Tribunale di Como Sez. lavoro, 22.05.2001



Massima

Il "mobbing" aziendale, per cui potrebbe sussistere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro è collettivo e comprende l'insieme di atti ciascuno dei quali è formalmente legittimo ed apparentemente inoffensivo; inoltre, sotto il profilo soggettivo, deve essere espressione di dolo specifico inteso come volontà di nuocere, o infastidire, o svilire un compagno di lavoro, allo specifico fine di allontanare il mobbizzato dall'impresa.