Legge Fondamentale Repubblica Federale di Germania, 23.05.1949





LEGGE FONDAMENTALE PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
(23. 5. 1949
)

PREAMBOLO

Conscio della sua responsabilità dinanzi a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di salvaguardare la sua unità nazionale e statale e di servire la pace del mondo, quale membro dotato di parità di diritti, in un'Europa unita.
Il popolo tedesco nei Länder di Baden, Bayern (Baviera), Bremen (Brema), Hamburg (Amburgo), Hessen (Assia), Niedersachsen (Sassonia inferiore), Nordrhein-Westfalen (Renania settentrionale Westfalia), Rheinland Pfalz (Renania Palatinato), Schleswig Holstein, Württemberg Baden e Württemberg Hohenzollern, nell'intento di dare alla vita statuale un nuovo ordinamento, per un periodo transitorio, in virtù del suo potere costituente, ha deliberato la presente Legge fondamentale della Repubblica Federale Germanica,
agendo anche per quei tedeschi, cui non era dato partecipare.
A tutto il popolo tedesco è fatto invito di compiere, con libera autodecisione, l'unità e la libertà della Germania.
I. I DIRITTI FONDAMENTALI
ART. 1 - 1) La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.
2) Il popolo tedesco riconosce quindi gl'inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di qualsiasi comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.
3) I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, l'amministrazione e la giurisdizione come norme giuridiche immediate.
ART. 2 - 1) Ognuno ha il diritto, al libero svolgimento della sua personalità, in quanto non leda i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale.
2) Ognuno ha il diritto alla vita e all'incolumità fisica. La libertà della persona è inviolabile. A questi diritti possono essere recate limitazioni soltanto in base ad una legge.
ART. 3 - 1) Tutti gli uomini sono eguali di fronte alla legge.
2) Uomini e donne hanno eguali diritti.
3) Nessuno può avere danno o preferenza a causa del suo sesso, della sua nascita, della sua razza, della sua lingua, della sua nazionalità o provenienza, della sua fede, delle sue opinioni religiose o politiche.
ART. 4 - 1) La libertà della fede e della coscienza e la libertà della professione religiosa e ideologica sono inviolabili.
2) È garantito l'indisturbato esercizio del culto.
3) Nessuno può essere costretto, contro la sua coscienza, al servizio in guerra con le armi. Una legge federale regola i particolari.
ART. 5 - 1) Ognuno ha il diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti o immagini, e di informarsi senza ostacoli da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e la libertà d'informazione mediante radio e film. Non esiste censura.
2) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nei provvedimenti legislativi per la difesa della gioventù e nel diritto all'onore personale.
3) L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento sono liberi. La libertà d'insegnamento non esime dalla fedeltà alla Costituzione.
ART. 6 - 1) Il matrimonio e la famiglia stanno sotto la particolare protezione dell'ordinamento statale.
2) La cura e l'educazione dei figli sono il diritto naturale dei genitori ed il precipuo dovere che loro incombe. Sul loro adempimento veglia la comunità statuale.
3) Solo in base ad una legge i figli possono essere separati dalla famiglia, contro il volere di coloro cui spetta il diritto all'educazione, ove questi vengano meno al loro dovere o se per altri motivi i figli corrano il rischio d'esser negletti.
4) Ogni madre ha il diritto alla protezione e all'assistenza della comunità.
5) Al figli illegittimi nati fuori del matrimonio devono essere fatte, mediante la legislazione, le stesse condizioni dei figli legittimi per il loro sviluppo fisico e spirituale e per la loro posizione nella società.
ART. 7 - 1) Tutta l'organizzazione scolastica è sottoposta alla vigilanza dello Stato.
2) Coloro cui spetta l'educazione hanno il diritto di decidere sulla partecipazione del fanciullo all'insegnamento religioso.
3) L'insegnamento religioso è materia ordinaria d'insegnamento nelle scuole pubbliche ad eccezione delle scuole non confessionali. Senza pregiudizio del diritto di vigilanza dello Stato, l'insegnamento religioso viene impartito in conformità dei princìpi delle comunità religiose. Nessun insegnante può esser costretto, contro il suo volere, ad impartire un insegnamento religioso.
4) È garantito il diritto all'istituzione di scuole private. Le scuole private per funzionare in sostituzione delle scuole pubbliche hanno bisogno dell'autorizzazione dello Stato e sono sottoposte alle leggi dei Länder. L'autorizzazione sarà concessa se le scuole private non si trovino in condizione d'inferiorità rispetto alle scuole pubbliche, per quanto riguarda gli scopi e i sistemi didattici, nonché la formazione scientifica dei loro insegnanti, e non esigano una discriminazione degli alunni a seconda delle condizioni economiche dei genitori. L'autorizzazione sarà rifiutata, se non sia sufficientemente assicurato lo stato economico e giuridico del personale insegnante.
5) Una scuola elementare (Volksschule) privata è ammessa solo se l'Amministrazione dell'istruzione vi riconosca un particolare interesse pedagogico, ovvero quando, a richiesta di coloro cui spetta l'educazione, debba essere istituita come scuola di una comunità o come scuola confessionale o ideologica, e non esista nel comune una scuola pubblica di tale specie.
6) Restano abolite le scuole preparatorie (Vorschulen).
ART. 8 - 1) Tutti i tedeschi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, senza preavviso o permesso.
2) Per le riunioni all'aperto, questo diritto può essere limitato con legge o in base ad una legge.
ART. 9 - 1) Tutti i tedeschi hanno il diritto di formare unioni e società.
2) Sono vietate le associazioni, i cui scopi o la cui attività contrastino con le leggi penali, ovvero siano dirette contro l'ordinamento costituzionale o contro il principio della comprensione tra i popoli.
3) Il diritto di formare associazioni per la conservazione ed il miglioramento delle condizioni di lavoro ed economiche è garantito per ogni individuo e per tutte le professioni. Accordi che cerchino di limitare o impedire questo diritto sono nulli. e illegali sono i provvedimenti diretti a tale scopo.
ART. 10 - Il segreto epistolare, come il segreto delle comunicazioni postali telegrafiche e telefoniche, sono inviolabili. Limitazioni possono essere disposte solo in base ad una legge.
ART. 11 - 1) Tutti i tedeschi godono di libertà di circolazione e di insediamento in tutto il territorio federale.
2) Questo diritto può essere limitato soltanto con legge e solo nel caso di mancanza di mezzi di sussistenza sufficienti che comporterebbe gravi oneri per la collettività, e per i casi in cui ciò sia necessario ad evitare che la gioventù rimanga senza tutela, per lottare contro il pericolo di epidemie o prevenire dei reati.
ART. 12 - 1) Tutti i tedeschi hanno il diritto di scegliere liberamente professione, luogo di lavoro e sede di preparazione. L'esercizio professionale può essere regolato per legge.
2) Nessuno può essere costretto a un determinato lavoro, salvo il caso del sopravvenire di un generale obbligo pubblico della prestazione di un servizio, eguale per tutti.
3) Un lavoro forzato è ammissibile solo in seguito ad una restrizione della libertà disposta giudizialmente.
ART. 13 - 1) Il domicilio è inviolabile.
2) Perquisizioni possono essere ordinate soltanto dal giudice e, ove vi sia pericolo nel ritardo, anche da altri organi previsti dalle leggi, e possono essere eseguite soltanto nella forma da tali leggi prescritta.
3) Possono inoltre essere disposti interventi e restrizioni soltanto per evitare un pericolo generale o un pericolo di vita per singoli individui e in base ad una legge anche per prevenire pericoli imminenti per la sicurezza e l'ordine pubblico e, in particolare, per ovviare alla necessità di spazio, per combattere il pericolo di epidemie o per proteggere la gioventù in pericolo.
ART. 14 - 1) La proprietà e il diritto ereditario sono garantiti. Il contenuto e i limiti di essi sono fissati dalle leggi.
2) La proprietà impone obblighi. Il suo uso deve anche servire al bene della collettività.
3) Un'espropriazione è ammissibile soltanto per il bene della collettività. Essa può avvenire solo per legge o in base ad una legge che regoli il modo e la misura dell'indennizzo. L'indennizzo sarà fissato contemperando equamente gli interessi collettivi e quelli delle parti. Per le controversie sull'ammontare dell'indennizzo è aperta la via giudiziaria dinanzi ai tribunali ordinari.
ART. 15 - Il suolo, le ricchezze naturali e i mezzi di produzione possono, ai fini della socializzazione, essere trasferiti in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva, con una legge che determina il modo e la misura dell'indennizzo. Per l'indennizzo valgono le disposizioni dell'art. 14, comma 3, frasi 3 e 4.
ART. 16 - 1) La cittadinanza germanica non può essere tolta. La perdita della cittadinanza può avvenire soltanto in base ad una legge e, contro la volontà dell'interessato, solo se questi non divenga in conseguenza apolide.
2) Non è ammessa l'estradizione di un cittadino germanico. I perseguitati politici godono del diritto di asilo.
ART. 17 - Ognuno ha il diritto di rivolgere per iscritto, da solo o insieme con altri, richieste o doglianze alle autorità competenti e alla rappresentanza. popolare.
