Tribunale di Ivrea, 17.11.2005 n.94



Sentenza

TRIBUNALE DI IVREA

S E N T E N Z A n.94 del 17 novembre 2005


nella causa recante il n. 131/2002 di R.G. Lavoro, promossa da:
C. M. rappresentata e difesa dall'avv. S. B. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ivrea ........ n. ...., giusta delega in data 13.5.02 a margine del ricorso (RICORRENTE)
contro:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI s.c.a r.l. con sede in e, in persona del Presidente _________, rappresentata e difesa dagli avvocati A. P. P.e P. D. L. P. e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Ivrea, ............ per procura in calce al ricorso introduttivo (CONVENUTO )

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: contrariis reiectis; - previa ammissione delle prove dedotte, ivi comprese eventuali CTU contabile sulle esatte spettanze della ricorrente e CTU medico legale volta all'accertamento delle condizioni di salute della ricorrente in conseguenza dei comportamenti datoriali di cui alla presente causa; - accertare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al livello di quadro ai sensi del CCNL applicabile alle banche di credito cooperativo per il periodo intercorrente dal 1.1.1991 al 1.1.1997; - condannare la convenuta al pagamento a favore della ricorrente della somma di Lire 9.227.168 pari a euro 4.765,43 a titolo di differenze retributive, di cui euro 4436,78 a titolo di lavoro straordinario ed euro 328,65 a titolo di TFR; - condannare la convenuta al pagamento a favore della ricorrente di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico e patrimoniale conseguente al trasferimento illegittimo ed al demansionamento, quantificata in via equitativa dal Giudice in misura percentuale al 100 % della retribuzione globale di fatto della ricorrente per il periodo di demansionamento pari ad euro 57.073,35, ovvero in misura percentuale al 60% e cioè pari ad euro 34.244,00, o comunque nella misura che il giudicante riterrà di equità; - condannare la convenuta a risarcire a favore della ricorrente il danno biologico conseguente ai comportamenti datoriali di cui al presente giudizio, danno quantificato in Lire 75.000.000 pari ad euro 38.734,27 ed al danno morale quantificato in Lire 37.500.000 pari a euro 19.367,13, o nella maggiore o minor somma quantificata da disponenda CTU, oltre al risarcimento dei costi sostenuti per spese mediche per euro 327,28; - respingere la domanda riconvenzionale formulata e per l'effetto assolvere la ricorrente da ogni domanda avversaria o, in subordine, compensare, anche parzialmente, le reciproche ragioni di debito e credito. - con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Per il convenuto: reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; In via riconvenzionale: condannarsi la ricorrente, previa occorrendo CTU contabile, a restituire l'importo di £. 6.232.977 (pari a euro 3.219,06) erroneamente ed indebitamente erogato ed al pagamento dell'ulteriore somma di L. 6.232.977 (pari a euro 3.219,06) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 104 CCNL applicato, per un totale complessivo di £. 12.465.954 (pari a euro 6.438,12) e/o in quella veriore misura che verrà accertata in corso di causa. Nel merito: respingersi il ricorso avversario e, conseguentemente, assolversi parte convenuta da ogni domanda avversaria. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17/5/2002 e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, C.M. conveniva in giudizio la B.C.C.. 4 Esponeva la ricorrente che era stata dipendente della convenuta dal 22/5/1982 al 14/11/2000, allorquando si era dimessa; che, pur svolgendo di fatto funzioni riconducibili alla figura del quadro sin dal 1/1/1991, solo a partire dal 1/1/1997 le era stata formalmente riconosciuta la relativa qualifica; che, a far data dal 1/9/1999, era stata illegittimamente trasferita da direttore presso la filiale di S./C. a Settorista Privati presso la filiale di ......., con un sostanziale demansionamento professionale in violazione del disposto dell'art. 2103 c.c.; che, in ragione di continue contestazioni disciplinari e del complessivo atteggiamento datoriale integrato dal trasferimento e dal comportamento successivo (quale la revoca di un piano ferie, l'esclusione dalla qualità di socio della Cooperativa da parte della BCC, le modalità di gestione di un mutuo erogatole come dipendente), era stata oggetto di un comportamento vessatorio da parte del datore di lavoro. Sulla base di tale narrativa, la Cignetti richiedeva l'accertamento dell'effettivo svolgimento, nel periodo 1/1/1991-1/1/1997 (rectius, 1/1/1991-31/12/1996), di attività professionale inquadrabile nel livello di quadro ai sensi dell'art. 18 CCLN applicabile, con conseguente condanna del convenuto alla corresponsione delle differenze retributive dovute, quantificate in euro 4.765,43; l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento da S... a Torino per avvenuto demansionamento, con conseguente condanna del convenuto a risarcire il danno biologico e patrimoniale, quantificato nel 100% della retribuzione globale di fatto per il periodo di demansionamento, e cioè in euro 57.073,35; l'accertamento dell'avvenuto comportamento integrante mobbing da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso a