Tribunale di Milano Sez. lavoro, 16.11.2000



Massima

Per la configurabilità in capo al datore di lavoro dell'obbligo di risarcire il danno psichico cagionato al lavoratore a causa di una serie di vicende persecutorie allegate dallo stesso lavoratore (c.d. "mobbing"), deve essere fornita rigorosa prova del danno e del nesso causale fra l'evento lesivo ed i comportamenti vessatori, che non possono comunque definirsi tali qualora siano inquadrabili nella normale condotta imprenditoriale funzionale alla organizzazione produttiva.