Disegno di legge 18.07.1997, n. 2675



Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

Disegno di legge n. 2675/S recante:

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le pari
opportunità, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, col Ministro delle finanze,
col Ministro dell'interno e col Ministro per la solidarietà sociale,al Senato della
Repubblica il 18 luglio 1997.

Art. 1 (Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 77 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
2. "4-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della parte lesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 283- bis".
3. Dopo l'articolo 283 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 283-bis - (Allontanamento dalla casa familiare)
1. Con la misura che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2.
3. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine ovvero al domicilio di prossimi congiunti o di altre persone, salvo che questi  non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
4.
5. Con lo stesso provvedimento il giudice può altresì prescrivere, durante l'esecuzione della misura, il pagamento periodico di un assegno al coniuge, o al convivente in favore dei figli riconosciuti da entrambi, conviventi, minori ovvero maggiorenni non autosufficienti, fissando modalità e termini di versamento e ordinando, se necessario, che l'assegno sia direttamente versato al beneficiario dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione ad esso spettante".

Art. 2 (Azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente produce un grave pregiudizio per l'integrità psicofisica e per la libertà dell'altro coniuge o convivente il giudice, su istanza di parte, può adottare l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 3.
2. In caso di convivenza l'ordine di allontanamento può essere emesso qualora nel nucleo familiare convivano figli riconosciuti, minori o maggiorenni non autosufficienti, ovvero qualora la parte lesa sia titolare di un diritto reale o di un diritto di godimento sulla casa familiare, anche derivante da un precedente accordo scritto tra le parti.
3. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo di domicilio dell'istante.
4. Quando vi è causa pendente di separazione legale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la domanda di allontanamento si propone al giudice della stessa ovvero, se il giudice istruttore non è stato designato, al presidente del tribunale competente.
5. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
6. Il giudice provvede con decreto all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette l'ordine di allontanamento dalla casa familiare, che è immediatamente esecutivo.7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. 

Art. 3 (Ordine di allontanamento dalla casa familiare)

1. Con l'ordine di allontanamento il giudice prescrive al convenuto di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice può prescrivere all'obbligato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di prossimi congiunti o di altre persone, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
3. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice può altresì prescrivere il pagamento periodico di un assegno al coniuge, o al convivente in favore dei figli riconosciuti da entrambi, conviventi, minori ovvero maggiorenni non autosufficienti, fissando modalità e termini di versamento e ordinando, se necessario, che l'assegno sia direttamente versato al beneficiario dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione ad esso spettante. Tale prescrizione ha durata equivalente a quella dell'ordine di allontanamento.
4. Con lo stesso provvedimento il giudice fissa la durata dell'ordine di allontanamento, che non può essere comunque superiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi su istanza di parte.
5. Il procedimento non è soggetto a sospensione dei termini per il periodo feriale.

Art.4 (Pericolo determinato da altri familiari)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta
la condotta pregiudizievole.

Art 5 (Sanzione penale)

1. Chiunque elude l'esecuzione di una prescrizione contenuta nell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 3 della presente legge è punito con la pena prevista dall'articolo 388, primo comma, del codice penale.

Art. 6 (Disposizioni fiscali)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui agli articoli 1, comma 3, e 3, comma 3, della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione.