Trib. Novara, 12.06.2008



Massima

La Corte di Cassazione con sentenze nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003 ha affermato l'estensione della nozione di "danno non patrimoniale" "inteso come danno da lesioni di valori inerenti alla persona" e non più solo come "danno morale soggettivo". A sua volta la Corte Costituzionale con la sentenza 11/07/03 n. 233 aderendo a tale orientamento ha ritenuto tramontata "la tradizionale affermazione secondo cui il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo" e ha impostato concettualmente le categorie del danno in modo nuovo, sostituendo alla vecchia tripartizione 1) danno patrimoniale 2) danno biologico 3) danno morale, un sistema bipolare costituito da 1) danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante); 2) danno non patrimoniale (inteso come ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona) nel quale fa rientrare il danno biologico (ovvero la lesione dell'integrità fisica e psichica della persona) ed il danno morale in senso lato, inteso come riflesso soggettivo del danno, che a sua volta ricomprende il c.d. danno morale soggettivo (o patema d'animo transeunte) e il danno conseguente alla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.