il Bambino Maltrattato di Milano è emerso che, nei casi di adolescenti abusati in famiglia, il motivo prevalente per il quale l'abuso può perdurare anni nel più assoluto segreto è il forte potere di fascino sul minore esercitato da parte dell'adulto, che non incontra di fatto resistenza nella vittima a causa della fragile personalità di quest'ultima. Anche la paura, la vergogna ed il senso di colpa hanno il loro peso nel mantenimento del segreto. Molto spesso gli abusi sessuali durano mesi o anni, a volte anche decenni. Ne consegue che, quando i bambini arrivano al C.B.M., spesso sono già in età scolastica, in quanto il silenzio è stato mantenuto per anni senza che nessuno avesse occhi ed orecchie per vedere, e senza che il bambino, troppo piccolo per reagire adeguatamente, sapesse chiedere aiuto. A tal proposito, va considerato che spesso, quando l'abuso inizia in età precoce, i bambini non parlano, non solo per paura, ma anche perché non capiscono esattamente cosa stia loro capitando. Tanto più il minore è piccolo, tanto più è in balia del suo aggressore. Altre volte, invece, questo segreto è mantenuto con forza dalle piccole vittime di abuso, per il timore che la mamma non sia in grado di tollerare la sconvolgente verità.
Purtroppo anche la nuova legge sulla violenza sessuale sembra misconoscere l'aspetto della fascinazione e della seduzione nei reati di abuso sessuale verso i minori, o per lo meno gli effetti devastanti che essa ha sulla psiche di un soggetto in età evolutiva. Le violenze e le minacce possono far male ad un bambino, almeno quanto le carezze e le lusinghe usate per trasformare il minore in una vittima umile e sottomessa nella mani di una adulto perverso. Molto spesso ci si trova di fronte ad una totale assenza di minacce e violenza, almeno nel

38 Dati raccolti dal Centro per il bambino maltrattato di Milano tra il 1997 e il 1998.
39 Elaborazione del Ministero dell'Interno su dati Istat, in Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, Non solo sfruttati o violenti, Bambini e Adolescenti del 2000, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, pag. 120.

senso giuridico del termine, ed a bambine sempre più piccole che si sentono come bambole provocanti ed ammaliatrici di uomini. 40
Gli autori dell'abuso sui minori sono in maggioranza maschi: si tratta quindi, in genere, del padre, dei nonni, degli zii o dei fratelli. Tuttavia, contrariamente a quanto emerge dalle statistiche giudiziarie (basate su sentenze di condanna, almeno in primo grado, che riguardano quasi unicamente i parenti maschi), esistono casi in cui le madri hanno un ruolo relativamente consistente come figure che abusano direttamente dei loro bambini o che sono complici attivi dei loro partner nell'abuso sessuale. In tutti i casi in cui le madri hanno avuto un coinvolgimento diretto nell'abuso, i minori abusati sono stati allontanati in via definitiva dalle loro famiglie, in quanto i giudici hanno ritenuto che le madri non fossero in grado di occuparsene. Tuttavia, in alcuni casi non ci sono state conseguenze sul piano penale per le madri. Ciò indica probabilmente che l'abuso sessuale di una madre sui propri figli, quale autrice o correa, è un qualcosa di cui la società non è ancora arrivata ad ammettere pienamente l'esistenza.
La strada per uscire dalla spirale della violenza sessuale appare complessa. A tal fine, occorre innanzitutto promuovere dei processi di riconoscimento della violenza e dei suoi autori. Si tratta dunque di far emergere il reato, iniziando un processo penale. Ciò può comportare l'allontanamento dell'autore o del minore dalla famiglia. Qualora sia solo il minore oggetto della violenza ad essere allontanato, si possono verificare distorsioni da parte della giustizia. Infatti, spesso i suoi fratelli vengono lasciati con la famiglia senza che nulla sia fatto affinché i genitori, magari al termine del procedimento penale, possano prendere coscienza dei propri sbagli e cambiare atteggiamento nei confronti dei figli rimasti. In alcuni casi si arriva persino al paradosso di concedere gli arresti domiciliari al padre per diversi mesi, consentendogli di tenere con sé tutti i figli, ad esclusione della sola vittima dell'abuso. In tal modo, si rinchiudono all'interno della mura domestiche, insieme a bambini innocenti, un padre violento ed una madre maltrattante.
Da un punto di vista penale la violenza sessuale su minori è regolata dalla legge in tema di violenza sessuale n. 66 del 15/02/9641 e dalla legge in tema di pedofilia n. 269 del 3/08/98.
Dai dati Istat si rileva che nel periodo 1995-1999 le denunce dei reati a sfondo sessuale sui minori di 14 anni sono quasi triplicate, passando dalle 205 del 1995 alle 511 del 1999. L'aumento dei delitti a sfondo sessuale è confermato anche da quello delle denunce per atti sessuali con minorenni, passate dalle 160 del 1996 alle 585 nel 1998. 42
2. L'incesto viene definito da più autori come una qualsiasi forma di contatto sessuale tra parenti (talvolta anche con un convivente, se questi viene percepito come figura genitoriale sostitutiva), quando tra i medesimi sussiste una differenza di più di 3-5 anni di età. Il consenso non è un fattore rilevante, perché quando si tratta di un bambino non può esserci un consenso informato. Molto spesso viene sfruttato il rapporto affettivo preesistente al fine di condizionare la vittima senza usare la forza. Questa possibile mancata resistenza viene poi strumentalizzata per intimidire la vittima al fine di mantenere il segreto. La vittima viene ricattata con il fatto che tutti verranno a sapere che è stata lei a provocare la situazione, oppure che sarà severamente punita se rivelerà l'incesto. In questo modo viene utilizzata una posizione di superiorità per dominare ed intimidire la vittima.
L'abuso di un padre nei confronti del figlio, soprattutto nel caso di abuso sessuale, spesso si traduce in una severa punizione, non tanto per il padre, quanto per il bambino. Il bambino diviene vittima dei servizi sociali e delle agenzie legali che cercano di proteggerlo. Se le accuse sono contro il padre, la madre potrebbe biasimare il figlio perché sta distruggendo il benessere della famiglia, e rifiutarsi di credere alle accuse del

40 Il dramma dell'abuso sessuale sui bambini, in saggio del Centro studi sui problemi dell'età evolutiva Hansel e Gretel, pag. 13
41 Le novità essenziali sono le seguenti: il reato unificato di violenza sessuale (ex art. 609-bis c.p.), aggravato in caso di vittima infraquattordicenne (ex art. 609-ter c.p.), applicabile anche in caso di atti sessuali senza costrizione se nei confronti di un minore di 14 anni o di 16, se il fatto è commesso da persona di fiducia (art. 609-quater c.p.) ; il reato di atti sessuali commessi consapevolmente in presenza di un infraquattordicenne (art. 609-quinquies c.p.); il reato di violenza di gruppo aggravato nei casi di presenza di minori infraquattordicenni (609-octies c.p); l'aggravante della pena se il reo è parente del minore, "nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il tutore"; la procedibilità d'ufficio per tutti i casi di violenza sessuale nei confronti di un infraquattordicenne o nei casi in cui il colpevole sia una persona di fiducia, oltre che nei casi di atti sessuali senza costrizione con un bambino di età inferiore ai 10 anni (609-septies c.p.)
42 Elaborazione Ministero dell'Interno su dati Istat, in Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, Non solo sfruttati o violenti, Bambini e Adolescenti del 2000, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, pag. 11 23

bambino. Spesso accade che il figlio sia psicologicamente e perfino fisicamente isolato. Può infatti accadere che il figlio venga allontanato dalla residenza familiare quale misura cautelare,43 misura che può risultare un trauma aggiuntivo in quanto acuisce il senso di colpa del minore.
Da un punto di vista penalistico, l'art. 564 c.p. prevede che nel caso in cui "chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ...". Laddove siano rinvenibili i presupposti, bisogna tuttavia applicare il più grave reato di violenza sessuale.
3. Nell'ambito delle possibili manifestazioni della violenza sui minori, la categoria di maggiore rilevanza è senza dubbio la trascuratezza.44 Si tratta essenzialmente di situazioni non di abuso ma di messa in pericolo, ossia di rischi, dovuti a mancanze di cure adeguate, che il minore può subire in base al comportamento antisociale dei genitori. Tali manifestazioni riguardano, ad esempio, i figli di genitori tossicomani, alcolisti, separati o in corso di separazione, ovvero quelle situazioni in cui il livello di aggressività e conflittualità può diventare molto alto e dannoso per il minore, le cui esigenze e necessità (anche primarie) passano in secondo piano rispetto ai dissidi dei genitori.
È importante ricordare che la Convenzione ONU approvata il 20/11/1989 (ratificata in Italia con L. 27/5/1991 n. 176), in tema di diritti dell'infanzia, impone sia ai genitori sia ai servizi socio-sanitari il dovere di cura e protezione del fanciullo, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene, nonché un adeguato controllo dello stesso (ex artt. 3 e 18 della Convenzione). È necessario, inoltre, tener conto che la ricerca nel campo dell'infanzia ha evidenziato bisogni dei neonati e dei bambini che in precedenza non venivano presi in considerazione, e che oggi sono invece fonte di responsabilità.45 La trascuratezza è un fenomeno che interessa soprattutto le fasce iniziali di età del minore, soprattutto quella da 0 a 3 anni. In base alle conoscenze acquisite nel campo della psicologia dello sviluppo, un figlio trascurato potrebbe essere qualsiasi neonato o bambino che non può contare su adulti allevanti che dispongono della competenza necessaria a svolgere opera di nutrimento e allevamento primario, incapaci di sintonizzarsi affettivamente con il bambino, oltre che di comprenderne le esigenze e di favorirne la soddisfazione di bisogni e desideri. Si tratta di criteri più specifici rispetto a concetti generali come quelli che si riferiscono alla validità genitoriale nascente dall'obbligo di mantenere ed istruire i figli e di curarli in senso lato. Ciò implica una richiesta ai genitori, da parte della società, della consapevolezza del proprio ruolo, cui si collegano responsabilità civili e penali.
I comportamenti riconducibili alla trascuratezza non hanno norme penali che ne prevedano espressamente la punibilità. Può farsi riferimento, ricorrendone i presupposti, soltanto alla nozione di reato di abbandono dei minori (ex art. 591 c.p.), che si verifica quando si lascia un minore in condizione di non poter badare a se stesso e in modo che ne derivi la possibilità di nocumento. La giurisprudenza tende a non fare un'applicazione larga di questa norma, che, in genere, non trova applicazione, se non nei casi più gravi di abbandono. In ogni caso la nozione non coincide con quella di per sé prevista nella normativa dell'adozione, che definisce lo stato di abbandono come la privazione di assistenza da parte di genitori o parenti entro il quarto grado. Anche il reato di violazione degli obblighi di assistenza (ex art. 570 c.p.) potrebbe trovare applicazione nei casi di trascuratezza dei minori, sebbene la giurisprudenza tenda ad applicare questa norma penale soprattutto in tema di violazione di obblighi di natura economica ed alimentare.
La trascuratezza e la violenza psicologica sono sanzionate soprattutto in sede civile (ex artt. 330 e 333 c.c.), attraverso misure di carattere restrittivo o ablativo della potestà genitoriale.
4. La categoria dei maltrattamenti include tutti i reati elencati supra per la violenza fisica, e dunque quei comportamenti violenti sanzionabili tramite l'applicazione dei reati di percosse (ex art. 581 c.p.), lesioni personali (ex artt. 582 e 583 c.p.), abuso di mezzi di correzione o di disciplina (ex art. 571 c.p.) e i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (ex art. 572 c.p.). Le conseguenze di tali azioni sono comunemente di natura fisica, anche se non sono escluse conseguenze di altra natura.

43 Al fine di evitare il trauma dell'allontanamento del minore, è stata introdotta la misura dell'allontanamento coattivo del familiare violento, introdotta sia con la legge n. 149 del 18 marzo 2001, modificativa degli artt. 330 e 333 del c.c., sia con la legge n. 154 del 5 aprile 2001
44 Nella letteratura anglo-americana il termine trascuratezza o incuria è tradotto con "neglect", da cui "neglected children".
45 S. Mazzoni, A. Santona, La tutela del minore trascurato e maltrattato. La collaborazione tra Magistratura e i Servizi territoriali integrati, "Maltrattamento e abuso all'infanzia", 1999, n. 2, (rivista interdisciplinare a cura di Franco Angeli), pag. 41.

5. L'abuso psicologico non è definito espressamente da alcuna norma penale, e la sua punibilità è lasciata alla possibilità di interpretare estensivamente le norme penali esistenti.46 L'abuso psicologico può compiersi tramite azioni od omissioni, ma non tramite la violenza fisica. Può verificarsi, dunque, quando si ingiuria, si sgrida, si minaccia e si punisce, provocando danni non fisici, quali disturbi psicologici e depressioni infantili. Possono pertanto far riferimento a questo tipo di abuso i reati di ingiuria (ex art. 594 c.p.), violenza privata (ex art. 610 c.p.), minaccia (ex art. 612 c.p.), lesioni (ex artt. 582 e 583 c.p.), punibili quando cagionano una malattia della mente, abuso di mezzi di correzione o di disciplina (ex art. 571 c.p.) e i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (ex art. 572 c.p.), oltre al reato di sottrazione di minori (ex art. 574 c.p.).
La Convenzione Internazionale dei Diritti del Bambino considera maltrattamenti psicologici nei confronti dei minori:
• la violenza verbale tramite atti di ingiuria e minaccia tesi a creare paure e insicurezze nel minore;
• i comportamenti sadici e tesi a sottovalutare il minore;
• il rifiuto affettivo;
• le pretese eccessive o sproporzionate rispetto all'età del bambino;
• la strumentalizzazione del minore, in caso di coppie separate, come mezzo di rivalsa sull'ex partner, soprattutto quando questi non è affidatario; 47
• il rifiuto di consentire al genitore non affidatario di esercitare il diritto di visita,48 con l'obbiettivo di ostacolare il normale svolgimento dei rapporti affettivi. 49
• La violenza psicologica nei confronti del minore può essere diretta o indiretta. Nel primo caso si ha una volontà di eliminare il minore, in quanto indesiderato. "Il disamore è un sistema distruttivo che, in certe famiglie, si abbatte su un bambino e vorrebbe farlo morire; non si tratta di semplice mancanza di amore, ma dell'organizzazione, al posto e in luogo dell'amore, di una violenza costante che il bambino non soltanto subisce, ma che, per di più, interiorizza, al punto che si arriva a un doppio ingranaggio, con la vittima che finisce col dare il cambio alla violenza esercitata contro di lei per mezzo di comportamenti autodistruttivi." 50
• Nella violenza indiretta, un coniuge, nel tentativo di ferire l'altro coniuge, trasferisce il suo odio sui figli.
La violenza psicologica sui minori è tanto più grave in quanto si propone di spezzare la volontà del bambino per farne un essere docile e obbediente. I bambini non sono in grado di reagire, dal momento che "la forza e l'autorità schiacciante degli adulti li fanno ammutolire e possono addirittura fare perdere loro la coscienza." 51
6. "Per violenza assistita intrafamiliare si intende qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, compiuta su figure di riferimento per il minore o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza il bambino può fare esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti". Dunque il fenomeno si manifesta quando i figli sono testimoni della violenza che viene perpetrata da un familiare su un altro

46 G. Dosi, Maltrattamenti e abuso all'infanzia: lo stato della normativa penale e i progetti di riforma, in "Maltrattamento e abuso all'infanzia", 1999, n. 2, (rivista interdisciplinare a cura di Franco Angeli), pag. 155.
47 "La forte conflittualità esistente tra coniugi in fase di separazione che lottano per ottenere l'affidamento del figlio ad ogni costo, e quindi prescindono dalle reali esigenze del bambino anteponendo le loro aspirazioni di vittoria per vedere l'antagonista comunque umiliato, rappresenta sempre un fattore di forte rischio per l'equilibrio del minore ed uno spunto di verifica giudiziaria per accertare la sussistenza del reato in essere (art. 572. c.p. - maltrattamenti, se la condotta è caratterizzata da un dolo anche eventuale di sottoporre il minore a sofferenze; art. 570 c.p. - violazione degli obblighi di assistenza, se il genitore antepone interessi personalistici alle esigenze di tutela minima del figlio, verso il quale ricopre nell'ordinamento una posizione di garanzia.)." F. Roia, La violenza morale sul minore nelle coppie separate, "Maltrattamento e abuso all'infanzia", Vol. 2 n. 3, dicembre 2000, (rivista a cura di Franco Angeli), pag. 123.
48 La Corte di cassazione ha stabilito, con sentenza del 9 marzo 200 n. 2925, la sussistenza del reato di cui all'art. 388 comma 2 c.p. ("Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice") in fattispecie di coniugi separati caratterizzata dal rifiuto di fatto opposto dal genitore affidatario alla richiesta dell'altro genitore di esercitare il diritto di visita dei figli.
49 Questo comportamento è estremamente grave in quanto viola l'art. 9 comma 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata in Italia con l. 27/5/1991 n. 176. L'art. 9 comma II dispone che: "Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti con entrambi i suoi genitori ...".
50 B. Lempert, L'enfant e le desamour, Editions L'arbre au milieu, Aurayy, 1989.
51 A. Miller, La persecuzione del bambino: le radici della violenza, Bollati Boringheri, Torino, 1988.

familiare, (ad esempio tra fratelli) oppure da un coniuge sull'altro coniuge. 52Nei casi in cui solo il coniuge è vittima diretta della violenza, i bambini diventano cosiddette vittime dimenticate, per i quali le sofferenze psicologiche, causate dall'aver assistito alla violenza, non emergono in realtà fattuali. Ci si chiede, allora, quanto possa incidere sulla psiche di un bambino la frequenza degli episodi violenti, la visibilità o meno dei danni fisici subiti dalle madri, l'intervento delle forze di polizia e le sue conseguenze, e la necessità o meno di visite al pronto soccorso. E ci si chiede quanto tutto ciò possa incidere sul senso di identità del bambino, sulla sua capacità di comprendere (e scusare?) i motivi alla base della violenza (povertà, gelosia, disoccupazione, alcolismo, odio, ira, etc.).
Alcuni studi inglesi hanno riportato che, nel 90% dei casi di violenza domestica nei confronto della madre, i bambini si trovavano nella stessa stanza dove si svolgeva l'aggressione, o in quella accanto. Non ci si può quindi non chiedere quali siano le reazioni da essi provate, o quale significato essi abbiano dato a tali manifestazioni. Con una definizione riduttiva, si può dire che il convivere con la violenza è una forma di abuso emozionale sui bambini. Molto importante è capire quando esiste un doppio livello di intenzionalità, ossia quando un atto compiuto direttamente contro un individuo è allo stesso tempo da considerarsi come avente effetto sugli altri (con conseguente doppia responsabilità sul piano penale.) Esempi di tali situazioni possono essere quelle in cui l'abuso o l'umiliazione della donna viene compiuta sotto gli occhi dei figli, al fine di aumentare il controllo su entrambi, o quando si minaccia un bambino al fine di minacciare o esercitare un controllo sulla donna.
Studi svolti negli U.S.A.53 hanno dimostrato che i bambini hanno problemi di stress emotivo, possono manifestare sintomi di ansia, insicurezza e disorientamento, disordine alimentare, problemi scolastici e insonnia. In età pre puberale, gli effetti che maggiormente si producono sono fughe da casa, rabbia ed aggressività. Talvolta i figli maschi sviluppano manifestazioni di violenza fisica, quale strumento di risoluzione dei conflitti, verso la madre, già oggetto di violenza da parte del padre, in quanto quest'ultimo li incoraggia a prendere parte nell'abuso e nella denigrazione della madre stessa. Inoltre, sintomi di depressione possono essere "importati" dalla madre, la quale, anziché avere una reazione difensiva, può lasciarsi andare alla commiserazione, all'auto-accusa ed alla disistima di sé per ciò che le accade in famiglia. I bambini possono talvolta interiorizzare questi sentimenti della madre. Altro sintomo è quello dell'ansia: i figli che assistono continuamente a scene di violenza fra genitori possono diventare ansiosi, quale reazione ad un modus vivendi impostato interamente sulla difensiva, nel tentativo di proteggere la madre o per estrema difesa di se stessi. Tale sentimento può peraltro dare esiti positivi, quando il minore interviene per proteggere la madre, sia in modo diretto che indiretto, cercando aiuto (ad esempio, contattando la polizia).54
Il sintomo più grave che un minore adolescente può sviluppare assistendo alla violenza è il desiderio di suicidio, quale strada per uscire dalla spirale di violenza, per allentare la pressione di vivere in un modo violento. Nel caso in cui l'adolescente, anziché sviluppare uno stato d'animo di depressione e pensieri di suicidio, sviluppi un alto grado di aggressività verso il familiare violento, si può avere anche il caso inverso dell'omicidio. 55
Un sintomo di un minore che ha assistito a fenomeni di violenza familiare può essere una incapacità a sviluppare relazioni sociali equilibrate. È anche possibile che il minore assista al caso più grave di violenza intrafamiliare, ossia all'omicidio di un genitore da parte dell'altro. In questo caso, sia che egli assista materialmente al fatto, sia che ne veda le tracce (la salma, il sangue, etc.), è molto probabile che sarà soggetto a gravissimi stress psicologici, con necessità di cure mediche per rimuovere i ricordi, gli incubi, i sensi di colpa, le regressioni all'età infantile, etc. 56
Uno dei motivi più comunemente indicati dagli studiosi per limitare i danni conseguenti ai bambini testimoni di violenze familiari consiste nell'evitare che si inneschi il ciclo della violenza, ovvero che i bambini, in età adulta, possano ripetere (come di frequente accade) i comportamenti violenti visti e vissuti in casa.

