Consiglio di Stato Sez. V, 6.12.2000, n.6311



Ordinanza

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - ORDINANZA 6 DICEMBRE 2000 N. 6311

 

È competente l'autorità giudiziaria ordinaria a decidere su di una richiesta di condanna avanzata da un dipendente per danno biologico da mobbing. La giurisdizione è della magistratura ordinaria anche se la pretesa coinvolge aspetti organizzativi di servizi pubblici (nella specie, sanitari), atteso che l'art. 33, comma 2 lettera e, del D.L.vo n. 80/98, nel testo modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, esclude dalla giurisdizione amministrativa "le controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose" (1).
(1) Entra nel pubblico impiego il concetto mobbing, che viene tuttavia subito espulso dalla giustizia amministrativa ed affidato alle cure del giudice ordinario. Nel caso trattato si discuteva di una richiesta di condanna al pagamento di una somma provvisionale (art. 3 L. 205/2000), in relazione al binomio danno biologico-mobbing.
Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza in rassegna, devia su altra giurisdizione la possibilità di decidere, utilizzando precedenti univoci (Cass. Sez.Un. 16 gennaio 1987 n. 304 in Foro It. 1988, 1, 2686; Cass. 10 ottobre 1967 n. 2358, Foro amm. 1968, 1,1,100). Precedenti che tuttavia fanno riferimento a infermità di tipo traumatico (infarti, danni da radiazioni, traumi in genere), che agevolmente si collocano nell'ambito della giustizia su responsabilità extracontrattuale e che quindi pacificamente sono da sempre affidate all'indagine del giudice civile.
Diverso sembra il ragionamento per il mobbing, che rappresenta la somma di comportamenti direttamente connessi all'organizzazione del lavoro, oscillanti dall'eccessivo carico di lavoro ai soprusi del superiore e che quindi sembrano gravitare più su aspetti organizzativi che su specifiche, singole situazioni traumatizzanti.
Il mobbing nel pubblico impiego, con il suo corredo di stati patologici diagnosticabili neurologicamente come sindrome ansioso-depressiva reattiva, labilità emotiva, nervosismo, insonnia, inappetenza, ansia, perdita di autostima, crisi di pianto, uso farmacologico di ansiolitici, antidepressivi e disintossicanti, trasloca quindi dal giudice amministrativo a quello ordinario, quale corredo degli accertamenti su carriere (e fallite carriere), sul divenire del rapporto, sugli inquadramenti, su tutto ciò (dispiaceri, traversie) che accompagna il dipendente nella sua vita insieme alla pubblica amministrazione.
In ogni caso, poichè al giudice amministravo non è rimasto quasi nulla del rapporto di pubblico impiego, è comprensibile che declini la competenza sui meccanismi organizzativi che possono generare mobbing. Tuttavia potrebbe essere opportuno che trasmigri dalle sedi della giustizia amministrativa ai Tribunali anche quel bagaglio di strumenti che anni di giurisprudenza hanno affinato: basti pensare all'eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495), formula senza la quale non è possibile verificare la legittimità di uno scavalcamento nella progressione di carriera.
Mentre trova spazio nelle aule giudiziarie, il mobbing ha porte aperte anche nelle coperture assicurative: lo stesso INAIL infatti lo inserisce negli studi su nuove patologie nelle malattie professionali ex art. 10 co. 4 D.Lgs. 38/2000. Si vedano in dettaglio le linee di indirizzo dell'istituto, leggibili nel sito www.inail.it , che contengono appunto un formale riferimento al mobbing quale nuova patologia.
Di sicuro il mobbing nel rapporto alle dipendenze con la pubblica amministrazione sarà più difficile da percepire: i parametri applicabili saranno probabilmente quelli - universali nel pubblico e nel privato - del disagio psicofisico, come descritti dalla sentenza del Tribunale di Torino 11 dicembre 1999 (Foro It. 2000, 1, 1555).
Ma se è agevole comprendere il disagio del dipendente torinese, spostato in altro comparto aziendale e privato di alcune qualificanti attività (passando dalla gratificante gestione poliglotta di clienti stranieri, al mero caricamento dati ed emissione di bolle di accompagnamento), sarà meno agevole districarsi tra le sottili malvagità che spesso serpeggiano nel pubblico impiego.
Se con la scarsezza di mezzi probatori di cui disponeva, il giudice amministrativo riusciva ad eliminare sottili illegittimità, il migliore augurio che si può fare al giudice ordinario è di saper intervenire con altrettanta capacità (G. S., 18.12.2000).

(omissis)

per l'annullamento dell'ordinanza n. 794 del 5 ottobre 2000 del TAR Calabria - Catanzaro, sez. II, n. 794/2000, resa tra le parti, concernente danno biologico da mobbing;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado per il pagamento, a titolo di provvisionale, della somma spettante;
Considerato che la domanda, con la quale viene denunciata la lesione del diritto alla salute generata da "mobbing", qualificata dallo stesso ricorrente come azione di riconoscimento del danno derivante da illecito civile ex art. 2043 cc., esorbita chiaramente dalla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez.Un., 10.10.67 n. 2358; Id. 14.5.1987 n. 4441).
Che, peraltro, anche ove essa fosse fondata sul rapporto di servizio con la ASL n...., la materia, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, rientra ora nella giurisdizione dell'A.G.O.;
Che, inoltre, neppure è configurabile nella specie una controversia in materia di pubblici servizi, posto che l'art. 33, comma 2 lettera e, del D.L.vo n. 80/98, nel testo modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, esclude dalla giurisdizione amministrativa "le controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose" e che non vi sono profili di domanda che concernano l'organizzazione del pubblico servizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso in appello.

Depositata in cancelleria il 06.12.2000