Ministero dell'Interno, Codicec di condotta 02.04.2001



Mobbing: che cos'è - codice di condotta



Ministero dell'Interno

Approfondimento


Mobbing: che cos'è - codice di condotta


Il fenomeno del mobbing si sta rilevando in modo abbastanza pressante anche nel nostro Paese.Con il termine "mobbing" viene designato un complesso di comportamenti moralmente e psicologicamente aggressivi vessatori e persecutori attuati da colleghi o datori di lavoro verso un soggetto ritenuto scomodo (che può essere un singolo ma anche interi gruppi), per espellerlo dal mondo del lavoro senza esporsi direttamente e tentando di far ricadere le responsabilità dell'azione sullo stesso mobbizzato. L'azione del mobbing quindi si pone come fatto grave che lede i diritti del singolo lavoratore, danneggia l'azienda per una ridotta efficienza e produttività e nuoce all'equilibrio sociale per le conseguenze, sul piano sanitario ed assistenziale che inevitabilmente comporta. Il mobbing è disconoscere il valore dell'altro, è approfittare delle novità normative e metodologiche per metterlo in difficoltà, è ignorarne la presenza, è non provvedere ai suoi bisogni logistici, elementari, è ridurre i posti a tavola, è abdicare al ruolo di garanti dello standard di civiltà dell'ambiente, è credere alla rottamazione umana.E' prestarsi ad anteporre meschini interessi personali o di clan dominante all'interesse dell'azienda che consiste soprattutto nel valorizzare al massimo ogni risorsa a cominciare da quelle umane.E' una situazione di pressione psicologica esercitata da superiori, colleghi o sottoposti verso uno o più lavoratori.Il termine anglosassone è mutuato dall'etologia ed indica il comportamento aggressivo messo in atto da alcune specie di uccelli nei confronti dei contendenti intenzionati ad invadere il loro nido; tra i volatili l'estraneo viene accerchiato, intimorito, aggredito e respinto; tra gli uomini il collega "estraneo" viene lentamente avvolto da una implacabile cortina di disapprovazione indiretta, ambigua, fata di chiacchiere, isolamento, derisioni, svalutazioni, dinieghi arbitrari dei più elementari diritti ,tutta una serie di vessazioni sul luogo di lavoro che genera conseguenze psico-somatiche svariate: sono la sistematicità e la durata nel tempo a distinguere il mobbing da un qualsiasi conflitto sul lavoro.Francia e Svezia considerano il mobbing la causa scatenante del 10% dei suicidi ed omicidi.Il fenomeno del mobbing è un problema che riguarda l'essere umano relazionato con i suoi simili e quindi è un problema sociale forse sempre esistito ma oggi semplicemente più avvertito ed evidenziato in una società che è al tempo stesso globalizzata, dinamizzata, frammentata e nella quale osserviamo sempre più un'accentuazione della conflittualità di tipo orizzontale.L'iniziativa si propone di contribuire alla conoscenza e identificazione del fenomeno in assenza di una legislazione di tutela che ponga l'Italia alla pari in materia con le nazioni più avanzate come ad esempio la Svezia in cui le disposizioni antimobbing sono entrate in vigore fin dal marzo del 1994 ed in cui il mobbing viene considerato un reato perseguibile penalmente. Questa iniziativa vuole sensibilizzare i soggetti contrattuali che da un ambiente sano e libero hanno tutto da guadagnare in termini di eccellenza dei prodotti e dei servizi ed in termini di costi senz'altro aggravati dalle situazioni conflittuali ancorchè latenti. Per anni la sicurezza sul lavoro è stata vista soprattutto come tutela fisica dei dipendenti. Eppure già nel 1940 il CC prevedeva la tutela della personalità morale del lavoratore. Oggi sappiamo che malattia professionale è anche quella psicologica: il mobbing può significare lesioni personali colpose oppure comportamenti dolosi come le minacce, le molestie sessuali o la diffamazione; sono però fatti molto difficili da dimostrare. Cresce l'interesse su questo problema che attiene sia al tema della qualità del lavoro che alla tutela della salute dei lavoratori. Il sindacato sta intensificando gli sforzi con indagini dirette a favorire l'emersione del fenomeno con una maggiore informazione e formazione per farlo conoscere, responsabilizzando i delegati sindacali nelle aziende