Tribunale di Torino Sez. lavoro, 10.08.2001



Sentenza

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE LAVORO (GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO)

(..omissis...)

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 22 febbraio 2001 il dott. A. S. - dal 1958 dipendente dell'Istituto B. S. P. di Torino (ora S. P. I. spa), inquadrato come dirigente dall'1.5.1988 e con compiti di vice-direttore presso la sede di Torino, piazza S. C., a far tempo dal 28.2.2000 - chiede al giudice del lavoro:
- di accertare la responsabilità del datore ex art. 2103 e 2087 c.c., per il danno professionale ed economico subiti, a causa dei comportamenti illeciti tenuti e del mancato adempimento degli obblighi specifici di protezione del dipendente;
- di accertare la responsabilità del datore ex art. 2049 e 2043 c.c., per avergli causato, con il proprio comportamento omissivo e/o commissivo, un grave ed ingiusto danno professionale ed economico;
- di condannare il datore al pagamento in proprio favore e a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, alla carriera ed all'immagine ex art. 2103 c.c., di somma equivalente alla retribuzione mensile moltiplicata per il numero dei mesi di completa inattività e dequalificazione (22 mesi, dall'aprile 1998 al febbraio 2000), o di somma da liquidare ex art. 1226 c.c., avuto riguardo alla gravità della lesione subita, della "perdita di chances" o "danno futuro", del danno alla vita di relazione sociale, alla personalità, all'immagine e all'estetica;
- di condannare infine il datore al pagamento di somma che sarà ritenuta di giustizia per il danno alla persona e/o esistenziale patito, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
A fondamento di tali domande osserva quanto segue:
1. con lettera dell'11.6.1996 viene nominato responsabile Rischi Creditizi del servizio Risk Management, con incarico di studiare e realizzare le più avanzate metodologie e gli strumenti per la gestione dei rischi creditizi nonché di supervisionare l'attività di Controllo Rischi di Gruppo;
2. in base a tale mandato elabora una proposta contenente i principi fondamentali per una gestione del Rischio Creditizio, approvata il 16.10.1996, con contestuale incarico rivoltogli di preparare un documento denominato "Credit Risk Management ", da presentare alla dirigenza della banca, avente gli stessi contenuti della proposta approvata;
3. contatta quindi diverse banche straniere tra cui B. B., all'avanguardia nell'utilizzo dei nuovi sistemi di Credit Risk Management, fissando un primo incontro il 17.10.1996, ove apprende che tale banca si avvale, per la consulenza circa la metodologia da impiegare, di una società specializzata nel settore, la O. W.& Co., nella persona del direttore dott. D. T.;
4. per la realizzazione del progetto viene poi creato un Comitato Guida, composto dai responsabili dei vari settori interessati, fra cui lo stesso ricorrente, in qualità di responsabile Rischi Creditizi del Servizio Risk Management;
5. la struttura organizzativa creata per la realizzazione del progetto viene quindi approvata in data 10.12.1997 dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale del S. P., Responsabile del Settore, Rag. L. M.;
6. di lì a poco e con decorrenza 1.4.1998 viene comandato al Servizio Risk Management del S. P. il dott. D. A., già dipendente della società di revisione del S. P., A. A. spa e assunto per l'occasione dal S. P. A. M. S. F.spa;
7. tale comando condizionerà negativamente tutta l'attività successiva del ricorrente;
8. nel frattempo, in data 3.3.1998, si tiene la prima riunione del Comitato Guida, per relazionare sull'attività progettuale svolta dal dicembre 1997, ma tra gli invitati non compare il nome del ricorrente;
9. alla successiva riunione del 7.4.1998 egli partecipa fisicamente, ma non gli viene recapitato l'invito formale, ottenuto - dopo vana richiesta rivolta alla dott.ssa T. - dal rag. M., componente del progetto, il quale nell'esaminare l'invito si avvede immediatamente che il suo nome risulta cancellato;
10. segnala quindi l'accaduto al rag. S., il quale in un primo momento sostiene che il ricorrente non fa più parte del Comitato Guida, dichiarando successivamente di essersi sbagliato;
11. tale episodio evidenzia l'atteggiamento di completa delegittimazione che il Capo servizio adotta nei suoi confronti;
12. a seguito dell'inserimento in azienda del dott. A., viene estromesso dal progetto di Credit Risk Management, tanto da essere escluso dall'incontro tra il rag. S.i e il dott. A.e quindi tra quest'ultimo e la Banca d'Italia, per la presentazione del progetto in questione;
13. con lettera 20.7.1998 egli decide di denunciare l'accaduto, chiedendo l'intervento dei superiori gerarchici, ma la missiva rimane senza risposta;
14. dall'1.11.1998, a seguito del perfezionamento della fusione tra S. P. ed I., la dequalificazione già iniziata nell'aprile 1998 si trasforma nell'esclusione totale e senza alcuna motivazione dall'incarico di Responsabile Rischi Creditizi;
