Proposta di legge 05.01.2000, n.6667



Disposizioni per la tutela della persona da violenze morali e persecuzioni psicologiche



CAMERA DEI DEPUTATI N. 6667

d'iniziativa del deputato FIORI

Disposizioni per la tutela della persona da violenze morali e persecuzioni psicologiche

Presentata il 5 gennaio 2000

Relazione

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è intesa a sconfiggere il deplorevole fenomeno dell'abuso di autorità, un malcostume etico e civile che, nato in genere diffusamente nei posti di lavoro pubblici e privati del nostro Paese, in questi ultimi anni, malgrado uno stratificato fronte di omertà che ne impedisce la definizione dei margini di consistenza reale, cresce e si sviluppa in modo insidioso ed inquietante ormai in quasi tutti i settori della società nazionale. Tale fenomeno, chiamato con il termine anglosassone "mobbing", si concretizza in una violenza psicologica più o meno strisciante volta a provocare in modo subdolo e sistematico l'annientamento morale e professionale, l'emarginazione sociale, ed in qualche caso l'alienazione, di una o più persone, attraverso metodologie dirette ed indirette, quali molestie personali psico¬fisiche e/o sessuali, diffusione preordinata di insinuazioni calunniose ed infamanti sulla vita pubblica e privata, ingiustificata discriminazione nella carriera professionale per favorire o meno prevaricazioni di aspiranti terzi. O, comunque, azioni che producano disuguaglianza di trattamento economico, assegnazione di carichi di lavoro al di làdella soglia ordinaria o l'assegnazione a funzioni o mansioni inferiori a quelle della qualifica funzionale di pertinenza e palesemente degradanti per la dignitàpersonale, continuitàdi comportamenti vessatori, minacciosi, arbitrari e pretestuosi da parte di superiori e colleghi in cui si possono ravvisare intenzioni preordinate e coordinate per promuovere nei confronti del lavoratore vittima di persecuzione ingiustificati procedimenti disciplinari, la sospensione dal servizio, il licenziamento o addirittura volontarie dimissioni per sottrarsi a tali violenze materiali e/o psicologiche. O qualsiasi altra azione isolata o concertata, tesa a dequalificare l'immagine morale della persona anche per procurare ad altri soggetti agevolazioni e privilegi altrimenti disciplinati dalla legge. Ciòpremesso, onorevoli colleghi, auspico la rapida approvazione della presente proposta di legge.

Art. 1

1. Chiunque pone in essere atti di violenza psicologica o comunque riconducibili ad essa, inequivocabilmente e strumentalmente finalizzati a provocare un danno lesivo della dignità fisica o morale, di altri costretti a subire tali atti a causa di uno stato di necessità ècondannato alla reclusione da uno a tre anni ed alla interdizione dai pubblici uffici fino a tre anni o, in alternativa, alla multa da 5 a 30 milioni di lire.

Art. 2.

1. Nel caso in cui il reato di cui all'articolo 1 comporti per la persona offesa anche danni psico-fisici o danni materiali ed economici la condanna alla reclusione èelevata da due a quattro anni e l'interdizione dai pubblici uffici èelevata fino a cinque anni o, in alternativa, la multa èelevata fino a 50 milioni di lire.

Art. 3.

1. Nel caso in cui il reato di cui all'articolo 1 comporti per la persona offesa indigenza economica o danni psico-fisici a carattere permanente la condanna alla reclusione èelevata da tre a cinque anni e l'interdizione dai pubblici uffici èperpetua. La condanna alla reclusione puòessere sostituita dalla multa fino a 200 milioni di lire.

Art. 4.

1. Gli atti delittuosi di cui all'articolo 1 sono identificabili in molestie psico¬fisiche, minacce e calunnie e comunque in comportamenti vessatori che conducono altri a conclamata emarginazione sociale e/o lavorativa, in ingiustificate discriminazione e penalizzazione del trattamento retributivo, nel costringimento a compiti o funzioni dequalificanti per la dignitàpersonale, che comportano l'accettazione volontaria di decisioni costrittive ingiustificate e pretestuose nella vita lavorativa, in stati di menomazioni psico-fisiche parziali o permanenti, o, comunque, sia nell'ambito civile che in quello lavorativo, in atti e comportamenti di violenza psicologica atti a conseguire o assicurare a séo ad altri profitti e/o consensi altrimenti disciplinati dalla legge.