Trib. Rovigo, 02.03.2010



Sentenza

Tribunale di Rovigo
Sezione distaccata di Adria
 
Sentenza 2 marzo 2010
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
La dinamica del sinistro è già stata ricostruita in altro giudizio (n. 138/01 R.G. Tribunale di Rovigo, sezione Distaccata di Adria) - intercorso tra P. M., la Cooperativa Mareaperto, La Cattolica Assicurazioni, la Gamma Trading s.r.l., E. L. e le Generali Assicurazioni - proprio sulla base della ctu dinamica disposta in questo giudizio.
Si ritiene opportuno, pertanto, riportare i tratti salienti dell'attività di accertamento istruttorio della sentenza passata in giudicato: "gli esiti della CTU - cui ci si riporta integralmente stante la diligenza con la quale è stata redatta - attribuiscono la responsabilità dell'incidente alle condotte tenute da L. E. e P. M., in misura sostanzialmente eguale [...]il CTU ha accertato che al momento del contatto l'autocarro Nissan "era obliquo a destra a cavallo della mezzeria, posizione del tutto congruente con il rientro da sorpasso, molto meno con l'ipotesi di limitato scostamento a sinistra per valutare le cause del rallentamento" ed ha altresì evidenziato l'ovvia considerazione che "il Nissan era preceduto solo da autovetture e perciò il suo conducente, con posto di guida più alto, non avrebbe avuto bisogno di spostarsi a sinistra per vedere il cantiere", concludendo che "se il Nissan si fosse spostato a sinistra solo per permettere al suo conducente di guadagnare campo visuale, il suo scostamento trasversale sarebbe stato limitato e l'obliquità del veicolo rispetto all'asse stradale molto ridotta" (p. 33 della CTU).
La dinamica deve pertanto essere così ricostruita: il veicolo Nissan, condotto da P. M., ha superato l'autocarro Fiat Iveco 190 ed i veicoli sono entrati in collisione nel momento del rapido rientro a destra del Nissan che ha "chiuso" la traiettoria dell'autotreno, poi provocando gli scontri a catena che hanno causato i danni a tutti gli automezzi che si trovavano fermi ed incolonnati (cfr. p. 26 della CTU dove si afferma che l'Alfa Romeo 145, l'ultima delle vetture incolonnate, era "attendibilmente ferma", così ipotizzando che anche tutte le altre auto che si trovavano davanti alla Alfa Romeo erano già ferme; circostanza confermata anche dalle parti in sede di interrogatorio).
Ciò posto, è evidente che la responsabilità è concorsuale.
In ordine alle percentuali di attribuzione causale del sinistro si richiamano le risultanze istruttorie ed in particolare quanto affermato dal CTU in ordine:
a) alla velocità tenuta dal veicolo Fiat Iveco 190 (62 km/h), che non avrebbe comunque consentito una tempestiva frenata ed avrebbe in ogni caso comportato lo scontro con le vetture ferme in colonna (cfr. pp. 34 e 35 della ctu), alla violazione dell'art. 142, II comma CdS per non aver rispettato il limite di velocità di 50 km/H imposto da un cartello posto sul ponte e non aver regolato la velocità in modo da poter arrestare il proprio veicolo prima degli ostacoli prevedibilmente posti sulla traiettoria di viaggio;
b) alla velocità tenuta dal veicolo Nissan, alla violazione delle prescrizioni codicistiche in ordine al divieto di sorpasso in luogo ove è vietato e senza accertarsi che tale sorpasso non potesse arrecare pregiudizio a terzi o ostacolo alla circolazione (artt. 142, II comma, 39, 148, II comma, 148, III comma CdS).
Da tali circostanze, ritiene il Giudice non sia possibile ricavare che una presunzione di corresponsabilità paritaria, posto che entrambe le condotte hanno contribuito a determinare l'evento e che ciascuna di loro sarebbe stata da sola causa efficiente del sinistro".
Ciò posto, è evidente che quell'accertamento appare vincolante giuridicamente e logicamente per questa autorità, come più volte affermato dalla Suprema Corte (principio opportunamente richiamato dalla difesa della Cattolica Assicurazioni): "allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo" (Cass., 3 marzo 2004, n. 4352; conf. Cass., 3 ottobre 2005, n. 19317; Cass., 16 maggio 2006, n. 11365).
In ogni caso, si deve ricordare come gli esiti della ctu dinamica abbiano condotto proprio alla ricostruzione sopra riportata, sicché l'accertamento deve ritenersi giuridicamente acclarato anche per le parti che non hanno partecipato al giudizio richiamato.
Non resta che accertare e determinare le singole voci di danno richieste dagli attori G. R., N. R. e R. G., nonché dalla "Gamma Trading s.r.l.".