pagare, a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale, la complessiva somma di euro 58.428,68. Con comparsa depositata il 25/11/2002, si costituiva in giudizio la BCC, resistendo alla domanda ex adverso e chiedendone il rigetto. In particolare, sotto il profilo processuale, si eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. dei crediti asseritamente maturati dalla ricorrente anteriormente al 12/6/1996, in ragione del fatto che la prima richiesta di pagamento era stata ricevuta dalla BCC il 12/6/2001; e si eccepiva altresì l'avvenuta prescrizione quinquennale o decennale di parte dei diritti retributivi e risarcitori derivanti dal lamentato demansionamento da mobbing, per essere le relative pretese per la prima volta state azionate con la comunicazione 11/2/2002 della DPL di Torino. Nel merito, comunque, si deduceva che non vi era stato esercizio di mansioni riconducibili a quelle del livello quadro nel periodo antecedente al 1997; che il trasferimento effettuato da S.. a Torino era stato legittimo, non avendo comportato lo svolgimento di mansioni inferiori, ma equivalenti se non addirittura superiori; che nessun comportamento riconducibile a mobbing era stato posto in essere, e che in particolare tutte le contestazioni disciplinari, peraltro mai sfociate in sanzioni, erano del tutto giustificate. Per tali motivi, si instava per l'integrale rigetto della domanda attorea. In via riconvenzionale, poi, si deduceva che la Cignetti aveva rassegnato le dimissioni senza il preavviso del mese previsto dall'art. 104 CCLN; che pertanto, doveva essere trattenuta da parte del datore l'indennità sostitutiva di mancato preavviso, pari ad euro 3.219,06; che invece, per mero errore materiale della banca, non solo l?indennità non era stata trattenuta, ma era addirittura stata erogata alla lavoratrice; che quindi, la stessa doveva essere condannata a restituire il doppio dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, per la complessiva somma di euro 6 6.438,12. Per tali motivi, si instava per la condanna della ricorrente, in via riconvenzionale, a corrispondere alla BCC la somma di euro 6.438,12. Disposto lo spostamento della prima udienza a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale della convenuta ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione da parte del precedente Giudice assegnatario della causa, la stessa veniva istruita con l'esame degli undici testi indotti dalle parti. Dopo la rinuncia delle parti, reciprocamente accettata ed autorizzata da questo Giudice, nel frattempo nominato nuovo Istruttore, ad escutere gli ulteriori testi inizialmente indicati, veniva concesso termine alle parti per illustrare con memorie scritte le proprie conclusioni. All'udienza del 17/11/2005, dopo discussione ad opera dei procuratori delle parti, questo Giudice decideva la controversia dando lettura del dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Come esposto in parte narrativa, la prima domanda di parte ricorrente concerne il preteso riconoscimento dell'avvenuto svolgimento delle superiori mansioni di quadro, con conseguente condanna di parte convenuta a pagare le differenze retributive dovute. Sul punto, fermo restando che alla C. M. è comunque stata riconosciuta la qualifica di quadro a partire dal 1/1/1997, non pare accoglibile l'eccezione della difesa di parte convenuta (cfr. punto A della memoria conclusiva), che ritiene come la domanda di inquadramento superiore sia limitata al periodo successivo al 1/1/1996, data in cui la C. ha dedotto di avere iniziato a svolgere le mansioni di responsabile della tesoreria integrata, così come emerge dal punto 5 del ricorso. In realtà, pur dovendo dare atto che la tecnica narrativa della difesa di parte ricorrente può ingenerare qualche equivoco, deve essere evidenziato come non solo dalle conclusioni espressamente rassegnate sul punto (cfr. pagina 28 del ricorso: accertare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al livello di quadro ai sensi del CCLN applicabile alle banche di credito cooperativo per il periodo intercorrente dal 1/1/1991 al 1/1/1997), ma anche dal complessivo tenore dell'atto (cfr. punto 7 e seguenti del ricorso), emerge con chiarezza come parte ricorrente richieda la declaratoria di inquadramento superiore a far data dal gennaio 1991, non già dal 1996; e come quindi, ad avviso della ricorrente, lo svolgimento delle mansioni di responsabile della tesoreria integrata, lungi dall'essere il momento iniziale a decorrere dal quale sono state esercitate le funzioni di quadro, rappresenta piuttosto una delle mansioni svolte successivamente al gennaio 1991 e ritenute come corrispondenti alla posizione di quadro.
A1) Parimenti inaccoglibile è la seconda eccezione di parte convenuta (cfr. punto B della memoria conclusiva), secondo la quale parte ricorrente ha omesso di dedurre con precisione le circostanze di fatto idonee, se provate, ad acclarare come l'attività svolta dalla C. integri le mansioni di quadro. Sul punto, basta osservare che, da pagina 4 a pagina 9 del ricorso, e cioè nel punto 12 del ricorso stesso, parte ricorrente ha dedotto, con elencazione certamente puntuale ed esaustiva, una serie di mansioni asseritamene svolte ed idonee, ad avviso della ricorrente stessa, ad integrare lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello di quadro.
