Trib. Modena Sez. II, 16.06.2008



Massima

Va riconosciuta la risarcibilità del danno esistenziale in ipotesi di morte del familiare, per la definitiva perdita del rapporto parentale, a favore dei prossimi congiunti della vittima, in conseguenza della modificazione peggiorativa della loro personalità e del forzoso sconvolgimento delle loro abitudini di vita e dei loro rapporti relazionali all'interno e all'esterno del nucleo familiare colpito. In particolare, in caso di morte del coniuge, è fondatamente ipotizzabile una modificazione oggettiva, percepibile dai sensi, tangibile, del modus vivendi dell'altro coniuge: non confondibile con le sofferenze e il dolore da lui patito per la morte del familiare, che è risarcibile mediante il riferimento alla posta del danno morale soggettivo o pretium doloris avente un evidente carattere interiore, privo di obbiettivizzazione all'esterno.