Cass. Civ. Sez. lavoro, 14.06.2007, n.13869



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente
Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere
Dott. LUPI Fernando - Consigliere
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da:
R.F., elettivamente domiciliato in ROMA., VIA VALADIER 1, presso lo STUDIO LEGALE
GIUFFRIDA, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIUFFRIDA ROBERTO e ANDREA
BAHOLOMEI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 445/05 della Corte d'Appello di ANCONA del 30.9.05, depositata il 10/10/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/04/07 dal Consigliere Dott.
Giovanni MAMMONE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso visto l'art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, con le
conseguenze di legge.

Svolgimento del processo

R.F., docente di storia e filosofia presso il Liceo classico "(OMISSIS)" di (OMISSIS), ricorse al giudice del lavoro di Ascoli Piceno denunziando di essere vittima di comportamenti vessatori e persecutori (cd. mobbing) da parte del Preside e del Provveditore agli studi e chiedendo il risarcimento del danno economico e biologico a lui derivato da tale condotta.
Rigettata la domanda, il predetto proponeva appello insistendo nella originaria richiesta risarcitoria e lamentando la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti. L'appellato Ministero si costituiva e, a sua volta, ribadiva con appello incidentale la carenza di giurisdizione dell'a.g.o. già sostenuta in primo grado.
Con sentenza del 30.9-10.10.05 la Corte di appello di Ancona ribadiva la propria giurisdizione e,
sull'appello principale, rilevava che l'articolato di prova dedotto dal ricorrente era in gran parte ripetitivo della documentazione prodotta, costituita da corrispondenza ed atti amministrativi.
Richiamato il contenuto di una relazione ispettiva prodotta dall'appellato Ministero, contro la quale il R. non aveva mosso alcuna obiezione, rilevava la mancanza dei lamentati comportamenti vessatori e rigettava l'appello.
Il R. chiede la cassazione di questa sentenza deducendo quattro motivi: a) nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4 non avendo la Corte d'appello menzionato nel dispositivo il rigetto dell'appello incidentale; b) omessa pronunzia in dispositivo sulla questione di giurisdizione risultandone alterato il regime della soccombenza e conseguentemente quello delle spese; c) violazione dell'art. 51 c.p.c., comma 2, in quanto il Presidente della Corte di appello, investito di richiesta di astensione dei componenti del collegio giudicante, aveva erroneamente motivato il provvedimento di rigetto dell'astensione; d) violazione dell'art. 420 c.p.c. per la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado ed in appello. Si è costituito con controricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Ravvisandone i requisiti, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venisse trattato in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. e ha presentato le conclusioni indicate in epigrafe.
Motivi della decisione Tutti i motivi sono infondati.
Per quanto riguarda il primo, deve rilevarsi che il collegio giudicante ha qualificato quale eccezione l'appello incidentale del Ministero in punto di carenza di giurisdizione; a prescindere dalla mancanza di un interesse a impugnare sul punto la sentenza, deve rilevarsi la non necessità di statuizione espressa sulla giurisdizione quando il giudice passi direttamente alla trattazione nel merito. Il secondo motivo è assorbito per l'infondatezza del primo.
Il terzo motivo attiene ad un vizio non deducibile ex art. 360 c.p.c. dato che il ricorrente contestando il provvedimento presidenziale in materia di astensione contesta il merito della decisione e non una violazione procedimentale deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 4. Tali doglianze, comunque, appaiono più che altro dirette ad anticipare le contestazioni di merito inserite nell'ultimo motivo a proposito del rigetto delle istanze istruttorie.
L'ultimo motivo nel lamentare la mancata ammissione dei mezzi istruttori testimoniali non contesta il convincimento dei giudici di merito in punto di insussistenza della condotta vessatoria, basato su dati probatori di carattere documentale, ma mira a delineare una diversa lettura degli eventi che caratterizzarono il suo rapporto di lavoro basata su sue congetture e non sul rilievo di vizi motivazionali della pronunzia impugnata.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in Euro 30,00, oltre Euro 20,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007