Gli attori hanno domandato il risarcimento del danno non patrimoniale trasmesso jure ereditario (pregiudizio biologico, morale, esistenziale), iure proprio (pregiudizio morale, biologico, edonistico), il danno patrimoniale derivante dall'omesso futuro contributo alla famiglia di A. R. (pari ad € 309,00), figlio e fratello degli attori, e per spese funerarie e riparazione dell'auto.
Procedendo in senso inverso all'enunciazione delle pretese attoree, si osserva come il danno patrimoniale per spese di riparazione dell'auto e spese funerarie (queste ultime provate documentalmente: doc. 10-13 del fascicolo di parte attrice) non si stato tempestivamente contestato e debba pertanto - anche in applicazione del principio di non contestazione, normativamente introdotto dalla recente novella del codice di rito - essere riconosciuto nella misura di € 16.846,70, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
Non può, invece, essere riconosciuto il prospettato danno patrimoniale da mancata contribuzione familiare. Ciò deriva dalla mancata prova del fatto storico, ma soprattutto dalla considerazione che, anche se provata la circostanza (versamento in famiglia di € 309,00 mensili), non vi sarebbe diritto di credito, posto che tale importo non compensa il presumibile risparmio di spesa ricavato dai familiari per i consumi che si sarebbero verificati se A. R. avesse continuato a convivere con i genitori. Né vi sono indici presuntivi per ipotizzare che egli sarebbe rimasto in famiglia e non sarebbe andato a vivere da solo.
Il danno non patrimoniale iure ereditario non può essere riconosciuto - come più volte esplicitato da questa autorità nell'ambito del processo, anche al fine di favorire una conciliazione tra le parti - perché A. R. ha sofferto intensamente per meno di un'ora (il sinistro è avvenuto alle 13.13, mentre il decesso è delle 14.15), circostanza che, sebbene toccante sotto un profilo "morale", non integra i presupposti richiesti dal Supremo Collegio per ritenere entrata nella sfera giuridica del soggetto leso il diritto di credito: un apprezzabile lasso di tempo.
In altri termini, si può affermare che un lasso temporale inferiore ad un'ora non sia "apprezzabile".
Le Sezioni Unite dalla Suprema Corte non hanno affatto modificato il precedente orientamento sul punto; hanno solo evidenziato la necessità di valutare e svincolare la determinazione del pregiudizio morale da quello biologico, potendovi essere riconoscimento di una esigua somma di denaro per il secondo - perché comunque paramentrato all'effettiva durata della vita - e quantificazione più alta del primo, in considerazione della straordinaria intensità della sofferenza della persona nel caso vigile cosciente previsione dell'imminente decesso.
Il danno morale, in ogni caso non può prescindere da un lasso di tempo apprezzabile, parametrabile "in giorni", non "in ore" (cfr. Cass., 28 settembre 2009, n. 23053).
Il Giudice ha più volte sollecitato il patrocinio attoreo a depositare un precedente giurisprudenziale che dichiarasse che un'ora di tempo rappresenta un apprezzabile lasso di tempo per riconoscere la trasmissibilità ereditaria del diritto non patrimoniale, ma l'invito è sempre rimasto lettera morta; la difesa della parte attrice ha, invece, concentrato le proprie attenzioni sull'intensità del dolore, ma ha trascurato di valutare attentamente la durata.
Far coincidere un'ora con la locuzione "apprezzabile lasso di tempo" significherebbe di fatto elidere l'aggettivo ovvero creare un'inutile un'endiadi.
Sino a quando si riterrà che l'art. 32 della Costituzione, immediatamente precettivo, tuteli la salute dell'uomo e non la vita non potrà giungersi a ricostruzioni difformi.
Il danno non patrimoniale iure proprio è certamente risarcibile; deve, tuttavia, farsi particolare attenzione ad evitare duplicazioni - secondo il monito espresso dalle note sentenze di San Martino della Suprema Corte - nella liquidazione del danno.
In relazione a ciò gioverà evidenziare come un unico danno debba essere individuato, consistente nella sofferenza psicologica subita dai parenti della vittima per il decesso del congiunto.
Tale sofferenza certamente integra e si esprime nella manifestazione della persona nella sua staticità e dinamicità, nella perdita del legame familiare, nella ridotta capacità di esplicazione nel mondo e edificazione dello spirito, nel pregiudizio del bene salute, anche sotto un profilo psico-patologico.
