Università degli Studi di Ferrara, Codice di condotta 01.04.200



CODICE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO IL MOBBING

CODICE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE E  LA LOTTA CONTRO IL MOBBING


SENATO ACCADEMICO 18 marzo 2008
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 marzo 2008
DECRETO RETTORALE D.R. Rep. n. 573/2008 - Prot. n. 8163 del 1 aprile 2008
Entrata in vigore: 1 aprile 2008

L'Università degli Studi di Ferrara

Premesso che:

• sussiste l'esigenza di prevenire eventuali situazioni di mobbing, di fenomeni di sopruso, di discriminazioni arbitrarie, di condotte prevaricanti, di molestie o di emarginazione sui luoghi di lavoro al fine di garantire il più assoluto e rigoroso rispetto delle norme giuridiche, etiche e della dignità personale;
• tali fenomeni, noti da tempo, sono stati spesso caratterizzati da un elevato "numero oscuro", perché, pur integrando quasi sempre ipotesi di reato o quanto meno di illecito giuridico, venivano denunciati di rado per motivi contingenti ma soprattutto di carattere culturale;
• la rinnovata attenzione al fenomeno denominato "mobbing", muove dall'esigenza di una maggiore attenzione nei confronti delle situazioni discriminatorie e delle loro conseguenze, tanto che l'Unione Europea e diversi Stati hanno formulato specifiche direttive e/o normative dirette a favorire una migliore gestione di un fenomeno così complesso;
• risulta evidente l'interesse per la riaffermazione di certi valori culturali, al fine di richiamare l'esigenza del responsabile impegno di tutti nel corretto assolvimento dei propri compiti, in una prospettiva di effettiva prevenzione di situazioni di mobbing adotta il seguente codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il mobbing:

ART. 1 - DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO

L'Università degli Studi di Ferrara
a) riconosce il diritto irrinunciabile dei soggetti che operano nell'Ateneo di essere trattati con dignità, di essere tutelati nella propria libertà personale e di vivere in un ambiente di lavoro sereno e favorevole a relazioni e comunicazioni interpersonali improntate al reciproco rispetto;
b) considera il benessere psicofisico e la serenità psicologica nei luoghi di lavoro come fattori strategici, sia per l'organizzazione che per la gestione delle risorse umane, richiamandosi alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 n. A5 028312001, alla Direttiva 2002/731CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002; e succ. Si impegna a perseguire accertati comportamenti prevaricatori o persecutori tali da provocare disagio e malessere psicofisico, applicando nei confronti degli autori di mobbing
il presente Codice, in coerenza con il CCNL del Comparto Università 2002 - 2005 che prevede misure disciplinari e sanzioni per tutti "gli atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona" (art. 45, comma 3, lettere i - j; comma 4, lettere e - f; comma 5, lettera e); c) si impegna a promuovere il benessere organizzativo, ovvero ad "eliminare cause organizzative, carenze di informazione e di direzione" che possano favorire l'insorgere di conflitti e disagio psicologico, determinando il cosiddetto mobbing organizzativo, inteso come malessere derivante da disfunzioni strutturali, anche inconsapevoli, dell'organizzazione del lavoro.

ART. 2 - DEFINIZIONE

Per mobbing si intende l'insieme di pratiche persecutorie, vessazioni e abusi morali o psichici perpetrati in modo sistematico, iterativo e intenzionale, con specifico intento afflittivo e con ratio discriminatoria, nei confronti di coloro che lavorano e/o studiano nell'Università.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono tenuti all'osservanza dei principi del presente Codice tutti coloro che lavorano e/o studiano, nell'Università degli Studi di Ferrara. Gli organi di governo dell'Università degli Studi di Ferrara, i dirigenti ed i responsabili di struttura e tutti i lavoratori sono tenuti all'applicazione del Codice di condotta e hanno il dovere, in particolare, di prevenire il verificarsi di discriminazioni, di atti e comportamenti lesivi della dignità
della persona.

ART. 4 - DOVERE DI COLLABORAZIONE

Tutti coloro che lavorano e/o studiano nell'Università degli Studi di Ferrara, nel puntuale e rigoroso rispetto dei propri compiti e delle proprie attribuzioni, devono contribuire ad assicurare l'esistenza di un ambiente di lavoro in cui venga rispettata la dignità della persona e in cui la pratica delle molestie sia considerata inaccettabile, anche in conformità all'art. 43, comma 3, lettera f) del CCNL del Comparto Università 2002-2005.