ART. 18 - Chi abusa della libertà di espressione delle proprie opinioni, e in particolare della libertà di stampa (art. 5 comma 1), della libertà d'insegnamento (art. 5, comma 3), della libertà di riunione (art. 8), della libertà di associazione (art. 9), del segreto epistolare, telegrafico e telefonico (art. 10), del diritto di proprietà (art. 14) o del diritto d'asilo (art. 16, comma 2), per combattere i princìpi del libero ordinamento democratico, perde questi diritti fondamentali. La perdita e la misura della medesima sono pronunziate dalla Corte costituzionale federale.
ART. 19 - 1) Quando, secondo questa legge fondamentale, un diritto fondamentale può essere limitato per legge oppure in base ad una legge, la legge stessa deve essere generale e non valere soltanto per il caso singolo. Inoltre la legge deve menzionare il diritto fondamentale con l'indicazione dell'articolo.
2) In nessun caso un diritto fondamentale può essere mutato nel suo contenuto sostanziale.
3) I diritti fondamentali valgono anche per le persone giuridiche all'interno, nella misura in cui, per la loro natura, siano ad esse applicabili.
4) Se alcuno viene offeso nei suoi diritti da parte dell'autorità pubblica, può ricorrere all'autorità giudiziaria. Qualora non sia stabilita una diversa competenza, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.
II. LA FEDERAZIONE E I LAENDER
ART. 20 - 1) La Repubblica Federale Germanica è uno Stato federale democratico e sociale.
2) Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso viene esercitato dal popolo nelle elezioni e votazioni, e mediante gli speciali organi della legislazione, del potere esecutivo e dalla giurisdizione.
3) La legislazione è vincolata al rispetto dell'ordinamento costituzionale; il potere esecutivo e la giurisdizione sono vincolati al rispetto della legge e del diritto.
ART. 21 - 1) I partiti collaborano alla formazione politica della volontà del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve corrispondere ai princìpi democratici. Essi debbono render conto pubblicamente dell'origine dei loro mezzi.
2) Partiti che per i loro fini o per il comportamento dei loro aderenti mirino a intaccare o a distruggere il libero ordinamento democratico, oppure a minacciare l'esistenza della Repubblica Federale Germanica, sono anticostituzionali. Sulla questione dell'anticostituzionalità decide la Corte costituzionale federale.
3) 1 particolari sono regolati da leggi federali.
ART. 22 - La bandiera federale è nero rosso oro.
ART. 23 - La presente Legge fondamentale ha vigore immediato nel territorio dei Länder: Baden, Bayern (Baviera), Bremen (Brema), Gross Berlin (Grande Berlino), Hamburg (Amburgo), Hessen (Assia), Niedersachsen (Bassa Sassonia), Nordrhein Westfalien (Renania settentrionale Vestfalia), Rheinland Pfalz (Renania Palatinato), Schleswig Holstein, Württemberg Baden e Württemberg Hohenzollern. Nelle altre parti della Germania entrerà in vigore dopo la loro accessione.
ART. 24 - 1) La Federazione può trasferire mediante una legge diritti di sovranità ad organizzazioni interstatali.
2) La Federazione può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di reciproca sicurezza collettiva; essa pertanto consentirà a quelle limitazioni dei suoi diritti sovrani che realizzino ed assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e tra i popoli del mondo.
3) Per la risoluzione delle controversie interstatali la Federazione aderirà a convenzioni relative ad una giurisdizione arbitrale internazionale, generale, ampia ed obbligatoria.
ART. 25 - Le regole generali del diritto internazionale costituiscono parte integrante del diritto federale. Esse sono anteposte alle leggi e creano immediatamente diritti e doveri per gli abitanti del territorio federale.
ART. 26 - 1) Atti che siano idonei e posti in essere con l'intento di turbale la pacifica convivenza dei popoli, e specificamente di preparare una guerra d'aggressione, sono anticostituzionali. Essi devono essere colpiti da pena.
2) Armi destinate alla condotta di una guerra possono essere fabbricate, trasportate e messe in circolazione solo con l'autorizzazione del governo federale. Una legge federale regola i particolari.
ART. 27 - Tutte le navi mercantili tedesche formano un'unica flotta mercantile.
ART. 28 - 1) L'ordinamento costituzionale dei Länder deve rispondere ai princìpi dello Stato di diritto (Rechtsstaat) repubblicano, democratico e sociale nello spirito di questa Legge fondamentale.
Nei Länder, nei distretti (Kreise) e nei comuni (Gemeinde), il popolo deve avere una rappresentanza espressa da elezioni generali, dirette, libere, eguali e segrete. Nei comuni al posto di un organo elettivo può funzionare l'assemblea comunale.
2) Ai comuni deve essere garantito il diritto di regolare, sotto la propria responsabilità, tutti gli affari della comunità locale nell'ambito delle leggi. Anche i consorzi di comuni (Gemeindeverbände) hanno, entro i limiti dei loro compiti fissati dalle leggi, diritto all'autonomia amministrativa secondo le norme delle leggi.
3) La Federazione garantisce che l'ordinamento costituzionale dei Länder risponda ai diritti fondamentali e alle disposizioni dei commi 1 e 2.
ART. 29 - 1) Il territorio federale sarà nuovamente ripartito, con legge federale, tenendo conto dei legami etnici, dei nessi storici e culturali, delle esigenze economiche e della struttura sociale. La nuova ripartizione deve creare dei Länder che per estensione e disponibilità di risorse possano effettivamente. adempiere ai compiti loro spettanti.
2) Nei territori che, in seguito alla nuova formazione dei Länder dopo l'8 maggio 1945 hanno mutato la propria appartenenza a un Land senza votazione popolare, potrà, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge fondamentale essere chiesta, mediante petizioni popolari, una determinata modifica della decisione circa la loro appartenenza al Land. La petizione popolare deve avere l'approvazione di un decimo degli elettori della Dieta del Land (Landtag). Ove sia stata presentata la petizione popolare, il governo federale deve inserire nel progetto. di legge sulla nuova ripartizione una disposizione circa l'appartenenza di tale territorio ad un determinato Land.
3) Dopo l'approvazione della legge, in ogni territorio di cui sia stata mutata l'appartenenza a un Land, dev'essere sottoposta a referendum la parte della legge che concerne tale territorio. Se è stata presentata una petizione popolare in conformità al paragrafo 2, nel territorio interessato dovrà in ogni caso essere indetto un referendum.
4) Ove la legge sia respinta almeno in un territorio, essa dovrà essere ripresentata alla Dieta federale (Bundestag). Dopo la nuova approvazione è necessario, inoltre, perché la legge entri in vigore, un referendum in tutto il territorio federale.
5) In caso di referendum decide la maggioranza dei votanti.
6) Una legge federale regola la procedura. La nuova ripartizione deve essere definita entro tre anni dalla promulgazione della Legge fondamentale e, nel caso che una nuova suddivisione fosse necessaria in seguito all'accessione di un'altra parte della Germania, entro due anni dall'accessione.
7) La procedura relativa a qualsiasi altra modifica territoriale dei Länder viene regolata da una legge federale che deve essere approvata dal Consiglio federale (Bundesrat) e dalla maggioranza dei membri della Dieta federale (Bundestag).
ART. 30 - L'esercizio dei poteri statali e l'adempimento delle funzioni statali competono ai Länder, in quanto la presente Legge e fondamentale non preveda, o ammetta un diverso regolamento.
ART. 31 - Il diritto federale prevale sul diritto del Land.
ART. 32 - 1) Il mantenimento dei rapporti con gli Stati esteri compete alla Federazione.
2) Prima della stipulazione di un trattato che tocchi la situazione particolare di un Land, questo deve essere tempestivamente consultato.
3) I Länder possono, nei limiti della propria competenza legislativa, col consenso del governo federale, stipulare trattati con Stati esteri.
ART. 33 - 1) Ogni Tedesco ha in ciascun Land gli stessi diritti e doveri di cittadinanza.
2) Ogni Tedesco ha, secondo le proprie qualità, attitudini e capacità specifiche, parità di accesso ad ogni pubblico ufficio.
3) Il godimento dei diritti civili e politici, l'ammissione a pubblici uffici, nonché i diritti acquisiti nel pubblico servizio sono indipendenti dalla confessione religiosa. A nessuno può derivare nocumento dalla sua appartenenza o meno ad una confessione o ideologia.
4) L'esercizio di poteri sovrani dev'essere normalmente affidato, come funzione permanente, ad appartenenti al pubblico servizio, che si trovino in un rapporto, di servizio e di fedeltà, di diritto pubblico.
5) I rapporti giuridici di servizio pubblico devono essere regolati tenendo conto dei princìpi tradizionali del rapporto d'impiego professionale.
ART. 34 - Se alcuno, nell'esercizio di un ufficio pubblico affidatogli, manca al suo dovere di ufficio nei riguardi di un terzo, la responsabilità in linea principale tocca allo Stato o all'Ente presso cui egli presta servizio. In caso di premeditazione o di grave negligenza è salvo il regresso. Per l'azione di risarcimento dei danni e per il regresso non può essere esclusa la giurisdizione ordinaria.