attrezzandoli a capirlo e a saperlo affrontare.Il passo successivo è il riconoscimento del mobbing anche dal punto di vista normativo sia nella legislazione di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro sia attraverso la sua considerazione nei contratti nazionali nelle parti relative all'organizzazione dei cicli operativi.Dare qualità al lavoro valorizzando le risorse umane rappresenta sempre di più lo scenario in cui si collocano che nuove politiche del lavoro.Il mobbing si verifica in diverse fasi, creando spesso complicità tra colleghi che isolano la vittima e trasformando il lavoratore anche più efficiente in una persona terrorizzata che finisce per commettere errori e assentarsi spesso per malattia. Chiunque, operando in un ambiente ostile e in condizioni non idonee a raggiungere risultati sul lavoro per il sabotagio dei colleghi o dei superiori è a rischio mobbing.Il fenomeno è molto più ampio di quanto viene denunciato: attualmente interessa circa un milione mezzo di lavoratori e oltre quattro milioni di cittadini valutando anche il contesto familiare coinvolto numero che in una fase di riconversioni e ristrutturazioni industriali come quella che stiamo vivendo è certamente destinato a crescere e ad avvicinarsi al quel 10% della popolazione lavorativa che caratterizza i paesi del nord Europa.Il mobbing
non risparmia nessun ambito lavorativo: più del 38% delle vittime provengono dal settore dell'industria produttrice di beni e servizi mentre un altro forte riscontro del Mobbing si ha nella PA (oltre il 21%) All'interno del mondo industriale o el terziario è ben evidente un certo orientamento verso il profitto che si traduce nella filosofia secondo cui chi produce di più viene anche maggiormente gratificato: Possiamo dunque avanzare l'ipotesi secondo cui esiste una forte relazione tra mobbing e ambizione poiché più si produce e più si ricevono gratificazioni è possibile che un impiegato carrierista ed ambizioso ricorra al mobbing per liberarsi di un collega molto bravo sul lavoro che è o potrebbe diventare un pericoloso concorrente nella occorsa alla promozione.In circa l'88% dei casi è coinvolto un mobber in una posizione superiore a quella della vittima fra questi circa il 58% dei casi il mobber è il capo che agisce da solo mentre nel restante 30% il capo è coadiuvato nel Mobbing dai colleghi della vittima. Solo il 10% sono i casi in cui il mobber era costituito dai colleghi.Dunque la presenza di una persona di grado superiore nel mobbing sembra una circostanza diffusa.Il capo può essere il promotore del Mobbing, che quindi comincia per sua iniziativa e coinvolge i colleghi che lo assecondano o lo aiutano sperando in una qualche forma di gratificazione o semplicemente per amore del quieto vivere (sono molto rari i casi in cui un collega prende le
difesa di una vittima di Mobbing, mettendosi così apertamente contro il capo);il capo può tollerare il Mobbing dei colleghi, permetterlo o addirittura favorirlo: un collega mobber ha sempre bisogno di una sorta di "permesso" del capo a mobbizzare qualcuno.Un tipo di mobber quantitativamente quasi irrilevante (2%) è invece il mobber che si trova in posizione inferiore a quella della vittima.Sembrerebbe esistere in Italia una sorta di regola ben radicata per la quale un superiore abbia il diritto di esercitare la sua autorità anche quanto non è strettamente necessario e legittimo e che al sottoposto non resta altro da fare se non adattarsi
alla situazione. Molte persone sono letteralmente abituate a subire pressioni psicologiche anche molto forti dai loro capi e tuttavia non pensano minimamente che ciò può essere dannoso e che non è comunque legittimo.Le cause dei problemi vanno ricercate nelle condizioni di lavoro reali: a monte di queste forme di persecuzione possono esserci carenze relative all'organizzazione del lavoro, del sistema informativo interno, una gestione inadeguata del modo di lavorare, un carico di lavoro eccessivo o, al contrario, insufficiente, il tipo di prestazione lavorativa richiesta, ma anche carenze nella politica del personale scelta dal datore di lavoro o, ancora, il tipo di atteggiamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti e le sue eventuali