Tribunale di Milano Sez. lavoro, 20.05.2000



Massima

Il fatto che il mobbing sia stato oggetto di attenzioni sociologiche e anche televisive non lo rende insensibile alle regole che vigono in campo giuridico allorquando ad esso si vogliono collegare conseguenze giuridiche in termini di risarcimento del danno; in questa prospettiva occorre che chi invoca tale fatto come produttivo di danno ne provi l'esistenza e ne dimostri la potenziale lesività; l'assenza di sistematicità, la scarsezza degli episodi lamentati dalla ricorrente, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all'interno di una organizzazione produttiva che è anche luogo di aggregazione e di contatto (e di scontro) umano portano ad escludere la sussistenza di un'ipotesi di mobbing; l'assenza di un attendibile rapporto di causa ed effetto tra la pochezza quantitativa e qualitativa degli episodi stessi e ciò che essi avrebbero prodotto esclude la sussistenza di un danno risarcibile.