Disegno di legge, 1994



Nuove disposizioni in tema di misure di sensibilizzazione, prevenzione e repressione contro la violenza alla persona, in famiglia, di genere e per ragioni discriminatorie

Ministero della Giustizia

OGGETTO: Disegno di legge recante:

 Nuove disposizioni in tema di misure di  sensibilizzazione, prevenzione e repressione contro la violenza alla persona, in famiglia, di genere e per ragioni discriminatorie

Lo schema di disegno di legge persegue l'obiettivo di assicurare un trattamento sanzionatorio più adeguato e strumenti processuali più efficaci rispetto ad una serie di delitti accomunati dalla caratteristica di interferire pesantemente con la vita delle vittime, cagionando danni spesso irrimediabili.
Si tratta, innanzi tutto, dei casi di violenza sessuale, che stanno diventando espressione di un disagio sociale ed esistenziale marcato, con frequente spersonalizzazione della vittima: gli interventi proposti puntano a dettagliare con maggiore precisione i vari casi, individuando nuovi criteri di aggravamento e condotte tipiche che attualmente restano impunite.
Il DDL si occupa anche dei maltrattamenti in famiglia e delle truffe ai danni di persone in condizioni di "minorata difesa", elevando i limiti di pena e rendendo possibili misure cautelari custodiali, così da svolgere una funzione dissuasiva più efficace di quanto ora non sia.
Inoltre, con l'introduzione del nuovo delitto di atti persecutori, si garantirà una risposta giudiziaria efficace rispetto ai frequenti casi di persecuzione personale, nelle diverse manifestazioni che spesso trovano le loro origini nelle disgregazioni familiari e nella solitudine, e che l'esperienza dimostra siano spesso prodromiche di gravi delitti.
Ancora, le nuove norme in materia di sottrazione di minore e di trattenimento all'estero assicureranno migliori strumenti di intervento, in un'evoluzione sociale che rende sempre più frequenti le unioni tra cittadini di Stati diversi.

Nel dettaglio:

A) GLI INTERVENTI SUL CODICE PENALE.
1. MALTRATTAMENTI FAMILIARI. E' stato previsto l'aggravamento della pena prevista per la la fattispecie base prevista dall'articolo 572 del codice penale, e per una delle ipotesi aggravate. E' inoltre prevista una pena più grave (fino a otto anni di reclusione) nel caso in cui la vittima abbia meno di 14 anni.
2. SOTTRAZIONE E TRATTENIMENTO DI MINORE ALL'ESTERO.
Il disegno di legge prevede una nuova figura di delitto, relativa alla sottrazione di minorenni, allorché il minore sia condotto o trattenuto all'estero. Si è ritenuto di apprestare una risposta sanzionatoria più adeguata e dissuasiva ai casi tipici in cui il figlio sia trasferito all'estero e qui trattenuto da uno dei genitori -direttamente o con l'aiuto di complici - spesso impedendo al minore ogni forma di contatto, anche epistolare e telefonico, con l'altro genitore.
Si tratta di situazioni che già ora hanno una consistenza numerica di un certo rilievo, della quale è prevedibile un incremento, a causa la sempre maggiore mobilità delle persone tra uno Stato e l'altro e l'aumento delle unioni tra cittadini di Stati diversi (c.d. "matrimoni misti"). In questi casi, si tratta di situazioni difficilmente risolvibili e reversibili, che danneggiano gravemente la personalità del minore, sradicato dal suo ambiente di vita e dalle sue relazioni affettive.
Attualmente, il regime penale, qualora non sia ravvisabile un'ipotesi di sequestro di persona, è tale da comportare sanzioni troppo lievi, che non consentono il ricorso a strumenti investigativi efficaci quali ad esempio le intercettazioni telefoniche.
Per queste situazioni, il disegno di legge prevede due fattispecie autonome di reato, punite rispettivamente con le pene massime di quattro e sei anni di reclusione.
3. VIOLENZE SESSUALI.
a) SANZIONI. Gli interventi operano sostanzialmente sulla descrizione delle aggravanti e sui criteri in base ai quali stabilire la gravità del fatto. Poiché le attuali norme prevedono già pene consistenti (la pena prevista per il reato "base" di violenza sessuale è da cinque a dieci anni; nelle ipotesi aggravate e in caso di violenza
sessuale di gruppo la pena è da sei a dodici anni.), non si è ritenuto pertanto di prevedere ulteriori aggravamenti.
Tuttavia un effetto di aggravamento delle pene vi sarà ugualmente, poiché sono stati modificati i criteri relativi al concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, escludendo la possibilità di un giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti specifiche (ad esempio, violenza ai danni di minore infraquattordicenne; violenza esercitata con uso di armi o narcotici; violenza esercitata su persona soggetta a limitazioni della libertà personale; etc.).
b) NUOVE FATTISPECIE CRIMINOSE. Il reato di corruzione di minorenne è stato esteso alla fattispecie - attualmente non prevista - di esibizione di materiale pornografico, se mirata all'induzione del minore al compimento di atti sessuali.
4. ATTI PERSECUTORI. E' una delle novità più significative e importanti della legge. Si prevede e si sanziona severamente il nuovo delitto di "atti persecutori", consistente nella reiterazione ossessiva di molestie o minacce. Viene infatti punito con la reclusione fino a quattro anni "Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o
psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile legame affettivo"
Attualmente questi comportamenti vengono inquadrati nei reati di molestie (art. 660 c.p.) o minacce (art. 612 c.p.) che prevedono pene assai lievi, cosicchè - fra l'altro - non è mai possibile applicare alcuna misura cautelare. Ciò comporta che la vittima e le forze dell'ordine e la magistratura si trovino di fatto impotenti anche rispetto a persecuzioni e intimidazioni reiterate, senza la possibilità di incidere sull'eventuale "escalation" dei comportamenti aggressivi, i quali, a volte, giungono ad un epilogo drammatico, con la perpetrazione di gravi fatti di sangue.
Con l'introduzione di questa fattispecie autonoma di reato, si è stabilita una pena adeguata, che consente un'efficace repressione e anche l'applicazione di misure cautelari. In tal modo nei casi più gravi potrà essere interrotta la condotta persecutoria e potranno essere prevenuti sviluppi gravi.
5. ADESCAMENTO VIA INTERNET ovvero con altri mezzi (sms, telefono,ecc). Viene colmata un'altra grave lacuna, con l'introduzione del reato di adescamento "elettronico" o con altri mezzi, che punisce con pena fino a tre anni chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del medesimo.
Si tratta di una innovazione da tempo auspicata dall'Unione Europea.
L'Italia è uno dei primi Stati membri ad introdurla.
6. TRUFFA AGGRAVATA. Si prevede una nuova ipotesi di truffa aggravata, in danno di soggetti in situazione di minorata difesa ( avendo come principale riferimento gli anziani). La maggiore entità della pena consente l'applicazione di misure cautelari custodiali.
B) GLI INTERVENTI SUL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
1. ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA. Si propone una modifica all'articolo 380 che rende obbligatorio l'arresto in flagranza nei casi gravi di violenza sessuale. In sé, si tratta di una previsione che non comporterà effetti rilevanti sull'effettiva esecuzione degli arresti, posto che i reati in questione già ora rientrano tra quelli per cui è possibile l'arresto facoltativo. Di ben maggiore rilevanza è l'effetto di ricaduta sull'articolo 15 del Decreto legislativo 286/1998 (T.U. Immigrazione): diviene infatti possibile l'espulsione dello straniero condannato per tali reati, quale misura di sicurezza.
2. INTERCETTAZIONI. La norma del codice di procedura penale che prevede i casi in cui è possibile effettuare intercettazioni telefoniche viene estesa a ricomprendere i casi di sottrazione di minorenne, nei quali, specie se il minore viene condotto all'estero, l'intercettazione costituisce pressoché l'unico mezzo per rintracciare il minore medesimo.
3. DIVIETO DI AVVICINAMENTO. Si tratta di una nuova figura di misura cautelare coercitiva, che completa il sistema vigente e risulta particolarmente adeguata alle situazioni di molestie persecutorie. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o anche dai suoi familiari.
In questi casi il provvedimento viene anche comunicato alla Polizia per consentire il ritiro delle armi eventualmente detenute.
4. INCIDENTE PROBATORIO. Vengono estesi i casi di incidente probatorio per meglio proteggere le vittime di una serie di delitti, portatori di conseguenze psicologicamente destabilizzanti, da intimidazioni e per accelerare il  processo, anticipando il momento dell'assunzione della prova. La norma attualmente vigente ne consente il ricorso, al di fuori dei limiti generali e nei procedimenti per tali delitti, per l'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici. Lo schema propone di estendere la possibilità di effettuare con incidente probatorio l'assunzione della testimonianza del minore ultrasedicenne e della parte offesa anche maggiorenne. Si propongono poi altre modifiche della disciplina dell'incidente probatorio relativo ai reati in questione, sempre allo scopo di ottimizzarne l'efficacia.
5. GIUDIZIO IMMEDIATO. Per i reati di violenza e abuso sessuale viene previsto il ricorso obbligatorio al giudizio immediato, se la prova appare evidente. Considerata la tempistica imposta dall'espletamento eventuale dell'incidente probatorio, si è elevato a 120 giorni il termine
entro cui il giudizio immediato può essere chiesto. Il giudizio immediato accorcia notevolmente i tempi del giudizio, poiché consente di "saltare" l'udienza preliminare e si va direttamente a dibattimento.
C) INTERVENTI IN MATERIA DI DELITTI MOTIVATI DA ODIO O DISCRIMINAZIONE FONDATI SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL'IDENTITÀ DI GENERE.
Lo schema interviene sulle norme già esistenti in materia di discriminazione quale elemento determinante o aggravante di reati, estendendole ai casi in cui l'odio o la discriminazione si fondi su ragioni di orientamento o identità sessuale.
D) INTERVENTO IN GIUDIZIO E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.
E' stata prevista la possibilità per i soggetti pubblici o privati che abbiano prestato assistenza istituzionale alle vittime di reati di maltrattamento in famiglia, di violenza sessuale e di atti persecutori, di affiancare la vittima stessa anche nel corso del processo, assicurandole un significativo e solidale sostegno. Qualora tali delitti siano commessi ai danni di minorenni o nell'ambito familiare, ovvero ancora si tratti di violenza di genere o perpetrata per ragioni discriminatorie, la norma consente l'intervento in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, evidenziando così la rilevanza etica e sociale dei valori tutelati dalle norme incriminatrici. Il richiamo anche alle norme successive all'articolo 91 del codice di procedura penale chiarisce la necessità che simili interventi abbiano il consenso della parte offesa. All'intervento in giudizio si aggiunge la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di costituirsi parte civile, al fine di ottenere la riparazione del danno subito in proprio, nei processi relativi ai delitti di discriminazione (razziale,religiosa, sessuale, ecc)
E) MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO.
L'intervento riguarda anche la materia dei permessi premio, misure alternative alla detenzione e assegnazione al lavoro all'esterno, già dettagliatamente disciplinata dall'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario. Qui si prevedono specifici programmi di riabilitazione rivolti ai detenuti e agli internati condannati per delitti qualificati dalla violenza o dallo sfruttamento di natura sessuale ai danni di minorenni.
F) MODIFICHE AL CODICE CIVILE.
L'intervento sull'articolo 342 bis del codice civile, in materia di ordini di protezione a tutela del coniuge o del convivente gravemente maltrattato, comporta la previsione dell'intervento della forza pubblica fin dall'inizio dell'esecuzione della misura, al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo causate da prevedibili ritorsioni e resistente del congiunto violento allontanato. Anche in questo caso, la comunicazione del provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi socio-sanitari consentiranno gli intervento di loro competenza a sostegno e tutela della vittima e per il ricupero dell'autore delle violenze.