52 Nella letteratura anglo-americana ci si riferisce a "children witnessing violence".
53 B. Fawcett, B. Flatherstone, J. Hearn, C. Tofb, Violence and Gender Relation, Sage Publication 1998, pag. 67.
54 L. Kelly, The interconnectedness of domestic violence and child abuse, challenges for research, policy and practice, "Children living with domestic violence, putting men's abuse of women, on the child care agenda", edited by Audrey Mullender and Rebecca Morley, Whiting & Birch, London, 1994, pag. 61.
55 E. Peled, P.G. Jaffe, J.L. Edleson, Ending the cycle of violence, Sage Publication, pag. 121.
56 J. H. Kashani, W. D. Allan, The impact of family violence on children and adolescents, Sage Publication, International Educational and Professional Publisher, 1998, pag. 33.

Nei casi di violenza assistita, taluni parlano di vittime non intenzionali, o di soggetti portatori di sofferenze di ordine secondario.57 Tuttavia, attualmente ci sono pochi studi che dimostrino la correlazione tra l'assistere alla violenza domestica e la possibilità che il benessere del minore possa essere permanentemente compromesso. Se tale connessione fosse dimostrata, sarebbe anche dimostrato che, almeno in un certo numero di casi, prevenire la violenza domestica significa anche prevenire alcune forme di disabilità fisica e mentale. 58
Da un punto di vista giuridico, in Italia non esiste una normativa adeguata al problema in esame. Si potrà essenzialmente invocare il reato di maltrattamenti in famiglia perpetrato con violenza fisica sul congiunto, e per mezzo di violenza psicologica sul minore, solo se si dimostra che il colpevole ha coscientemente fatto assistere i minori alla violenza sul coniuge, al fine di causare loro un danno psicologico. Pertanto, dato che il reato di maltrattamenti in famiglia, oltre che abituale, è anche caratterizzato dall'elemento del dolo (e non della colpa), sarà necessario provare la volontarietà degli atti posti in essere ed il nesso di causalità dei danni subiti dai figli. Ciò al fine di evitare che il colpevole resti impunito, invocando di non avere avuto alcuna volontà di maltrattare i figli (che, per esempio, non sono mai stati maltrattati fisicamente). Dal punto di vista civilistico, invece, si è tuttavia in tempi recenti ritenuto di poter utilizzare gli artt. 330 e 333 c.c., novellati dalla legge 149 del 2001, utilizzando la misura dell'allontanamento del genitore dalla casa familiare, quando il suo comportamento sia causa di grave pregiudizio per il minore.
In altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, la dottrina si sta muovendo nella direzione di prevedere una responsabilità penale, autonoma e distinta da quella per i maltrattamenti sul coniuge, per coloro che permettono ai figli di assistere alle scene di violenza e quindi di subirne psicologicamente gli effetti.
Le carenze familiari59
Sono queste molto spesso alla base di quelle difficoltà nel processo di crescita del ragazzo che causano profonde situazioni di disagio e rendono difficile la costruzione di una reale identità personale e sociale. Una famiglia realmente capace di assolvere compiutamente alla propria funzione di personalizzazione e di socializzazione è infatti essenziale per lo sviluppo del bambino. Essa costituisce la comunità personalizzante per eccellenza in quanto, nell'affetto, dà al ragazzo il senso di essere un soggetto amabile ed amato e di costituire perciò un "valore"; gli dona quella sicurezza che è indispensabile per un adeguato sviluppo psicofisico; gli rivela, nel rapporto con l'altro, il senso della sua identità e lo immette in dialogo che da un lato struttura la personalità e dall'altro evita il pericolo che si chiuda e si ripieghi su se stesso; gli consente, attraverso un forte ancoraggio alle persone che attivamente si curano di lui, di affrontare e superare le frustrazioni, le delusioni, le angosce, i sensi di colpa, i sensi di impotenza, le paure di cui è costellata la prima esperienza di vita.
E' la famiglia che, meglio di ogni altra struttura sociale, abitua il ragazzo al rapporto interpersonale profondo e gli insegna non con le parole ma con l'esperienza quotidiana a vivere in relazione con altri; che, consentendo una significativa vita personale attraverso la vita comunitaria, prepara adeguatamente il giovane ad inserirsi nei più complessi rapporti della vita sociale; che può educare il minore a sentire che non esistono solo diritti ma che essi sono profondamente intrecciati con i doveri aiutandolo così a comprendere che la giusta esigenza di affermazione della propria personalità è strettamente connessa con la necessità di una solidarietà verso gli altri membri della comunità senza cui non si supera l'isolamento; che vivendo in un quotidiano proteso verso il futuro, fa sperimentare al ragazzo come le leggi della vita impongono la gradualità dello sviluppo, senza salti o fughe in avanti.
Non sempre però la famiglia sa essere realmente costruttiva: non infrequentemente essa anzi può essere pericolosamente distruttiva; non sempre è il "nido d'amore", perché può anche essere un "nido di vipere".
La famiglia maltrattante60
E' sicuramente distruttiva la famiglia maltrattante. Un fenomeno, questo del maltrattamento in famiglia, che non va inteso solo come violenza sul piano fisico ma anche come violenza psicologica o come trascuratezza ed

57 su questo tema: P. Jaffe, S. Wilson, D. Wolfe, Children of battered Women, developmental clinical psychology and psychiatry, Sage Publication, Newbury Park, 1990; A. Mullender, R. Morley, Children living with domestic violence, Whiting & Birch, London, 1994.
58 L. Kelly, op.cit., pag. 72.
59 http://www.edscuola.it/archivio/handicap/minori_22.htm
60 http://www.edscuola.it/archivio/handicap/minori_22.htm 27

abbandono. Inquinano infatti allo stesso modo la possibilità di una armonica crescita, ed hanno identici effetti devastanti, non solo gli abusi familiari che ledono l'integrità fisica ma anche tutte quelle forme di subdola coercizione familiare che producono gravi sofferenze psicologiche nel ragazzo nonché tutte quelle diffusissime forme di trascuratezza materiale o affettiva che negano al bambino il soddisfacimento dei suoi fondamentali bisogni primari. In realtà la famiglia mal-trattante non è soltanto la famiglia autoritaria e dispotica che adopera "la frusta" per addestrare il "cucciolo d'uomo", né è solo la famiglia che sfrutta in senso economico quella particolare "merce" che può essere un bambino: è famiglia abusante anche la famiglia totalmente assente nella vita reale del bambino, quella che abdica ad ogni funzione educativa, quella che radica i suoi rapporti col figlio su una serie di pregiudizi e di stereotipi, la famiglia che usa la pesante ironia per annientare il bambino denigrandone ogni iniziativa e tarpando ogni tentativo autonomo di esperienza.
E può essere abusante anche la famiglia che, per un presunto rispetto della libertà del bambino o per un sostanziale disinteresse nei suoi confronti, lo lascia solo ad esplorare una vita che è per lui indecifrabile nei suoi complessi misteri; quella che, nell'illusione di assicurargli un luminoso avvenire, è particolarmente esigente e perfezionista, non sopportando mai che il bambino sia bambino e quindi incapace di evitare errori o di superare immediatamente i suoi difetti; quella che per iperprotezionismo impedisce al bambino di fare esperienze significative e strutturanti perché tutto è pericolo; quella ripiegata narcisisticamente su se stessa e quindi portata a svalutare ogni realtà fuori di se e ad inculcare nel figlio l'idea che il mondo, tutto il mondo, è ostile e negativo e che solo il proprio modello familiare è valido e da seguire pedissequamente; quella che attraverso il ricatto della riconoscenza, per l'amore dato e i sacrifici compiuti, avviluppa il ragazzo in una soffocante rete di relazioni in cui non l'amore liberante è presente ma solo un amore possessivo e distruggente.
Mentre è possibile individuare i casi di maltrattamento fisico diviene assai più difficile identificare i casi di maltrattamento psicologico o di incuria. Solo una attenta osservazione del bambino e delle sue difficoltà relazionali può essere rivelatrice di gravi insufficienze familiari. Ma è bene anche avere la consapevolezza che neppure i maltrattamenti fisici emergono con chiarezza: perché è forte l'omertà tra i genitori ed è difficile che per tutelare il bambino si rinunci, attraverso la denuncia dell'abuso, a mantenere il rapporto di coppia che si ritiene soddisfacente; perché difficilmente il bambino parla in quanto, malgrado tutto, il genitore maltrattante costituisce un punto di sicurezza che non può essere abbandonato; perché inoltre il bambino è portato a giustificare chi lo maltratta anche addossandosi colpe che non ha; perché la più generale omertà tra adulti porta anche chi non fa parte della famiglia a tacere, anche per evitare reazioni da chi si percepisce violento e quindi pericoloso; perché non sempre i professionisti che sono a contatto con i minori (i medici, gli insegnanti)sanno percepire i segni, anche eloquenti, dell'abuso. Per questo le statistiche giudiziarie non danno una rappresentazione compiuta del fenomeno sicuramente più esteso di quello che appare: le insufficienze familiari che sono alla base dei tanti disagi che portano spesso alla devianza impongono - a tutela della personalità in formazione - significativi interventi innanzi tutto per qualificare il rapporto familiare.
Vivere fuori della famiglia61
In una situazione di profondo disagio sono anche i bambini costretti a vivere fuori della propria famiglia. Gravi carenze psicologiche e pedagogiche dei genitori, malattie mentali di essi o gravi irregolarità della condotta, difficoltà abitative ed economiche della famiglia, disfunzioni relazionali familiari impongono l'allontanamento del bambino dal suo originario e carente ambiente di vita e la sua collocazione in una struttura assistenziale educativa o in una famiglia sostitutiva. Ed anche dissoluzione del nucleo familiare provoca spesso l'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare: quasi il 50% dei bambini ricoverati in strutture residenziali o dati in affidamento familiare hanno alle spalle una famiglia separata o divorziata o una famiglia monoparentale all'origine o a seguito di morte del partner.
I bambini coinvolti in questa situazione non sono numericamente molti: dalle ultime ricerche condotte dal Centro nazionale di documentazione e analisi sulla condizione dell'infanzia emerge che al 30 giugno 1998 i bambini e adolescenti ricoverati nelle 1.802 strutture residenziali erano 14.945 unità mentre al 30 giugno 1999 i minori in affidamento familiare erano 10.200. Nel complesso una percentuale pari a circa il 2'5 per mille ed assai ridotta rispetto a qualche anno precedente: nel 1960 i bambini ricoverati in Istituto erano 249.352 mentre ancora nel 1987 erano 47.692.

61 http://www.edscuola.it/archivio/handicap/minori_22.htm 28

Le esperienze di sfruttamento62
Questo tipo di esperienze possono creare non solo disagio ma anche forti deviazioni nel processo di costruzione di personalità. Il sentirsi non rispettato e valorizzato come persona e vedersi ridotto a strumento di piacere o di mera risorsa per l'adulto può gravemente ledere la percezione del sé e bloccare un processo di sviluppo che esige un minimo di autostima e un minimo di fiducia nelle relazioni con gli altri per costruirsi come soggetto di storia individuale e collettiva e per non ripiegarsi nella passività o esplodere nel ribellismo.
0 - 10 anni
11 - 14 anni
15 - 17 anni
Delitti
v.a.
%
v.a.
%
v.a.
%
totale
1998
Violenza sessuale
228
34,5
267
40,5
165
25,0
660
Atti sessuali con minorenne
76
44,4
68
39,8
27
15,8
171
Corruzione di minorenne
36
67,9
17
32,1
0
0,0
53
Totale
340
38,5
352
39,8
192
21,7
884
1999
Violenza sessuale
197
37,4
191
36,2
139
26,4
527
Atti sessuali con minorenne
18
26,5
30
44,1
20
29,4
68
Corruzione di minorenne
12
40,0
18
60,0
0
0,0
30
Totale
227
36,3
239
38,2
159
25,4
625
Variazione 1998 - 1999
Violenza sessuale
- 13,6
/
- 28,3
/
- 15,8
/
- 20,2
Atti sessuali con minorenni
- 76,3
/
- 33,9
/
- 25,9
/
- 60,2
Corruzione di minorenne
- 66,7
/
5,9
/
0,0
/
- 43,4
Totale
- 33,2
/
- 32,1
/
- 17,2
/
- 29,3
Fonte ISTAT

Lo sfruttamento sessuale63
E' forse la più grave forma di sfruttamento a carico dei minorenni. Dal punto di vista statistico, non sarebbe rilevante - anche se per fortuna non nella misura che alcune forme di terrorismo mediatico farebbero credere - l'entità numerica dei minori sessualmente abusati. Dalle statistiche giudiziarie emerge infatti che:
le denuncie di violenze sessuale perpetrate nei confronti di minori di anni 14 sono state in aumento ma con una flessione nell'ultimo anno considerato (305) nell'anno 1996, e cioè nel primo anno in cui sono stati

62 http://www.edscuola.it/archivio/handicap/minori_22.htm
63 http://www.edscuola.it/archivio/handicap/minori_22.htm 29
unificati i due reati prima distinti di violenza carnale e di atti di libidine violenta, 470 nel 1997, 586 nel 1998, 511 nel 1999);
in aumento sono invece i reati di corruzione di minorenni (120 nel 1997, 168 nel 1998);
quasi la metà dei reati sessuali che vedono come vittime soggetti minori di quattordici anni riguardano minori nella fascia di età 0-10 anni;
ben 334 minorenni sono stati denunciati nel 1998 come autori di violenze sessuali;
ben 755.000 ragazze tra 14 e 17 anni hanno dichiarato negli anni 1997-98 di aver subito nei tre anni precedenti molestie fisiche, esibizionismi, telefonate oscene, tentativi di stupro.
In questo settore il numero oscuro delle criminalità è altissimo: molti reati sessuali nei confronti di minori sono compiuti all'interno della famiglia e quindi difficilmente evidenziabili; non sempre i genitori ritengono opportuno denunciare le violenze dei figli per preservarli dalle traumatiche esperienze del processo in cui inevitabilmente dovranno divenire protagonisti rievocando penosissime esperienze. Il fenomeno pertanto, al di là delle entità statistiche, non può non ritenersi inquietante ed esige sia interventi generali di prevenzione che significative azioni di sostegno e di recupero della personalità della vittima.
E' purtroppo da rilevare che - pur nella generale esacrazione per un fenomeno così devastante - non mancano voci, che vanno divenendo sempre più forti, che tendono a giustificare l'amore tra un adulto e un bambino e che anzi, spudoratamente, reclamano la liceità di questi rapporti proprio in nome del diritto del bambino alla sua sessualità. Ma volutamente si nasconde il fatto che il bambino non è in grado di conoscere realmente tutte le conseguenze dell'atto; che egli non ha reale capacità di gestire in piena libertà dell'atto; che egli non ha reale capacità di gestire in piena libertà le sue pulsioni sottraendosi ad ogni suggestione; che la sua seduzione da parte dell'adulto comporta necessariamente una costrizione psicologica a cui il ragazzo non è in grado di sottrarsi, specie se essa è sottile, velata; che ciò è particolarmente grave quando la seduzione proviene, come spesso avviene, da parte di chi riveste un ruolo di autorità (il genitore, l'educatore, l'affidatario) da cui scaturisce nel ragazzo una illimitata fiducia in lui e nel contempo un timore reverenziale che rende impossibile un rapporto paritario.
Gli effetti nefasti che sono riscontrati nelle vittime non solo di fisiche violenze sessuali ma anche di abusi sessuali indicano chiaramente come, senza alcun cedimento, è necessario che la collettività tutta prevenga fenomeni così inquietanti e devastanti e si impegni attivamente anche a cercare di recuperare queste persone riducendo gli effetti traumatici conseguenti a queste violenze o abusi.
La prostituzione minorile64
Strettamente connesso con il fenomeno della violenza sessuale - perché questo spesso ne è la genesi - è il fenomeno della prostituzione minorile. Un fenomeno che non è più solo femminile ma che è divenuto, e in modo non irrilevante, anche maschile; un fenomeno che non coinvolge più soltanto italiani ma utilizza principalmente minori stranieri arruolati, trasferiti e controllati in Italia da potenti organizzazioni criminali.
Non esistono, ovviamente, dati sicuri sull'entità del fenomeno: alcune cifre che sono state desunte da stime non meglio precisate non appaiono del tutto attendibili. Quel che è sicuro è che, secondo dati dal ministero degli Interni, nel 1999, 202 minori sono stati vittime nel reato di prostituzione minorile: il che costituisce un numero assai alto data la difficoltà nella persecuzione di tale reato e nella identificazione della reale età della prostituta di strada. Non appare pertanto inverosimile il dato, che emerge da diverse ricerche, secondo cui l'8 - 10% delle prostitute di strada è minorenne con una incidenza di circa 1500-1800 persone irretite nella prostituzione di età minore.
Il fenomeno è assai preoccupante, perché comporta la devastazione di una personalità; perché cagiona la totale caduta di ogni forma di autostima percependosi la persona come mero oggetto; perché spesso sviluppa un desiderio di annientarsi, di punirsi e di degradare con sé l'altro, ripagando con la violenza sul cliente la violenza subita. Recuperare queste persone non è impossibile: certo non è facile anche perché, ovviamente si sviluppa una forte pressione in senso contrario da parte di chi ha organizzato l'attività prostituiva e vive sugli ingenti proventi di questo fenomeno. Comunque è assai penoso il dover constatare come - malgrado le nuove illuminate disposizioni legislative che puniscono non solo il favoreggiatore e lo sfruttatore ma anche il semplice cliente che ha avuto un rapporto con una prostituta/o di minore età, e malgrado le deprecazioni sulla pedofilia nel nostro paese - la domanda di prostituzione giovanile non sia affatto diminuita anzi vada aumentando. In queste situazioni la mera civiltà repressiva - pur - necessaria - non

64 http://www.edscuola.it/archivio/handicap/minori_22.htm 30

può essere sufficiente: sarebbe indispensabile un radicale mutamento di cultura che invece non sembra affatto che si stia realizzando se solo si guarda a come il fenomeno è giudicato e rappresentato dai mezzi di comunicazione di massa.
7. La violenza sugli animali domestici 65è una forma inaspettatamente molto diffusa di violenza intrafamiliare. Da un punto di vista psicologico, il comportamento violento su un animale domestico si prefigge di spezzare la volontà dei familiari, nonché di inveire sugli esseri più indifesi della famiglia; il fine ultimo è sempre quello di soggiogare la volontà del familiare tramite atti di violenza su terzi. Da un punto di vista strettamente giuridico, il reato imputabile all'autore di tale violenza è quello rubricato all'art. 727 del codice penale, "maltrattamento di animali", punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. Per quanto riguarda gli effetti sui minori, l'accertamento dei danni e della responsabilità è alquanto difficile. L'unica fattispecie penale applicabile sarebbe il maltrattamento in famiglia, sempre che si dimostri il nesso causale tra l'azione sugli animali e il dolo di cagionare una sofferenza fisica e morale al minore.
c. Gli anziani66
La violenza intrafamiliare può rivolgersi anche contro i membri anziani della famiglia.
A tal proposito, possono individuarsi le seguenti macrocategorie di violenza:
• violazione dei diritti di assistenza e cura;
• violenza fisica;
• violenza psicologica;
• violenza economica.
1. La violazione dei diritti di assistenza e cura riguarda atti di negligenza e di trascuratezza, quali il non provvedere alle cure mediche necessarie, il non somministrare gli alimenti adeguati per l'età e le condizioni di salute dell'anziano e l'isolamento in luoghi malsani o insicuri.
2. La violenza fisica consiste in tutti i maltrattamenti fisici, attuati tramite violenza diretta o con mezzi indiretti, quali l'abuso di medicinali.
3. La violenza psicologica consiste in tutti gli atteggiamenti di ingiuria, denigrazione, umiliazione ed isolamento affettivo dagli altri membri della famiglia.
4. La violenza economica può consistere nell'appropriazione indebita, per esempio, della pensione sociale dell'anziano o di altre rendite che questi disponga (e che magari ha dato in gestione ad un familiare), senza che tali fondi siano utilizzati per le esigenze dell'anziano, ma vengano sistematicamente distratti dall'agente per fini impropri.
Dal punto di vista penale, soprattutto la violenza fisica e la violazione dei diritti di assistenza e cura possono essere sanzionati con i reati di "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" (ex art. 572 c.p.) e di "abbandono di minore o incapace" (ex art. 591 c.p.).

65 http://www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm
66 http://www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm 31

BISOGNA SAPERE CHE LA VIOLENZA HA GRAVI EFFETTI SULLA SALUTE:67
Ogni tipo di violenza sia fisica, psicologica o di altro tipo, determina un effetto di lesione e di danno sulla salute psichica, perchè:
- induce un vissuto di esposizione, inermità, disvalore;
- riduce l'autostima, deteriora l'immagine di sè, induce sensi di incapacità ( il non aver saputo agire, contrapporsi) e di inferiorità rispetto alle altre donne percepite come "rispettate" e indenni da violenza;
- stimola l'isolamento da un contesto "che non deve sapere";
- in definitiva collabora attivamente alla crescita dei disturbi psichici ed in particolare della depressione.
Ricordarsi che
- le violenze sono di tipo diverso: non sono pericolose e penalmente rilevanti solo quelle fisiche (le botte o le lesioni) e sessuali, ma anche quelle verbali, economiche e psicologiche;
- terreno fertile della violenza è la relazione di coppia, con il suo ancor oggi prevalente dislivello di potere a scapito della donna;
- il ruolo di cura che le donne hanno all'interno della famiglia costituisce un deterrente per denunciare e sottrarsi alla violenza.

IL RUOLO DI CURA CHE LA DONNA SVOLGE ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA COSTITUISCE UN OSTACOLO ALLA INDIVIDUAZIONE, DENUNCIA E SOTTRAZIONE AL COMPORTAMENTO VIOLENTO.68

Il ruolo materno organizzato intorno al "prendersi cura sempre, comunque e prima degli altri" favorisce i meccanismi della dipendenza e della soggezione ai bisogni degli altri e sfavorisce la presa di coscienza dei bisogni personali ed auto-centrati. Inoltre quando si crea una contrapposizione tra i propri bisogni e quelli altrui, l'affermazione dei propri è sfavorita svantaggio di quelli altrui.
Il ruolo femminile- materno entra così nella formazione del circuito della violenza in due momenti:
a. quando pone la donna nell'atteggiamento di colei che cerca di soddisfare il bisogno altrui (attività di cura), e la presenta come disponibile a soddisfare ogni richiesta;
b. quando riduce le capacità di reazione attraverso il dubbio sulle responsabilità personali e l'auto-riflessione sulle colpe derivate da compiti e richieste non soddisfatti o ignorati. Riesce difficile alle donne distanziare l'azione violenta ed il violento, giudicare l'atto violento senza mettere in gioco se stessa e le proprie responsabilità attribuite alla sua specifica attività di cura.
Problemi più gravi da un punto di vista psichico si hanno quando la violenza perdura nel tempo, ovvero quando la violenza non è facilmente e tempestivamente riconosciuta come tale. Il non riconoscimento o la difficoltà al riconoscimento indica generalmente che si tratta di una violenza:
- accaduta all'interno di rapporti familiari, affettivi;
- perpetrata da conoscenti, amici e parenti;
- coinvolgente la donna come corresponsabile ovvero come colei che "l'ha provocata".
In presenza di queste condizioni si verificano i disturbi psichici di maggiore consistenza e durata e soprattutto disturbi psichici che la donna presenta al tecnico senza collegamenti con la violenza subita.

67 http://www.salutementaledonna.it/i_fattori_di_rischio_nelal_donna.htm
68 http://www.salutementaledonna.it/i_fattori_di_rischio_nelal_donna.htm

Gli interventi a tutela delle vittime della violenza intrafamiliare69
a) Strategie d'intervento a favore delle donne
La distinzione dei tipi di violenza è utile anche per distinguere gli organismi pubblici e privati a cui la vittima della violenza intrafamiliare può rivolgersi. Nel caso di violenza perpetrata nei confronti del coniuge donna, questa, con molte probabilità, si rivolgerà alle forze dell'ordine (carabinieri, polizia,), oppure ad un centro antiviolenza o ad altre associazioni (laiche, cattoliche, etc) per ricevere assistenza e consiglio, oppure al medico, al pronto soccorso ospedaliero o ad un avvocato.
Prima dell'introduzione della legge n. 154 del 15 aprile 2001, in merito alle tipologie di intervento e reazione dei soggetti sottoposti a violenza dai membri della propria famiglia, si avevano le seguenti ipotesi. In caso di violenza subita dalla donna, quest'ultima poteva abbandonare la casa familiare, richiedendo l'accoglienza da parte di parenti o dei centri di assistenza, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di promuovere l'istanza di separazione e divorzio o di denunciare il reato in sede penale.
Si nota come nei rapporti di matrimonio e di convivenza, pur rilevando, nella maggior parte dei casi, obblighi giuridici cui corrispondono altrettanti diritti in capo all'altro coniuge, la tutela di questi ultimi non è sempre efficace, qualora non emergano palesemente delle violazioni.
In generale, si può affermare che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, insieme con l'eventuale violazione di diritti personalissimi, trova una generale sanzione nell'addebitabilità della separazione a carico del coniuge che abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio (ex art. 151 comma 2 c.c.).
Dal punto di vista civilistico, dunque, in presenza dei presupposti legali e delle condizioni minime per sostenere le conseguenze di una vita separata (condizioni psicologiche, economiche, di relazioni sociali), gli unici strumenti giuridici con effetti definitivi per far cessare la violenza sono la separazione ed il divorzio. Inoltre è sempre possibile l'adozione di procedimenti cautelari ex artt. 671 e 700 c.p.c, anche se, per la loro natura provvisoria, questi sono in grado di dare solamente una risposta momentanea e non definitiva al problema della violenza.
Sul piano penale, come si è visto, i vari tipi di violenza possono integrare molteplici fattispecie di reato. Tuttavia, non è sempre facile scegliere la soluzione migliore per interrompere il ciclo della violenza. Denunciare il proprio partner è molto difficile: molto spesso la vittima si sente isolata, quasi paralizzata, e non è in grado di uscire dalla situazione di dipendenza psicologica, materiale ed economica di cui è impregnato il tessuto familiare. Inoltre, i conflitti interiori sono fortissimi ed il prezzo da pagare altissimo: perdere il compagno della propria vita, distruggere un matrimonio o una convivenza, dover reagire alle pressioni familiari. A rendere meno facile la denuncia e l'abuso, è la difficoltà di avere un supporto istituzionale adeguato. Oltre ad un adeguato supporto legale, è necessario un percorso di riabilitazione e di reinserimento della vittima. Per questo accade sovente che, per i reati procedibili a querela, quest'ultima venga ritirata, in quanto innescare il sistema penale non è sempre la risposta efficace che la vittima vorrebbe. La querela è sì uno strumento per far emergere la situazione di violenza, ma, purtroppo, anche a causa dei lunghi tempi del processo penale, non è risolutivo del problema della violenza in famiglia, specialmente laddove esso non si accompagni all'irrogazione di una misura cautelare coercitiva, come ad esempio il divieto di dimora (ex art. 283 comma 1 c.p.p.). Infatti, se il marito resta nell'abitazione familiare nelle more del processo penale, non si avrà comunque una tutela sufficientemente efficace per l'integrità fisica e psichica della donna.
b) Strategie d'intervento per i minori
Gli interventi preventivi contro i maltrattamenti, la violenza e l'abuso nei confronti dei minori, devono proporsi alcuni obbiettivi fondamentali: 70
• promuovere una sensibilità specifica. Si tratta di promuovere una vera preparazione e capacità di ascolto e di riconoscimento precoce dei segnali di disagio, soprattutto dei bambini. Occorre, quindi, educare gli adulti che sono a contatto con i minori (quali i genitori, gli operatori di scuola, gli operatori dei servizi sociali) ad ascoltare e capire i loro messaggi, a riconoscere gli indicatori di rischio e della

69 http://www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/index.htm
70 Infanzia e adolescenza, Diritti ed Opportunità, "Quaderni del Centro nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza", volume II, anno 1998, pag. 1179.

gravità dell'evento ed a collegarsi con la rete di servizi disponibili, al fine di valutare gli interventi da attuare.
• sviluppare competenze specifiche. Accanto alle competenze generarli richieste nel lavoro con i minori e le famiglie, è necessario sviluppare capacità specifiche, così da prevenire e contenere le conseguenze a lungo termine.
• costruire metodologie di lavoro integrato. È necessario sviluppare la coordinazione tra i diversi settori coinvolti, in modo da ottimizzare i tempi e le procedure, diminuendo in tal modo i rischi a cui i minori sono esposti cambiando troppi punti di riferimento delle varie agenzie.
• prevenzione. La prevenzione è un obbiettivo generale e primario nel problema del maltrattamento e della violenza ai minori. A tale scopo, occorre sensibilizzare la comunità rispetto alla cura ed al benessere dei minori, ponendo un'attenzione specifica alla peculiarità dei bisogni affettivi, psicologici e materiali di questi ultimi.
Di fronte a casi di maltrattamento o di violenza sessuale su minori, gli interventi potranno essere i seguenti:
• riconoscimento dei segnali di sofferenza. Costituisce il primo passo per la presa in carico del problema. In questa fase, in cui sono coinvolti tutti coloro che si relazionano con i minori, sono necessari prudenza e competenza;
• accertamento della violenza. L'accertamento si realizza con l'apporto di competenze mediche, psicologiche, giuridiche, sociali, di polizia e di magistratura;
• tutela. La protezione del minore richiede non solo l'offerta di un percorso di aiuto psicosociale, ma anche l'attivazione di strumenti giuridici di tutela di competenza del Tribunale per i Minorenni, che possono interrompere o garantire l'interruzione degli atti di violenza e permettere un'azione più efficace di sostegno e di controllo della famiglia.
• accompagnamento terapeutico nella fasi del processo penale. Se contro l'agente della violenza è promosso un processo penale, particolarmente importante appare la tutela del minore, ciò in quanto i risvolti penali sono spesso un pesante prezzo da pagare per la vittima, non solo in termini psicologici, ma anche di trauma affettivo, se l'agente è un membro stretto della famiglia, quale il genitore.
• valutazione della recuperabilità della famiglia. Consiste nell'individuare all'interno della famiglia le dinamiche relazionali, e nel valutare quali siano gli adulti disponibili non solo a tutelare nell'immediato il minore, ma anche a compiere un percorso che li aiuti a recuperare le funzioni genitoriali di cui i minori hanno bisogno.
Prima dell'introduzione delle due nuove leggi n. 149 e n. 154 del 2001, se l'oggetto della violenza familiare era il minore - maltrattato, gravemente trascurato o abusato sessualmente - la scelta degli interventi era ancora più limitata di quella esistente nei casi di violenza alle donne. Infatti, esauriti gli interventi parziali all'interno della famiglia (contributi economici, sostegni assistenziali, counceling ad un genitore sui problemi interni della famiglia, sostegno scolastico con personale specializzato, programmi terapeutici), l'unica alternativa era l'intervento del Tribunale per i Minorenni, che decretava l'allontanamento dalla casa dei genitori e il suo affidamento al servizio sociale, per collocarlo in una comunità o in un altro contesto ove il minore potesse essere accudito adeguatamente. Pertanto, nel caso di violenza familiare nei confronti di un minore, erano innanzitutto gli assistenti sociali o gli operatori sociali (come ad esempio la scuola) ad attivarsi. Solo in un secondo momento si doveva attivare il Tribunale per i Minorenni.
Anche dopo l'introduzione delle leggi n. 149 e 154 del 2001, il modo più sicuro per ottenere l'interruzione duratura della violenza (specialmente quella sessuale), al fine di proteggere il minore, è quello di sporgere denuncia al Tribunale per i Minorenni, ma con la sostanziale differenza che le misure che quest'ultimo potrà irrogare consistono nell'allontanamento, anziché del minore, del genitore violento. Tali misure sono quelle previste agli artt. 330 e 333 c.c. e, in via analogica, quelle degli artt. 342-bis e 342-ter c.c.
L'allontanamento del genitore violento e l'eventuale instaurarsi del procedimento penale ha un significato estremamente importante, anche perché serve a distinguere in modo categorico il ruolo della vittima da quello del responsabile, affievolendo pericolosi meccanismi interiori di colpevolizzazione da parte del minore.
In molti casi si palesava una situazione di interruzione traumatica del rapporto familiare: sia nel caso di separazione e divorzio, sia nel caso di azione penale nei confronti del coniuge, il nesso familiare viene definitivamente reciso. Nel caso di allontanamento del minore, soggetto più debole della famiglia, anche se la rottura con la famiglia di origine può non essere definitiva, si va incontro alla colpevolizzazione del figlio, che sente l'allontanamento dalla famiglia come punizione, anziché come estremo rimedio volto alla sua tutela e protezione dalle situazioni ad alto rischio.

