Tribunale di Torino Sez. Lavoro, 30.12.1999



Massima

Il c.d. mobbing, ossia il comportamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore e consistente in ripetuti soprusi tendenti ad isolarlo e, nei casi più gravi anche ad espellerlo, è illecito ed obbliga il datore di lavoro a risarcire il danno biologico e da dequalificazione professionale, subiti dal dipendente a causa di tale comportamento.