ART. 35 - Tutte le autorità della Federazione e dei Länder si prestano vicendevolmente assistenza giuridica e burocratica.
ART. 36 - Ai più alti uffici federali devono essere adibiti, in adeguata proporzione, funzionari di tutti i Länder. Le persone investite degli altri uffici federali devono, di regola, essere tratte dal Land in cui esplicano la loro attività.
ART. 37 - 1) Se un Land non adempie agli obblighi federali impostigli dalla Legge fondamentale o da un'altra legge federale, il governo federale può, con il consenso del Consiglio federale, prendere le misure necessarie per imporre al Land con mezzi coercitivi federali l'adempimento di suoi obblighi.
2) Per l'applicazione dei mezzi coercitivi federali il governo federale o il suo fiduciario ha il diritto d'impartire ordini a tutti i Länder e alle rispettive autorità.
III. LA DIETA FEDERALE (BUNDESTAG)
ART. 38 - 1) I deputati della Dieta federale germanica sono eletti con elezione generale libera, eguale e segreta. Essi sono rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandato od istruzioni e sono soggetti soltanto alla loro coscienza.
2) È elettore chi ha compiuto il 21° anno di età, eleggibile chi ha compiuto il 25° anno di età.
3) I particolari sono stabiliti da una legge federale.
ART. 39 - 1) La Dieta federale è eletta per quattro anni. La sua legislatura termina quattro anni dopo la prima riunione o con il suo scioglimento. Le nuove elezioni hanno luogo negli ultimi tre mesi della legislatura e, nel caso di, scioglimento, dopo 60 giorni al massimo.
2) La Dieta federale si riunisce non oltre il 30° giorno dopo le elezioni, ma non prima della fine della legislatura dell'ultima Dieta federale.
3) La Dieta federale decide la chiusura e la riapertura delle sue sessioni. Il Presidente della Dieta federale può convocarla anticipatamente. Vi è obbligato, se lo richiedono un terzo dei membri, il Presidente federale o il Cancelliere federale.
ART. 40 - 1) La Dieta federale elegge il proprio Presidente, i Vice presidenti e i segretari. Essa si dà un regolamento interno.
2) Il Presidente esercita il controllo della sede e i poteri di polizia nell'edificio della Dieta federale.
Senza la sua autorizzazione nei locali della Dieta federale non possono essere effettuati perquisizioni o sequestri.
ART. 41 - 1) La verifica delle elezioni spetta alla Dieta federale. Essa decide pure sulla decadenza di un deputato della Dieta federale.
2) Contro la decisione della Dieta federale è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale federale.
3) I particolari sono regolati da una legge federale.
ART. 42 - 1) La Dieta federale discute pubblicamente. Su richiesta di un decimo dei suoi membri o su richiesta del governo federale, approvata con una maggioranza di due terzi, la pubblicità può essere esclusa. Sulla proposta si decide in seduta non pubblica.
2) Per una decisione della Dieta federale è richiesta la maggioranza dei voti espressi, salvo che la presente Legge fondamentale disponga altrimenti. Per le elezioni che si svolgono, nella Dieta federale, il regolamento interno può consentire eccezioni.
3) I resoconti veritieri delle sedute pubbliche della Dieta federale e delle sue Commissioni sono esenti da qualsiasi responsabilità.
ART. 43 - 1) La Dieta federale e le sue commissioni possono richiedere la presenza di qualsiasi membro del governo federale.
2) I membri del Consiglio federale e dei governo federale, nonché i loro incaricati possono accedere a tutte le sedute della Dieta federale e delle sue commissioni. Essi devono essere ascoltati in qualunque momento.
ART. 44 - 1) La Dieta federale ha il diritto e, su richiesta di un quarto dei suoi membri, l'obbligo di costituire una commissione d'inchiesta che raccolga, con procedimento pubblico, le prove necessarie. La pubblicità può essere esclusa.
2) Per la raccolta delle prove si applicano, per quanto è possibile, le norme della procedura penale.
Rimane impregiudicato il segreto epistolare, telegrafico e telefonico.
3) I tribunali e le autorità amministrative sono obbligate a prestare la loro assistenza giuridica e burocratica.
4) Le decisioni delle commissioni d'inchiesta sono soggette a gravame giudiziario. Nella valutazione e decisione del rapporto di fatto che costituisce l'oggetto dell'inchiesta le autorità giudiziarie sono libere.
ART. 45 - 1) La Dieta federale nomina una commissione permanente (Ständiger Ausschuss), la quale deve tutelare i diritti della Dieta federale di fronte al governo federale nell'intervallo tra due legislature. La commissione permanente ha anche i diritti di una commissione d'inchiesta.
2) Non spettano alla commissione permanente poteri più ampi, né, in particolare, il diritto di legiferare, di eleggere il Cancelliere federale e di mettere in stato d'accusa il Presidente federale.
ART. 46 - 1) Un deputato non può mai essere perseguito giudizialmente o disciplinarmente o comunque essere dichiarato responsabile tranne che dalla Dieta federale per i voti dati o le opinioni espresse nella Dieta federale o in una sua commissione. Questa norma non si applica nei casi di diffamazione.
2) Un deputato può essere arrestato o chiamato a render conto di una azione passibile di pena soltanto con l'autorizzazione della Dieta federale, a meno che non venga arrestato in flagranza o nel corso del giorno successivo.
3) L'autorizzazione della Dieta federale è necessaria inoltre per qualsiasi altra restrizione della libertà personale di un deputato o per iniziare un procedimento contro un deputato ai sensi dell'art. 18.
4) Qualsiasi procedimento penale e ogni procedimento ai sensi dell'art. 18 contro un deputato, qualsiasi arresto e qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, debbono essere sospesi qualora la Dieta federale lo richieda.
ART. 47 - I deputati hanno diritto di rifiutare di far testimonianza su persone le quali abbiano loro confidato dei fatti nella loro qualità di deputati, oppure alle quali essi stessi abbiano confidato dei fatti in tale loro qualità, e altresì sui fatti stessi. Entro i limiti di questo diritto di rifiuto di testimonianza non è ammesso il sequestro di documenti.
ART. 48 - 1) Chi si presenta candidato per un seggio della Dieta federale, ha diritto al congedo necessario per la preparazione della sua elezione.
2) Nessuno può essere impedito di accettare e di esercitare l'ufficio di deputato. Una denunzia (di contratto di lavoro) od un licenziamento per questo motivo è inammissibile.
3) I deputati hanno diritto ad un'adeguata indennità che assicuri la loro indipendenza. Godono del diritto di libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto statali. I particolari sono regolati da una legge federale.
Arr. 49 - Ai membri della Presidenza e della commissione permanente ed ai loro primi sostituti si applicano gli artt. 46, 47 e 48, commi 2 e 3, anche per l'intervallo tra due legislature.
IV. IL CONSIGLIO FEDERALE (BUNDESRAT)
ART. 50 - Attraverso il Consiglio federale i Länder collaborano alla legislazione e all'amministrazione della Federazione.
ART. 51 - 1) Il Consiglio. federale è composto di membri dei governi dei Länder che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi governi.
2) Ogni Land ha almeno 3 voti. I Länder con più di 2 milioni di abitanti hanno 4 voti, i Länder con più di 6 milioni di abitanti ne hanno 5.
3) Ogni Land può inviare tanti membri quanti sono i suoi voti. I voti di un Land non possono essere dati che in modo unitario e dai membri presenti o dai loro rappresentanti.
ART. 52 - 1) Il Consiglio federale elegge il suo Presidente per un anno.
2) Il Presidente convoca il Consiglio federale, Deve convocarlo se lo richiedano i rappresentanti di almeno due Länder o il governo federale.
3) Il Consiglio federale prende le sue decisioni almeno a maggioranza assoluta. Esso si dà un proprio regolamento interno. Discute pubblicamente. La pubblicità può esserne esclusa.
4) Alle commissioni del Consiglio federale possono appartenere altri membri o delegati dei governi dei Länder.
ART. 53 - I membri del governo federale hanno il diritto, e su richiesta, l'obbligo, di partecipare alle discussioni del Consiglio federale e delle sue Commissioni. Debbono essere ascoltati in qualunque momento. Il Consiglio federale deve essere tenuto al corrente dal Governo federale della condotta degli affari in corso.
V. IL PRESIDENTE FEDERALE (BUNDESPRÄSIDENT)
ART. 54 - 1) Il Presidente federale è eletto dall'Assemblea federale (Bundesvermmlung) senza dibattito. È eleggibile ogni tedesco che sia elettore alla Dieta federale e abbia compiuto quaranta anni di età.
9) L'ufficio di Presidente federale dura cinque anni. La rielezione immediata è ammessa soltanto una volta.
3) L'Assemblea federale si compone dei membri della Dieta federale e di un egual numero di membri eletti dalle rappresentanze popolari dei Länder secondo princìpi della rappresentanza proporzionale.
4) L'Assemblea federale si riunisce al più tardi trenta giorni prima della scadenza del periodo di carica del Presidente federale e, nel caso di termine anticipato, non oltre trenta giorni da questa data.
Essa viene convocata dal Presidente della Dieta federale.
5) Dopo la fine della legislatura il termine del comma 4 (prima frase), decorre dalla prima convocazione della Dieta federale.