La nuova legge n. 154 del 2001, applicabile anche nel caso di violenza ai minori, ha interrotto questo circolo vizioso, che obbligava i soggetti passivi della violenza ad allontanarsi dalla casa familiare, introducendo, sia sul piano penale che su quello civile, le misure necessarie per allontanare dalla casa familiare il soggetto violento (e non le sue vittime).
Da un punto di vista anche puramente psicologico, la misura dell'allontanamento coattivo del membro violento appare giusta, in quanto mirante a riportare l'equilibrio nella famiglia ed attribuire le responsabilità e le conseguenze all'autore della violenza.
Emerge, tuttavia, da questo quadro generale, quanto sia carente la risposta terapeutica nei confronti del soggetto abusante, verso il quale scatta la riprovazione sociale, contro il quale si può aprire e concludere un processo penale, ma verso il quale difficilmente i servizi socio-assistenziali e sanitari agiscono direttamente. Sarebbe ovviamente auspicabile una terapia per l'aggressore, non solo per evitare recidive, ma anche per valutare se ci siano effettive condizioni di una ripresa della convivenza.
È da notare che la legge n. 154 del 2001 ha inserito all'art. 2 (che apporta modifiche al codice civile), quale misura accessoria agli ordini di protezione, l'intervento di un centro di mediazione familiare, quale sanzione accessoria a carico del familiare violento, al fine di fornire a quest'ultimo una possibilità di recupero.71 Tuttavia, tale misura non è coercibile, nel senso che non solo il soggetto deve spontaneamente presentarsi al centro di mediazione, ma deve anche coscientemente decidere di aderire al programma di recupero, altrimenti la terapia psicologica e familiare è destinata a fallire.
Può essere interessante riportare, a tal proposito, l'esperienza americana in tema di riabilitazione dei soggetti abusanti. Un modello consolidato di intervento sulla violenza domestica è presente negli USA, e precisamente a Boston, dove da 23 anni è attivo il Centro Emerge. Il Centro si occupa di programmi rieducativi di gruppo per soggetti maltrattanti che sono stati arrestati ed inviati dal Tribunale al trattamento "on probation". I programmi, differenziati a seconda che si rivolgano a soggetti eterosessuali od omosessuali, adulti o adolescenti, rispondono ai criteri della specifica Commissione Governativa del Massachusetts e sono realizzati in stretto collegamento fra il BIP (Batterer Intervention Program), il sistema giudiziario, i centri di accoglienza per donne maltrattate (Shelter Houses), i servizi sociali, di salute mentale, di protezione dei minori e quelli che si occupano delle dipendenze (da alcool, stupefacenti, etc). Pertanto, se ad esempio il maltrattante è anche dipendente, esso verrà inserito, oltre che in un BIP, anche in un programma per la dipendenza.
I partecipanti ai programmi vengono inviati per circa il 75% dal Tribunale. Per essi, concludere il programma e soddisfare tutte le condizioni dello stesso costituisce condizione per l'esito positivo del periodo "on probation". Il rimanente 25% dei partecipanti è inviato dai servizi sociali o vi si avvicina volontariamente. Anche questi ultimi hanno l'obbligo di completare il programma, se vogliono essere certificati.72
Il programma standard si compone di due fasi, la prima di 8 sessioni e la seconda di almeno 32 sessioni. Ciascuna sessione è settimanale e dura 2 ore. I maltrattanti vengono valutati nel primo stadio del programma che fornisce nozioni educative sul programma stesso: in questa prima fase viene rilevato il livello di abusività e pericolosità di ogni uomo, oltre che la reale volontà di seguire il programma. Se vengono rilevate altre problematiche (quali l'uso si sostanze, problemi di salute mentale, o difficoltà a livello cognitivo), Emerge lo segnala agli altri servizi, onde coordinare gli interventi ed ottenere risultati coerenti. Se si rilevano maltrattamenti o abusi su minori, Emerge coinvolge la loro madre per effettuare la segnalazione alle autorità competenti. Qualora essa si rifiuti, la segnalazione sarà effettuata dagli stessi operatori di Emerge.
Uno dei principi guida del programma è infatti la tutela della vittima. Proprio per questo, si cerca di non umiliare i partecipanti e di non pressarli troppo quando sono arrabbiati, per impedire che possano compiere

71 C. Foti, Il cambiamento dell'adulto maltrattante, "Rompere il Silenzio", Associazione culturale dalla parte dei bambini per l'ascolto e la prevenzione del disagio dei minori, pag. 15.
72 L'elemento caratterizzante dei programmi è quello di essere svolti mediante gruppi condotti da un'operatrice e da un operatore. Questi devono risultare "liberi da violenza" da almeno 3 anni, e sono scelti dopo scrupolose selezioni ed approfondite indagini personali, volte a verificare non tanto che gli stessi siano totalmente liberi da comportamenti abusivi e controllanti, quanto che ne siano consapevoli, e che siano impegnati in un continuo processo di auto osservazione. Per verificare ciò, Emerge chiede ai leader di poter contattare anche il loro partner o ex partner.
La presenza dell'operatrice risulta fondamentale, in quanto è stato osservato che gli uomini tendono ad esprimere più facilmente le proprie attitudini negative verso le donne proprio in presenza di leader di sesso femminile. In presenza dei soli leader maschi, invece, gli uomini tendono ad avere spesso atteggiamenti amichevoli e da buoni studenti.
Un altro vantaggio della conduzione in coppia dei gruppi è quello di fornire ai partecipanti un esempio di collaborazione fra uomo e donna, mostrando concretamente come si può ascoltare, condividere il potere, risolvere i problemi e comunicare con le donne.

azioni violente contro le partners. Inoltre, non viene consentito agli uomini di rivelare al gruppo informazioni private sulle partner (ad esempio problemi mentali), soprattutto se finalizzate a screditare la partner o a giustificare il trattamento riservatole.
Il maltrattante può essere ammesso alla seconda fase del programma soltanto se ha passato con successo la prima e non ha commesso violazioni. 73
Molta importanza hanno le informazioni ricevute dalla vittima, con cui i leaders sono in continuo contatto, anche al fine di verificare il grado di minimizzazione e di giustificazione delle azioni violente da parte del maltrattante sottoposto al programma e poter valutare i progressi effettuati. Inoltre, talvolta è la stessa vittima - partner a fornire le informazioni in base alle quali il maltrattante può essere sospeso dal programma. In tal caso, la sospensione può essere rimandata finché esiste la possibilità di rifarsi sul partner (ad esempio, finché la donna non cambia abitazione).
Infatti, in ogni momento, il partecipante alle sessioni può essere sospeso dal programma, come in caso di: comportamenti abusivi, minacciosi o distruttivi agli incontri di gruppo, uso di sostanze o di alcool, totale rifiuto di accettare i feedback sul proprio comportamento, rifiuto di prendersi la benché minima responsabilità in merito al proprio comportamento abusivo, molestie o minacce alla partner durante il programma, mancato rispetto di un ordine di restrizione, uso del programma contro la partner.
L'interessante esperimento ha risvolti immediati sul piano giuridico. Il tribunale, infatti, è costantemente tenuto al corrente sull'evoluzione del programma: viene informato se il soggetto abusante ha accettato il programma; settimanalmente riceve rapporti che indicano i progressi ottenuti o le violazioni commesse; alla fine delle prime 8 sessioni riceve un ulteriore rapporto. Inoltre, se la prima fase è stata positiva, il soggetto viene avviato alla seconda fase; se anche questa viene completata con successo, il tribunale ne sarà informato, e potrà decidere anche, in base anche a questo certificato, se il probation period sia stato completato e le eventuali misure possano essere revocate. Questo è indice di un diretto rapporto tra il programma obbligatorio (di natura puramente socio-psicologica) e gli effetti sui provvedimenti (di natura giuridica) che il giudice può emanare a favore o contro il soggetto abusante. La riabilitazione del soggetto è dunque elemento significativo (e non puramente auspicato) di cui non solo si controllano gli sviluppi ma che diventa uno degli argomenti decisivi per riammettere in famiglia il soggetto abusante.

73 Essenzialmente i comportamenti dovuti sono i seguenti:
• ha ammesso di essere violento ed ha descritto in dettaglio almeno un episodio abusivo;
• non ha fatto più di due assenze ingiustificate;
• non ha rifiutato di parlare durante le sessioni e non ha rifiutato di rispondere a domande sulla propria violenza o di effettuare gli esercizi prescritti;
• non ha preso in giro, non è stato litigioso o volgare durante le sessioni e non ha aggredito o minacciato i leaders;
• ha pagato le spese relative alle prime 8 sessioni;
• ha fornito il nuovo indirizzo della vittima.

LA VIOLENZA IN FAMIGLIA: ASPETTI GIURIDICI74
La famiglia è un fenomeno complesso che non esprime tutta la sua realtà nella regola giuridica. Il riconoscimento della famiglia quale società naturale evidenzia, piuttosto, la realtà di un fenomeno che si determina secondo matrici umane e sociali largamente estranee al diritto. Tuttavia il sistema famiglia, pur svolgendosi interamente all'interno di rapporti familiari, è sottoposto, per alcuni versi, a regole giuridiche, aventi come obiettivo quello di dare una garanzia sociale ai contenuti dei rapporti medesimi. Nel caso dei rapporti familiari, la garanzia del diritto può essere più o meno efficiente, ma in ogni caso sta a significare che certi interessi del singolo nella famiglia sono rilevanti per l'ordinamento, il quale appresta rimedi (per quanto possibili), sia sul piano civile che sul piano penale, per i casi in cui lo svolgimento dei rapporti familiari travolga tali interessi.
La famiglia non è un ente giuridico, ovvero un autonomo centro di imputazione di diritti e doveri.75 Nessuna posizione giuridica, infatti, è attribuita alla famiglia come tale. La mancanza di posizioni giuridiche della famiglia risponde alla mancanza di interessi familiari collettivi: la famiglia non è portatrice di propri interessi, in quanto gli interessi realizzati nella famiglia sono fondamentali esigenze della persona.
Per questo, ad esempio, i riferimenti normativi alle esigenze della famiglia (art. 144 c.c. comma 1, art. 181 c.c.)76 devono intendersi come riferimenti alle esigenze dei componenti della famiglia; le esigenze dell'unità e della vita della famiglia (art. 145 c.c. comma 2) sono le esigenze dei singoli compartecipi, globalmente valutate, a realizzare il rapporto comunitario. Il modello di famiglia è visto soprattutto come una comunità in cui ciascuno dei compartecipi realizza le esigenze primarie di convivenza e di solidarietà.
Infine, è importante rilevare che il rapporto coniugale implica, oltre ai doveri sanciti dal codici civile, anche gli obblighi di rispetto della persona, della sua dignità, del suo onore, della libertà, che da doveri generici si specificano in obblighi funzionali all'impegno di vita del matrimonio. Ciò è di grande rilevanza in quanto, qualora uno dei coniugi subisca da parte dell'altro continue violazioni dei propri diritti personalissimi, esse non potranno essere giustificate da una convivenza tesa o conflittuale, ma giustificheranno l'intervento civile o penale del magistrato, qualora si integrino gli estremi della separazione per intollerabilità della convivenza o qualcuno dei reati in materia di famiglia o di persona.
Infatti, l'adempimento dei doveri coniugali (e degli obblighi di rispetto nascenti dalla convivenza), pur avendo una matrice giuridica, è tuttavia largamente affidato alla spontanea realizzazione del rapporto matrimoniale.
Per meglio comprendere quanto la violenza domestica incida nel violare i diritti delle singole persone, è utile analizzare, in primis, le posizioni giuridiche tutelate dall'ordinamento civile e penale.
I DIRITTI DI FAMIGLIA77
I diritti di famiglia sono, in generale, i diritti che tutelano gli interessi familiari, ovvero gli interessi della persona quale parte della comunità familiare. Interesse tutelato è anzitutto quello della persona al riconoscimento ed al godimento della sua posizione nell'ambito della famiglia nucleare, ossia del suo stato familiare. Ciò in quanto lo stato familiare è presupposto e titolo di una pluralità di specifici diritti, poteri e

74 www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm
75 M. Bianca, Diritto Civile, vol. II, "La famiglia e le successioni", Giuffrè, Milano, 1995, pag. 10.
76 Art. 144 c.c. "Indirizzo della vita familiare": I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 181 c.c. "Rifiuto del consenso": Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lett. d) dell'articolo 177 fa parte della comunione.
Art. 145 c.c. "Intervento del giudice": In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi, e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente o congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita di famiglia".
77 www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm

doveri. Allo stesso tempo, lo stato familiare è oggetto di un diritto assoluto della persona, che tutela l'interesse al godimento ed al riconoscimento della sua posizione nella famiglia nucleare. Il riconoscimento dello stato familiare rileva anche sotto il profilo penalistico, come si evince dagli articoli 566, 567 e 568 del codice penale.78
Oltre al diritto allo stato familiare, vi sono i diritti di libertà familiare, ovvero di contrarre liberamente matrimonio e di esplicare liberamente la propria personalità nell'ambito della famiglia, nonché i diritti di solidarietà familiare, cioè le pretese di assistenza, fedeltà e collaborazione tra i familiari.
I diritti della persona all'interno della famiglia79
Ciascun individuo ha il diritto di essere tutelato all'interno del sistema famiglia. L'ordinamento italiano, infatti, pone tra i diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo il pieno sviluppo della persona umana in tutte le sue manifestazioni, nei rapporti sociali, nella famiglia e sul lavoro. Tale principio è espresso in diversi articoli della Costituzione. Ad esempio, in base all'art. 2 della Costituzione: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità." Sempre la Costituzione sancisce, all'art. 13, che "la libertà personale è inviolabile", prevede all'art. 29 che il matrimonio si regga "sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi", protegge la maternità all'art. 31 e riconosce all'art. 32 la salute fisica, psichica e morale come fondamentale diritto dell'individuo.
Inoltre, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (del 4 novembre 1950) sancisce espressamente il diritto alla vita (art. 2), il diritto dell'uomo di contrarre matrimonio e di fondare una famiglia (art. 12), nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8). Anche il Trattato istitutivo dell'Unione Europea (entrato in vigore il 1° novembre 1993) prevede la tutela dei diritti della persona.
I diritti della persona all'interno della famiglia80
La definizione costituzionale della famiglia quale società naturale (art. 29 comma 1) sta a significare il riconoscimento dei diritti della famiglia nucleare quali diritti fondamentali dell'uomo.81 Sono almeno due le esigenze che l'ordinamento ha il dovere di tutelare, e cioè la libertà di ciascuno di costituire una famiglia secondo le proprie scelte e di sviluppare in essa la propria personalità.
Il riconoscimento che gli interessi realizzati nella famiglia, quale società naturale, sono essenziali della persona, segna il limite di interferenza dello Stato, il quale non può, in nome di propri interessi pubblici, alterare o impedire la libera esplicazione della personalità umana nell'ambito della famiglia. È alla persona che spetta di realizzare i valori dei suoi rapporti familiari, mentre allo Stato spetta il compito di assicurare le condizioni per lo svolgimento di tali rapporti. L'intervento dello Stato è dunque volto alla tutela della persona nella famiglia. 82
I diritti di famiglia hanno natura non patrimoniale, ossia non sono negoziabili per compensi economici. Ciò trova fondamento nella preminenza ed essenzialità degli interessi familiari. I diritti familiari possono anche avere contenuto economico, nel senso che possono avere ad oggetto beni o prestazioni economicamente valutabili. Tuttavia ciò non tocca la loro natura non patrimoniale, trattandosi di posizioni costituite in funzione di interessi preminenti della persona, e pertanto non commerciabili.

78 Art. 566 c.p. "Supposizione o soppressione di stato": Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile. Art. 567 c.p. "Alterazione di stato": Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
Art. 568 c.p. "Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto": Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
79 www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm
80 www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm
81 M. Bianca, op. cit., pag. 15.
82 Questo punto di vista è estremamente importante anche per la rilevanza penale dei reati familiari, in quanto è alla persona che va innanzitutto accordata tutela giuridica, anche se nello specifico, essa svolge i suoi interessi all'interno della famiglia.

I diritti di famiglia, inoltre, sono strettamente personali, in quanto volti ad una diretta tutela della persona, nei suoi interessi morali e materiali. La stretta personalità dei diritti di famiglia si traduce nella loro incedibilità ed intrasmissibilità. Inoltre, l'esigenza di stabilità dei rapporti familiari e l'essenzialità degli interessi in essi tutelati tendono, in generale, a rendere indisponibili i diritti di famiglia. Pertanto, in linea di massima, tali diritti non possono essere costituiti, modificati o estinti dalla volontà negoziale dei privati.83
Posizioni giuridiche all'interno della famiglia di fatto84
L'attuale realizzazione dei valori di eguaglianza e di autodeterminazione nel campo delle relazioni familiari è frutto di una complessa evoluzione, nella quale hanno giocato un ruolo fondamentale fattori politici, economici, sociali e culturali, prim'ancora che giuridici. Il passaggio da una società prevalentemente agricola ad una industrializzata, da un regime politico totalitario ad uno democratico, con la conseguente evoluzione della morale e dei costumi, ha determinato un profondo cambiamento della struttura familiare, comportando non solo la rottura della tradizionale identificazione della comunità familiare con l'entità produttiva, ma anche l'accrescimento dell'autonomia e dell'indipendenza del singolo all'interno del gruppo familiare.
Interpretando il dettato costituzionale nel senso che i principi accolti dagli artt. 29, 30 e 31 sono una specificazione, per quanto concerne il nucleo familiare, delle direttive degli artt. 2 e 3 della Costituzione, laddove la famiglia appare come formazione sociale ove si svolge la personalità dei singoli, di cui la Repubblica tutela i diritti inviolabili, il tradizionale modello di famiglia-istituzione si svuota del suo contenuto pubblicistico di mera entità portatrice di interessi sovraordinati rispetto a quelli dei singoli. Ne consegue l'emergere di una nuova visione della famiglia come luogo privilegiato di affermazione e realizzazione della personalità dei singoli, come luogo degli affetti dei singoli, in cui si soddisfano i bisogni di sicurezza esistenziale e le relazioni sociali ed emozionali. 85
In un secondo momento, nell'ambito della famiglia così ridimensionata, si verifica un processo di progressiva democratizzazione dei rapporti, soprattutto tra i coniugi, e si sviluppa una tendenza all'individualismo volto a privilegiare i bisogni di autorealizzazione del singolo rispetto a quelli dell'unità familiare. Al modello tradizionale, portatore di funzioni sociali ed economiche, si contrappone un sistema alternativo, che, pur conservando ruoli educativi e di appoggio economico, sviluppa come prioritario il rapporto dei singoli componenti, e in taluni casi si dissocia dal modello di famiglia istituzionalizzata previsto dal legislatore e dal Costituente. 86
Alla base dell'evoluzione dell'atteggiamento del legislatore e dello Stato, nei confronti non tanto della famiglia come istituto giuridico, quanto delle relazioni familiari in sé, verso una più accentuata autonomia delle stesse e della loro regolazione giuridica, c'è l'affermazione del principio di parità dei coniugi ed il conseguente rifiuto del principio gerarchico che fondava il modello familiare tradizionale.
Per molti anni, soprattutto in quelli precedenti la riforma del diritto di famiglia, a dominare in dottrina ed in giurisprudenza era stato un atteggiamento di ostilità verso il riconoscimento di una pur minima tutela della famiglia di fatto. Ciò non tanto perché nel nostro ordinamento non fosse individuabile una disciplina di tale fenomeno, quanto perché era sembrato che la logica propria del codice del 1942 escludesse la possibilità stessa dell'esistenza di un modello familiare alternativo rispetto a quello della famiglia legittima. A sostegno di tale assunto, era stato addotto lo stesso art. 29 Costituzione, che, nel riconoscere i diritti della famiglia "come società naturale fondata sul matrimonio", era parso testimoniare un deciso disinteresse dell'ordinamento verso altre realtà familiari.87
Pare indubbio che la Costituzione riconosca i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio. Questo riferimento al matrimonio segna un sicuro limite rispetto alla famiglia di fatto, che sorge dalla semplice convivenza personale. Il significato di questo limite non può tuttavia essere quello della totale irrilevanza della convivenza non formalizzata nel matrimonio. Vi è stato un sicuro mutamento nel costume sociale, che, pur senza arrivare ad una equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia legittima, ha assunto atteggiamenti sempre più aperti.

83 M. Bianca, op. cit., pag. 17.
84 www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm
85 B. del Dotto, Sui rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio, "Diritto di famiglia", 1999, pag. 875 e ss.
86 B. del Dotto, Ibidem.
87 M. Astone, Ancora sulla famiglia di fatto: evoluzione e prospettive, "Diritto di famiglia", 1999, pag. 1469.