A2) Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata sempre dalla difesa di parte convenuta relativamente alle differenze retributive, è pacifico insegnamento giurisprudenziale, che questo Giudice condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, quello secondo il quale l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore, si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente comunque nella pendenza del rapporto di lavoro; mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica, si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. Cass. 7116/2005, Cass. n. 7911/1997, Cass. n. 6750/1996, Cass. n. 8614/1991, Cass. n. 4996/1990, Cass. n. 2557/1990, Cass. n. 1051/1988, Cass. n. 7936/1987, Cass. n. 8665/1987, Cass. n. 2628/1986, Cass. n. 4638/1985, Cass. n. 1497/1985, Cass. n. 495/1983, Cass. n. 5312/1982, Cass. n. 4916/1981), decorrente in costanza del rapporto di lavoro solo se esso sia dotato di stabilità reale (cfr. Corte Cost. n. 63/1966). Consegue che, fermo restando il diritto di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia dichiarativa circa l'effettivo svolgimento o meno delle superiori mansioni di quadro, l'eventuale diritto alle differenze retributive, come correttamente eccepito dalla difesa di parte convenuta, è effettivamente prescritto per il periodo antecedente al 12/6/1996. Infatti, da un lato non è in discussione che, avendo la BCC sempre occupato più di quindici dipendenti, il rapporto per cui è causa era dotato di stabilità reale, e quindi anche il termine quinquennale di prescrizione delle differenze retributive decorre in costanza di rapporto di lavoro; dall'altro lato, altrettanto pacifico è che il primo atto interruttivo della prescrizione risale alla richiesta di pagamento delle differenze retributive tramite missiva ricevuta dalla BCC il 12/6/2001 (cfr. doc. 35 fascicolo di parte ricorrente). Discende allora necessariamente che, retroagendo di un quinquennio ex art. 2948 n. 4 c.c. dal 12/6/2001, sono prescritti gli eventuali crediti retributivi antecedenti al 12/6/1996, id est sono prescritti cinque anni e mezzo rispetto ai sei anni in cui la ricorrente deduce l'esercizio di fatto di mansioni superiori.
A3) Muovendo al merito della vicenda, ritiene il Giudice solo parzialmente fondata la domanda della ricorrente di accertamento dell'avvenuto svolgimento di funzioni di quadro anche nel periodo 1/1/1991-31/12/1996, data successivamente alla quale, con decorrenza 1/1/1997, la stessa BCC ha comunque inquadrato la C. in tale livello. In particolare, la domanda di inquadramento superiore risulta accoglibile solo a partire dal 1/1/1992, pur se non anche a partire dal 1/1/1991. Conducono a tale conclusione sia le risultanze istruttorie testimoniali relative all'attività concretamente svolta dalla C. nel periodo 1992-1996; sia una valutazione logico-deduttiva circa l'assoluta uguaglianza delle funzioni svolte dalla C. nel periodo antecedente al 1997, rispetto a quelle svolte nel periodo successivo al 1997, allorquando è stata la stessa BCC a ritenere che le funzioni concretamente svolte dalla lavoratrice fossero riconducibili a quelle di quadro. Invero, sotto il primo profilo, va evidenziato come, ai sensi dell'art. 18 CCNL applicato, sono da ritenere quadri coloro che, in via continuativa e prevalente, svolgono mansioni che richiedono elevata preparazione professionale in vari settori dell'attività aziendale o alta specializzazione in taluno di essi, con autonomia decisionale nell'ambito di direttive generali, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, ed in particolare, tra gli altri, il personale di elevata professionalità che, adibito a mansioni di consulenza qualificata nel campo finanziario e dello sviluppo, esplica la sua attività con autonomia di decisione, in via continuativa, nell'ambito delle direttive ricevute. Ciò posto, è stato processualmente provato come dal 1985 al 1991 la C. ha lavorato come mera operatrice di sportello (cfr. deposizioni testi ---------); mentre, a partire dal 1991, anche a seguito dell'entrata in vigore di modifiche legislative, ed in particolare della legge 1/1991, la ricorrente si è occupata del settore investimenti, operando all'interno dell'Ufficio Titoli. Tuttavia, nel primo anno di attività, id est nel 1991, la C. è stata affiancata al responsabile dell'Ufficio, dal quale comunque dipendeva, mentre solo a partire dal 1992 è stata lei stessa ad assumere direttamente la responsabilità di gestione dell'Ufficio (cfr. riconoscimento confessorio da parte ricorrente nel capo 8 della narrativa del ricorso). Proprio a partire dal 1992, in conformità alla declaratoria contrattuale circa le mansioni del quadro, la lavoratrice ha svolto mansioni che richiedono elevata preparazione professionale in vari settori dell'attività aziendale o alta specializzazione in taluno di essi, con autonomia decisionale nell'ambito di direttive generali, in particolare risultando adibita a mansioni di consulenza qualificata nel campo finanziario e dello sviluppo. Circa l'effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile dell'ufficio titoli, conferma il teste ______, il precedente responsabile, che passai le consegne di responsabile dell'Ufficio Titoli alla C. Quanto allo svolgimento di mansioni di elevata professionalità con autonomia decisionale nell'ambito delle direttive generali, chiarisce il teste _______, ex vice direttore generale della BCC, che le scelte in ordine all?amministrazione della liquidità, se acquistare titoli di un certo tipo anziché di un altro, le faceva la C., pur se poi era il CdA a ratificare; che la C. poteva scegliere titoli e cifre, pur