6) È eletto chi ottiene i voti della maggioranza de; membri dell'Assemblea federale. Se tale  maggioranza dopo due votazioni non è raggiunta da nessun candidato, viene eletto chi in una successiva votazione raccolga il maggior numero di voti.
7) I particolari sono regolati da una legge federale.
ART. 55 - 1) Il Presidente federale non può far parte del governo né di un'Assemblea legislativa sia della Federazione che di un Land.
2) Il Presidente federale non può esercitare nessun altro ufficio rimunerato, nessun mestiere e nessuna professione, e non può appartenere né alla direzione ne al Consiglio di amministrazione di un'impresa avente scopo di lucro.
ART. 56 - 1) Il Presidente federale al momento di assumere le sue funzioni presta davanti ai membri riuniti della Dieta federale e del Consiglio federale il seguente giuramento: «Giuro che dedicherò le mie forze al benessere del popolo tedesco, accrescerò la sua prosperità, lo preserverò dai danni, tutelerò e difenderò la Legge fondamentale della Federazione, adempirò coscienziosamente ai miei doveri e renderò giustizia a tutti. Così Iddio mi aiuti».
2) Il giuramento può essere prestato anche senza affermazione religiosa.
ART. 57 - Le funzioni del Presidente federale, in caso di suo impedimento o di vacanza anticipata della carica, sono esercitate dal Presidente del Consiglio federale.
ART. 58 - Le ordinanze e i provvedimenti i del Presidente federale esigono, per entrare in vigore, la controfirma del Cancelliere federale o dei ministri competenti. Ciò non è richiesto per la nomina o la rimozione del Cancelliere federale, per lo scioglimento della Dieta federale ai sensi dell'art. 63 e per la richiesta ai sensi dell'art. 69, comma 3.
ART. 59 - 1) Il Presidente federale rappresenta la Federazione nei rapporti internazionali. Stipula in nome della Federazione i trattati con Stati esteri. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. 2) Per i trattati che regolano i rapporti politici della Federazione o si riferiscono a materie della
legislazione federale, è necessario il consenso o la partecipazione degli organi in atto competenti
per la legislazione federale, nella forma di una legge federale. Per le convenzioni di carattere
amministrativo valgono correlativamente le disposizioni sull'amministrazione federale.
ART. 60 - 1) Il Presidente federale nomina e congeda i giudici federali funzionari federali, qualora
la legge non disponga diversamente.
2) Esercita per la Federazione il diritto di grazia nei casi individuali
3) Può trasferire questi poteri ad altre autorità.
4) I commi 2, 3, 4 dell'art. 46 trovano corrispondente applicazione per i presidenti federali.
ART. 61 - 1) La Dieta federale o il Consiglio federale possono accusare davanti alla Corte
costituzionale federale il Presidente federale per deliberata violazione della Legge fondamentale o
di altra legge federale. La mozione per mettere in stato di accusa il Presidente federale deve essere
presentata da almeno un quarto dei membri della Dieta federale o da un quarto di voti del Consiglio
federale. La risoluzione sull'incriminazione deve ottenere la maggioranza di due terzi dei membri
della Dieta federale o di due terzi dei voti del Consiglio federale. L'accusa viene sostenuta da un
delegato dell'organo che ha proposto l'incriminazione.
2) Qualora la Corte costituzionale federale constati che il Presidente federale è colpevole di una
deliberata violazione della Legge fondamentale o di altra legge federale, lo può dichiarare decaduto
dalla carica. Dopo l'incriminazione essa può decidere con ordinanza provvisoria che egli non può
esercitare le sue funzioni.
VI. IL GOVERNO FEDERALE (BUNDESREGIERUNG)
ART. 62 - Il governo federale si compone del Cancelliere federale e dei Ministri federali.
ART. 63 - 1) Il Cancelliere federale viene eletto, su proposta del Presidente federale, dalla Dieta
federale senza dibattito.
2) È eletto colui che raccoglie i voti della maggioranza dei membri della Dieta federale. L'eletto
deve essere nominato dal Presidente federale.
3) Se il designato non viene eletto, la Dieta federale può entro 15 giorni dalla votazione eleggere a
maggioranza dei suoi membri un Cancelliere federale.
4) Qualora entro questo termine non si effettui un'elezione, si svolgerà immediatamente una nuova
votazione con cui verrà eletto colui che ottenga il maggior numero di voti. Se l'eletto ha raccolto i
voti della maggioranza dei membri della Dieta federale, il Presidente federale lo dovrà nominare
entro sette giorni dall'elezione. Se l'eletto non ha raggiunto questa maggioranza, il Presidente
federale, lo dovrà nominare entro sette giorni dall'elezione. Se l'eletto non ha raggiunto questa
maggioranza, il Presidente federale, entro sette giorni, o deve nominarlo oppure deve sciogliere la
Dieta federale.
ART. 64 - 1) I ministri federali sono nominati e congedati dal Presidente federale, su proposta del
Cancelliere federale.
2) Il Cancelliere federale e i ministri federali al momento di entrare in carica prestano dinanzi alla
Dieta federale il giuramento previsto all'art. 56.
ART. 65 - Il cancelliere federale determina le direttive politiche e ne assume la responsabilità.
Entro queste direttive ogni ministro federale dirige autonomamente e sotto la propria responsabilità
gli affari di sua competenza. Sulle divergenze d'opinione tra i ministri federali decide il governo
federale. Il Cancelliere federale ne dirige l'attività secondo un regolamento stabilito dal governo
federale e approvato dal Presidente federale.
ART. 66 - Il Cancelliere federale e i ministri federali non possono esercitare alcun altro ufficio
rimunerato, mestiere o professione, e non possono appartenere né alla direzione né, senza il
consenso della Dieta federale, al consiglio di amministrazione di un'impresa avente scopo di lucro.
ART. 67 - 1) La Dieta federale può esprimere la sfiducia al Cancelliere federale soltanto nel caso in
cui, a maggioranza dei suoi membri, elegga un successore e chieda al Presidente federale di
congedare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare
l'eletto.
2) Tra la mozione e l'elezione debbono trascorrere quarantotto ore.
ART. 68 - 1) Qualora una richiesta del Cancelliere federale, di esprimergli la fiducia, non ottenga
l'approvazione della maggioranza dei membri della Dieta federale, il Presidente federale può, su
proposta del Cancelliere federale, entra venti giorni sciogliere la Dieta federale. Il diritto di
scioglimento vien meno appena la Dieta federale elegga, a maggioranza dei suoi membri, un altro
Cancelliere federale.
2) Tra la mozione e la votazione debbono trascorrere quarantotto ore.
ART. 69 - 1) Il Cancelliere federale nomina un ministro federale per suo sostituto.
2) La carica di Cancelliere federale o di ministro federale termina in ogni caso quando si riunisce
una nuova Dieta federale; la carica di ministro federale termina anche nel caso di cessazione dalla
carica del Cancelliere federale per qualsiasi Altro motivo.
3) Su richiesta del Presidente federale, il Cancelliere federale è obbligato a continuare a svolgere le
sue funzioni fino alla nomina del suo successore, e così pure un ministro federale, su richiesta del
Cancelliere federale o del Presidente federale.
VII. LA LEGISLAZIONE FEDERALE
ART. 70 - 1) I Länder hanno diritto ad emanare norme legislative nella misura in cui la presente
Legge fondamentale non conferisca alla Federazione la facoltà legislativa.
2) La delimitazione della competenza tra Federazione e Länder è regolata dalle disposizioni della
presente Legge fondamentale relativa alla legislazione esclusiva e concorrente.
ART. 71 - Nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Federazione i Länder hanno la
facoltà legislativa solo quando e in quanto vi siano espressamente autorizzati da una legge federale.
ART. 72 - 1) Nell'ambito della legislazione concorrente i Länder hanno la facoltà legislativa fino a
quando e nella misura in cui la Federazione non fa uso del suo diritto di emanare norme legislative.
2) La Federazione ha in questo campo il diritto di emanare norme legislative qualora sussista la
necessità di una regolamentazione legislativa federale, perché:
1°) una questione non può essere regolata efficacemente dalla legislazione di singoli Länder, oppure
2°) il regolamento di una questione da parte di una legge di un Land potrebbe pregiudicare gli
interessi di altri Länder o della collettività, oppure
3°) lo esiga la tutela dell'unità giuridica od economica e in particolare la tutela dell'uniformità delle
condizioni di vita al di fuori del territorio di un singolo Land.
ART. 73 - La Federazione ha la legislazione esclusiva per:
1°) gli affari esteri;
2°) la cittadinanza della Federazione;
3°) la libertà di circolazione, i passaporti, l'immigrazione, l'emigrazione e l'estradizione;
4°) il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure e la determinazione del tempo;
5°) l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà
di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e i paga. menti con l'estero, inclusa la
protezione doganale e la difesa confinaria;
6°) le ferrovie federali e il traffico aereo;
7°) il sistema postale e le telecomunicazioni;
8°) lo stato giuridico del personale al servizio della Federazione o di enti di diritto pubblico
direttamente dipendenti dalla Federazione;
9°) la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e quelli degli editori,
10°) la collaborazione tra la Federazione e i Länder nella polizia criminale e nelle questioni relative
alla difesa dei principi costituzionali, l'istituzione di Un ufficio di polizia criminale federale e la
lotta contro la delinquenza internazionale;
11°) la statistica per scopi federali.