Anche nel valutare i problemi concernenti la famiglia di fatto, occorre comunque considerare in primis la tutela della persona, ponendo in secondo piano l'ambiente familiare, che nello specifico non è formalizzato.
L'idea secondo la quale la famiglia di fatto rientra tra le formazioni sociali previste dalla Costituzione all'art. 2 può essere condivisa.88 Ciò non comporta che la famiglia naturale sia giuridicamente equiparata a quella legittima, ma che l'ordinamento deve tutelare i diritti della persona all'interno della famiglia, in quanto, appunto, società naturale.
Contributi significativi a dare chiarezza al fenomeno della famiglia di fatto sono state le sentenze della Corte Costituzionale, in cui si è affrontato il tema della rilevanza giuridica della fattispecie e quello della possibile estensione alla convivenza more uxorio di talune norme dettate per la famiglia legittima. La sentenza del 1986, n. 237,89 segna una tappa significativa nell'evoluzione della giurisprudenza. Da un punto di vista penalistico, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno cercato di giustificare l'allargamento di talune fattispecie penali, relative ai delitti contro la famiglia, anche ai casi di convivenza more uxorio.
Movendo da una interpretazione sistematica degli artt. 2 e 29 della Costituzione, il giudice delle leggi concentra le proprie argomentazioni su tre affermazioni fondamentali. Partendo dall'assunto che l'art. 29 della Costituzione disciplina esclusivamente la famiglia fondata sul matrimonio, il giudice delle leggi arriva alla conseguenza che ogni sforzo interpretativo tendente a dare fondamento alla famiglia di fatto su tale posizione è destinato all'insuccesso. Tuttavia, in base all'art. 2 della Costituzione ed al rilievo da esso offerto alle formazioni sociali, anche un rapporto di fatto, che presenti determinate caratteristiche e si svolga secondo precise modalità, può risultare costituzionalmente rilevante. Pertanto, la Corte auspica un intervento legislativo che regoli tale rapporto.
Nella elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, si ritiene frequentemente che una convivenza more uxorio, per assurgere a formazione sociale costituzionalmente rilevante, debba presentare talune caratteristiche. In particolare, deve basarsi su una comunione materiale e spirituale di vita, deve avere connotati di reciprocità e stabilità, nonché un minimo di durata temporale. Da un punto di vista strettamente civilistico, un eventuale intervento legislativo dovrebbe essere rivolto alla realizzazione dei principi di eguaglianza e parità tra i conviventi, sotto il profilo personale, economico e patrimoniale, nonché all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà umana e sociale previsti per lo sviluppo e la promozione della persona. Laddove però i conviventi si sono voluti appositamente porre fuori dallo schema del matrimonio, e quindi dei diritti e doveri scaturenti dalla legge, non sarà facile per il legislatore andare ad incidere sui rapporti personali. Diverso, invece per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, dove emerge l'esigenza fondamentale di tutelare il convivente più debole. Salvo rari ed eccezionali interventi legislativi,90 molto è lasciato ai cosiddetti contratti di convivenza91, ossia è invalso tra conviventi l'uso di patti privati tesi a meglio disciplinare le reciproche pretese da un punto di vista patrimoniale. Sia la Cassazione che la Corte Costituzionale hanno affermato

88M. Bianca, op. cit., pag. 25.
89 Si tratta della sentenza n. 237 del 1986, nella quale la Corte, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale degli articoli 384 e 307 c. p., sotto il profilo della mancata previsione del convivente more uxorio tra i prossimi congiunti, ha dichiarato l'inammissibilità della questione, "in quanto della convivenza more uxorio si ebbe già a rilevarsi la inapprezzabilità del rapporto di fatto... perché privo delle caratteristiche di certezza e di stabilità, proprie della famiglia legittima, osservandosi che la coabitazione può venire a cessare unilateralmente ed in qualsiasi momento." Tuttavia, pur negando l'ammissibilità della questione deferita, proposta con riferimento all'art. 29 Costituzione, sul presupposto che tale norma tuteli in modo esclusivo la famiglia legittima, la Corte ha riconosciuto, che la famiglia di fatto viene ad assumere ben altra rilevanza se posta in relazione all'art. 2 della Costituzione, statuendo che "un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante, quando abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle intrinseche manifestazioni solidaristiche."
90 Tra gli interventi normativi che danno rilevanza alla famiglia di fatto, vi è la legge regionale dell'Emilia Romagna 14 marzo 1984 n. 12, in tema di edilizia residenziale pubblica, che comprende nella nozione di nucleo familiare anche quello fondato sulla convivenza more uxorio. Ancora, la disciplina sulla locazione prevede, in caso di morte, del conduttore la successione nel contratto a favore del coniuge, parenti e affini con lui abitualmente conviventi (ex art 6 comma 1, legge sulle locazioni). Anche se il convivente stabile non è menzionato, si sostiene che la sua posizione sia ricompresa, almeno in via analogica. Infine, la giurisprudenza riconosce una pretesa risarcitoria quando l'uccisione abbia privato il familiare di un apporto alimentare, che, anche se legalmente non dovuto, avrebbe ragionevolmente continuato ad essere corrisposto in futuro.
91 Oltre ai tipi contrattuali legislativamente previsti, quali la donazione, il comodato e la rendita vitalizia, i conviventi possono far ricorso anche a contratti atipici, nell'ambito della più ampia autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 codice civile. In Francia sono stati introdotti nel codice civile, all'art. 515 n. 1, i cosiddetti PACS, (Patti civili di solidarietà), che consistono in un "contratto tra due persone di sesso differente o dello stesso sesso per organizzare la vita comune." Il patto resto segreto: nessuno può consultare i registri del tribunale cui si rivolge.

l'ammissibilità di siffatti accordi.92 La coppia che non legalizza la propria unione di fatto esercita pertanto un diritto e una libertà di sottrarsi al complesso di impegni e di diritti che caratterizzano l'unione solennizzata dal matrimonio.
Per quanto riguarda i figli, anche se la convivenza non è equiparata al matrimonio, la nuova normativa del diritto di famiglia ha equiparato la posizione dei figli nati fuori dal matrimonio a quella dei figli legittimi.
Diritti ed obblighi dei coniugi nascenti dal matrimonio93
Il regime personale matrimoniale riguarda la disciplina degli obblighi coniugali che derivano dal matrimonio.
Il regime personale dei coniugi, come quello patrimoniale, è fondamentalmente improntato al principio di reciprocità. La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha infatti soppresso la vecchia figura del marito quale capo di famiglia che deve proteggere la moglie, tenerla presso di sé e mantenerla, così come previsto dalla vecchia versione dell'art. 145 c.c.
I diritti e gli obblighi possono sorgere, rispettivamente, a favore dei coniugi tra di loro o nei confronti dei figli.
Diritti e dei doveri tra coniugi94
a) Il principio di eguaglianza
Conformemente alla migliore interpretazione dell'art. 29 Cost., il codice civile sancisce che col matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (art. 143 c.c. comma 1), per cui tali diritti possono essere compressi a scapito di uno dei coniugi solo qualora le necessità della famiglia lo richiedano, ma mai per esigenze egoistiche di un coniuge. La posizione dei coniugi è di perfetta uguaglianza, morale e giuridica, nei rapporti personali e patrimoniali, sia tra loro che rispetto ai figli, con la sola eccezione di carattere cautelare e temporaneo di cui all'art. 316 c.c. Il legislatore ha ritenuto che l'unità si assicura con l'affermazione di parità, che spinga all'accordo, piuttosto che con una gerarchia di poteri e funzioni fra coniugi. 95
b) L'obbligo di fedeltà
Secondo il dettato del comma 2 dell'art. 143 c.c., il matrimonio comporta a carico dei coniugi gli obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di coabitazione, di collaborazione e di contribuzione ai bisogni della famiglia.
L'obbligo di fedeltà, in generale, impone ai coniugi di astenersi da relazioni o atti sessuali extraconiugali. Tuttavia, si sottolinea che la fedeltà non consiste solamente nell'astensione da rapporti sessuali con persona diversa dall'altro coniuge, cosicché ad essa faccia riscontro un mero ius in corpus del coniuge a cui la fedeltà è dovuta. Fedeltà è, bensì, dedizione fisica e spirituale di un coniuge all'altro, e dura quanto il matrimonio, non venendo certamente meno l'obbligo di fedeltà per limite di età o infermità o altro impedimento al debito coniugale corporale dell'uno o dell'altro.96 Si sostiene che l'obbligo di fedeltà è violato anche quando il rapporto con altri è meramente platonico: l'obbligo va rispettato anche se l'altro coniuge non si oppone alla violazione o la vìola egli stesso.
Questo dovere, anche se non più sanzionato penalmente,97 può essere alla base dell'imputazione della separazione, così come, se attuato in modo lesivo della dignità dell'altro coniuge, essere posto anche a fondamento del reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli ex art. 572 c.p.
c) Gli obblighi di assistenza e di collaborazione
L'obbligo di assistenza morale e materiale impone ai coniugi di aiutarsi moralmente ed economicamente, in ciò esprimendosi il vincolo di solidarietà matrimoniale. L'obbligo di assistenza non va ristretto al dovere di sovvenire alle esigenze essenziali nel caso di estremo bisogno, ma va esteso a tutte le esigenze di vita dell'altro coniuge, quando esso non sia in grado di provvedervi da solo.98

92 Cassazione 15 marzo 1991, n. 2788, "Foro Italiano", 1992, pag. 1788 e ss
93 www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm
94 www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm
95 G. Cian - A. Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Cedam, Padova, 1997, pag. 334.
96 G. Cian, A. Trabucchi, Ibidem.
97 Gli articoli 559 c.p. "Adulterio" e 560 c.p. "Concubinato" sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza del 3 dicembre 1969 n. 147.
98 G. Cian, A. Trabucchi, op. cit., pag. 335.

La violazione di quest'obbligo rileva per l'addebito della separazione, e può integrare gli estremi del reato della violazione degli obblighi di assistenza famigliare ex art. 570 c.p.
Altro dovere dei coniugi è quello di collaborare nell'interesse della famiglia. Questo dovere impegna ciascuno dei coniugi ad espletare una attività lavorativa (inclusa quella casalinga) conformemente alle proprie capacità ed attitudini. L'obbligo di collaborazione indica, dunque, il dovere di operare per stabilire e mantenere le condizioni più adeguate per l'unità e la continuità del gruppo familiare attraverso l'indicazione concorde e la soddisfazione solidale dei bisogni comuni. Esso viene considerato un momento dell'assistenza reciproca e collegato alla realizzazione dell'uguaglianza fra coniugi, oltre che come superamento degli interessi individuali; esige l'impegno di personale attività che ogni coniuge è in grado di dare alla soluzione dei problemi di famiglia. 99
d) L'obbligo di coabitazione
La coabitazione è stata intesa, in un primo tempo, nel senso letterale di abitazione sotto lo stesso tetto, anziché in quello pregnante di convivenza, comunione di vita, comprensivo anche del cosiddetto ius in corpus. In senso moderno, quindi, la coabitazione consiste nella normale convivenza di marito e moglie, cioè nella comunione di casa e vita sessuale, per cui tale obbligo è soddisfatto anche quando per certi periodi i coniugi non hanno il medesimo domicilio.
L'obbligo di coabitazione presuppone l'esistenza dell'accordo sul luogo dove esso debba effettuarsi. La fissazione della residenza secondo "le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia" (ex art. 146 c.c.) sembra indicare un contemperamento tra la necessità di una residenza familiare e gli interessi individuali: consegue da tale impostazione che può egualmente parlarsi di residenza della famiglia pure nei casi in cui i coniugi abbiano un differente domicilio o addirittura una differente residenza. Si è precisato, tuttavia, che la possibilità di diverso domicilio o residenza va intesa come una semplice tolleranza da parte del sistema legislativo, in vista di un suo superamento nel tempo per la realizzazione di una normale coabitazione in un'unica residenza familiare. 100
e) L'obbligo di contribuzione
All'obbligo di collaborazione è connesso quello di contribuzione ai bisogni della famiglia: contribuendo ai bisogni della famiglia il coniuge viene ad assolvere i propri doveri di assistenza materiale verso l'altro coniuge e di mantenimento verso i figli. L'obbligo di contribuzione può essere assolto sia direttamente con il lavoro casalingo, sia attraverso il reddito professionale. Il dovere di contribuzione mette in rilievo che il dovere solidale di contribuzione sostituisce il dovere individuale di mantenimento dell'abrogata normativa: nel sistema della riforma i mezzi dell'uno e dell'altro coniuge sono apportati alla società familiare per il soddisfacimento dei bisogni comuni e di quelli di ciascun suo componente. Si nota che i bisogni della famiglia hanno un livello minimo, al di sotto del quale è compromessa la possibilità di esistenza della vita familiare; in relazione a questa, i coniugi sono vincolati al massimo sforzo di contribuzione. Al di sopra di questo minimo, è il contenuto massimo della capacità contributiva che agisce sulla misura dei bisogni familiari. La violazione dell'obbligo di contribuzione può essere motivo di separazione e, quando ne ricorrano i presupposti, dell'applicabilità dell'art. 570 c.p.
Diritti e doveri dei coniugi verso i figli101
La legge prevede come dovere imposto dal matrimonio, quello di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 147 c.c.). Gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che nascono dal rapporto di filiazione ex art. 30 della Costituzione, si inseriscono nel più generale obbligo di mantenimento della famiglia, al quale si ricollegano gli obblighi nascenti dall'articolo 143 comma 3, nonché dagli articoli 315, 324,186 e 230 bis del codice civile.
Quest'obbligo non è soltanto unidirezionale nei confronti dei figli, ma è coercibile anche da parte di un coniuge nei confronti dell'altro, avendo ciascuno di essi il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. La violazione di quest'obbligo può comportare l'addebito della separazione, l'applicabilità degli artt. 330 e 333

99 G. Cian, A. Trabucchi, Ibidem.
100G. Cian, A. Trabucchi, Ibidem.
101 www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm

c.c., il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare ex art. 570 c.p. e, nei casi più gravi, del reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli ex art. 572 c.p.
a) L'obbligo di mantenimento
L'obbligo di mantenimento va oltre le cure prestate per i bisogni fondamentali nell'ambito della famiglia, e comprende anche le spese di una personale vita di relazione; inoltre l'obbligo non si esaurisce nel puro obbligo di versare delle somme di denaro, ma comprende anche, in particolare per i minori, dei comportamenti e delle attività dirette allo sviluppo psicologico dei figli.
b) L'obbligo di istruzione ed educazione
Le scelte in ordine all'istruzione ed all'educazione, pur nell'ambito dei criteri (peraltro molto elastici) indicati dalla legge, fanno parte dei poteri in cui si sostanzia la potestà dei genitori. Infatti, nessun terzo può invadere il campo di autonomia di decisione dei genitori rispetto ai figli legittimi (per i figli naturali invece, il giudice, ex art. 277 c.c., può anche dare i provvedimenti che stima utili), neppure invocando il migliore vantaggio dei figli, con il solo controllo contro deviazioni palesi che possano provocare un danno ingiusto, e salvo i casi gravi di cui all'art. 333 c.c. 102
I diritti dei minori103
"La nostra epoca è caratterizzata da un approfondito sentimento dell'infanzia inteso come coscienza che la tenera età è uno stadio molto importante della vita nello sviluppo dell'uomo; che il bambino è una persona umana con esigenze fondamentali da appagare; che ogni minore ha caratteristiche proprie che vanno rispettate e non violentate.
Nelle epoche precedenti il bambino era considerato una "speranza d'uomo", che poteva avere delle aspettative ma non dei diritti: in altri termini la condizione infantile veniva percepita come una condizione imperfetta per cui il bambino non era considerato un essere umano, titolare di diritti autonomi. Un cardinale francese del XVII secolo definì la condizione infantile come "la più vile ed abietta", mentre uno scrittore del '700 affermò che l'infanzia è "la vita di una bestia".
Solo alla fine del secolo scorso ed all'inizio di quello attuale, le scienze umane, - psicologia, pedagogia, sociologia - posero in rilievo il tema dell'infanzia e dei suoi bisogni non appagati. Con ritardo si cominciò, quindi, a parlare di diritti del minore: infatti in un primo tempo furono imposti dei doveri dell'adulto verso l'infanzia e successivamente a questa vennero riconosciuti diritti in modo autonomo ed esclusivo. Diritti che non solo devono essere rispettati dall'adulto, ma devono essere da costui anche concretamente attuati." 104
La storia della legislazione a tutela dei minori fa la sua prima apparizione negli Stati Uniti alla fine dell'800. Per due volte (nel 1874 e nel 1890) dei minori maltrattati e picchiati dai genitori furono salvati soltanto grazie all'intervento della società per la protezione degli animali, poiché soltanto comparando il minore ad un animale era possibile assicurargli protezione. A seguito di questi episodi, cominciarono a nascere i primi statuti tesi a proteggere i minori, e nel 1899 nacque il primo Tribunale per i Minorenni.
In Italia, il primo progetto di legge minorile venne varato solo all'inizio di questo secolo, nel 1909. In seguito, con legge n. 1404 del 1934, fu istituito il Tribunale per i Minorenni.
È interessante fare una panoramica delle dichiarazioni emesse da organi europei ed internazionali, onde rilevare quanti diritti sono compiutamente già previsti e statuiti da organismi sopranazionali.
a) I diritti dei minori nelle dichiarazioni internazionali
Un primo tentativo di individuare in maniera organica alcuni diritti del fanciullo venne fatto nel 1925 in sede di Assemblea Generale della Società delle Nazioni a Ginevra, che, promulgando la "Dichiarazione dei diritti del fanciullo", approvò i seguenti cinque principi:
1. il fanciullo deve essere messo in grado di svilupparsi dal punto di vista materiale e spirituale;
2. il fanciullo che ha fame deve essere nutrito, il fanciullo ammalato deve essere curato, il fanciullo ritardato deve essere stimolato, il fanciullo fuorviato deve essere recuperato, l'orfano e l'abbandonato devono essere soccorsi;
3. il fanciullo deve essere il primo ad essere soccorso in caso di bisogno;

102 G. Cian, A. Trabucchi, op. cit., pag. 341.
103 www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.htm?cap1.htm
104 F. Tricoli, La violazione dei diritti del minore da parte della società e delle istituzioni, "Minori violati, Minori da difendere, Atti del 10° seminario di studi sociali e regionali", Edizione: Amministrazione Comunale di Castrovillari, pag. 89.

4. il fanciullo deve essere messo in grado di guadagnare; la sua vita deve essere protetta contro ogni sfruttamento;
5. il fanciullo deve essere allevato nel sentimento che le sue migliori qualità devono essere poste al servizio dei suoi fratelli.
Tale documento, sebbene insufficiente in quanto mancante di un vero e proprio riconoscimento dei diritti del fanciullo, ha avuto il pregio di affermare in modo solenne ed impegnativo, per tutti gli stati membri, che il bambino va considerato a tutti gli effetti un essere umano, e come tale va tutelato.
Successivamente, il 10 Dicembre 1948, l'Assemblea Generale dell'ONU approvò la "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", che afferma, in linee generali, la necessità di una particolare protezione per l'infanzia (art. 25 comma 2) e il diritto di ogni persona ad una educazione diretta a promuoverne il pieno sviluppo (art. 26 comma 2).
Ancora il 20 Novembre 1959, l'Assemblea Generale dell'ONU approvò la "Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo". Nel Preambolo della Dichiarazione è riportato: "Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica ed intellettuale ha bisogno di particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita; ... Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessi, l'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione dei diritti del fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini o le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti ..."
Tra i principi fondamentali si rilevano i seguenti:
n. 2: "il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge ed altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale e morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e dignità";
n. 4: "... il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate";
n. 6: "il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto possibile, crescere sotto le cure e le responsabilità dei genitori e, in ogni caso in un atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale..."
n. 7: "il fanciullo ha diritto ad una educazione ..."
n. 9: "il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà e di sfruttamento."
Alcuni autori sostengono che tali Dichiarazioni non erano vincolanti né per gli Stati e i loro organi, né per i cittadini:105 ma la loro rilevanza non si esauriva comunque su un piano esclusivamente morale, avendo effetti significativi anche sul piano giuridico. I principi solennemente riconosciuti come validi dalla comunità delle genti, e riaffermati come doverosi per le Nazioni ed i cittadini, rendevano espliciti valori che dovevano essere già insiti nei sistemi giuridici e così orientavano il legislatore e l'interprete del diritto, imponendo prassi che non potevano essere in contrasto con essi.106
Secondo altri autori, invece, le Dichiarazioni di principi emanate dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno valore giuridico in quanto la loro inosservanza ha conseguenze anche all'interno dello Stato italiano. Infatti, la Costituzione prevede all'art. 10, comma 1, che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute."107 La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 novembre 1967, n. 120, ha implicitamente affermato che atti internazionali come la Dichiarazione dei diritti dell'uomo hanno natura di norme generalmente riconosciute e quindi sono automaticamente recepite dalla legislazione statale.