15. tale esclusione avviene con comunicazione verbale e senza alcuna formalizzazione ed avallo da parte del Comitato Esecutivo e/o dell'Amministratore Delegato della Banca;
16. la situazione di totale inattività che caratterizza tale periodo termina solo con il 28. 2. 2000 e cioè quattro giorni prima della convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione, con la sua nomina a vice-direttore della sede di Piazza S.C.
Parte convenuta si costituisce a sua volta in giudizio e contesta tutte le pretese azionate in causa, ritenendole destituite di fondamento, onde chiede il rigetto del ricorso.
Osserva in proposito quanto segue:
1. l'inserimento del dott. A. nel Risk Management del S. P. risponde all'esigenza di utilizzare una professionalità avente specifica preparazione sui "rischi di mercato", dal medesimo maturata presso la società A. e inesistente in ambito aziendale;
2. l'assenza del nome del ricorrente nell'elenco delle persone da convocare per la prima riunione del Comitato Guida è dovuto a mero disguido, tant'è che successivamente il medesimo vi partecipa;
3. divenuta operativa dall'1.11.1998 la fusione tra S. P. e I. e costituito il cantiere di lavoro interaziendale Risk Management, emerge l'esigenza di collocarvi professionalità con forti conoscenze tecniche e non invece di tipo gestionale, come quelle facenti capo al ricorrente;
4. in tale periodo il dott. S. continua pur sempre ad essere preposto al settore Rischi Creditizi, pur non essendo coinvolto nel relativo gruppo di lavoro, anche in quanto vengono nel frattempo avviati contatti tra le parti, in vista di una risoluzione anticipata dal servizio.
Fallita la conciliazione, il giudice dà corso all'istruttoria, interrogando le parti ed escutendo numerosi testi.
All'esito dell'istruttoria la vertenza viene infine discussa dai patroni delle parti ed in tale sede il ricorrente chiede disporsi CTU medico-legale, al fine di valutare il danno biologico patito, e CTU contabile, onde determinare il dovuto a titolo risarcitorio (cfr. proc. verb., p. 41, in riferimento alle pp.23-24 del ricorso).
La convenuta formula opposizione ad entrambe le richieste, ritenendo inammissibile utilizzare a fini probatori la consulenza (cfr. proc. verb., p. 41, in riferimento alle pp. 32-33 della memoria).
All'esito della discussione finale il giudice definisce infine il giudizio, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza, di cui dà pronta lettura alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La difesa del ricorrente chiede in sede di discussione finale che il giudice voglia disporre una CTU medico-legale, al fine di valutare l'entità del danno biologico patito dal lavoratore in conseguenza dei fatti descritti nell'atto introduttivo della vertenza, e inoltre una CTU contabile, onde determinare quanto dovuto al prestatore a titolo risarcitorio (cfr. proc. verb., p.41, in riferimento alle pp. 23-24 del ricorso). In tale sede la convenuta formula a sua volta opposizione ad entrambe le richieste, ritenendo inammissibile utilizzare a fini probatori la consulenza tecnica, strumento di mera valutazione dei dati già acquisiti e provati (cfr. proc. verb., p.41, in riferimento alle pp. 32-33 della memoria). Ad avviso del giudice non vi è ragione di prendere posizione su tale questione controversa, essendo l'accertamento peritale richiesto, nel caso in esame, del tutto superfluo. Gli elementi raccolti in sede istruttoria e contenuti nella documentazione in atti, come si vedrà più oltre, risultano infatti di portata tale da consentire la definizione di ogni profilo della vertenza, sia per quanto concerne la sussistenza del fatto lamentato dal lavoratore e l'entità del pregiudizio patito sul piano personale e del diritto alla salute sia per ciò che concerne la determinazione delle somme eventualmente dovute, a titolo di ristoro del danno. Ciò premesso, passiamo ad esaminare il merito della causa.
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2. La vertenza impone di prendere in considerazione i seguenti periodi in cui, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo, si sarebbe verificata la situazione di dequalificazione professionale e di danno alla salute del dott. S. ivi lamentata:
a) aprile 1998 - novembre 1998,
b) novembre 1998 - febbraio 2000.
Nel periodo sub a) il lavoratore risulta responsabile del settore rischi creditizi, sia sul piano formale che sostanziale, e in tale posizione permane sino agli inizi di novembre 1998 (cfr. dep. Maino, p. 23).
Fa inoltre parte, ad ogni effetto, del comitato Guida del progetto in cui è coinvolto (cfr. dep. Scalerandi, pp. 27-28).
Orbene, tali circostanze sono sufficienti - di per sé - ad escludere che nel periodo ora in esame il ricorrente abbia subito un impoverimento, anche solo parziale, dei propri compiti.
Né ad una conclusione contraria può pervenirsi prendendo in considerazione l'episodio della presunta (ma, per la verità, non provata in giudizio) "sbianchettatura" del documento di convocazione per la riunione del Comitato Guida del 7.4.1998.