ART. 74 - La legislazione concorrente si estende ai seguenti settori:
1°) il diritto civile, il diritto penale e l'esecuzione delle pene, l'ordinamento giudiziario e la
procedura, l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;
2°) l'anagrafe;
3°) il diritto di associazione e di riunione;
4°) il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;
5°) la protezione del patrimonio culturale tedesco da ogni trasferimento all'estero;
6°) le questioni relative ai rifugiati e agli espulsi;
7°) l'assistenza pubblica;
8°) la cittadinanza nei Länder;
9°) i danni di guerra e il risarcimento;
10°) le provvidenze per gl'invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti;
11°) la legislazione economica (miniere, industrie, energia, artigianato, commercio all'ingrosso e al
minuto, banche, borse e assicurazioni private);
12°) il diritto del lavoro, incluso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro e il
collocamento dei lavoratori nonché le assicurazioni sociali, compresa l'assicurazione contro la
disoccupazione;
13°) l'incoraggiamento della ricerca scientifica;
14°) la legislazione relativa all'espropriazione, in quanto si riferisca alle materie indicate negli artt.
73 e 74;
15°) il trasferimento della terra, delle ricchezze naturali e dei mezzi di produzione in proprietà
collettiva o in altre forme di economia collettiva;
16°) la prevenzione degli abusi della potenza economica;
17°) l'incoraggiamento della produzione agricola e forestale. la garanzia dei rifornimenti alimentari,
l'importazione ed esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la
protezione delle coste;
18°) i trasferimenti immobiliari, la legislazione concernente la terra e affitti agrari, le abitazioni, le
migrazioni e i luoghi d'insediamento;
19°) le misure contro le malattie di uomini e animali, infettive e pericolose per la collettività,
l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, il commercio
di medicinali, droghe, narcotici e veleni:
20°) la protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di
foraggio, di piante e semi agricoli e forestali e la protezione degli alberi e delle piante contro le
malattie e i parassiti;
21°) la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio
meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico generale;
22°) il traffico stradale, gli autoveicoli e la costruzione e manutenzione delle strade nazionali di
grande comunicazione;
23°) le ferrovie secondarie, che non sono ferrovie federali, ad eccezione delle ferrovie di montagna.
ART. 75 - La Federazione, sui presupposti di cui all'art. 72, ha il diritto di emanare disposizioni
d'inquadramento (Rahmenvorschriften), concernenti:
1°) lo stato giuridico delle persone che prestano servizio pubblico nei Länder, nei comuni o in altri
enti di diritto pubblico;
2°) la disciplina legislativa generale della stampa e dei film;
3°) la caccia, la protezione della natura e la tutela del paesaggio;
4°) la distribuzione delle terre, le circoscrizioni territoriali e il regime delle acque;
5°) le questioni relative alla notificazione della residenza e ai documenti d'identità.
ART. 76 - 1) I progetti di legge vengono presentati alla Dieta federale dal governo federale, dai
membri della Dieta stessa o dal Consiglio federale.
2) I progetti del governo debbono essere trasmessi prima al Consiglio federale. Il Consiglio federale
ha diritto di esprimere il suo parere su questi progetti entro tre settimane.
3) O progetti del Consiglio federale debbono essere trasmessi alla Dieta federale attraverso il
governo federale. Questo deve esporre la sua opinione al riguardo.
ART. 77 - 1) Le leggi federali sono deliberate dalla Dieta federale. Dopo la loro approvazione
debbono essere immediatamente trasmesse dal Presidente della Dieta federale al Consiglio federale.
2) Il Consiglio federale può, entro due settimane dal ricevimento della deliberazione legislativa
(Gesetzesbeschluss), richiedere che venga convocata una commissione composta di membri della
Dieta federale e del Consiglio federale per un esame in comune di progetti di legge. La
composizione e la procedura di questa commissione sono stabilite da un regolamento, deliberato
dalla Dieta federale e approvato dal Consiglio federale. I membri del Consiglio federale chiamati a
far parte di questa commissione non sono legati ad istruzioni. Qualora per una legge sia necessario
l'assenso del Consiglio federale. anche la Dieta federale e il governo federale possono chiedere la
convocazione della commissione. Se la commissione propone una modifica dei progetto di legge, la
Dieta federale deve prendere una nuova deliberazione.
3) Qualora per una legge non sia necessaria l'approvazione del Consiglio federale, il Consiglio
federale può, quando è ultimata la procedura di cui al comma 2, entro una settimana sollevare
opposizione contro una legge deliberata dalla Dieta federale. Il termine per l'opposizione decorre
dal ricevimento della nuova deliberazione presa dalla Dieta federale nel caso di cui al comma 2,
ultima frase; in tutti gli altri casi dalla conclusione della procedura dinanzi alla commissione
prevista nel comma 2.
4) Se l'opposizione viene deliberata a maggioranza del voti del Consiglio federale, essa può essere
respinta da una deliberazione della maggioranza. dei membri della Dieta federale. Se il Consiglio
federale ha deliberato l'opposizione con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi voti, essa
può essere respinta solo con una maggioranza di due terzi del numero legale dei membri della Dieta
federale.
ART. 78 - Una legge deliberata dalla Dieta federale viene adottata, se il Consiglio federale
l'approva, oppure non presenta uria richiesta ai sensi dell'art. 77, comma 2, non solleva opposizione
entro il termine dell'ART. 77, comma 3 o ne recede, eppure se l'opposizione viene respinta da una
votazione della Dieta federale.
ART. 79 - 1) La Legge fondamentale può essere modificata soltanto da una legge che modifichi o
completi espressamente il testo della Legge fondamentale.
2) Tale legge deve ottenere l'approvazione di due terzi dei membri della Dieta federale e di due
terzi di voti del Consiglio federale.
3) Non è ammissibile una modifica di questa Legge fondamentale che tocchi la ripartizione della
Federazione in Länder, la partecipazione fondamentale dei Länder alla legislazione o i princìpi
enunciati negli artt. 1 e 20.
ART. 80 - 1) Il governo federale, un ministro federale o i governi dei Länder possono essere
autorizzati per legge ad emanare ordinanze legislative (Rechtsverordnungen). A tale scopo nella
legge debbono essere determinati il contenuto, lo scopo e la misura delle autorizzazioni concesse.
Nell'ordinanza dev'essere indicata la legge di delega. Se è previsto per legge che una delega può
ulteriormente essere trasferita, è necessaria un'ordinanza legislativa per il trasferimento della
delega.
2) È necessario l'assenso del Consiglio federale, salvo che le leggi federali non dispongano
diversamente, per le ordinanze legislative del governo federale o di un ministro federale concernenti
i princìpi generali e le tariffe per l'utilizzazione dei servizi delle ferrovie federali, dei servizi postali
e delle telecomunicazioni, per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie, nonché per le ordinanze
legislative emanate in base a leggi federali per cui è necessario il consenso del Consiglio federa le o
a cui viene data esecuzione dai Länder per incarico della Federazione o come materia di propria
competenza.
ART. 81 - 1) Se nel caso previsto dall'ART. 68 la Dieta federale non viene sciolta, il Presidente
federale, su proposta del governo federale, può dichiarare, con l'assenso del Consiglio federale,
l'urgenza legislativa per un progetto di legge qualora la Dieta federale l'abbia respinto nonostante
che il governo federale l'avesse dichiarato urgente. Ciò vale anche se un progetto di legge è stato
respinto nonostante che il Cancelliere federale abbia collegato ad esso la mozione di cui all'articolo
68.
2) Se la Dieta federale respinge nuovamente il progetto di legge dopo la dichiarazione di urgenza
legislativa oppure l'approva in una redazione ritenuta inaccettabile dal governo federale, la legge si
considera come adottata qualora il Consiglio federale vi assenta. Ciò vale anche se il progetto di
legge non è approvato dalla Dieta federale entro quattro settimane dalla ripresentazione.
3) Durante la permanenza in carica di un Cancelliere federale anche qualsiasi altro progetto di legge
respinto dalla Dieta federale può essere approvato entro un termine di sei mesi dalla prima
dichiarazione di urgenza legislativa ai sensi dei commi 1 e 2. Decorso il termine non è ammessa,
durante la permanenza in carica dello stesso Cancelliere, una ulteriore dichiarazione di urgenza
legislativa.
4) La Legge fondamentale non può essere né modificata, né in tutto o in parte abrogata o sospesa da
una legge adottata in base al comma 2.
ART. 82 - 1) Le leggi adottate in conformità alle disposizioni della presente Legge fondamentale
sono promulgate, dopo la controfirma, dal Presidente federale e pubblicate nel «Giornale delle leggi
federali» (Bundesgesetzblatt). Le ordinanze legislative sono promulgate dall'autorità che le emana
e, tranne il caso di disposizioni legislative diverse, pubblicate nel «Giornale delle. leggi federali».
