Dichiarazione del Consiglio, 19.12.1991



Applicazione della raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, compreso il codice di condotta volto a combattere le molestie sessuali

Dichiarazione del Consiglio del 19 dicembre 1991


relativa all'applicazione della raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, compreso il codice di condotta volto a combattere le molestie sessuali

(Gazzetta ufficiale n. C 027 del 04/02/1992, pag. 0001 - 0001)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che il 29 maggio 1990 il Consiglio ha adottato una risoluzione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro (1);
considerando che il 27 novembre 1991 la Commissione ha formulato una raccomandazione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro (2) alla quale è allegato un codice di condotta volto a combattere le molestie sessuali;
considerando che il 21 maggio 1991 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa al terzo programma d'azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra donne e uomini (1991-1995) (3);
considerando che il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno adottato rispettivamente, il 22 ottobre 1991, una risoluzione (4) ed, il 30 ottobre 1991, un parere (5) sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro;
considerando che è opportuno intensificare e aumentare gli sforzi già compiuti per promuovere l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro; che le molestie sessuali costituiscono un problema grave per molte donne che lavorano nella Comunità e ostacolano la loro piena integrazione nella vita attiva,

1. SOSTIENE l'obiettivo generale oggetto della raccomandazione della Commissione;
2. INVITA gli Stati membri a sviluppare e ad applicare politiche integrate coerenti volte a prevenire e a lottare contro le molestie sessuali nel mondo del lavoro, tenendo conto della raccomandazione della Commissione;
3. INVITA la Commissione:
a. ad incoraggiare un adeguato scambio di informazioni al fine di sviluppare le conoscenze e le esperienze esistenti negli Stati membri in materia di prevenzione e di lotta contro le molestie sessuali nel mondo del lavoro;
b. ad esaminare i criteri di valutazione che consentano di valutare l'efficacia delle misure prese negli Stati membri, tenendo conto dei criteri già esistenti in essi;
c. ad adoperarsi per applicare i criteri di cui alla lettera b) al momento in cui sarà redatta la relazione di cui all'articolo 4 della raccomandazione della Commissione;
d. a presentare la relazione, contemplata dall'articolo 4 della raccomandazione della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro tre anni dall'adozione della presente dichiarazione.


(1) GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 3.
(2) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1.
(4) GU n. C 305 del 25. 11. 1991.
(5) GU n. C 14 del 20. 1. 1992.