reazioni. Problemi organizzativi persistenti e insoluti possono causare forti tensioni mentali negative nei gruppi di lavoratori, con una diminuita capacità di tolleranza dello stress.Così per il mobbing si parla di "verticale" se si tratta di una strategia aziendale consapevole e predeterminata verso i dipendenti allo scopo di ridurne il numero quindi i costi, o per "svecchiare" il personale. In questo caso la "scomodità del lavoratore è legata più direttamente a questioni economiche e di mercato; ma di un certo tipo di mobbing detto bossing che significa spadroneggiare, comandare, sono vittime anche i collaboratori e i manager soprattutto quando sono in atto fusioni di società, grandi e piccole ristrutturazioni con  cambi di management ai vertici aziendali.Il mobbing orizzontale, verticale, bossing spesso di intrecciano.Le molestie morali si consumano non solo nel lavoro, ma anche nella famiglia e nella coppia.Le forme di persecuzione esercitata sul lavoratore, possono essere determinate da vari comportamenti "quali la pressione psicologica, la crudeltà mentale, l'isolamento sociale e le molestie, tra cui quelle sessuali", problemi che riguardano, con sempre maggiore frequenza, la vita lavorativa e complessivamente rientrano nel termine di violenza o persecuzione. "Si tratta di problemi molto seri con effetti gravi e dannosi sia sui singoli lavoratori sia sul gruppo di lavoro se non vengono valutati e gestiti in tempo. Questi effetti possono tradursi in stati patologici, mentali e fisici, che a volte possono diventare cronici, e sfociare addirittura in un rifiuto della vita lavorativa e della collettività che opera nell'ambiente di lavoro". Tra le forme più ricorrenti di persecuzione psicologica, vengono indicate come esempio: calunniare o diffamare un lavoratore, oppure la sua famiglia; negare deliberatamente informazioni relative al lavoro oppure fornire informazioni non corrette a riguardo; sabotare o impedire in maniera deliberata l'esecuzione del lavoro; escludere in modo offensivo il lavoratore, oppure boicottarlo o disprezzarlo; esercitare minacce, intimorire o avvilire la persona, come nel caso di molestie sessuali; insultare, fare critiche esagerate o assumere atteggiamenti o reazioni ostili in modo deliberato; controllare l'operato del lavoratore senza che lo sappia e con l'intento di danneggiarlo; applicare sanzioni penali amministrative ad un singolo lavoratore senza motivo apparente, senza dare spiegazioni, senza tentare di risolvere insieme a lui/lei i problemi". Le conseguenze del mobbing coinvolgono più soggetti.L'evidenziarsi di conflitti in ambito lavorativo precipita l'individuo in una condizione di estremo disagio psicologico che lo può portare ad un crollo del suo equilibrio psicofisico.Sulla comunità di lavoro gli effetti del mobbing determinano aumento delle divergenze tra colleghi di lavoro, formazione di gruppi e fazioni, tendenza a ingigantire i problemi, aumento della litigiosità di gruppo, senso generale di sfiducia e insicurezza, allontanamento di singoli dalla solidarietà di gruppo.Sull'azienda infine possono determinare riduzione della produttività e dell'efficienza, aumento del dissenso, ostruzionismo e boicottaggio, intolleranza alle tensioni, mancanza di cooperazione nelle situazioni di emergenza, perdita di consapevolezza degli obiettivi comuni, ricerca continua di "colpevoli"Rilevanti sono i costi per l'azienda. Una vittima in stato avanzato di mobbing è assente dal posto di lavoro per malattia per molti giorni l'anno: il costo che questa persona provoca ricevendo uno stipendio dall'azienda per un servizio che non svolge si raddoppia perché l'azienda deve anche pagare qualcuno che lo sostituisca. Inoltre il mobbing costa già nella sua fase iniziale in termini di rendimento i mobber perdono circa il 10% del loro tempo di lavoro per mobbizzare la loro vittima, mentre chi è mobizzato non rende più pienamente perché la pressione psicologica a cui è sottoposto gli causa un evidente calo di attenzione e di efficienza nelle prestazioni (fino al 50%) In Italia la situazione è peggiorata dal fatto che la vittima del Mobbing è isolata: essa sente attorno a se una situazione grave, insopportabile, ma non ha la possibilità