A tale riunione il ricorrente ha infatti partecipato (cfr. dep. S.p. 28), onde l'episodio - se avvenuto - non potrebbe comunque fornire la dimostrazione della situazione di svilimento delle mansioni spettanti e attribuite, lamentata in causa dal lavoratore.
Prova dell'intervenuta dequalificazione non può neppure ritenersi il documento n. 26 prodotto dal ricorrente, costituito dal Verbale della riunione 24.6.1998 tenuta da B., S. e G. e avente ad oggetto l'avvio del futuro cantiere interaziendale Risk Management.
Il fatto che (come sottolineato a p. 10, punto XLIV, del ricorso introduttivo) in esso non compaia il nome del dott. S., evidenziandosi invece quello del dott. A., non pare infatti autorizzare la conclusione che ne trae il ricorrente.
L'istruttoria ha infatti acclarato (cfr. dep. P., p. 19) la necessità di integrare la collettività di lavoro incaricata di occuparsi dei rischi creditizi con esperti di modelli matematici e statistici, per introdurre valutazioni di rischio centrate su tale piano.
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3. Passando a questo punto ad esaminare il periodo menzionato sub b), il giudice osserva quanto segue.
E' provato in causa che nell'arco temporale che va dal 1° novembre 1998, corrispondente al momento in cui è divenuta operativa la fusione tra S. P. e I., sino al 28.2.2000, data in cui il dott. S.s viene chiamato a svolgere la mansione di vice-direttore presso la sede di Torino, piazza S. C., il ricorrente non ha avuto nessun tipo di incarico e ruolo e cioè è rimasto totalmente inattivo.
Di ciò fanno fede le deposizioni rese dai testi F. (cfr. proc. verb., p. 31) e M.i (cfr. proc. verb., p. 38), nonché lo stesso interrogatorio del rappresentante della convenuta (cfr. proc. verb., pp.8-9), il quale non ha significativamente saputo indicare che cosa il dott. S. facesse e di che cosa si occupasse, nel periodo in questione, in cui solo formalmente era legato al Risk Management.
Risulta in tal modo fornita in giudizio la dimostrazione del contegno illegittimo tenuto dalla convenuta nell'arco temporale ora in esame.
Né la situazione può essere diversamente ricostruita e valutata prendendo in considerazione due circostanze cui la memoria della convenuta allude e illustrate dalla difesa della stessa nel corso della discussione finale e cioè:
a) divenendo operativa dal 1 novembre 1998 la fusione tra S. P. e I., si è da tale momento registrata, specie sui livelli di professionalità ed inquadramento dirigenziali cui il ricorrente appartiene, una duplicazione di funzioni ed un corrispondente esubero di personale;
b) nel periodo in questione vengono avviati contatti tra le parti in causa, in vista di una risoluzione anticipata dal servizio da parte del dott. S..
La circostanza sub a) è del tutto irrilevante, essendo preciso ed ineludibile dovere del datore, cui corrisponde un altrettanto specifico diritto del prestatore, entrambi discendenti dall'enunciato normativo contenuto nell'art. 2103 c.c., di fornire al dipendente un incarico determinato e stabile, nel rispetto dell'inquadramento riconosciuto e della professionalità acquisita.
Del pari priva di rilevanza è la circostanza sub b).
La presenza di contatti e colloqui tra le parti in causa, in vista di un'eventuale risoluzione anticipata del rapporto, ammessi dallo stesso ricorrente (cfr. proc. verb., p. 16), non giustifica infatti, in alcun modo, la pratica datoriale della spoliazione delle mansioni, irrispettosa della citata previsione codicistica.
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4. Alla luce di quanto in antecedenza esposto, va quindi riconosciuto al ricorrente il diritto al ristoro del danno patito, correlato e discendente dalla forzata inattività impostagli dal datore di lavoro, per lo spazio di 16 mesi continuativi e cioè dall'1.11.1998 al 28.2.2000.
Al ricorrente va inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico subito, per la situazione di temporanea depressione indotta causalmente dal contegno datoriale.
Di tale patologia e del suo carattere transitorio fanno fede i due referti prodotti dal ricorrente come documento n. 34, il primo dei quali, datato 24.3.1999, proviene dal servizio di neurologia dell'ASL n. 1 e cioè da servizio medico qualificato ed indipendente dalle parti.
Per le due voci di danno ora indicate e tenuto conto della retribuzione erogata mensilmente al lavoratore (cfr. doc. n. 32 prod. p. ricorr.), viene equitativamente liquidato al medesimo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'importo netto di £. 100.000.000 =, in esso computati anche gli accessori di legge (rivalutazione ed interessi) maturati medio tempore sino al febbraio 2000.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Visto l'art. 429 c.p.c.;

1. Condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente l'importo netto di £. 100.000.000=, oltre alla rivalutazione ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dal febbraio 2000 al saldo effettivo;
2. Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in £. 18.000.000=, oltre IVA e CPA;
3. Dichiara esecutiva la presente sentenza.

Torino, 27 giugno 2001.

Depositata in cancelleria il 10 agosto 2001 (inedita allo stato)