Tribunale di Torino Sez. Lavoro, 30.12.1999



Massima (n.2)

Il datore di lavoro è tenuto, ex art. 32 cost. e art. 2087 c.c., nonchè ex art. 2103 c.c., al risarcimento del danno psichico e del danno da dequalificazione subiti dal dipendente rimasto vittima di pratiche di "mobbing" (nella specie, è stato ritenuto fonte di responsabilità il comportamento del datore di lavoro, che, dopo avere fatto pressione sulla dipendente affinchè rassegnasse le dimissioni, l'aveva sostituita con un'altra impiegata, trasferendola dagli uffici amministrativi al magazzino, con variazione "in peius" delle mansioni).