ovviamente nell'ambito di direttive generali; che era lei a dire quando aveva prenotato per l'asta dei BOT e il Consiglio ratificava; che l'Ufficio titoli da lei diretto, dipendeva dalla direzione generale, non dal direttore di filiale; che 11 l'interlocutore della Coogestioni era la C.; che era lei a scegliere la controparte come banca, in base alla convenienza, optando per Iccrea o altri, ovviamente nei limiti stabiliti dal CdA; che ?era lei a stabilire il portafoglio di negoziazione, a trattare le commissioni? stabiliva i prezzi dei titoli obbligazionari venduti e ricomprati; che era la stessa ricorrente a ricevere le informazioni ricevute dalla federazione BCC che la C. filtrava in base alle esigenze della banca e della clientela.? Aggiunge poi lo stesso teste __________che bisognava tenere una divisione fra chi si occupava del portafoglio della banca e chi si occupava dei titoli per conto della clientela; però io materialmente non mi sono mai occupato del portafoglio della banca, non ho mai verificato la possibilità di fare acquisti: questo era gestito dalla C. Infatti, la C. svolgeva tali operazioni operando su due terminali diversi: accedeva all'uno con la sua password, all'altro con la mia password. Da ultimo, il teste conferma che, a decorrere dal 1995, la Struttura Integrata ha sostituito i due ruoli sopradetti, e che tutto è confluito sotto la responsabilità della ricorrente: ?la struttura integrata era composta da una persona sola ed era la C. Alla luce di tutto quanto sopra, deve concludersi che sin dal 1992 la C. ha concretamente svolto mansioni riconducibili alla figura del quadro, svolgendo compiti che richiedevano ?elevata preparazione professionale in vari settori dell'attività aziendale o alta specializzazione in taluno di essi, con autonomia decisionale nell'ambito di direttive generali, ed in particolare dapprima essendo responsabile della struttura separata dell'Ufficio Titoli, e poi della Struttura Integrata. 12 La conclusione sopra raggiunta trova poi ulteriore indiretta conferma nel fatto che la BCC ha comunque riconosciuto alla C. la posizione di quadro a decorrere dal 1/1/1997; che, per pacifica deposizione di tutti i testi, l?attività svolta dalla C. nel 1997 era la stessa svolta in precedenza, quantomeno dal 1996, allorquando era divenuta responsabile della tesoreria integrata; che la BCC mai ha dedotto di avere conferito alla C. la posizione di quadro a titolo di posizione di maggior favore, senza quindi che vi fosse effettivo svolgimento di mansioni riferibili a quelle dell'inquadramento. Consegue che se è la stessa BCC a ritenere le funzioni della C. riconducibili a quelle di quadro a decorrere dal 1997, essendo tali funzioni le stesse svolte in precedenza, deve ritenersi che è la stessa BCC a riconoscere implicitamente che anche le funzioni in precedenza svolte sono riconducibili a quelle di quadro. Concludendo sul punto, quindi, deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello di quadro ai sensi dell'art. 18 CCLN, anche nel periodo 1/1/1992-31/12/1996.
A4) Detto del diritto all?inquadramento superiore, discende il diritto della ricorrente ad ottenere le conseguenti differenze retributive. Tuttavia, già si è sopra spiegato, sub A2, che tale diritto è prescritto nel periodo antecedente al 12/6/1996, e che pertanto le differenze retributive possono essere accordate solo con riferimento al periodo 12/6/1996-31/12/1996, atteso che, a partire dal 1/1/1997, alla C. è comunque stata riconosciuta la posizione di quadro dalla BCC stessa. Ciò posto, alla ricorrente devono essere riconosciuti ? 2.450,00, a titolo di differenze retributive e di integrazione del TFR, a seguito del riconoscimento delle 13 indennità economiche spettanti per l?inquadramento alla superiore qualifica del quadro nel periodo 12/6/1996-31/12/1996. In particolare, ? 2.339,67 spettano alla ricorrente per retribuzione ordinaria e straordinaria, così come da conteggio depositato dalla difesa il 15/11/2005 ad integrazione di quello depositato in sede di ricorso introduttivo, conteggio qui richiamato in quanto preciso, analitico ed immune da vizi. Per quanto riguarda invece l?incidenza della maggior retribuzione sul TFR, non può essere integralmente accordata la somma richiesta da parte ricorrente di ? 173.71, atteso che tale somma comprende anche la maggior retribuzione accordata per il lavoro straordinario; mentre l?art. 101 CCLN applicabile, prevede espressamente che, ai fini del compito del TFR ed in sostituzione del disposto del secondo comma dell'art. 2120 c.c., la retribuzione annua comprende le seguenti voci retributive, con esclusione di quanto altro non corrisposto, e nell'elenco che segue non vi è indicata la voce relativa al lavoro straordinario. Stante comunque la pochezza della somma in contestazione di ? 173,71, che renderebbe del tutto antieconomica una CTU sul punto, si ritiene equo, ex artt. 1226 e 432 c.p.c., accordare circa il 60% della cifra richiesta, sul presupposto che circa il 60% dell'integrazione del TFR riguardi il lavoro ordinario, e come tale sia legittimamente stato computato ai fini del ricalcolo del TFR stesso, mentre circa il 40% riguarda il lavoro straordinario, che si è detto non deve invece essere computato nel ricalcolo del TFR. Consegue che la somma complessivamente dovuta per maggiorazioni retributive e ricalcolo del TFR diviene di euro 2.450,00 (euro 2.339,67 per differenze retributive ed euro 110,33 per incidenza sul TFR). 14 Su tale somma capitale vanno poi accordati, ex art. 429 comma 3 c.p.c., interessi e rivalutazione, dalla domanda giudiziale, radicata col deposito del ricorso in data 17/5/2002, al saldo.