2) Ogni legge e ogni ordinanza legislativa deve indicare il giorno della sua entrata in vigore. Ove
manchi tale indicazione, entrano in vigore il quattordicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nel «Giornale delle leggi federali».
VIII. L'ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI E L'AMMINISTRAZIONE FEDERALE
ART. 83 - I Länder danno esecuzione alle leggi federali come materia di propria competenza, a
meno che la presente Legge fondamentale non disponga o consenta altrimenti.
ART. 84 - 1) Qualora i Länder diano esecuzione alle Leggi federali come materia di propria
competenza, spetta ai medesimi disciplinare l'organizzazione degli uffici e la procedura
amministrativa, qualora leggi federali, con l'assenso del Consiglio federale, non dispongano
diversamente.
2) Il governo federale può emanare, con l'assenso del Consiglio federale, disposizioni
amministrative di carattere generale.
3) il governo federale controlla che i Länder diano esecuzione alle leggi federali in conformità al
diritto vigente. Il governo federale può a tal fine inviare delegati presso le più alte autorità del Land
con il loro consenso e, nel caso che tale consenso sia negato, con l'assenso del Consiglio federale
anche presso le autorità inferiori.
4) Se non vengono eliminate le deficienze riscontrate dal governo federale nell'esecuzione delle
leggi federali nei Länder, il Consiglio federale, su richiesta del governo federale o del Land, decide
se il Land ha violato la legge. Contro la decisione del Consiglio federale si può adire la Corte
costituzionale federale.
5) Per l'esecuzione di leggi federali il governo federale può, mediante una legge federale, che esige
l'assenso del Consiglio federale, essere investito del potere di impartire istruzioni particolari per
casi speciali. Queste devono essere dirette alle supreme autorità del Land, a meno che il governo
federale ritenga urgente il caso.
ART. 85 - 1) Qualora i Länder diano esecuzione alle leggi federali per conto della Federazione,
spetta ai Länder l'organizzazione degli uffici, a meno che leggi federali, con l'assenso del Consiglio
federale, non dispongano diversamente.
2) Il governo federale può emanare, con l'assenso del Consiglio federale, disposizioni
amministrative di carattere generale. Può disciplinare in materia uniforme la preparazione dei
funzionari e degl'impiegati. I dirigenti di uffici di media importanza devono essere nominati di
concerto con esso.
3) Le autorità del Land sono soggette alle istruzioni delle supreme autorità federali competenti. Le
istruzioni, salvo che il governo le ritenga urgenti, devono essere dirette alle supreme autorità del
Land. L'esecuzione dell'istruzione deve essere assicurata dalle supreme autorità del Land.
4) Il controllo federale si estende alla legittimità e all'opportunità dell'esecuzione. Il governo
federale può, a tale scopo, chiedere relazioni e la presentazione di documenti e inviare delegati
presso tutti gli uffici.
ART. 86 - Quando la Federazione assicura l'esecuzione delle legge mediante l'amministrazione
federale diretta o mediante enti o istituti di diritto pubblico di diretta dipendenza federale, il
governo federale emana le disposizioni amministrative generali, qualora la legge non prescriva
altrimenti. Esso regola l'organizzazione degli uffici, sempre che la legge non disponga altrimenti.
ART. 87 - 1) Vengono esplicati mediante un'amministrazione federale diretta con propri uffici
amministrativi dipendenti: il servizio diplomatico consolare, l'amministrazione delle finanze
federali, le ferrovie federali, il servizio postale federale e, in conformità all'art. 89,
l'amministrazione delle vie navigabili federali. e della navigazione in generale. Con legge federale
possono essere istituiti uffici federali per la protezione delle frontiere, uffici centrali per le notizie e
informazioni di polizia, per ‘la raccolta di dati a scopo di difesa dell'ordinamento costituzionale e
per la polizia criminale.
2) Sono considerati enti di diritto pubblico di diretta dipendenza federale quelli che amministrano
assicurazioni sociali la cui sfera di competenza si estende oltre il territorio di un singolo Land.
3) Inoltre per materie su cui spetta alla Federazione di legiferare, possono essere istituiti, con legge
federale, uffici superiori federali autonomi e nuovi enti ed istituzioni di diritto pubblico di diretta
dipendenza federale. Se nei settori nei quali spetta alla Federazione di legiferare, si sviluppano
nuovi compiti, possono istituirsi, in caso di urgente necessità e con l'assenso del Consiglio federale
e della maggioranza della Dieta federale, uffici federali diretti di media importanza e inferiori.
ART. 88 - La Federazione istituisce una Banca valutaria e di emissione come Banca federale.
ART. 89 - 1) La Federazione è proprietaria delle vie navigabili appartenenti Precedentemente al
Reich.
2) La Federazione amministra con propri uffici le vie navigabili federali. Esercita le funzioni statali
relative alla navigazione interna che si estendono oltre il territorio di un singolo Lanci, e le funzioni
relative alla navigazione marittima che le vengono conferite per legge. A richiesta può trasferire ad
un Lanci, sotto forma di amministrazione delegata, l'amministrazione di vie navigabili federali che
si trovino nel territorio di questo Land. Se una via navigabile tocca il territorio di parecchi Länder,
la Federazione può delegarne l'amministrazione al Land designato dai Länder interessati.
3) Nell'amministrazione, nel completamento e nella nuova costruzione di vie navigabili debbono
essere tutelate, d'accordo con i Länder, le esigenze delle culture agricole e quelle economiche del
regime delle acque.
ART. 90 - 1) La Federazione è proprietaria delle autostrade e strade appartenenti precedentemente
al Reich.
9) I Länder, ovvero gli enti autonomi competenti secondo il diritto del Land, amministrano per
conto della Federazione le autostrade federali e le altre strade federali di grande comunicazione.
3) Su richiesta di un Land la Federazione può assumersi l'amministrazione diretta di autostrade
federali e di altre strade federali di grande comunicazione che si trovino nel territorio di tale Land.
ART. 91 - 1) Per la difesa da un pericolo che minacci l'esistenza della Federazione o di un Land,
oppure i principi fondamentali del loro libero ordinamento democratico, un Land può fare appello
alle forze di polizia di altri Länder.
2) Se il Land, in cui v'è la minaccia di un tale pericolo, non è esso stesso preparato o in condizioni
per fronteggiarlo il governo federale può sottoporre alle sue direttive la polizia di questo Land e le
forze di polizia di altri Länder. La relativa ordinanza deve essere revocata dopo la scomparsa del
pericolo, o in qualsiasi momento a richiesta del Consiglio federale.
IX. LA GIURISDIZIONE
ART. 92 - Il potere giurisdizionale è affidato ai giudici; esso viene esercitato mediante la Corte
costituzionale federale, la Corte Suprema federale, i tribunali federali previsti nella presente Legge
fondamentale e i tribunali dei Länder.
ART. 93 - 1) La Corte costituzionale federale decide:
1°) sull'interpretazione della presente Legge fondamentale, determinata da controversie sulla
portata dei diritti e doveri di un organo supremo federale o di altri interessati ai quali siano stati
conferiti propri diritti da questa Legge fondamentale o dal regolamento interno di un organo
supremo federale;
2°) nei casi di divergenze di opinioni o di dubbi sulla compatibilità formale o sostanziale del diritto
federale o del diritto dei Länder con questa Legge fondamentale, o sulla compatibilità del diritto dei
Länder con il diritto federale, su istanza del governo federale, di un governo di un Land o di un
terzo dei membri della Dieta federale;
3°) nei casi di divergenze d'opinione sui diritti e doveri della Federazione e dei Länder e in
particolare per l'esecuzione del diritto federale da parte dei Länder e per l'esercizio del controllo
federale;
4°) in altre controversie di diritto pubblico tra la Federazione e i Länder, tra diversi Länder o entro
un medesimo Land, qualora non si possa adire altra autorità giudiziaria;
5°) negli altri casi previsti dalla presente Legge fondamentale.
2) La Corte costituzionale federale agisce inoltre negli altri casi ad essa deferiti da una legge
federale.
ART. 94 - 1) La Corte costituzionale federale si compone di giudici federali e di altri membri. I
membri della Corte costituzionale federale sono eletti per metà dalla Dieta federale e per metà dal
Consiglio federale. Non debbono appartenere né alla Dieta federale, né al Consiglio federale, al
governo federale o agli organi corrispondenti di un Land.
2) Una legge federale ne stabilisce la costituzione e la procedura, e determina in quali casi le sue
decisioni hanno forza di legge.
ART. 95 - 1) Per assicurare l'unità del diritto federale è istituita una Corte Suprema federale.
2) La Corte Suprema federale delibera nei casi la cui decisione è di fondamentale importanza per
l'uniformità della giurisprudenza dei tribunali superiori federali.
3) Sulla nomina dei giudici della Corte Suprema federale decide il ministro federale della giustizia
congiuntamente ad una Commissione per l'elezione dei giudici, formata dai ministri della giustizia
dei Länder e da un egual numero di membri eletti della Dieta federale
4) Per il resto, la costituzione della Corte Suprema federale e la sua procedura sono regolate
mediante legge federale.
ART. 96 - 1) Per quanto concerne la giurisdizione ordinaria, amministrativa, finanziaria, del lavoro
e sociale, debbono essere istituiti tribunali superiori federali.