La ctu disposta ha accertato una vera e propria malattia psicologica in capo a G. R. e R. G. (pari al 10-15% per il primo e 23-25% per la seconda): orbene, ritiene il Giudice che l'applicazione delle tabelle di riferimento - adottate nel tentativo di fornire uniformità applicativa giurisprudenziale, sebbene inevitabilmente apodittiche - che individuano un'ampia forbice economica per il c.d. danno parentale, proprio al fine di calibrarlo il più possibile sulla situazione concreta, consenta di quantificare il pregiudizio, alla luce della intensità della sofferenza tale da determinare un pregiudizio permanente della salute, in € 200.000,00 per R. G. ed € 150.000,00 per G. R..
Il ctu ha infatti indicato come R. G. sia "portatrice di una sindrome depressiva con note di tipo psicotico, conseguente al lutto subito e non ancora del tutto elaborato", affermando che il "suddetto quadro psicopatologico agisce sia pure non in maniera determinante sulle qualità della vita della donna, restringendone pur sempre gli interessi esistenziali" (p. 26); ha affermato che per G. R. "non è solo turbamento d'animo ma anche sconvolgimento del suo equilibrio psichico sia pure di grado limitato ma tale da essere evidenziabile e quindi da costituire danno risarcibile potendosi parlare di Lutto patologico ovvero di Modesta reazione depressiva" (p. 29).
Nella determinazione del danno appare opportuno esplicitare le ragioni per le quali non si è provveduto alla mera applicazione delle tabelle in uso presso questa autorità riferite al danno biologico.
Ritiene il Giudice che il c.d. pregiudizio morale inerisca pur sempre il bene salute e non differisca dal c.d. pregiudizio biologico in termini qualitativi, bensì quantitativi (si ricorda, infatti, la definizione di salute offerta dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel proprio protocollo di costituzione, sia: "la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non solo l'assenza di malattia o di infermità").
La sofferenza che un genitore prova per la perdita del figlio incide sulla persona, ne modifica e altera la qualità di vita, il benessere, lo status vivendi. Questo patologico stravolgimento delle condizioni di vita talvolta sfocia in una malattia psichica.
Ne consegue che sarebbe del tutto paradossale applicare meccanicamente le tabelle nel caso di pregiudizio biologico-psicologico, posto che sovente, in tal modo, si otterrebbe una liquidazione del danno più bassa di quanto avverrebbe applicando le medesime per il c.d. pregiudizio morale del familiare.
Pertanto dovrebbero cumularsi le due voci di pregiudizio; ma l'omogeneità della natura del tipo di danno induce il Giudice a rifiutare una duplicazione e a ravvisare nella intensità della malattia l'indice della gravità della sofferenza, così da paramentrare con maggior rigore la quantificazione del danno non patrimoniale all'effettiva situazione concreta.
Per tale motivo, nel caso di specie, la sofferenza divenuta anche malattia ha consentito di determinare il danno in misura pari a circa 2/3 per R. Gasperini e ½ per G. R. di quanto previsto come liquidazione massima nell'amplissimo compasso indicato dalle tabelle di riferimento per il danno c.d. parentale.
Il danno del fratello N. R., in assenza di ulteriori elementi istruttori che consentano di determinare con maggior precisione il pregiudizio, viene quantificato in € 30.000,00.
Le somme sopra indicate sono state rivalutate alla data di pubblicazione della sentenza; sulle predette somme dovranno applicarsi gli interessi compensativi nella misura del 2,5% sulla somma devalutata al 29 maggio 2000 e via via rivalutata anno per anno.
Per quanto concerne la "Gamma Trading s.r.l." - rispetto alla quale il danno patrimoniale potrà essere riconosciuto nella misura del 50% di quanto richiesto, stante l'accertata corresponsabilità in misura paritaria di E. L. (conducente del veicolo Fiat Iveco tg. ****) nella causazione del sinistro - deve osservarsi come vi sia prova documentale dell'esborso di € 23.313,87 per la riparazione del veicolo: deve essere posto a carico di P. M., della Cattolica Assicurazioni e della Cooperativa Mare Aperto s.c.a.r.l. l'importo di € 11.656,93.
Non può, invece, essere riconosciuta l'ulteriore voce di danno asseritamente derivante dalla necessità di rivolgersi a ditte terze per far fronte all'assenza di un mezzo per il trasporto.
Non vi è prova che la "Gamma Trading s.r.l." non avesse a disposizione altri mezzi per effettuare le consegne, né che non fosse prassi commerciale anche precedente quella della società attrice di commissionare a terzi parte delle consegne del materiale, né, infine, che non si potesse, in ogni caso, noleggiare un furgone.
Si osserva, inoltre, come l'ultima fattura sia del 31 novembre 2000, circostanza che - in virtù della prassi commerciale di emettere la fattura dopo l'esecuzione della prestazione - induce a ritenere che il veicolo fosse stato restituito ben prima della fine di novembre, mentre alcune attività di consegna sono risultate state commissionate nel mese di dicembre.