di parlare con nessuno perché il fenomeno del Mobbing è del tutto sconosciuto.Il problema delle misure d adottare contro le forme di persecuzione psicologica al fine di riuscire a realizzare un ambiente di lavoro sano e vivibile è stato affrontato in modo serio e determinato dall'Ente nazionale per la salute e sicurezza svedese che ha emanato delle disposizioni antimobbing entrate in vigore sin dal 31 marzo 1994.Alcune misure di ordine generale che il datore di lavoro può adottare per prevenire le forme di persecuzione nei luoghi di lavoro, come elaborare una politica ad hoc per l'ambiente di lavoro che, tra l'altro, illustri le intenzioni, gli obiettivi e l'atteggiamento di ordine generale nei confronti dei propri dipendenti; elaborare delle procedure che garantiscano condizioni psicologiche e sociali nei luoghi di lavoro le migliori possibili, anche per quanto concerne la situazione lavorativa e l'organizzazione del lavoro; adottare misure per impedire che si manifestino reazioni negative sul lavoro, ad esempio elaborando delle regole che incoraggino un clima di rispetto e di amicizia. Sono soprattutto il datore di lavoro e i suoi rappresentanti che per primi devono dare il buon esempio in tal senso.I quadri e i dirigenti devono ricevere una formazione tale da consentire loro di gestire le materie che rientrano nelle leggi di diritto del lavoro, gli effetti delle varie condizioni di lavoro sulle persone, i rischi di conflitto all'interno dei gruppi di lavoratori, in modo che siano in grado di rispondere con prontezza con un sostegno qualificato a quei lavoratori che si trovassero in situazioni di stress e di crisi..Nessuno dovrebbe fare in modo di celare eventuali forme di persecuzione, neppure in presenza di un rischio di conflitto di lealtà. Tutti i problemi che si presentassero in un luogo di lavoro devonoessere affrontati rapidamente e in maniera pertinente e rispettosa. Le soluzioni vanno trovate attraverso il dialogo e misure atte al miglioramento delle condizioni di lavoro degli interessati. Nella politica di prevenzione relativa all'ambiente di lavoro il datore di lavoro deve predisporre un piano di intervento per quanto concerne gli aspetti psicologici, sociali e organizzativi dell'ambiente di lavoro che sono altrettanto importanti dei fattori di ordine fisico o tecnico.E' importante che ogni lavoratore sia consapevole della propria capacità di contribuire ad instaurare un buon clima di lavoro, del fatto che questo rientri nei suoi doveri. Le soluzioni ai problemi vanno ricercate in primo luogo attraverso l'elaborazione di metodi di lavoro, l'assegnazione del lavoro, la comunicazione. I servizi di medicina del lavoro possono fornire un importante contributo in tal senso ed essere di aiuto durante il processo di ricerca delle soluzioni. Un lavoratore assentatosi dal lavoro per malattia a causa degli effetti sulla sua salute di qualche forma di persecuzione psicologica debba essere aiutato a ritornare al suo posto di lavoro al più presto possibile. Un rapido inserimento dipende in gran parte dal fatto di mantenere dei contatti positivi con la persona, sia egli in malattia o meno, e dall'opportunità che la persona ha di parlare privatamente sia con i compagni di lavoro sia con il datore di lavoro in merito a quanto è accaduto.In questi termini si orientano le proposte di quest'incontro.Il sistema di relazioni sindacali deve mettere in atto codici di comportamento per la tutela della dignità delle donne e degli uomini in azienda che siano validi esempi da praticare: azienda ed organizzazioni sindacali devono impegnarsi, ognuno nell'ambito delle proprie competenze ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona ed ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali. Il codice di comportamento deve essere strutturato, proceduralizzato e sanzionatorio, innovativo ed impegnativo per entrambe le parti. Il punto di ascolto intende offrire assistenza e servizi con una azione quasi di tutor affiancandoli nel percorso di difesa anche legale della propria dignità professionalità e del posto di lavoro oltre che nell'opera di recupero psico.-fisico che spesso si rende necessaria in situazioni di grande stress come quelle descritte.