2) Ai giudici dei tribunali superiori federali si applica l'art. 95, comma 3, salvo che al posto del
ministro federale della giustizia e dei ministri della giustizia dei Länder subentrano i ministri
competenti per ogni singola materia. I loro rapporti di servizio devono essere stabiliti con una
speciale legge federale.
3) La Federazione può istituire tribunali disciplinari federali per procedimenti disciplinari a carico
di funzionari e giudici federali.
ART. 97 - 1) I giudici sono indipendenti e sono soggetti solo alla legge.
2) I giudici di carriera, inquadrati a titolo definitivo nei ruoli, non possono contro il loro volere
essere esonerati prima della scadenza del loro periodo di servizio, né essere sospesi dal loro ufficio
indeterminatamente o temporaneamente o essere trasferiti in altro posto o collocati a riposo, se non
in virtù di una decisione giudiziaria e per i motivi e con le forme stabiliti dalle leggi. La legislazione
può fissare limiti d'età, al cui raggiungimento i giudici nominati a vita vanno a riposo. In caso di
modifica dell'ordinamento dei tribunali o delle loro circoscrizioni, i giudici possono essere trasferiti
in altro tribunale o dimessi dalla loro carica, ma solo a condizione della conservazione dello
stipendio integrale.
ART. 98 - 1) Lo stato giuridico dei giudici federali deve essere regolato da una speciale legge
federale.
2) Se un giudice federale, nell'esercizio delle sue funzioni o fuori, viola i princìpi della Legge
fondamentale o l'ordinamento costituzionale di un Land, la Corte costituzionale federale, su
richiesta della Dieta federale e a maggioranza di due terzi, può ordinare che il giudice sia trasferito
ad altro ufficio o sia collocato a riposo. In caso di violazione premeditata può esserne decretata la
revoca.
3) Lo stato giuridico dei giudici nei Länder dev'essere regolato da leggi speciali dei Länder. La
Federazione può emanare disposizioni generali.
4) I Länder possono stabilire che per la nomina dei giudici nei medesimi decida il ministro della
giustizia del Land, congiuntamente ad una commissione per la elezione dei giudici.
5) I Länder possono adottare per i giudici del Land un provvedimento conforme al comma 2. Resta
impregiudicato il diritto costituzionale vigente del Land. La decisione sulle accuse a carico di un
giudice spetta alla Corte costituzionale federale.
ART. 99 - Con una legge del Land può essere deferita alla Corte costituzionale federale la
decisione su controversie costituzionali nell'ambito del Land, e ai tribunali superiori federali può
essere deferita la decisione in questioni in cui si tratti dell'applicazione del diritto del Land.
ART. 100 - 1) Se un tribunale ritiene incostituzionale una legge dalla cui validità dipende una sua
decisione, il procedimento dev'essere sospeso e, se si tratta della violazione della Costituzione di un
Land, dev'essere chiesta la decisione del tribunale del Land competente per le controversie
costituzionali e, se si tratta della violazione di questa Legge fondamentale, la decisione della Corte
costituzionale federale. Ciò vale anche se si tratta della violazione della presente Legge
fondamentale da parte del diritto del Land, o dell'incompatibilità di una legge del Land con una
legge federale.
2) Qualora, in una controversia giuridica, appaia dubbio se una regola di diritto internazionale
costituisca parte integrante del diritto federale e se essa produca immediatamente diritti e doveri per
i singoli (art. 25), il tribunale deve chiedere la decisione alla Corte costituzionale federale.
3) Se la Corte costituzionale di un Land, nell'interpretazione della Legge fondamentale, intende
scostarsi da una decisione della Corte costituzionale federale o della Corte costituzionale di un altro
Land, essa deve chiedere la decisione della Corte costituzionale federale, e se, nell'interpretazione
di altre disposizioni legislative federali, intende scostarsi dalla decisione della Corte Suprema
federale o di un altro tribunale superiore federale, deve chiedere la decisione della Corte Suprema
federale.
ART. 101 - 1) Non sono ammessi tribunali straordinari. Nessuno può essere sottratto ai suoi giudici
stabiliti dalla legge.
2) Tribunali per materie particolari possono essere istituiti solo per legge.
ART. 102 La pena di morte è abolita.
ART. 103 - 1) Dinanzi al tribunale ognuno ha il diritto di essere ascoltato nei modi stabiliti dalla
legge.
2) Un'azione è punibile solo nel caso in cui la punibilità sia stata stabilita per legge prima che
l'azione fosse commessa.
ART. 104 - 1) La libertà personale può essere limitata solo in base ad una legge formale e con
l'osservanza delle forme ivi prescritte. Le persone arrestate non possono esser sottoposte a
maltrattamenti morali o fisici.
2) Sull'ammissibilità e sulla durata della privazione della libertà, solo il giudice deve decidere. In
ogni caso di privazione della libertà non ordinata dall'autorità giudiziaria, dev'essere
immediatamente provocata una decisione giudiziaria. La polizia di propria autorità non può tenere
nessuno in sua custodia oltre la fine del giorno successivo all'arresto. I particolari sono regolati
dalla legge.
3) Qualunque persona arrestata provvisoriamente per sospetto di aver commesso un reato, deve
essere, al più tardi nel giorno successivo all'arresto, tradotta dinanzi al giudice, il quale le
comunicherà i motivi dell'arresto, l'ascolterà e le darà modo di esporre le sue obiezioni. Il giudice
deve immediatamente emanare un mandato di cattura scritto e motivato, oppure ordinare il rilascio.
4) Di ogni decisione dell'autorità giudiziaria concernente l'ordine o la durata della privazione della
libertà dev'essere immediatamente informato un familiare dell'arrestato, o una persona di sua
fiducia.
X. LE FINANZE
ART. 105 - 1) La Federazione ha la competenza legislativa esclusiva per i dazi doganali e i
monopoli fiscali.
2) La Federazione ha competenza legislativa concorrente per
1°) le imposte di consumo e quelle sui trasferimenti, ad eccezione delle imposte aventi applicazione
esclusivamente locale, in particolare l'imposta sull'acquisto di terreni, l'imposta sull'aumento del
valore e l'imposta sulla protezione dagli incendi;
2°) le imposte sul reddito, sul patrimonio, sulle successioni e donazioni;
3°) le imposte reali, ad eccezione della determinazione delle aliquote, se la Federazione rivendica,
in tutto o in parte, queste imposte per coprire le spese federali, oppure sussistono i presupposti
dell'art. 72, comma 2.
3) Le leggi federali concernenti imposte le cui entrate siano destinate in tutto o in parte ai Länder o
ai comuni (consorzi di comuni) esigono l'assenso del Consiglio federale.
ART. 106 - 1) I dazi doganali, il gettito dei monopoli, le imposte di consumo, ad eccezione
dell'imposta sulla birra, le tasse sui trasporti e sugli affari e le imposte patrimoniali straordinarie
sono destinate alla Federazione.
2) L'imposta sulla birra, le imposte sui trasferimenti, ad eccezione delle tasse sui trasporti e sugli
affari, le imposte sul reddito e sulle associazioni, l'imposta sul patrimonio, l'imposta sulle
successioni, le imposte reali e le imposte aventi applicazione esclusivamente locale sono destinate
ai Länder e, in conformità alle disposizioni legislative del Land, ai comuni (o consorzi di comuni).
3) Con legge federale, che esige l'assenso del Consiglio federale, la Federazione può rivendicare
una parte delle imposte sul reddito e sulle associazioni per far fronte a proprie spese non coperte da
altre entrate, in particolare per la copertura di contributi straordinari stanziati allo scopo di garantire
ai Länder la copertura di spese nel settore della scuola, della sanità, dell'assistenza.
4) Per assicurare la possibilità di vita dei Länder il cui gettito delle imposte sia basso e per
parificare il diverso onere delle spese dei Länder, la Federazione può concedere dei contributi e
prelevare i fondi destinati a questo scopo dalle entrate delle imposte dei Länder. Una legge federale,
con l'assenso del Consiglio federale, stabilisce quali imposte sono utilizzate a tal fine, l'ammontare
dei contributi e il sistema secondo il quale essi sono distribuiti ai Länder aventi diritto a questa
parificazione. I contributi devono essere corrisposti direttamente ai Länder.
ART. 107 - La ripartizione definitiva tra la federazione e i Länder delle imposte soggette alla
legislazione concorrente deve avvenire non oltre il 31 dicembre 1952 e con legge federale che esige
l'assenso del Consiglio federale. Ciò non vale per le imposte reali e per le imposte esclusivamente
locali. Con tale ripartizione dev'essere riconosciuto alle parti interessate il titolo giuridico alla
spettanza di determinate imposte o quote di imposte, in corrispondenza dei rispettivi compiti.
ART. 108 - 1) I dazi doganali, i monopoli fiscali, le imposte di consumo soggette alla legislazione
concorrente, le tasse sui consumi e sugli affari e le imposte straordinarie sul patrimonio sono
amministrate dagli uffici finanziari della Federazione. La costituzione di questi uffici e la procedura
che essi devono applicare sono regolate con legge federale. I dirigenti degli uffici di media
importanza devono essere nominati di concerto con i governi dei Länder. La Federazione può
trasferire l'amministrazione delle imposte straordinarie sul patrimonio agli uffici finanziari dei
Länder in forma di amministrazione delegata.