B) Venendo ora all'esame della seconda domanda di parte ricorrente, relativa alla declaratoria di illegittimità del trasferimento da S...... a Torino per violazione dell'art. 2103 c.c., in ragione del demansionamento operato con tale trasferimento, la domanda è fondata, e come tale va accolta. Si osserva in proposito come sia pacifico tra le parti che, con provvedimento avente efficacia a decorrere dal 1/9/1999, la C. è stata trasferita dalle funzioni di Direttore/Preposto (ha spiegato teste _________, vice direttore generale della BCC, che i due termini sono sinonimi) della Filiale di S......., a Settorista Privati della sede distaccata di Torino. Ciò posto, ad avviso di questo Giudice non può essere revocato in dubbio il fatto che il passaggio dalle mansioni di direttore di una Filiale a quelle di Settorista Privati (id est alla posizione di un dipendente bancario che si occupa di consigliare alla clientela privata i possibili investimenti: cfr. in particolare capo 13 delle prove dedotte dalla stessa convenuta a pagina 38 della comparsa di risposta), rappresenti in concreto un passaggio a mansioni inferiori. Sul punto, basta osservare che mentre il direttore della Filiale di S...... doveva comunque coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla filiale (circa cinque persone, secondo la deposizione del teste Q......) rispondendo solo al direttore generale ed al CdA, il Settorista Privati della sede distaccata di Torino (che occupava al tempo sette persone, secondo la deposizione dei testi _________) non coordinava il lavoro di nessuno, e doveva comunque rispondere al direttore della sede distaccata; figura, quest'ultima, in tutto e per tutto assimilabile a quella del direttore di filiale, tanto è vero che, al momento del trasferimento della C., è stato l?ex direttore della sede distaccata di Torino, , a prendere il posto della C. quale direttore della Filiale di S... Da altra angolazione, poi, il prestigio e lo status -paramenti comunque utilizzabili ai fini del vaglio della equivalenza o meno delle mansioni (per tutte, cfr. Cass. n. 3623/1995)- che conseguono alla posizione di Direttore di Filiale, sono certamente superiori a quelli connessi alla figura di un mero dipendente quale il Settorista Privati. Consegue che, mentre sarebbe certamente stato legittimo ex art. 2103 c.c., in quanto non demansionante, il passaggio da direttore della Filiale di S..... a Direttore della sede distaccata di Torino e viceversa (ciò che è appunto avvenuto per M..), risulta invece illegittimo il trasferimento da direttore della filiale di S... a Settorista Privati della sede distaccata di Torino. Infatti, come sopra evidenziato e con riferimento al livello di autonomia e responsabilità raggiunto, il direttore di S.. coordina il lavoro di cinque persone, rispondendo solo al CdA ed al Direttore Generale; mentre il Settorista Privati di Torino non coordina il lavoro di nessuno, e, in una struttura di sette persone, risponde al direttore, ciò che rende la sua posizione, senza dubbio, di minor rilevanza e di minor prestigio. Né pare condivisibile l?argomentazione di parte convenuta, laddove, per supportare la propria tesi dell'assenza di demansionamento, evidenzia come, sulla scorta dell'istruttoria svolta, sia stato provato che i poteri del direttore di filiale erano comunque limitati; che a Torino vi era effettivo bisogno di un dipendente che svolgesse le funzioni di Settorista Privati; che la sede distaccata di Torino aveva un volume di affari superiore alla filiale di S.. ed era in costante crescita; che 16 per sostituire la C.., allorquando ella si assentò per malattia, fu assunta addirittura una persona esterna alla BCC e subito posizionata nel livello di quadro. Invero, con riferimento alla pochezza dei poteri del direttore di filiale, basta osservare che tali poteri erano comunque maggiori di quelli del Settorista Privati, atteso che il direttore, come già più volte ricordato, comunque dirigeva e coordinava il lavoro di altri dipendenti, ciò che invece il Settorista non faceva. Quanto al fatto che, effettivamente, la sede distaccata di Torino necessitasse di un Settorista Privato, la questione non è rilevante ai fini del giudizio, atteso che la ricorrente censura il trasferimento non già sotto il profilo della sua non necessità organizzativa, bensì sotto il diverso e distinto profilo del demansionamento, che in tutta evidenza ben può esistere anche laddove il trasferimento risponda ad una reale necessità aziendale. Relativamente poi al fatto che la sede distaccata di Torino fosse in costante crescita e producesse un volume di affari superiore alla filiale di S.., anche in questo caso trattasi di circostanza non rilevante, posto che la presenza o meno di un demansionamento va valutata principalmente con riferimento alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore (nel caso di specie a quelle di direttore e di settorista), più che alla quantità di utili raggiunti dalle due filiali. Circa infine l?avvenuta assunzione di una lavoratrice all?esterno della Banca e con la qualifica di quadro per sostituire la C., allorquando la stessa si è posta in malattia, non ignora questo Giudice che trattasi di circostanza che comprova come, all?interno della BCC, non vi fossero professionalità simili a quella della C., e che le anche le mansioni da lei svolte a Torino potevano comunque essere riconducibili a quelle di quadro. Tuttavia, ciò non toglie che, alla stregua di un esame comparativo delle mansioni svolte prima e dopo il trasferimento, per le 17 ragioni più volte sopra tratteggiate, le mansioni di Settorista Private svolte a Torino erano comunque inferiori a quelle di direttore di filiale svolte a S.., senza che ciò impedisca di considerare entrambe le mansioni appartenenti al livello del quadro, atteso che ben possono coesistere, nello stesso livello contrattuale, mansioni tra loro non equivalenti ex art. 2103 c.c. (per la pacifica giurisprudenza, cfr. per tutte Cass. n. 9002/2001); e senza che ciò sminuisca la rilevanza delle mansioni di Settorista Privati. In ragione di tutto quanto sopra, deve dichiararsi l'avvenuta illegittimità del trasferimento della ricorrente da S.. a Torino, per violazione dell'art. 2103 c.c. conseguente a demansionamento.
