Proposta di legge 28.11.2001, n.2040



Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione psicologica



XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 2040

d'iniziativa del deputato FIORI

Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione psicologica

Presentata il 28 novembre 2001

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è intesa a sconfiggere il deplorevole fenomeno dell'abuso di autorità, un malcostume etico e civile che, nato in genere diffusamente nei posti di lavoro pubblici e privati del nostro Paese, in questi ultimi anni, malgrado uno stratificato fronte di omertà che ne impedisce la definizione dei margini di consistenza reale, cresce e si sviluppa in modo insidioso ed inquietante ormai in quasi tutti i settori della società nazionale. Tale fenomeno, chiamato con il termine anglosassone "mobbing", si concretizza in una violenza psicologica più o meno strisciante volta a provocare in modo subdolo e sistematico l'annientamento morale e professionale, l'emarginazione sociale, ed in qualche caso l'alienazione, di una o più persone, attraverso metodologie dirette ed indirette, quali molestie personali psico-fisiche e/o sessuali, diffusione preordinata di situazioni calunniose ed infamanti sulla vita pubblica e privata, ingiustificata discriminazione nella carriera professionale per favorire o meno prevaricazioni di aspiranti terzi. O, comunque, azioni che producano disuguaglianza di trattamento economico, assegnazione di carichi di lavoro al di là della soglia ordinaria o l'assegnazione a funzioni o mansioni inferiori a quelle della qualifica funzionale di pertinenza e palesemente degradanti per la dignità personale, continuità di comportamenti vessatori, minacciosi, arbitrari e pretestuosi da parte di superiori e colleghi in cui si possono ravvisare intenzioni preordinate e coordinate per promuovere nei confronti del lavoratore vittima di persecuzione ingiustificati procedimenti disciplinari, la sospensione dal servizio, il licenziamento o addirittura volontarie dimissioni per sottrarsi a tali violenze materiali e/o psicologiche. O qualsiasi altra azione isolata o concreta, tesa a dequalificare l'immagine morale della persona anche per procurare ad altri soggetti agevolazioni e privilegi altrimenti disciplinati dalla legge.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, auspico la rapida approvazione della presente proposta di legge.

Art. 1.

(Finalità e definizioni).

1. La presente legge è diretta a tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumono le caratteristiche della violenza e della persecuzione psicologica, nell'ambito dei rapporti di lavoro.

2. Ai fini della presente legge, per violenza e persecuzione psicologica si intendono gli atti posti in essere ed i comportamenti tenuti da datori di lavoro, nonché da soggetti che rivestano incarichi in posizione sovraordinata o pari grado nei confronti del lavoratore, che mirano a danneggiare quest'ultimo e che sono svolti con carattere sistematico e duraturo e con palese predeterminazione.

3. Gli atti e i comportamenti rilevanti ai fini della presente legge si caratterizzano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie, e si traducono in maltrattamenti verbali e in atteggiamenti che danneggiano la personalità del lavoratore, quali il licenziamento, le dimissioni forzate, il pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera, l'ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, ingiustificate discriminazioni e penalizzazioni del trattamento retributivo, l'esclusione dalla comunicazione di informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative, la svalutazione dei risultati ottenuti.

4. Il danno di natura psico-fisica provocato dagli atti e comportamenti di cui ai commi 2 e 3 rileva ai fini della presente legge quando ha come conseguenza diretta la menomazione della capacità lavorativa, ovvero pregiudica l'autostima del lavoratore che li subisce, ovvero si traduce in forme depressive.

Art. 2.

(Prevenzione ed informazione).

1. I datori di lavoro, pubblici o privati, e le rispettive rappresentanze sindacali adottano tutte le iniziative necessarie allo scopo di prevenire la violenza e la persecuzione psicologica di cui alla presente legge e di rimuoverne le cause. Il datore di lavoro è tenuto a fornire alle rappresentanze sindacali che ne facciano richiesta le informazioni rilevanti ai fini dell'assegnazione degli incarichi, dei trasferimenti, dell'assegnazione delle qualifiche e delle mansioni, nonché tutte le informazioni che attengono alle modalità di utilizzo dei lavoratori.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere portate a conoscenza dei lavoratori anche attraverso l'affissione in bacheca.

3. Qualora atti e comportamenti di cui all'articolo 1 siano denunciati, da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, il datore di lavoro, anche su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, ha l'obbligo di porre in essere procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati, anche avvalendosi dell'apporto di esperti esterni all'azienda.

4. Accertati i fatti, il datore di lavoro è tenuto ad assumere le misure necessarie al loro superamento, anche coinvolgendo i lavoratori dell'area interessata.

Art. 3.

(Responsabilità disciplinare).

1. Nei confronti di coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, può essere disposta l'applicazione, da parte del datore di lavoro o del preposto gerarchicamente competente, delle misure disciplinari previste dalla contrattazione collettiva.

2. Le medesime misure disciplinari possono essere applicate anche a chi denuncia fatti o comportamenti inesistenti, al fine di ottenere vantaggi comunque configurabili.

Art. 4.

(Azioni di tutela giudiziaria).

1. Il lavoratore che abbia subìto violenza o persecuzione psicologica nel luogo di lavoro e non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, ma intenda agire in giudizio, deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 del medesimo codice, o, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il ricorso in giudizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile.

2. Gli atti e le decisioni concernenti le variazioni delle qualifiche, delle mansioni, degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili alla violenza e alla persecuzione psicologica, sono annullabili a richiesta del lavoratore danneggiato, sia in sede di conciliazione che in sede giudiziaria.

3. In sede giudiziaria il giudice condanna il responsabile del comportamento sanzionato al risarcimento del danno, che può liquidare in forma equitativa.

Art. 5.

(Pubblicità del provvedimento del giudice).

1. Su istanza della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna passato in giudicato venga data informazione, a cura del datore di lavoro, mediante lettera ai dipendenti interessati, per reparto e attività, dove si è manifestato il caso di violenza o di persecuzione psicologica oggetto dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subìto tali violenze o persecuzioni, qualora ne dia al giudice stesso esplicita indicazione.