2) Se la Federazione rivendica per sè una parte delle imposte sul reddito e sulle associazioni, ad
essa ne spetta l'amministrazione; può però trasferirla agli uffici finanziari dei Länder in forma di
amministrazione delegata.
3) Le altre imposte sono amministrate dagli uffici finanziari dei Länder. Mediante federale, con
l'assenso del Consiglio federale, la Federazione può disciplinare la costituzione di questi uffici, la
procedura che essi devono applicare e la preparazione uniforme dei funzionari. I dirigenti degli
uffici di media importanza devono essere nominati di concerto con il governo federale.
L'amministrazione delle imposte destinate ai comuni (e consorzi di comuni) può essere trasferita
dai Länder, in tutto o in parte, ai comuni (e ai consorzi di comuni).
4) se il gettito delle imposte è destinato alla Federazione, gli uffici finanziari dei Länder agiscono
per conto della Federazione. I Länder rispondono con le loro entrate della regolare amministrazione
di queste imposte; il ministro federale delle finanze può sorvegliare la regolarità
dell'amministrazione mediante commissari federali, che hanno il diritto di impartire istruzioni ai
funzionari dei gradi medi ed inferiori.
5) La giurisdizione finanziaria è regolata con legge federale in modo unitario.
6) Le disposizioni amministrative generali sono emanate dal governo federale, e con l'assenso del
Consiglio federale qualora l'amministrazione spetti agli uffici finanziari dei Länder.
ART. 109 - La Federazione e i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di
bilancio.
ART. 110 - 1) Tutte le entrate e spese della Federazione devono essere preventivate per ciascun
anno finanziario ed inserite nel bilancio.
Il bilancio viene fissato per legge prima dell'inizio dell'anno finanziario. Esso dev'essere
pareggiato in entrate e spese. Le spese sono di regola autorizzate per un anno; in casi speciali
possono essere autorizzate anche per un periodo più lungo. Per il resto, nella legge sul bilancio
federale non possono essere contenute disposizioni che oltrepassino l'anno finanziario o che non
concernano le entrate e le spese della Federazione o della sua amministrazione.
3) I beni patrimoniali e i debiti devono essere indicati in un allegato al bilancio.
4) Per le aziende della Federazione a gestione industriale non occorre che siano inserite nel bilancio
le singole entrate e spese, ma solo le cifre totali.
ART. 111 - 1) Se entro la fine di un anno finanziario non è stato fissato per legge il bilancio per
l'anno successivo, il governo federale è autorizzato, fino alla entrata in vigore della suddetta legge a
fare tutte le spese necessarie:
a) per mantenere enti istituiti per legge e per eseguire provvedimenti deliberati legislativamente;
b) per adempiere agli obblighi della Federazione giuridicamente fondati;
c) per proseguire costruzioni, rifornimenti e altri lavori, ovvero per erogare ulteriori sussidi per tali
scopi, in quanto siano già stati autorizzati corrispondenti contributi col bilancio di un anno
precedente.
2) Se le entrate derivanti da imposte, tasse e altre fonti non basate su una legge speciale e le riserve
di capitali non sono sufficienti a coprire le spese di cui al comma 1, il governo federale può
ottenere, attingendo al credito, i fondi necessari per il proseguimento della gestione finanziaria fino
ad un quarto del. l'ammontare complessivo del bilancio decorso.
ART. 112 - Le spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio e quelle fuori bilancio devono avere il
consenso del ministro federale delle finanze. Detto consenso può essere concesso solo in caso di
impreviste e inderogabili necessità.
ART. 113 - Le deliberazioni della Dieta federale e del Consiglio federale che aumentano le spese di
bilancio proposte dal governo federale o comprendono nuove spese o le determinano per il futuro,
esigono il consenso del governo federale.
ART. 114 - 1) Il ministro federale delle finanze deve ogni anno render conto alla Dieta federale e al
Consiglio federale di tutte le entrate e spese, nonché dei beni patrimoniali e dei debiti.
2) Il consuntivo viene esaminato da una Corte dei conti (Rechnungshof) i cui membri godono
dell'indipendenza propria dei giudici. Il consuntivo generale e il prospetto dei beni patrimoniali e
dei debiti devono essere presentati alla Dieta federale e al Consiglio federale nel corso dell'anno
finanziario successivo, con le osservazioni della Corte dei conti, a scarico della responsabilità del
governo.
ART. 115 - Attingendo al credito possono essere procurati fondi solo per necessità straordinarie e
di regola unicamente per spese a scopi produttivi e solo in base ad una legge federale. Le
concessioni di crediti, le assunzioni di garanzie a carico della Federazione, la cui efficacia si estenda
al di là di un anno finanziario, possono avvenire solo in base ad una legge federale. Nella legge
dev'essere determinato l'ammontare dei credito e la portata degli obblighi, di cui la Federazione
assume la garanzia.
XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
[...]
ART. 118 - La nuova ripartizione del territorio che comprende i Länder di Baden, Württemberg
Baden e Württemberg Hohenzollern può aver luogo, in deroga alle disposizioni dell'ART. 29,
mediante una convenzione tra i Länder interessati. Se non si addiviene ad una convenzione, la
nuova ripartizione verrà regolata da una legge federale che deve prevedere una consultazione
popolare.
[...]
ART. 121 La maggioranza dei membri della Dieta federale e dell'Assemblea federale, ai sensi della
presente legge fondamentale, è la maggioranza del numero legale dei componenti.
[...]
ART. 137 - La eleggibilità dei funzionari, degli impiegati delle pubbliche amministrazioni e dei
giudici nella Federazione, nei Länder e nei comuni può essere limitata legislativamente.
[...]
ART. 140 - Le disposizioni degli artt. 136, 137, 138, 139 e 141 della Costituzione tedesca dell'11
agosto 1919 sono parte integrale della presente Legge fondamentale.
ART. 141 - L'art. 7, comma 3, prima frase, non si applica in un Land in cui al 1 gennaio 1949
vigeva una diversa disciplina giuridica territoriale.
ART. 142 - Salvo il disposto dell'ART. 31, le norme delle Costituzioni dei Länder restano in
vigore anche in quanto garantiscono diritti fondamentali, in armonia con gli artt. 1 a 18 della
presente Legge fondamentale.
ART. 143 - 1) Chi con la violenza o con la minaccia della violenza muta l'ordinamento
costituzionale della Federazione o di un Land, priva il Presidente federale delle attribuzioni che gli
spettano secondo la presente Legge fondamentale, ovvero con la violenza o con grave minaccia gli
impedisce di esercitarle, o lo costringe ad esercitarle in genere o in una particolare direzione o
determina la separazione di un territorio appartenente alla Federazione o ad un Land, è punito con
l'ergastolo o con la reclusione di durata non inferiore a 10 anni.
2) Chi pubblicamente istiga ad alcuno degli atti previsti nel comma 1, o lo concerta con altri o
altrimenti lo prepara, è punito con la reclusione sino a 10 anni.
3) Nei casi meno gravi potrà applicarsi, nei casi del comma 1 la reclusione non inferiore a due anni,
nei casi del comma 2 l'arresto non inferiore ad un anno.
4) Chi, per libero impulso, tronca la sua azione criminosa, ovvero, nel caso di più partecipanti,
impedisce l'azione medesima, non può essere punito a norma dei commi 1 e 2.
5) Per il giudizio - quando l'azione criminosa è diretta esclusivamente contro l'ordinamento
costituzionale di un Land, e in mancanza di una diversa disciplina giuridica del Land stesso - è
competente la Corte Suprema del Land in materia penale. Negli altri casi è competente quella Corte
Suprema territoriale nella cui circoscrizione ha sede il primo governo federale.
6) Le disposizioni precedenti valgono sino a una diversa disciplina giuridica mediante legge
federale.
ART. 144 - 1) La presente Legge fondamentale dev'essere approvata dalle Assemblee
rappresentative in due terzi dei Länder tedeschi nei quali deve entrare in vigore immediatamente.
2) Qualora l'applicazione della presente Legge fondamentale subisca limitazioni in uno dei Länder
indicati nell'art. 23, comma 1 o in una parte di uno di essi, tale Land o parte di esso ha il diritto di
inviare rappresentanti a termini dell'art. 38 per la Dieta federale e dell'art. 50 per il Consiglio
federale.
ART. 145 - 1) Il Consiglio parlamentare approva la presente Legge fondamentale in seduta
pubblica, con la partecipazione dei deputati della Grande Berlino, la sanziona e la promulga.
2) La presente Legge fondamentale entra in vigore decorso il giorno della sua promulgazione.
3) Essa dev'essere pubblicata nel «Giornale delle leggi federali» (Bundesgesetzblatt).
ART. 146 - La presente Legge fondamentale cesserà di aver vigore il giorno in cui subentrerà una
Costituzione approvata con libera deliberazione dal popolo tedesco.
FONTE:
B. Mirkine - Guetzévitch, Le costituzioni europee, Milano 1954, pp. 294-314.