B1) Detto dell'illegittimità del trasferimento, occorre procedere alla quantificazione del danno biologico e patrimoniale che la ricorrente lamenta di avere subito a seguito del demansionamento. Sul punto, va preliminarmente ricordato che la C. è stata assente per malattia sin dal 2 agosto 1999, id est da un mese prima della decorrenza del trasferimento a Torino; si è dimessa dalla BCC il 14/11/2000; nei quattordici mesi intercorrenti tra il 1/9/1999-14/11/2000 in cui ha operato il trasferimento a Torino, ha concretamente prestato attività lavorativa per soli due mesi (tre settimane nell'ottobre 1999, nonché il periodo 1/10/2001-14/11/2001: cfr. certificati medici agli atti). Ciò posto, ritiene il Giudice come non sia in alcun modo configurabile il danno biologico che la C. assume di avere sofferto ed in relazione al quale assume di essersi dovuta assentare per malattia. Invero, da una prima angolazione, la ricorrente non ha provato, e per la verità nemmeno ha dedotto, quali siano i motivi che possano far causalmente collegare la situazione di disagio e di prostrazione morale che assume averla colpita, al fatto 18 storico dell'avvenuto trasferimento. Non può quindi dirsi provato un nesso causale tra il trasferimento stesso e l'evento depressivo, posto che non vi è motivo per ritenere che il secondo sia stato causato dal primo con certezza o con ragionevole probabilità prossima alla certezza. Da altra angolazione, anzi, appare addirittura a questo Giudice che vi sia prova del contrario, e cioè che tra i due eventi non vi sia nesso causale alcuno. In particolare, posto che tutti i certificati medici agli atti sono tra loro temporalmente concatenati e relativi alla medesima patologia; posto che il primo di tali certificati medici data 2 agosto 1999; posto infine che il trasferimento doveva avere effetto a decorrere dal mese successivo, cioè da settembre 1999; per tali ragioni, si deduce che non vi può essere influenza causale del successivo trasferimento rispetto alla precedente malattia. Pertanto, laddove disagio e sofferenza abbiano effettivamente colpito la C., reputa il Giudice trattarsi di situazioni di malessere non riconducibili al trasferimento per cui è causa, ma ad altri agenti patogeni. Quanto invece al preteso risarcimento del danno patrimoniale, è insegnamento della Suprema Corte, che questo Giudice condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, quello secondo il quale, in caso di accertato demansionamento, può desumersi, anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, l?esistenza del relativo danno, la cui entità è determinabile equitativamente ex art. 1226 c.c. e 432 c.p.c., con processo logicogiuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata, natura ed entità della dequalificazione, nonché alle altre circostanze del caso concreto (da ultimo, Cass. n. 20240/2004, Cass. n. 9129/2004, Cass. n. 16972/2003, Cass. n. 15868/2002, Cass. n. 13580/2001); e ciò anche nelle ipotesi in cui sia mancato un effettivo danno patrimoniale, atteso che il demansionamento professionale di un lavoratore dà luogo ad una pluralità di pregiudizi solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore, violando anche il diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro (Cass. n. 14443/2000). Ciò detto, con riferimento all?entità della qualificazione, si osserva che la stessa è certo minimale, atteso che le nuove mansioni di Settorista Privati erano comunque di significativa responsabilità ed in ogni caso riconducibili alla stessa qualifica di quadro, pur se di fatto inferiori a quelle precedenti di Direttore di filiale. Parimenti minimale è la durata del demansionamento, solo apparentemente subito per quattordici mesi, atteso che, in realtà, in tale periodo, a causa di una malattia che si è detto non causalmente riconducibile al trasferimento, la Cignetti ha concretamente prestato attività professionale per soli due mesi. In ragione di ciò, stimasi equo calcolare, ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c., in euro 10.000,00, somma già rivalutata all?attualità, il danno subito a seguito del demansionamento, conteggiando tale danno in circa il 20% della retribuzione mensile, tenuto conto di una retribuzione mensile netta di circa euro 200,00 (cfr. buste paga agli atti) per dodici mensilità (quindi euro 640,00 a mensilità, per quattordici mensilità, oltre a rivalutazione ed interessi nei cinque anni dal 2000 ad oggi). Su tale somma, che a seguito della liquidazione diviene debito di valuta, vanno ulteriormente conteggiati gli interessi legali dal 17/11/2005, data di pubblicazione del dispositivo, al saldo.