Infine, si rileva come in alcune giornate siano state incaricate più ditte di effettuare il trasporto del materiale (2, 12, 14 giugno, 24, 25 luglio, 4 agosto, 1 settembre, 8, 17, 28 novembre) il che da un lato conferma l'ipotesi che fosse prassi commerciale della "Gamma Trading s.r.l." commissionare a terzi la consegna del materiale e dall'altro dimostra come il danno non potesse essere, anche se del caso riconosciuto, duplicato (senza considerare come la parte non abbia affatto considerato il risparmio di spesa derivante dal non aver sostenuto direttamente i costi per l'esecuzione delle prestazioni).
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza (con obbligo di rifusione da parte delle rispettive compagnie di assicurazione di quanto effettivamente versato dai propri assicurati).
Le spese legali sostenute dalla Cooperativa Mare Aperto s.c.a.r.l. non possono essere accollate alla Cattolica Assicurazioni perché non ineriscono il rapporto principale con la controparte; la scelta di difendersi autonomamente, senza avvalersi della difesa tecnica scelta dalla Compagnia di assicurazione, non può tradursi - in assenza di specifica disposizione contrattuale - in un costo ulteriore per la predetta assicurazione.
Le spese di ctu (dinamica e medica) sono poste a carico di tutte le parti convenute in solido tra loro (con obbligazione parziaria corrispondente alla percentuale di responsabilità accertata).
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale di Rovigo - sezione distaccata di Adria - nella persona del Giudice Unico dott. Mauro Martinelli, definitivamente pronunciando sulla causa n. 90/2002 R.G. (alla quale è stata riunita la causa n. 199/02 R.G.), ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda attorea di rimessione in istruttoria e modifica delle precedenti ordinanze;
b) CONDANNA E. L., P. M., la "Gamma Trading s.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, la Cooperativa Mare Aperto s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Società Cattolica di Assicurazioni s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Assicurazioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al pagamento dei danni patrimoniali subiti da G. R. e R. G. quantificati in complessivi € 16.846,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) CONDANNA E. L., P. M., la "Gamma Trading s.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, la Cooperativa Mare Aperto s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Società Cattolica di Assicurazioni s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Assicurazioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al pagamento dei danni non patrimoniali subiti da G. R., quantificati in complessivi € 150.000,00, oltre interessi compensativi nella misura del 2,5% sulla somma devalutata al 29 maggio 2000 e via via rivalutata anno per anno;
d) CONDANNA E. L., P. M., la "Gamma Trading s.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, la Cooperativa Mare Aperto s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Società Cattolica di Assicurazioni s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Assicurazioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al pagamento dei danni non patrimoniali subiti da R. G. quantificati in complessivi € 200.000,00, oltre interessi compensativi nella misura del 2,5% sulla somma devalutata al 29 maggio 2000 e via via rivalutata anno per anno;
e) CONDANNA E. L., P. M., la "Gamma Trading s.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, la Cooperativa Mare Aperto s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Società Cattolica di Assicurazioni s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Assicurazioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al pagamento dei danni non patrimoniali subiti da N. R. quantificati in complessivi € 30.000,00, oltre interessi compensativi nella misura del 2,5% sulla somma devalutata al 29 maggio 2000 e via via rivalutata anno per anno;
f) CONDANNA la Società Cattolica di Assicurazioni s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, P. M. e la Cooperativa Mare Aperto s.c.a.r.l., in solido tra loro, al pagamento del danno patrimoniale subito dalla "Gamma Trading s.r.l." quantificato in complessivi € 11.656,93 (pari al 50% dell'effettivo danno subito in virtù del concorso di responsabilità nella causazione dei danni), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
g) CONDANNA E. L., P. M., la "Gamma Trading s.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, la Cooperativa Mare Aperto s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Società Cattolica di Assicurazioni s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Assicurazioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori e quantificate in € 5.315,47 per spese (ivi comprese quelle di ctp), € 2.600,00 per diritti ed € 9.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
h) CONDANNA P. M., la Cooperativa Mare Aperto s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la Società Cattolica di Assicurazioni s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla "Gamma Trading s.r.l." quantificate in € 510,12 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 2.200,00 per onorari, oltre spese generali al 12,5%, IVA e CPA come per legge;
i) PONE le spese di CTU (ing. Alberto Vallini e dott. Mario Tantalo) definitivamente a carico tutti i convenuti in solido con obbligo di rifusione di quanto già anticipato dalla parte attrice;
j) RESPINGE nel resto.
 
Adria, 2 marzo 2010
 
IL GIUDICE
Dott. Mauro Martinelli