105 Sul carattere non vincolante delle Dichiarazioni di principi emanati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si veda B. Conforti, Diritto Internazionale, Ed. Scientifica, 1997, pag. 57 e ss.
106 A. C. Moro, Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna, 1996, pag. 9
107 Contra, B. Conforti, op. cit., pag. 305 e ss. "L'adattamento al diritto internazionale generale avviene in Italia a livello costituzionale. Ad esso provvede l'art. 10, 1° co., della Costituzione, secondo cui "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute." L'art. 10 prevede un procedimento di adattamento speciale o mediante rinvio. Il Costituente si è limitato ad affermare la propria volontà che l'adattamento sia automatico, cioè completo e continuo: le norme internazionali generali valgono all'interno dello Stato se e finché vigono nell'ambito della comunità internazionale." Secondo l'autore, le norme di diritto generale si esauriscono nelle norme consuetudinarie, ivi compresa quella particolare specie di norme consuetudinarie costituita dai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; ma molti autori autorevoli sostengono l'esistenza di vari altri tipi di norme generali, tra cui, appunto, i principi, le Dichiarazioni dell'Assemblea dell'ONU, etc.

Sulla base di questo embrionale statuto dei diritti dei minori, nel 1989 fu elaborata la "Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia" approvata il 20 Novembre 1989 e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176 (entrata in vigore il 12 giugno 1991) con cui sono stati dettagliati, revisionati ed ampliati i diritti del minore.108 A differenza della Dichiarazione del 1959, per sua natura non vincolante, i principi e le norme della Convenzione, tramite la legge di ratifica, sono divenuti parte integrante del diritto interno.
Questa Convenzione mette in evidenza non solo la necessità di rispettare la personalità del minore, ma anche quella di agire attivamente per offrire al minore un aiuto e un'assistenza particolare, data la sua condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità.
Nel Preambolo della Convenzione si legge testualmente che "gli Stati parti della presente Convenzione, considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana,109 nonché l'eguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo... Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto ed un'assistenza particolari... Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente con un clima familiare di felicità, di amore e comprensione,... Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 20 novembre 1959, il fanciullo a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata prima e dopo la nascita... Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi... hanno convenuto quanto segue...".
La Convenzione elenca poi specificatamente i singoli diritti dei fanciulli, ed in particolare:
• il diritto innato alla vita (art. 6);
• il diritto ad un nome e alla registrazione anagrafica (art. 7);
• il diritto a conservare l'identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari (art. 8);
• il diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell'interesse superiore del fanciullo (art. 9);
• il diritto a formarsi una propria opinione (art. 12); alla libertà di espressione (art. 13), alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14);
• il diritto al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale (art. 24);
• il diritto ad un livello di vita sufficientemente adeguato a garantire il suo sviluppo fisico, spirituale, mentale, morale e sociale (art. 27);
• il diritto all'educazione (art. 28);
• il diritto al riposo, allo svago ed al gioco (art. 31);
• il diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso (art. 32);
• il diritto ad essere protetto contro l'uso illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
• il diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale (art. 34);
• il diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti (art. 37)
• il diritto a non partecipare a conflitti armati se di età tra i quindici e i diciotto (art. 38);
• il diritto al recupero fisico e psicologico ed al reinserimento sociale nel caso in cui egli sia vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento, di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento e punizione crudele (art. 39).
La Convenzione sottolinea, inoltre, quando a certi diritti dei fanciulli corrispondano dei doveri in prima persona a carico dei genitori, e, laddove via sia mancanza o impossibilità da parte di questi di agire come richiesto, in forma sussidiaria da parte dello Stato. È dunque necessario, per meglio intendere la portata dei doveri dei genitori e degli organi pubblici nei confronti dell'infanzia, tener presente le dichiarazioni di principio oltre ai patti ed alle convenzioni che hanno ad oggetto la tutela dell'infanzia.

108 Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, "s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, almeno che secondo le leggi del suo Stato sia divenuto prima maggiorenne."
109 Corsivo aggiunto.

b) I diritti dei minori nei trattati europei
Un altro impulso alla tutela dei diritti del fanciullo viene anche dagli organismi europei, quali il Consiglio d'Europa ed il Parlamento Europeo. Tali organismi si sono attivati promuovendo, rispettivamente, la Raccomandazione n°R (79) della protezione dei bambini contro i maltrattamenti, (approvata il 13 settembre 1979 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa), la Raccomandazione n°R (85) sulla violenza in famiglia (approvata il 26 marzo 1985 dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa) e la Risoluzione del maltrattamento dei bambini (approvata dal Parlamento Europeo il 17 gennaio 1986). 110
Sono inoltre da segnalare le seguenti convenzioni:
• Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1959, e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
• Convenzione europea sull'adozione dei minori, adottata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357;
• Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, approvata in Lussemburgo il 20 maggio 1980 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64;
• Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione dei minori a carattere internazionale, adottata a L'Aja il 25 ottobre 1980 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64;
• Convenzione europea sul rimpatrio dei minori, adottata all'Aja il 28 maggio 1970, ratificata con legge 30 giugno 1975, n. 396;
• Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale;
• Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, anche se ad oggi ancora non ratificata.
Di grande interesse è anche la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", adottata a Nizza il 7-8 dicembre 2000 da parte del Consiglio Europeo, che all'art. 24 enuclea i diritti del bambino:
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e maturità;
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente;
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Sebbene la Carta sia un atto interno del Consiglio Europeo e non sia vincolante per gli stati membri,111 è tuttavia importante riconoscere che, almeno sul piano programmatico, gli organi dell'Unione Europea hanno fissato una serie di principi che dovrebbero essere comuni a tutti gli stati dell'Unione, e che riguardano principalmente il singolo (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26), la parità tra uomini e donne (e dunque dei coniugi, art. 23) la famiglia (art. 7 e 9), il fanciullo (art. 24) e non ultimi gli anziani (art. 25).
c) I diritti dei minori nella Costituzione Italiana
Per quanto riguarda l'Italia, nella nostra Costituzione, entrata in vigore nel 1948, sono tracciate con sufficiente precisione i diritti costituzionali del minore, considerato non più come oggetto dei diritti degli adulti e neppure come essere incapace e indifeso da proteggere, bensì come soggetto di diritti, cittadino in formazione.
La Costituzione riconosce al minore vari diritti, ed in particolare:
• l'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo in quanto tale: esso si riferisce anche ai minori. Tale articolo, infatti, si applica indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla cittadinanza;
• l'art. 3 riconosce il diritto del minore ad un regolare processo evolutivo: è fondamentale diritto del minore il formarsi in modo armonioso e completo e quindi il ricevere prestazioni materiali ed apporti educativi che lo mettano in grado di crescere;
• l'art. 30, stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Pertanto, considerando che per il bambino la formazione sociale più importante è costituita dal nucleo

110 A. Vassalli, La protezione del bambino: interazione tra approccio giuridico e approccio psico-sociale nell'area milanese, in "Relazioni ai Convegni di Bruxelles e di Amburgo", Quaderni del C.B.M., Argomenti 2, novembre 1991.
111 B. Conforti, op. cit., pag. 173 e ss.

parentale, una prima garanzia del diritto all'educazione è rappresentata dal dovere imposto ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, indipendentemente dal fatto che siano uniti in matrimonio, e che lo stesso rapporto di filiazione sia formalmente accertato;
• l'art. 31 protegge, oltre alla maternità, anche l'infanzia e la gioventù;
• l'art. 34 attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Tale norma trova scarsa applicazione, mentre, per la sua portata generale, la sua applicazione sarebbe assai utile per la tutela sociale, istituzionale e giudiziaria dei bambini, come diritto alla rimozione di tutte le cause che possano turbare la sua crescita.
Anche se il legislatore costituzionale non ha delineato un compiuto statuto dei diritti del minore, è importante comunque rendersi conto che la carta costituzionale può essere interpretata in modo più elastico di fronte alle sempre nuove necessità della vita, riconoscendo in essa il più generale principio del favor minoris nel progetto di promozione e tutela dei diritti del minore.
In Italia, le norme civilistiche in materia di minori hanno avuto un grande passo avanti a seguito della legge sull'adozione speciale del 1967 e della riforma del diritto di famiglia, con cui si è data attuazione ai principi innovatori contenuti nella Costituzione. Infatti, la vera nascita del bambino quale cittadino a tutti gli effetti avviene nel 1967 con la legge sull'adozione speciale (l. 5 giugno 1967, n. 431), sostituita poi dalla l. 4 maggio 1983 n. 184. Tali leggi hanno spostato il centro dell'attenzione dall'adulto al minore, che diventa dunque titolare di diritti autonomi. L'attuazione di queste leggi richiede due nuovi orientamenti culturali: passare dalla cultura della riparazione a quella della prevenzione e passare dalla cultura dei bisogni a quella dei diritti.
È indubbio che, sia sul piano civile che penale, siano state approvate molte leggi a tutela dell'infanzia e del minore (ad esempio quella sulla pedofilia e sullo sfruttamento sessuale), e che particolare attenzione deve essere data ai pericoli a cui il minore può essere esposto proprio all'interno della famiglia.
Dal punto di vista penalistico, l'ordinamento giuridico ha formulato alcuni articoli volti alla tutela dei minori, ed in particolare l'abuso di mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.) ed i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). Restano inoltre applicabili ai vari fatti di violenza i reati di lesioni (artt. 582 e 583 c.p.), di percosse (art. 581 c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.), di violenza privata (art. 610 c.p.) e di minaccia (art. 612 c.p.). Anche se nessuno di questi è dedicato esclusivamente ai minori, ciascuno potrà essere invocato per tutelare uno di quei diritti inviolabili tutelati dalla norma anche a favore di minori.
La legge penale, infatti, guarda al fenomeno della violenza fisica o morale in danno dei fanciulli tutelando l'interesse dell'intera collettività ad evitare le distorsioni e i danni recati allo sviluppo della personalità, e quindi prevedendo le pene del carcere o della multa solo per i fatti che più immediatamente pregiudicano tale interesse. La legge civile, invece, si occupa più direttamente dei rapporti tra gli individui, reagendo alle violazioni di regole dettate spesso in modo elastico e generale mediante strumenti diversi dalla pena. Manca però una norma espressa che vieti l'uso della violenza nei confronti dei figli, a differenza di quanto avviene, ad esempio, in Svezia. A tal proposito, la legge svedese del 22 maggio 1979, n. 122, modificando l'art. 3 del capitolo II del codice dei rapporti tra genitori e figli, ha stabilito che, con effetto dal 1° luglio 1979, "il bambino non può essere sottoposto a punizioni corporali, né ad altri trattamenti offensivi."112
Tuttavia va notato che non potrà mai esserci una tutela adeguata dei diritti del minore, se essa sarà soltanto giudiziaria. È necessario in primis una tutela da parte della collettività, come tutela sociale per la vita di tutti i giorni. È necessario il rispetto dei diritti soprattutto da parte delle fondamentali agenzie educative e protettive, delle istituzioni e degli organi di stato. La tutela dei minori contro la violenza intra ed extrafamiliare è un dovere che grava su tutti i consociati, in quanto il minore è veramente un essere indifeso, e l'intervento del giudice molto spesso arriva troppo tardi.

112 M. Ammaniti, R. Matassi, G. Salmè, G. Tolino, Il bambino maltrattato, Ediz. Il Pensiero Scientifico, Torino, 1981, pag. 79.

LE LEGGI CHE TUTELANO LE DONNE ED ALTRE INFORMAZIONI LEGALI113

Alcuni pregiudizi delle donne

NON È VERO CHE se non ci sono testimoni ai maltrattamenti che subisci in famiglia non puoi procedere ad una denuncia; spesso le violenze che avvengono all'interno delle mura domestiche non hanno testimoni ma non per questo gli autori di questi reati rimangono impuniti
NON è VERO CHE se dei tuoi familiari (spesso i tuoi figli/e) sono presenti durante i maltrattamenti non possano in quanto tali testimoniare in un processo penale; non ci sono norme che vietano ai parenti di testimoniare o che rendano "invalida" o "inattendibile" la loro dichiarazione
NON è VERO CHE se quereli o denunci tuo marito o il tuo compagno per maltrattamento o violenza la conseguenza è l'allontanamento dei figli/e ad opera del Tribunale per i Minorenni
NON è VERO CHE se il tuo partner viene condannato a seguito di una tua denuncia i vostri figli non potranno accedere a concorsi pubblici
NON è VERO CHE l'abuso sessuale da parte del partner non è reato, non lo devi sopportare in quanto dovere coniugale

NORME CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI
(Legge 4 aprile 2001 n. 154)

Si tratta di una nuova legge che prevede una misura coercitiva che prescrive all'indagato, che abbia tenuto condotte violente nei confronti del coniuge o di altro convivente (maltrattamento in famiglia, lesioni, percosse ecc..), di lasciare immediatamente il domicilio domestico, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza autorizzazione del Giudice (il quale se ciò si renda necessario, potrà prescrivere particolari modalità di ingresso).
Oltre a questa misura "principale" può essere prevista quella accessoria del divieto per l'indagato di avvicinarsi a determinati luoghi, normalmente frequentati dalla donna, quali la dimora della propria famiglia d'origine o dei prossimi congiunti, il luogo di lavoro ovvero la scuola frequentata dai figli. Il Giudice inoltre, su richiesta del Pubblico Ministero, può applicare all'indagato anche una misura patrimoniale provvisoria (destinata a perdere efficacia se interviene un'ordinanza del giudice civile in tema di separazione o altro provvedimento del giudice civile che regoli comunque i rapporti economico-patrimoniali dei coniugi, ovvero il mantenimento dei figli); la prescrizione consiste nell'obbligo di versare periodicamente un assegno di mantenimento per quei componenti della famiglia che a seguito dell'allontanamento da casa dell'indagato, restino privi di mezzi di sostentamento; spesso infatti le persone accusate di condotte violente all'interno della famiglia sono al contempo la loro unica fonte di reddito; in questi casi il giudice, se possibile, può stabilire che l'assegno venga detratto dallo stipendio dell'indagato e direttamente versato nelle mani dell'altro coniuge, convivente o familiare vittima della violenza.

NORMA CONTRO IL MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA O VERSO I FANCIULLI (ART. 572 CODICE PENALE)114

Questa norma punisce "chiunque" maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte". Il reato si configura quando vi sia una continuità di condotte (in un lungo periodo molteplici atti di vessazione, umiliazione, aggressione fisica ecc..) che causano sofferenze fisiche e morali ad uno o più componenti della famiglia. Se tale continuità temporale non ricorre, pur non potendosi ipotizzare il reato di maltrattamento potranno comunque ravvisarsi singole fattispecie di reato quali le lesioni, le ingiurie, le percosse, la violenza privata, ecc...
SANZIONE: la pena è della reclusione da uno a cinque anni; la pena è aumentata a seconda che dalla condotta derivino lesioni gravi, gravissime o la morte.
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.

113 http://www.antiviolenzadonna.it/index.php?page=barra2/subire-violenza10
114 http://www.antiviolenzadonna.it/index.php?page=barra2/subire-violenza10 48
N.B. Quando si è vittime di episodi di aggressione ad opera di un familiare é bene farsi refertare dal medico o presso un Pronto Soccorso, anche se non si voglia denunciare questo singolo episodio; laddove dovessero verificarsi in futuro altri fatti analoghi, il referto servirà per dimostrare la continuità nel tempo degli atti al fine di configurare il reato di maltrattamento piuttosto che quello di lesioni o percosse.