CODICE DI CONDOTTA ANTIMOBBING DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE VIOLENZE MORALI, FISICHE E LA PERSECUZIONE PSICOLOGICA A TUTELA DELLA DIGNITA' DEGLI UOMINI E DELLE DONNE NELL'AMBIENTE DI LAVORO IN CONFORMITÀ DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 20 SETTEMBRE 2001


Il C.P.O. al fine di promuovere una nuova sensibilizzazione ai problemi del clima relazionale nei luoghi di lavoro e al fine di migliorare la comunicazione tra Amministrazione e lavoratrici e lavoratori APPROVA Il seguente codice di condotta è diretto:a) a tutelare qualsiasi lavoratrice e lavoratore da atti e comportamenti ostili, perpetrati nell'ambito dei rapporti di lavoro, che assumono le caratteristiche della violenza morale e della persecuzione psicologica ;b) a tutelare il benessere psico-fisico delle persone, come valore fondamentale della "salute";c) a migliorare i servizi dell'Amministrazione riconoscendo l'importanza del clima
relazionale nei luoghi di lavoro, come essenziale supporto per il miglioramento della qualità dei servizi stessi e di conseguenza della soddisfazione degli utenti.

ART. 1
(Dichiarazione di principio)

E' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.E' inammissibile ogni atto vessatorio, critica o maltrattamento volto a discriminare, screditare o comunque danneggiare il lavoratore/lavoratrice nella propria carriera, status e nella propria integrità di persona.

ART. 2
(Mobbing: definizioni e tipologie)

1) Per mobbing si intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratrici e lavoratori da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sopraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzino come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
2) In particolare gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1) possono consistere in:· calunnie o diffamazioni sistematiche;· pressioni o molestie psicologiche;· maltrattamenti verbali ed offese personali;· minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire anche in forma velata ed indiretta;· critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;· delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all' amministrazione;· esclusione od immotivata marginalizzazione dall'attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni;· attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare, seri disagi in relazione alle condizioni psicologiche del lavoratore;.· attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;· impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro;· marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale;· esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi;· atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza di lingua e di religione.

ART. 3
(Ambito di applicazione e responsabilità)

1) Sono tenuti all'osservanza dei principi e delle finalità del presente codice tutti i dipendenti e tutte le persone che entrano in contatto con l'amministrazione e con il suo personale a qualsiasi titolo.
2) Sono responsabili dell'applicazione del codice le/i dirigenti, in quanto il comportamento discriminatorio è una violazione del dovere di assumere comportamenti conformi alle funzioni che esse/i sono tenute/i a far rispettare.
3) L'amministrazione, nella ordinaria attività di verifica della trasparenza delle procedure inerenti il personale relativamente ad assunzioni, assegnazioni al servizio, trasferimenti, percorsi di carriera, riconoscimenti professionali, orari di lavoro, partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, presta, con il necessario coinvolgimento del CPO, particolare attenzione alla prevenzione dell'insorgere di fenomeni di mobbing. Interviene, altresì, sulla organizzazione del lavoro ponendo particolare attenzione a determinate situazioni nelle quali serve una maggiore tutela, adottando interventi di sostegno nei confronti delle/i lavoratrici/ori in condizioni di svantaggio personale, familiare e sociale;
4) L'amministrazione in accordo con altri enti o associazioni predispone interventi formativi e informativi tesi a favorire la cultura del rispetto tra le persone.
5) L'amministrazione garantisce il patrocinio legale nei casi di ricorso in giudizio e il sostegno psicologico alle persone vittime di molestie morali e psicologiche e a tal fine assicura le risorse necessarie e individua gli strumenti in conformità alle disposizioni contrattuali.

ART 4
(Formazione e informazioni)

L'amministrazione si impegna a disporre affinché la problematica del mobbing sia trattata nei programmi di formazione e aggiornamento professionale. Fornisca altresì informazioni sulle norme di prevenzione, comunica al personale i dati relativi al consigliere di fiducia, consegna a tutti i dipendenti copia del presente codice di comportamento e diffonde lo stesso attraverso l'esposizione negli appositi spazi.

ART. 5
(Norme transitorie)

Nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento di una legge in materia, si ritiene utile fare riferimento alla figura della Consigliera/e di fiducia già istituita con il codice di condotta contro le molestie sessuali e disciplinata dagli art. 3 e seguenti del predetto codice adottato dal C.P.O. nella seduta del 2 aprile 2001