ART. 5 - CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA

Il/la Consigliere/a di fiducia è individuato/a, tramite selezione pubblica, tra soggetti esterni all'Amministrazione in possesso di esperienza e professionalità certificata su mobbing tali da consentire lo svolgimento dei seguenti compiti:
ascolto qualificato;
suggerimenti per la più idonea gestione della situazione, sul piano informale e/o formale;
consulenza ed assistenza ai lavoratori che vivono situazioni di disagio psicologico.
Il Rettore nomina il/la Consigliere/a di fiducia, risultato vincitore della selezione pubblica, che dura in carica due anni e può essere riconfermato per ugual periodo.
Il/la Consigliere/a di fiducia, nello svolgimento della propria funzione, agisce in piena autonomia e nella massima riservatezza. L'intervento del/la Consigliere/a di fiducia dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla complessità del caso trattato.
Il/la Consigliere/a di Fiducia può essere revocata/o, con decreto motivato del Rettore, nei casi di gravi inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni agli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza fissati dal presente regolamento nell'esercizio dei propri compiti.
Il/la Consigliere/a di fiducia, per l'assolvimento dei propri compiti può chiedere previa autorizzazione dell'Amministrazione la collaborazione di esperti non appartenenti alla stessa.
L'Amministrazione deve garantire al/alla Consigliere/a di fiducia libero accesso agli atti relativi al caso trattato e deve fornirgli tutte le informazioni necessarie per la definizione del medesimo,inoltre, ha il compito di monitorare le eventuali situazioni a rischio.
Il/la Consigliere/a di fiducia, su richiesta della persona interessata, assume in trattazione il caso e la informa sulla modalità più idonea per affrontarlo, non esclusa quella penale se il comportamento denunciato si configura come reato, nel rispetto dei diritti sia della parte del denunciante che di quella dell'accusato/a.
La partecipazione degli interessati agli incontri con il/la Consigliere/a di fiducia, può avvenire in orario di servizio.
Il/la Consigliere/a trasmette al Comitato paritetico per il fenomeno sul mobbing, alla fine di ogni anno solare, una relazione sulla propria attività e sulla casistica riscontrata, rispettando l'anonimato delle persone che si sono rivolte allo Sportello d'ascolto.

ART. 6 - SPORTELLO D'ASCOLTO

E' istituito lo Sportello d'ascolto gestito dal/la Consigliere/a di fiducia.
Il dipendente che ritenga di essere destinatario di un atto o un comportamento lesivo della dignità della persona o di subire, sul lavoro, una situazione di disagio psicologico, potrà rivolgersi al/alla Consigliere/a di fiducia per gli opportuni approfondimenti, suggerimenti e possibilità di intervento, da attivare d'intesa con i competenti organi istituzionali.
L'Università degli Studi di Ferrara si impegna a non ostacolare il ricorso, da parte di ogni interessato, al/alla Consigliere/a di fiducia e a prevenire ogni eventuale ritorsione anche nei confronti di eventuali testimoni.
E' assicurata, nel corso di tutte le fasi della procedura, l'assoluta riservatezza in merito alla vicenda ed ai soggetti coinvolti.
L'Università degli Studi di Ferrara potrà sottoscrivere, con le Associazioni antimobbing e/o con le strutture sanitarie presenti sul territorio, convenzioni utili ad una migliore gestione dei problemi legali, sanitari e sociali che si dovessero affrontare.

ART. 7 - RITORSIONI

La ritorsione diretta e indiretta nei confronti di chi denuncia casi di mobbing è considerata condotta scorretta, contrastante con i doveri dei pubblici dipendenti e di eventuale rilievo anche sul piano disciplinare.

ART. 8 - RISERVATEZZA

Tutte le situazioni previste dal presente codice dovranno essere gestite nel più rigoroso rispetto delle norme giuridiche e deontologiche relative alla riservatezza. In particolare, il lavoratore che ha subito atti o comportamenti lesivi della dignità ha diritto di richiedere l'omissione del proprio nome in ogni documento.

ART. 9 - ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE

L'Amministrazione, avvalendosi del Consigliere di fiducia, del Comitato paritetico contro il mobbing e del Comitato per le pari opportunità, è tenuta a predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come mobbing.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione dei dirigenti e dei responsabili di struttura che dovranno promuovere e diffondere all'interno del posto di lavoro la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione dei fenomeni di mobbing.
Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con il Comitato paritetico contro il mobbing, la diffusione del presente Codice di condotta, e predisporre adeguato materiale informativo.