Trib. Milano, 07.01.2005
Massima (2)
Al lavoratore vittima di accertati episodi di mobbing va risarcito, oltre al danno biologico e al danno morale, il danno esistenziale venendo oggettivamente leso l'interesse alla dignità personale del lavoratore nonché alla sua immagine e identità (nella fattispecie, il danno esistenziale è stato liquidato in un importo pari alla metà di quanto liquidato a titolo di danno biologico).
Trib. Milano, 07-01-2005
Barozzi c. Enfap Lombardia
FONTI: Riv. Critica Dir. Lav., 2005, 461