LA LEGGE CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE115

Con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996 è stata approvata la riforma dei reati in materia di violenza sessuale; la prima significativa innovazione riguarda l'inserimento dei predetti reati tra i delitti contro la persona, ed in particolare contro la sua libertà e non più tra quelli contro la morale pubblica e il buon costume.
L'art. 609 bis del codice penale definisce la "violenza sessuale" e punisce "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali", o "chi induce taluno (a fare ciò)
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona". Sanzioni: la pena è della reclusione da 5 a 10 anni; nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
La pena è da 6 a 12 anni se il reato è commesso:
nei confronti di persona minore di quattordici anni;
con l'uso di armi, sostanze alcoliche, narcotiche, ecc...;
da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
su persona limitata nella libertà personale;
nei confronti di persona che non ha compiuto i sedici anni, della quale l'abusante sia ascendente, genitore, anche adottivo, tutore;
La pena è da 7 a 14 anni se il reato è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.
Procedibilità: a querela della persona offesa entro sei mesi dall'accaduto; una volta presentata non è più revocabile.
Tuttavia si procede d'ufficio:
se la violenza è commessa in danno di persona minore degli anni 18;
se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale deve procedersi d'ufficio;
se l'atto sessuale (quindi in caso non di violenza sessuale) è consumato con persona minore degli anni 10;
nelle ipotesi di violenza sessuale di gruppo cioè commessa da due o più persone.
L'art. 609 quinques c.p. definisce la "corruzione di minorenne" e punisce chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al fine di farla assistere.
SANZIONI: reclusione da 6 mesi a tre anni.
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.
Integrazione della normativa attraverso la N°269 del 1998
Le premesse della Legge N°269 del 1998 a tutela dei minori
Dopo poco tempo dall'entrata in vigore della legge N°66 del 1996, si sentì subito l'esigenza di colmare le sue carenze legislative, dando vita ad un dibattito parlamentare iniziato il 5 Maggio 1996. Un approfondito esame in materia portò all'approvazione della legge N°269 del 3 Agosto 1998 che introdusse "Norme contro lo

115 http://www.antiviolenzadonna.it/index.php?page=barra2/subire-violenza10 49

sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"116
Questa normativa ha apportato importanti modifiche al Codice penale sulla base di principi fondamentali contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata il 20 Novembre 1989 a New York, e di quelli sanciti nella dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma. Muovendo da tali premesse, l'art. 1 della legge N°269 del 1998 rende noto che: "La tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia". Suddetto nobile proposito ha un suo risvolto pratico, perché viene recepito dal nostro Codice penale tra l'art. 600 "riduzione in schiavitù" e int. 601 "Tratta e commercio di schiavi". Non a caso la legge in questione, fin dal suo titolo, esplicita il riferimento a "nuove forme di riduzione in schiavitù", secondo alcuni117 per "sottolineare, da un lato l'attenzione dello Stato nei confronti del fenomeno dello sfruttamento sessuale del minore, dall'altro la giusta collocazione delle diverse fattispecie delittuose previste dal legislatore cui correlarne la comminazione di adeguate in relazione al bene giuridico protetto: la personalità del minore ed il suo diritto ad un libero e armonico sviluppo psicofisico".
Tale posizione al riguardo sembra essere anche avallata dalla Suprema Corte per la quale: "la condizione analoga alla schiavitù, presa in considerazione negli artt. 600 e ss. Del c.p., si identifica in qualunque situazione di fatto in cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo e cioè nella soggezione esclusiva a un altrui potere di disposizione, con conseguente disconoscimento di soggettività e di capacità di libera determinazione..."118. Sicuramente appaiono chiare le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad equiparare alcune forme di violenza sui minori al reato di cui all'art. 600 c.p. Tuttavia non sono mancate opinioni contrarie al riguardo; infatti secondo alcuni si è avuta una svalutazione della nozione di schiavitù: "se tutto diventa schiavitù, o una sua nuova forma, nulla è schiavitù".
Una legge dalle grandi aspettative
La legge N°269 del 1998 nasce dalla volontà di reprimere tutte le forme di violenza su fanciulli e adolescenti tanto forte da introdurre numerose modifiche ai Codici di diritto e procedura penale e consistenti misure di sostegno alle vittime. Le scelte legislative per contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori, possono essere ricondotte alle seguenti linee di intervento:
1. La definizione, sul piano sostanziale, di una pluralità di figure di reato, volte a definire e quindi a punire specifiche condotte di sfruttamento di minori a fini sessuali;
2. L'introduzione, sul piano processuale penale, di una pluralità di disposizioni, atte a rendere più efficace la repressione dei reati, e la previsione dei colpevoli, non escludendo le ipotesi di fatti commessi all'estero dal cittadino italiano;
3. La previsione di specifiche facoltà concesse alla polizia giudiziaria in fase di indagine, come conseguenza della sostanziale equiparazione, quanto a valutazione dell'allarme sociale, dei reati connessi allo sfruttamento sessuale dei minori, ed altri reati già considerati gravi;
4. L'adozione di misure organizzative idonee a concentrare e razionalizzare l'attività di indagine in ordine ai reati previsti dalla legge;
5. L'adozione di misure da parte del tribunale per i minorenni utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore, il quale sia dedito, o comunque indotto, alla prostituzione.
I reati introdotti dalla nuova legge sono inseriti nel Codice penale nel Capo dedicato ai "delitti contro la libertà individuale", e in particolare, tra i "delitti contro la personalità individuale". Le nuove fattispecie normative si affiancano all'art. 600 c.p. (Riduzione in schiavitù), che si presenta "a forma libera", integrato da specifiche ipotesi delittuose che rappresentano singole manifestazioni di"riduzione in schiavitù". Tale aspetto è particolarmente importante se si pensa, ad esempio, al fatto che mentre la presenza del minore finora costituiva una circostanza aggravante del reato connesso alla prostituzione, ora la prostituzione minorile acquista una sua specifica centralità. I reati introdotti nel codice riguardano:
ô¹ art. 600. Riduzione in schiavitù: Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

116 in Gazzetta Ufficiale 10 Agosto 1998, N°185
117 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta aNew York il 20 Novembre 1989"
118 Penale, sezione V, 16 Dicembre 1997 - 11 Febbraio 1998, N°1615 50

ô¹ La definizione e punizione di reati connessi alla prostituzione minorile, intesa come induzione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione dei minori, nonché di ogni condotta consistente nel compiere atti sessuali con minori tra i quattordici e i sedici anni in cambio di denaro;
ô¹ La previsione come autonomo reato della pornografia minorile, a tal fine prevedendo come rilevante sia la condotta di chi sfrutta i minori per esibizione pornografiche o produzione di materiale pornografico, sia la condotta di chi fa commercio o distribuisce, divulga o pubblicizza o lo cede ad altri anche gratuitamente;
ô¹ La previsione come reato del consapevole acquisto, detenzione o disponibilità di materiale pornografico prodotto con lo sfruttamento di minori;
ô¹ La previsione come specifico reato della organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione minorile;
ô¹ La previsione come reato e conseguente punizione di chiunque commetta tratta di minori o ne fa commercio al fine di indurli alla prostituzione." 119
Esaminando i singoli delitti, Musacchio120 ha giustamente affermato che: "in relazione alla prostituzione minorile si può affermare la necessità di tutelare la dignità umana, bene personale dotato di rilevanza costituzionale (artt. 3 e 41 Cost.) oggetto di frequenti aggressioni e costituente l'oggettività giuridica del reato. Lo stesso ragionamento è sostenibile per il delitto di pornografia minorile, per la detenzione di materiale pornografico, per il turismo sessuale e per la tratta dei minori. In un diritto penale di matrice solidaristica la tutela della dignità dell'essere umano è la massima espressione della compatibilità tra sistema penale e Costituzionale. Consentire che qualcuno possa essere sottoposto al potere e disposizione altrui, significherebbe ammettere che l'uomo è ridotto a mezzo e non a fine e quindi annullare la dignità".
Le singole fattispecie delittuose: La prostituzione minorile
L'art. 600 bis c.p. incrimina chiunque favorisce, sfrutta o avvia alla prostituzione un minore di anni diciotto, prevedendo il carcere da sei a dodici anni. Inoltre è penalmente punito, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chi compie atti sessuali con ragazzi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica. C'è una riduzione di pena pari a un terzo se colui che commette il fatto è un minore di diciotto anni. Invece se la vittima ha meno di quattordici anni per il "cliente" si incorre nella fattispecie della violenza sessuale presunta. La norma si presenta idonea a raggiungere la finalità di una esauriente descrizione della fattispecie; tuttavia sembra difficile anche il suo coordinamento con l'art. 609 quater c.p. che, anche non prevedendo scambio di denaro o altra utilità, finisce per punire in ugual modo.
L'art. 600 bis comma 2 c.p. incrimina il compimento di atti sessuali, in cambio di denaro o altra utilità economica, con un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, subordinandone la punibilità ove non ci sia un reato più grave. La norma è di grande novità e si giustifica con l'intento di impedire la lesione del fragile sviluppo psichico del minore. La fattispecie, anche se collocata al secondo comma dell'art. 600 bis, non ha nessun legame con lo svolgimento della prostituzione e sembrerebbe comprendervi anche le ipotesi originate dall'iniziativa del minore.
La pornografia minorile
Recentemente, ai più classici abusi sessuali sui minori si è aggiunto un fenomeno nuovo, rappresentato dal crescente coinvolgimento di bambini ed adolescenti nella produzione di materiale pornografico. La pornografia, negli ultimi anni, ha assunto caratteristiche peculiari, "per la internazionalizzazione ed il crescente peso economico del suo mercato, la liberalizzazione dello stesso, la differenziazione dei mezzi di diffusione e soprattutto per la diversificazione dei suoi contenuti che arrivano ad offrire una risposta alle diverse domande di mercato fra cui quelle parafiliache e pedofiliache". Nonostante la sua diffusione sia da più parti contestata, per i possibili effetti criminogeni e per la distorsione che suggerisce dell'immagine del rapporto tra i sessi, oggi la pornografia è sempre più vista come un prodotto commerciale; ciò fa crescere la discussione sulla ammissibilità del "prodotto finito", senza considerare che alla base vi è lo sfruttamento sessuale dei minori, spesso legato alla droga e alla criminalità organizzata. Solo nel 1998 con la legge N. 269 si sono introdotte nel codice penale due norme dedicate alla pornografia minorile, gli artt. 600 ter e 600 quater. Sulla base di tali norme è oggi reato:
ô¹ Lo sfruttamento di minorenni al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico (art. 600 ter, 1° comma c.p.): la pena è la reclusione da sei a dodici anni e la multa va da lire venticinquemila euro a duecentocinquantamila euro;

119 La Giustizia Penale, II, 1998.
120 Musacchio V.: "Brevi considerazioni sulla nuova normativa penale anti-pedofilia". Rivista Penale, I, 1995. 51

ô¹ Il commercio di materiale pornografico così prodotto (art. 600 ter, 2° comma c.p.) punito con la medesima pena;
ô¹ La distribuzione, la divulgazione o pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, o anche per via telematica, del materiale pornografico sfruttando minori;
ô¹ La distribuzione o divulgazione di notizie o messaggi pubblicitari finalizzati all'adescamento o allo sfruttamento dei minori di anni diciotto: la pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa va da duemilacinquecento a cinquantamila euro (art. 600 ter, 3° comma, c.p.);
ô¹ La cessione consapevole ad altri, a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art 600 ter, 4° comma, c.p.): la pena è la reclusione fino a tre anni e la multa va da millecinquecento a cinquemila euro;
ô¹ L'acquisizione consapevole di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600 quater c.p.);
ô¹ Il disporre di materiale pornografico così prodotto (art. 600 quater c.p.).
Tutte queste ipotesi di reato si possono commettere anche per via telematica e quindi anche attraverso la Rete. Per quanto riguarda lo sfruttamento dei minori "al fine di realizzare esibizioni pornografiche", bisogna evidenziare che le violenze sessuali sui minori già erano disciplinate come ipotesi di reato (vd.Gli artt. 609 bis e 609 quater C.p., 609 ter, 609 quinquies C.p.); perciò possiamo affermare che "il legislatore intende colpire con questa nuova norma non l'atto di violenza sul minore, ma l'uso delle immagini di tali atti per produrre materiale pornografico".
Lo sfruttamento non sembra conciliabile con le tecnologie telematiche perché la sua natura è più ampia, quindi comprenderebbe ogni forma di utilizzazione dei minori per produrre le esibizioni; infatti sappiamo che la produzione può avvenire attraverso il trasferimento delle immagini, effettuate altrove, che poi il soggetto trasforma nel prodotto da offrire al terzo. Anche in questo caso il committente, che riceve le immagini e le trasforma per immetterle nel mercato, risponde di sfruttamento dei minori. L'art. 600 ter c.p., al 2° comma, prevede il reato di commercio di materiale pornografico. La pena edittale è la stessa del 1° comma anche se non si applica l'aggravante dell'art. 600 sexies, 1° comma c.p.
In questa ipotesi rientra anche lo scambio di materiale digitalizzato che avviene per via telematica. Il 3° comma punisce meno severamente la "distribuzione, divulgazione o la pubblicizzazione del materiale pornografico anche attraverso via telematica" e "la distribuzione o divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori". Questa ipotesi sembrerebbe differenziarsi da quella del "commercio"per l'assenza di intento lucrativo o di una sua abitualità. Il richiamo allo sfruttamento telematico è ovvio in quanto dovuto alla constatazione che esso rappresenta il più diffuso mezzo di trasmissione. I soggetti coinvolti nella "produzione" sono molti: chi realizza il"prodotto", chi lo trasferisce su supporto digitale, chi lo "ospita" e lo rende consultabile, chi lo memorizza e così via. Si discute inoltre, se la condotta dell'Internet provider rientri nella fattispecie della distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di cui al 3° comma. Suddetta discussione è resa possibile anche dalla genericità delle formule legislative che, spesso, comportano il problema di definire il confine tra la manifestazione di un pensiero e l'istigazione a commettere reati. Infine il 4° comma dell'art. 600 delinea un'ulteriore fatti specie residuale in cui trovano spazio tutti i comportamenti di consapevole cessione, anche gratuitamente, di materiale pornografico realizzato tramite lo sfruttamento di minori di anni diciotto, e per la quale è prevista la reclusione fino a tre anni o la multa da tre a dieci milioni. La norma non contiene un riferimento esplicito al materiale di cui al 1° comma e quindi, si pone il problema se essa comprende i fatti di personale confezione. Tuttavia quest'ultima, se seguita dalla cessione ad altri del materiale, rappresenta di certo una figura criminosa diversa, anche perché il 4° comma è un'ipotesi residuale rispetto ai commi precedenti.
La detenzione di materiale pornografico
Alcune considerazioni appaiono necessarie anche riguardo alle nuove ipotesi di reato di cui all'art. 600 quater c.p., che incrimina"chi si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto". C'è alla base un'apprezzabile intentio legis: se si rende illecito già il possesso di materiale pornografico si può sperare di stroncarne la richiesta. Tuttavia, la mancata previsione di un dolo specifico che qualifichi la condotta, finisce col presentare il rischio di "una criminalizzazione di qualsiasi situazione, senza distinguerne la valenza lecita o illecita". Lacuna piuttosto grave, se ad essa si sommano i problemi che scaturiscono dalla commissione dei fatti inerenti la pornografia minorile per via telematica. La difficoltà principale, che deriva dalle modalità di funzionamento delle tecnologie, concerne la individuazione dell'autore della condotta illecita, dal momento che la Rete è utilizzabile da chiunque. Si pone a questo punto, l'ulteriore problema del significato da attribuire all'avverbio "consapevolmente", che qualifica l'azione dell'atto criminoso. Anche qui, come nell'ultimo comma dell'art. 600 ter c.p., il delitto si configura nei casi in cui il fatto è supportato dalla piena consapevolezza che il materiale contenga immagini provenienti da ipotesi di sfruttamento dei minori, a condizione che non si applichino le ipotesi contemplate nel reato di pornografia minorile. E' dunque essenziale accertare l'effettiva consapevolezza del soggetto dei dati presenti nel sistema a cui anch'egli accede, o di cui è titolare: si consideri che i sistemi contengono migliaia di documenti e talvolta è impossibile eseguire un accertamento "certosino". Va inoltre sottolineato che i browsers automaticamente memorizzano nel sistema dell'utente i percorsi seguiti da quest'ultimo in Rete. Quindi, l'utente trovandosi a conservare, a sua insaputa, dati che non voleva acquisire, è nella posizione di chi "dispone" di materiale illecito ed è tenuto a provare la propria inconsapevolezza.
Considerazioni criminologiche e psicosociali della pornografia minorile
La legge non obbliga ad eseguire un controllo dei contenuti inseriti nel proprio sistema, né impone la denuncia dei contenuti illeciti in esso presenti. La risposta collettiva allo sfruttamento sessuale del minore nella produzione di materiale pornografico sembra giocata su un "livello regressivo, dove il mancato intervento e la riprovazione formale sarebbero facce della stessa problematica". In base a quest' ultima, ciò che ostacolerebbe la presa di coscienza collettiva sarebbe la carica angosciosa dovuta all'evocazione di tabù e conflitti arcaici. Infatti, come sostiene Gatti121: "per i connotati di associazione tra l'immagine più sporca della sessualità e quella più pulita della innocenza infantile, la pornografia minorile può forse rappresentare un comportamento così gravemente disturbante da non poter essere tollerato da parte della collettività, che lo negherebbe, tollerandone implicitamente la diffusione proprio perché, in quanto negato, il fatto «non esiste»". Trovando tali ipotesi ampi riscontri nella ricerca criminologica122 pochi studi, come quello di Bagley123 e coll., appare pacifico che il coinvolgimento dei minori nella "child pornography" è basato su una-inesistenza" di ciò che avviene nel mondo interno dell'individuo e ciò che accade in pubblico, che tacitamente si ammette e si tollera fino a quando non vengono infrante le regole di tolleranza sociale e scatta una condanna morale. Da un punto di vista criminologico, appare indispensabile non perdere mai di vista la casistica nelle patologie individuali e familiari, affinché non ci sia una "contaminazione" della categoria "normale"da parte di quella deviante, attraverso l'introduzione di tematiche perverse.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Il turismo sessuale, da antico fenomeno circoscritto, è divenuto una delle attività più redditizie dei Paesi in via di sviluppo. In questi, la prostituzione minorile è una atroce regola, che viene incrementata da una crescente domanda. Il tentativo di contrastare efficacemente il turismo sessuale costituisce indubbiamente uno degli aspetti più interessanti della legge in esame. Come giustamente afferma Bartolomeo Romano124: "con la normativa de qua si toccano sia le corde della repressione penale sia quelle delle prevenzione di stampo pubblicistico". Sotto il primo profilo, rileva l'introduzione nel Codice penale dell'art. 600 quinquies, che prevede e sanziona, con la reclusione da sei a dodici anni e la multa da trenta a trecento milioni, il fatto di chiunque organizzi e propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comportanti tale obiettivo. Di primaria importanza anche la constatazione che, per la prima volta all'interno della legge in esame, non si specifica l'età del minore; anche se sembra opportuno ritenere che ci si riferisca a minori di anni diciotto. Per quanto riguarda poi il profilo pubblicistico, l'art. 16 della legge dell'Agosto 1998 impone agli operatori turistici, che organizzano viaggi nei Paesi esteri, di inserire nei contratti o nei depliant una avvertenza circa la punibilità dei reati di prostituzione e pornografia a danno dei minori, anche se commessi all'estero. La violazione di tale obbligo, di stampo preventivo, comporta l'assoggettamento degli operatori turistici alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille a cinquemila euro. In base a questa nuova norma, i delitti precedentemente esaminati sono punibili anche se