C) Muovendo ora all'esame dell'ultima domanda di parte ricorrente, relativa alla richiesta di risarcimento per preteso mobbing da parte del datore, la domanda stessa è totalmente e manifestamente infondata, e come tale va integralmente respinta. Sul punto, va preliminarmente osservato come, pur se in assenza di una specifica disciplina a livello di normazione di rango primario, la configurabilità del mobbing è stata sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 359/2003, che ha chiarito come la figura è conosciuta sia in atti interni statali (cfr. punto 4.9 DPR 22/5/2003, con il quale è stato approvato il piano sanitario nazionale 2003-2005; punto BS11 delibera 22/5/2003, contenente l'accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome, sul bando di ricerca finalizzata per l'anno 2003 per i progetti ex art. 12 bis D.Lgs 509/1992), sia in atti comunitari (cfr. Risoluzione Parlamento Europeo AS-0283/01 del 21/9/2000 al punto 13). In particolare, per la Corte Costituzionale, la disciplina del mobbing, valutata nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell'ordinamento civile (articolo 117 comma 2 Cost.), e, comunque, non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del lavoratore (artt. 2 e 3 Cost.). Il mobbing è poi stato definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle regioni e degli enti locali, con una statuzione che peraltro trascende dall'ambito dello specifico contratto collettivo e ben può essere estesa ad una portata di carattere generale, come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, attuata dal datore di lavoro o da altri dipendenti, nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o 21 la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento?. Del mobbing risponde il datore di lavoro ex art. 2087 c.c., a nulla rilevando che le condotte siano state poste in essere da colleghi di pari grado della vittima, in quanto quel che rileva unicamente è che il datore sapesse o potesse sapere quanto accadeva (Cass. n. 6326/2005, Cass. n. 143/2000). C1) Ciò esposto in linea generale, non vi è chi non veda come il mobbing non possa certo essere ricavato, sic et simpliciter, dalla mera illegittimità del trasferimento operato dalla BCC, atteso che, da un lato, tale trasferimento è un atto singolo ed unico, come tale non integrante, a livello oggettivo, quella serialità, sistematicità ed abitualità di comportamenti, che risultano essere un connotato essenziale della fattispecie. Dall'altro lato e comunque, il trasferimento per cui è causa, così come sopra descritto, in nessun modo denota l'elemento soggettivo di una connotazione aggressiva, denigratoria e vessatoria, tale da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, posto che, anzi, esso è stato posto in essere nel preciso convincimento di utilizzare la professionalità della C. per fare fronte alle esigenze della sede distaccata di Torino, e sul presupposto che solo la C. potesse adempiere a tale ruolo (cfr. concordi deposizioni di). Aliis verbis, non vi può essere necessaria coincidenza e diretta correlazione tra l'illegittimità del trasferimento per violazione del divieto di modifica in peius delle mansioni, e l'esistenza di un comportamento di mobbing, atteso che, per configurare il mobbing, è necessario un elemento oggettivo dato dalla serialità, sistematicità ed abitualità del comportamento; nonché un elemento soggettivo integrato dalla volontà di denigrare e vessare il lavoratore, al fine di degradare le condizioni di lavoro per compromettere salute, professionalità o dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza, ovvero di escludere il lavoratore dal contesto lavorativo di riferimento. Ciò che, in tutta evidenza, nel caso di specie manca sia a livello oggettivo, sia a livello soggettivo. Quanto poi all'allegazione che il mobbing deriverebbe dal comportamento datoriale di continue contestazioni disciplinari, di revoca di un piano ferie, di esclusione dalla qualità di socio della Cooperativa, di modalità di gestione di un mutuo erogatole come dipendente, tali contestazioni, prima ancora che inidonee ad integrare un comportamento di mobbing, sono addirittura inconsistenti sotto il profilo fattuale. Invero, le tre contestazioni disciplinari, nessuna delle quali seguita poi da sanzione, appaiono del tutto fondate, come si evince dalle giustificazioni stesse fornite dalla lavoratrice, che ha sostanzialmente sempre ammesso gli addebiti in tutti e tre i casi contestati (cfr. all. 6, fascicolo di parte convenuta: porgo le mie scuse; all. 9 fascicolo di parte convenuta: formulo, con la presente, le mie sentite scuse; all. 19 fascicolo di parte ricorrente: mi scuso per il malinteso confidando nella comprensione che vorrete accordarmi). Se stranezza c'è, nel comportamento della BCC, è piuttosto quello di non avere irrogato alcuna sanzione disciplinare, non certo di avere effettuato le tre contestazioni, le quali, lo si ripete, risultano tutte pienamente fondate. Quanto alla revoca del piano ferie, è appena il caso di accennare al fatto che, in tutta evidenza, i periodi di godimento delle ferie dei singoli dipendenti devono essere autorizzati dal datore (cfr. art. 67 CCLN), in modo da consentire la fruizione delle ferie stesse da parte di tutti i lavoratori senza interrompere lo svolgimento 23 dell'attività aziendale, e che è stato lo stesso datore ad invitare la C. a concordare il periodo di fruizione delle ferie (all. 15 fascicolo di parte ricorrente). Relativamente poi all?esclusione dalla compagine sociale da parte della BCC dopo le dimissioni presentate dalla C., è sufficiente osservare che il provvedimento è fondato sulla grave contestazione di avere violato l'art. 8 dello Statuto, per avere la ricorrente indotto clienti della BCC a seguirla presso la Banca concorrente nella quale aveva iniziato ad operare dopo le dimissioni; e che il provvedimento è stato pienamente confermato dal Collegio dei Probiviri, una volta emendato da un vizio formale (cfr. documentazione agli atti). Con riferimento infine al lieve ritardo nell'estinzione del conto corrente della C., l'istruttoria ha confermato che ci fu un problema tecnico risolto nel più breve tempo possibile , dovuto al fatto che fu la prima volta che ci fu chiesto di chiudere il conto, mantenendo l'erogazione del mutuo. Alla luce di tutto quanto sopra, deve conclusivamente essere rigettata la domanda di risarcimento danno da mobbing, in ragione del fatto che nessun comportamento di mobbing può essere ascritto al datore di lavoro. D) Venendo ora all?esame della domanda riconvenzionale, è ben vero che la C. ha rassegnato le dimissioni con decorrenza immediata e senza preavviso; e che l?art. 104 CCLN prevede che, in tale caso, all?Azienda spetti un?indennità sostitutiva, commisurata in una mensilità per chi, come la C., riveste la qualifica di quadro. Tuttavia, ritiene il Giudice che, in ragione dell'illegittimità del trasferimento così come sub B) e pur in mancanza di impugnativa del trasferimento stesso, le dimissioni vadano comunque considerate come rassegnate per giusta causa, con la conseguenza che il preavviso non era dovuto e che correttamente la BCC ha quindi corrisposto 24 alla ricorrente l?indennità di preavviso. Consegue il rigetto della domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la restituzione del doppio dell'indennità erogata. E) Relativamente infine alle spese di lite, deve evidenziarsi che, in ragione di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta solo con riferimento ad una complessiva somma di € 12.450 (ed in particolare € 2.450 per differenze retributive da mancato inquadramento superiore ed € 10.000 per risarcimento danni patrimoniali da demansionamento), rispetto alla maggior somma richiesta in sede di atto introduttivo per complessivamente oltre € 120.000 (ed in particolare ? 4.765,43 per differenze retributive da mancato inquadramento superiore, € 57.073,35 per risarcimento danni da demansionamento, € 58.428,68 per risarcimento danno da mobbing). La rilevante soccombenza reciproca anche della ricorrente, le cui domande di condanna vengono accolte solo per il 10% della somma richiesta, unitamente alla totale infondatezza della domanda di risarcimento del danno da mobbing, integrano uno dei motivi previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c. per procedere alla compensazione dei quattro quinti delle spese di lite, rimanendo il rimanente quinto, liquidato come da dispositivo in assenza di apposita nota, a carico di parte convenuta ed a favore di parte ricorrente.


P.Q.M.


il Tribunale di Ivrea in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa proposta da C. M. nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di a r.l., tramite ricorso depositato il 17/5/2002 e con domanda riconvenzionale della convenuta nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni altra domanda
- dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello di quadro ai sensi dell'art. 18 CCLN, anche nel periodo 1/1/1992-31/12/1996;
- dichiara prescritto il diritto della ricorrente ad ottenere le differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento, nel periodo antecedente al 12/6/1996;
- dichiara tenuta e condanna la Banca di Credito Cooperativo di s.c. a r.l. a pagare a C.M. € 2.450,00 a titolo di differenze retributive ed incidenza sul TFR, per il mancato riconoscimento della superiore qualifica di quadro nel periodo 12/6/1996-31/12/1996;
- dichiara l'illegittimità del trasferimento operato dalla Banca di Credito Cooperativo di a decorrere dal 1/9/1999, da Direttore della Filiale di S.. a Settorista Privati della sede distaccata di Torino;
- dichiara tenuta e condanna la Banca di Credito Cooperativo di a pagare a C. M.euro 10.000,00, oltre interessi legali dal 17/11/2005 al saldo, per risarcimento dei danni patrimoniali da illegittimo demansionamento; - dichiara tenuta e condanna la Banca di Credito Cooperativo di s.c. a r.l. a rifondere a C. M. un quinto delle spese di lite del presente giudizio, che liquida per tale quinto in € 1.700,00, oltre IVA, CPA ed art. 15 TP;
- compensa tra le parti i rimanenti quattro quinti delle spese dei lite.

Ivrea,17/11/2005


Il Giudice del Lavoro
dott. Gianluigi MORLINI