121 Gatti U.: "La protection des victimes de crimes communs: le problème des enfantes victimes de violence sexuelle"in Rassegna Italiana di Criminologia, XVII,
122 Brouardel P.: "Les attentants aux moeurs", Baillère, Paris, 1909, Gatti U.: "La protection des victimes de crimes communs: le problème des enfantes victimes de violence sexuelle"in Rassegna Italiana di Criminologia, XVII,
123 Bagley T. e coll.: "Sexual offenses against children", C.G.P.C., Montreal, 1984
124 Romano B.: "Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998". in: Il diritto di famiglia e delle persone, IV, 1998 53

commessi all'estero da cittadino italiano, a danno di cittadino italiano o da un cittadino straniero in concorso con cittadino un italiano. Ognuna delle ipotesi contemplate contiene criteri di collegamento tra il fatto commesso la necessità dell'intervento punitivo dello Stato e si presenta pertanto rispettosa delle fondamentali prerogative degli altri Stati. La norma che contempla l'ipotesi della punibilità del fatto commesso all'estero da un cittadino italiano appare indeterminata riguardo il soggetto attivo, tuttavia non crea particolari perplessità; infatti la sua funzione primaria resta quella di punire, con la legge italiana, chi ha commesso all'estero l'intero reato senza i requisiti della presenza sul territorio italiano e la richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia. Soggiacciono a questo "regime" tutti i contemplati fatti di reato, senza considerare se la vittima è un cittadino italiano o uno straniero e senza procedere alle pratiche di estradizione. L'art. 10 prosegue prevedendo il caso in cui la vittima sia un cittadino italiano e, appare evidente, che l'autore sia straniero, vista l'ampiezza della portata dell'ipotesi precedente. Anche in questo caso è sancita l'incondizionata punibilità con l'applicazione delle fattispecie precedentemente analizzate. Possiamo concludere dicendo che i presupposti dell'applicazione di questa normativa prevedano:
a) che ci sia la completa commissione all'estero del fatto (in caso contrario il reato si considera commesso in Italia);
b) che il fatto non sia commesso a danno di un Italiano;
c) che deve trattarsi di realizzazione consensuale dei residui fatti di reato, con la partecipazione di un Italiano e ciò comporta che al regime ordinario non sarà apportata nessuna deroga nel caso in cui le stesse ipotesi siano commesse da più stranieri o da uno solo in forma mono soggettiva".
Con la normativa appena esposta, si può affermare che "nelle ipotesi contemplate, si è prevista la tendenziale universalità della legge penale italiana in materia, sulla scia dell'art. 7, N.5 C.p. Infatti suddetto N.5 dell'art. 7 C.p. prevede la punibilità, con la legge italiana, del cittadino o dello straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
La tratta dei minori
Le fattispecie incriminatrici si esauriscono con il delitto in esame di cui all'art. 9 della legge in questione. Suddetta norma aggiunge un nuovo comma all'art. 601 c.p., che già puniva "chiunque commette tratta e fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù", con la reclusione da cinque a venti anni. Il nuovo comma punisce, più gravemente (reclusione da due a venti anni), la tratta e il commercio dei minori di anni diciotto commessi alfine di indurli alla prostituzione. "Per tratta deve intendersi il fatto di colui che svolge una vasta azione di reclutamento, anche coattivo, trasporto e compravendita di minori". Il fare commercio sembra essere già contemplato nella tratta, tuttavia la sua esplicita enunciazione ha le proprie fondamenta nell'intenzione del legislatore di non lasciare impunite quelle attività di "reclutamento" di modeste dimensioni.
Attività di contrasto e preventive
Nella legge in esame un ruolo fondamentale è svolto dall'art. 14, che disciplina le modalità di rafforzamento delle attività di contrasto. Nel primo comma si stabiliscono innanzitutto i destinatari di particolari facoltà appartenenti agli ufficiali di polizia giudiziaria delle"strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, o di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata". Per le strutture in primis citate, non si può evitare il collegamento con l'art. 17, il quale prevede che il Ministro dell'Interno istituisca presso la squadra mobile di ogni questura, una "unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio" inerente i delitti previsti dalla legge N.269 del 1998(comma 5). Inoltre, il Ministero dell'Interno (e non il Ministro, come nel precedente comma) deve stabilire presso la questura centrale, un"nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla legge in commento e coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei" (comma 6). Gli ufficiali dei suddetti nuclei, nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria,possono procedere all'acquisto simulato del materiale pornografico ed alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche disciplinate dall'art. 5 della legge in questione. L'elemento decisamente innovativo è rappresentato dall'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, circostanza che, "se da un lato fa accrescere le garanzie contro gli arbitri, dall'altro diminuisce l'efficacia operativa della disposizione". Un'altra fattispecie significativa è quella prevista dal comma 2 dell'art. 14 l. cit., che contempla l'ipotesi in cui i reati del comma precedente siano commessi utilizzando sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica. In tal caso il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura o attivare siti o gestire aree di comunicazione. Altra importante innovazione è data dal comma 3 del suddetto art. 14 che, addirittura, prevede la possibilità che l'autorità giudiziaria ritardi l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori o per catturare i responsabili.
LA DENUNCIA125
Ogni persona che abbia notizia di un reato procedibile d'ufficio può farne denuncia al Pubblico Ministero o ad un ufficio di Polizia Giudiziaria.
Sussiste invece l'obbligo giuridico di fare denuncia per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio. In tali casi occorre fare denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
Quando per uno stesso fatto sono obbligate alla denuncia più persone, può essere redatto e sottoscritto un unico atto. Le denunce e le querele devono contenere l'esposizione degli elementi essenziali del fatto:
il giorno dell'acquisizione della notizia;
le fonti di prova che si conoscono;
le generalità, il domicilio e quant'altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa, quella che ha subito e di eventuali testimoni.
LA QUERELA126
la querela può essere proposta solo dalla persona offesa dal reato per il quale non debba procedersid'ufficio.
per i minori degli anni 14 e per gli interdetti per infermità di mente, la querela è proposta dal genitore o dal tutore; i minori che hanno compiuto 14 anni e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì in loro vece esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita del minore o dell'inabilitato.
il termine per proporre la querela è di tre mesi; questa può essere rimessa in ogni momento ma prima che la sentenza di condanna diventi definitiva.
la querela può essere presentata sia per iscritto sia oralmente presso un Ufficio di Polizia Giudiziaria o presso la Procura della Repubblica.

125 http://www.antiviolenzadonna.it/index.php?page=barra2/subire-violenza10
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Referto e denuncia si oppongono alla violenza domestica127
Federico Torregiani - medicina generale e medicina legale (Alessandria)
Spesso il medico ha il sospetto o la certezza di maltrattamenti, di fronte ai quali, per il suo ruolo pubblico, ha obblighi precisi Molte definizioni
Dalla teoria alla pratica Dipende dalla prognosi
Non è colpa della mezzaluna
Non conosco la giovane donna che sta entrando nel mio studio con entrambe le mani fasciate. E' una paziente nuova e mi mostra un foglio del Pronto soccorso dove si è recata un paio di giorni fa per farsi medicare. Adesso dovrebbe rifare la medicazione e per tale motivo è venuta in ambulatorio. Mentre guardo le mani mi faccio raccontare cosa le è accaduto: ha una ferita da taglio sul palmo della mano destra e una sul primo dito della sinistra. Mi racconta di essersi tagliata con la mezzaluna mentre stava preparando la cena; mi spiega anche che è sposata da pochi mesi e non è molto abile nei lavori di cucina. La rivedo dopo una settimana per rimuovere i punti di sutura. E' un po' preoccupata: deve riprendere assolutamente il lavoro e spera che le ferite siano guarite. La rimozione dei punti di sutura è un po' difficoltosa perché è stato usato un filo molto sottile; in tutto sono 25 punti, però le ferite sono ben rimarginate e la paziente è più tranquilla. Dopo un paio di mesi la rivedo in ambulatorio. Ha un'espressione triste e spaventata e ho il presentimento che sia in relazione con l'episodio precedente: il modo in cui si era ferita mi era sembrato strano. Infatti mi racconta che da quando si è sposata, fin dalla luna di miele, è sottoposta a continue violenze fisiche da parte del marito e che le ferite alle mani erano la conseguenza di un'aggressione con un paio di forbici dopo una discussione. Non ha mai voluto denunciare queste violenze ma adesso è tornata ad abitare con i suoi genitori e sta avviando le pratiche per la separazione legale. Da me ha bisogno un certificato che attesti l'avvenuta medicazione e rimozione dei punti di sutura, da allegare al referto del Pronto soccorso. Sono ancora frastornata dal racconto; non è facile non farsi coinvolgere emotivamente. Mi chiedo se, venuta a conoscenza delle vere cause delle lesioni, devo fare un referto per informare l'autorità giudiziaria. Ho cercato di documentarmi e ho chiesto informazioni ad altri colleghi ma ho ricevuto risposte contraddittorie e alla fine ho lasciato perdere. Probabilmente ho sbagliato: quando andrebbe fatto il referto? Anche in caso di sospetto? E se la paziente si appella al segreto professionale, come comportarsi? Il caso proposto dal collega capita proprio in un periodo in cui non si è ancora spenta l'eco della sentenza del pretore di Caltanissetta: nell'ottobre scorso aveva assolto, «perché il fatto non costituisce reato», un giovane marito che alcuni anni prima aveva preso la moglie a ceffoni in quanto era preoccupato perché non trovava lavoro. Ovviamente le cose erano ben diverse, ma la vicenda e la sentenza sono state travisate da parte della stampa, riportando agli onori della cronaca la questione dei maltrattamenti in famiglia. Tra l'altro il medico di medicina generale si scontra spesso con il tema delle violenze domestiche; anzi, nessun medico di famiglia può affermare di non essersi mai imbattuto, nel corso della sua attività professionale, nel sospetto quasi sempre fondato di maltrattamenti o lesioni personali perpetrate da un marito o da un padre padrone nei confronti della moglie o dei figli. Per chi svolge questa professione è poi un argomento ancora più delicato, perché molto spesso, come dice la parola stessa, il medico di famiglia non è solo il medico di fiducia del maltrattato, ma anche di colui che maltratta. Nonostante a parole tutti ritengano di sapersi comportare bene in casi simili, quando poi ci si trova calati nell'ambigua realtà di un presunto maltrattamento famigliare, o di un caso di lesioni personali, si rimane spesso quasi pietrificati, dubbiosi sulla normativa, incapaci di prendere la decisione giusta, coinvolti emotivamente e moralmente dal caso di cui si è venuti a conoscenza; e soprattutto con una grande paura di sbagliare (vedi in proposito anche l'articolo pubblicato su questo numero della rivista). E' quindi importante cercare di chiarirsi le idee, senza addentrarsi troppo in disquisizioni che, comunque, più che al medico legale si addicono al penalista o al giurista in genere.
La prima domanda che la maggior parte dei medici di famiglia si pone di fronte a situazioni come quella prospettate dal collega riguarda proprio l'obbligo o meno del referto. L'eventuale errore deriva proprio dalla

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conoscenza non perfetta di questo argomento, peraltro quasi sempre ben trattato già a livello universitario durante il corso di laurea in medicina e chirurgia, ma spesso sepolto e dimenticato sotto il mare di nozioni cliniche e burocratiche necessarie per poter fare bene il medico al giorno d'oggi.
MOLTE DEFINIZIONI128
Innanzitutto va detto che il medico di medicina generale nell'esercizio delle sue funzioni assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio (articolo 358 del Codice penale) o di pubblico ufficiale (articolo 357 del Codice penale), mentre durante la sua attività libero professionale è considerato esercente un servizio di pubblica necessità (articolo 359 del Codice penale).
Sebbene una recente sentenza della Corte di cassazione (quinta sezione, 24 giugno 1992) lo ritenga a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, per quanto riguarda gli obblighi nei confronti della legge la sua posizione non sarebbe diversa qualora lo si volesse ritenere un incaricato di pubblico servizio: come tale infatti è comunque tenuto non solo al referto, bensì alla denuncia di reato. Ecco in breve la differenza (vedi anche le tabelle 1, 2, 3, 4):
referto (articolo 334 del Codice di procedura penale): si tratta di un atto certificativo attraverso il quale l'esercente un servizio di pubblica necessità (qualsiasi medico libero professionista) informa l'autorità giudiziaria qualora abbia fornito le proprie prestazioni in casi in cui siano rilevabili elementi di un reato perseguibile d'ufficio. Un esempio potrebbe essere costituito dal reato di lesioni personali volontarie (articolo 582 del Codice penale) la cui prognosi superi i 20 giorni; tale atto dovrà essere presentato entro 48 ore oppure immediatamente, qualora il ritardo possa costituire un pericolo. Nel caso del medico di medicina generale, questi dovrà sicuramente redigere un referto nei casi di reato rilevati durante la sua attività libero professionale;
denuncia di reato (articolo 331 del Codice di procedura penale): tale atto certificativo, un tempo conosciuto sotto il nome di rapporto, è un atto attraverso il quale il medico pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio informa l'autorità giudiziaria di un reato perseguibile d'ufficio, del quale è venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. E' questo l'atto a cui dovrà primariamente riferirsi il medico di medicina generale durante la sua normale attività lavorativa a causa della sua qualifica giuridica. Per quanto riguarda i tempi utili per la presentazione della denuncia, l'articolo del codice che lo prevede non detta un termine perentorio, ma si limita a dire che deve essere inoltrata senza ritardo.
Una delle più importanti peculiarità per distinguere l'obbligo del referto da quello della denuncia è la seguente: per il primo è sufficiente che il caso arrivato all'osservazione medica possa presentare i caratteri del delitto a procedura d'ufficio, mentre in caso di denuncia il rapporto giudiziario dovrà essere fatto solo dopo che il medico si sia accertato della reale esistenza o dell'essersi verificato un reato procedibile d'ufficio.
Pertanto, qualora il medico di medicina generale, durante l'esercizio delle sue funzioni, abbia solo il sospetto, e non la certezza, di un delitto a procedura d'ufficio, dovrà in ogni caso fare il referto.
Ecco un esempio pratico. Un medico di medicina generale visita un minore con lesioni personali molto sospette per maltrattamento in famiglia (articolo 572 del Codice penale, reato a procedura d'ufficio), ma di esso non ha certezza: ha comunque l'obbligo immediato del referto, riservando la denuncia di reato a una fase successiva, dopo che avrà accertato la reale esistenza del maltrattamento.
Non ci sono pertanto scappatoie: se il reato è a procedura d'ufficio, il medico dovrà sempre informare l'autorità giudiziaria, qualunque sia la sua qualifica giuridica. E se omettesse il referto, oppure la denuncia, a che cosa si esporrebbe? Incorrerebbe nel delitto di omissione di referto (articolo 365 del Codice penale). Peraltro l'omissione non è necessaria: basta semplicemente ritardare la consegna del referto all'autorità giudiziaria, perché in tal modo si verrebbe a concretizzare un ostacolo all'azione giudiziaria relativamente ai

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delitti per i quali si debba procedere d'ufficio. Ovviamente nell'omissione il medico incorre solo quando, pur sussistendo gli estremi di legge per fare il referto, intenzionalmente non ne attua la stesura; si tratta infatti di un reato previsto solo a titolo doloso. Un discorso simile vale anche per il ritardo, che non va riferito al puro atto dello stendere il referto, quanto piuttosto all'intralcio dell'attività giudiziaria che da esso deriva. Al di là delle sanzioni economiche previste per le omissioni o i ritardi, assai più pesanti per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che non per gli esercenti un servizio di pubblica necessità, va sottolineato che si tratta di un delitto commesso con la violazione dei doveri inerenti la professione sanitaria, e pertanto comporta l'interdizione temporanea dalla professione stessa.
DALLA TEORIA ALLA PRATICA129
Fatte queste debite premesse, nel caso specifico proposto in apertura, come ci si sarebbe dovuti comportare?
E' chiaro che quanto è venuto a conoscenza del collega, con due mesi di ritardo, configura il tipico reato di lesioni personali volontarie, che al momento della rimozione dei punti di sutura il medico non poteva sospettare. Occorre ora stabilire se si trattava di lesioni lievissime, con prognosi inferiore ai 20 giorni (reato procedibile solo a querela di parte), oppure di lesioni lievi (reato a procedura d'ufficio). Con una prognosi superiore ai 20 giorni, se il collega avesse sospettato, all'origine del taglio, il marito e non un incidente domestico, avrebbe sicuramente avuto l'obbligo di stilare il referto. In questi frangenti non è importante che il medico di medicina generale si sappia districare al meglio tra referto e denuncia, quanto che permetta all'autorità giudiziaria di intervenire al più presto e alla giustizia di fare il suo corso. Non avendo avuto alcun sospetto, bensì saputo del reato solo dopo due mesi e durante le pratiche per la separazione della coppia, dovrà comunque informare l'autorità giudiziaria, poiché si tratta in ogni caso di un reato perseguibile d'ufficio e il fatto che non sia avvenuto di recente non ha molta importanza. Il medico che racconta il caso dice di aver lasciato perdere, e ovviamente questo potrebbe esporlo a quanto previsto dal delitto di omissione di referto (articolo 365 del Codice penale). Durante le pratiche per la separazione della coppia, l'autorità giudiziaria potrebbe infatti venire a conoscenza di tale reato e chiedere conto di questo comportamento di omissione. Nemmeno la convinzione che a tale onere avessero già adempiuto i sanitari intervenuti subito dopo l'insorgenza delle lesioni (Cassazione penale, sesta sezione, sentenza numero 05829 del 15 maggio 1998), nella fattispecie quelli del Pronto soccorso, potrebbe rappresentare una scusante; probabilmente fu raccontata anche a loro la storia della mezzaluna. Pertanto solo il collega, a distanza di due mesi dal fatto, è a conoscenza dell'esistenza del reato.
DIPENDE DALLA PROGNOSI
Se invece un medico si trovasse di fronte un paziente con lesioni a suo giudizio guaribili entro 20 giorni, non ci sarebbe l'obbligo né del referto né della denuncia: si tratterebbe infatti di lesione personale volontaria lievissima, non perseguibile d'ufficio ma solo a querela di parte. E' necessario però fare attenzione, perché questa regola non è sempre valida, proprio come nel caso proposto, dove il referto (o la denuncia) deve comunque essere fatto. Infatti si parla di lesioni personali conseguenti a una aggressione con un paio di forbici: pur essendo la prognosi inferiore ai 20 giorni, si configura quindi il reato di lesione personale volontaria lievissima aggravata dall'uso di un'arma. In casi come questo (articolo 585 del Codice penale), oltre all'aumento della pena (da un terzo alla metà), si ha la procedibilità d'ufficio (vedi anche le tabelle 1, 2, 3, 4).
Ai sensi di tale articolo del Codice penale, oltre alle armi da sparo e tutte quelle la cui destinazione naturale è l'offesa della persona, sono considerate armi anche tutti gli strumenti atti a offendere: è chiaro che un paio di forbici può rientrare in questa categoria. Tanto più che la Cassazione penale (I sezione, 19 maggio 1993) ha recentemente chiarito che in tema di coltelli, forbici e strumenti da punta e taglio non ci deve più essere una distinzione fondata sulla lunghezza delle lame; basta quindi portarle senza un motivo giustificato, a prescindere dalla lunghezza della lama, per incorrere nella contravvenzione all'articolo 4 della legge che detta le norme per la distinzione fra i vari tipi di armi (legge numero 110 del 18 aprile 1975). Il collega infine si chiede qual è il comportamento corretto se il paziente si appella al segreto professionale. Come è noto, la

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rivelazione di un segreto professionale (articolo 622 del Codice penale) costituisce reato solo qualora venga fatta senza una giusta causa; nel caso specifico presentato in apertura si è invece di fronte a una giusta causa legale, che deriva da una norma giuridica o da un atto giuridicamente rilevante, come appunto l'obbligo di referto o di denuncia di reato. Per concludere, il medico di medicina generale, in quanto pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 201 del Codice di procedura penale, ha l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti a causa del suo ufficio che devono rimanere segreti (segreto d'ufficio), salvo i casi in cui sussiste l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria (articolo 331 del Codice di procedura penale) e quelli in cui il medico ha già deposto sugli stessi fatti o li ha in altro modo divulgati (articolo 195 del Codice di procedura penale), per esempio tramite un certificato medico reso pubblico dall'avente diritto.
Sul tema delle violenze domestiche si può trovare, su questo numero della rivista, un altro articolo.
Referto (articolo 334 del Codice di procedura penale)
«Chi ha l'obbligo del referto (365, 384 C. P.) deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a farla identificare nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto».
Lesione personale (articolo 582 del Codice penale)
«Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, a eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa».
Contenuti di una denuncia di reato (articolo 331 del Codice di procedura penale)
esposizione dei fatti essenziali del reato
elementi di prova raccolti
generalità di chi è indicato come reo
generalità della persona o delle persone offese dal reato
generalità di eventuali testimoni
Circostanze aggravanti (articolo 585 del Codice penale)
«Agli effetti della legge penale, per armi si intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti».