Trib. Monza Sez. I, 28.05.2008



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
TRIBUNALE DI MONZA 
SEZIONE PRIMA CIVILE 
 
in persona della dr. Serena SOMMARIVA, giudice unico, ha pronunciato la seguente 
 
SENTENZA 
 
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 11725/2005, 
 
promossa da 
 
PI.Gi., RO.En., PI.Iv. e PI.Ma., tutti elettivamente domiciliati in Monza, via (omissis), presso lo studio degli avv.ti At. e Al.Pe. che li rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione 
ATTORI 
 
CONTRO 
GU.LI.Ca.Er., nato a Pichincha (Ecuador) il 30/6/1977, 
CONVENUTO CONTUMACE 
 
E  CONTRO 
EU. S.r.l., con sede in Milano, via (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore An.Sa., elettivamente domiciliata in Monza, via (omissis), presso lo studio dell'avv. Da.Ma. che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, 
CONVENUTA 
BP. S.p.A., con sede in Milano, Piazza (omissis), in persona del Procuratore (Dirigente Servizio Danni) Ing. It.Te., elettivamente domiciliata in Milano, Corso (omissis), presso lo studio degli avv.ti Fi.Ma. e Ma.Ro. che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,
 
svolgimento del processo 
 
Con atto di citazione del 14/10/2005, Pi.Gi., Ro.En., in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà su Pi.Iv., all'epoca minorenne, nonché Pi.Ma., rispettivamente - i primi - padre e madre e - i secondi - fratelli di Pi.Da., deceduto in conseguenza di sinistro stradale occorso in data 16/4/2004, alle ore 23.45, lungo la SP13 in località Agrate Brianza, a seguito dello scontro frontale dell'autovettura (omissis) dal medesimo condotta con il furgone (omissis), convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Gu.Li.Ca.Er., la Eu. S.r.l. e la BP. S.p.A., nelle loro qualità di conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice del furgone, chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del Gu. nella causazione dell'incidente e la conseguente condanna dei convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis, indicati in complessivi Euro 1.767.718,99, con detrazione della somma di Euro 200.000,00, già liquidata in loro favore dalla BP. 
Circa la dinamica del sinistro, gli attori esponevano che l'incidente si era verificato in quanto - come desumibile dai rilievi dei Carabinieri intervenuti e dalle sommarie informazioni del passeggero e del conducente dell'autovettura che precedeva la (omissis) - il convenuto, nel l'affrontare un tratto curvilineo, aveva invaso l'opposta corsia di marcia sulla quale stava sopraggiungendo il loro familiare. 
All'udienza di prima comparizione, celebrata in data 22/12/2005, si costituivano le due società convenute, mentre nessuno compariva per il Gu. che, previa disposizione del rinnovo della notifica per mancato rispetto dei termini a comparire, alla successiva udienza del 6/4/2006 veniva dichiarato contumace. 
Nel resistere alle pretese avversarie le società convenute contestavano la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata nel verbale dei C.C., sostenendo che, secondo la perizia cinematica eseguita dal fiduciario della BP., la responsabilità dello scontro doveva essere ricondotta in misura equivalente ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, in quanto sia l'uno che l'altro viaggiavano in prossimità della doppia striscia continua di mezzeria ad una velocità di 60/70 km. orari, ben superiore a quella consentita nel tratto stradale percorso (pari a 40 km. orari) e comunque inadeguata alle condizioni ambientali (manto stradale bagnato - scarsa visibilità). 
La Eu. S.r.l. sosteneva, inoltre, che la presunzione di responsabilità sancita a carico del proprietario del mezzo dall'art. 2054, comma 3°, c.c. non poteva considerarsi operante, in quanto la stessa - in data 16/4/2004 - aveva consegnato l'autocarro al fratello del convenuto, Gu.Li.Mi.An., mettendo con ciò in atto un concreto ed idoneo comportamento inteso a vietare ed impedire l'utilizzazione della vettura da parte di terzi; in subordine chiedeva di essere manievata dalla BP. 
Assegnati termini per il deposito di memorie ex artt. 170 - 180, 183 e 184 c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU medico - psichiatrica sulle persone degli attori, mentre, a seguito di rinunzia della Eu. all'audizione del teste Gu.Li.Mi.An., non si procedeva all'assunzione della prova per testi dalla stessa articolata. 
Concesso termine per il deposito di osservazioni alla CTU e respinta l'istanza di ulteriore CTU cinematica, all'udienza del 13/3/2008 il giudice, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, assegnando termine sino al 14/4/2008 per il deposito delle comparse conclusionali e sino al 5/5/2008 per eventuali repliche. 
 
Motivi della decisione 
 
La responsabilità del sinistro deve essere ricondotta in via esclusiva alla condotta di guida gravemente imprudente del convenuto Gu.Li.Ca.Er. 
Dai rilievi obiettivi eseguiti dai C.C. intervenuti sul teatro del sinistro e dalle sommarie informazioni rese da Ca.Es.Do. e da Ca.Ad. si desume infatti, in modo univoco, che l'incidente si è verificato in quanto il convenuto, nell'affrontare una curva sinistrorsa, ha sostanzialmente tagliato la traiettoria, andando ad invadere l'opposta corsia di marcia. 
In tal senso depongono, innanzi tutto, la localizzazione dei detriti, rinvenuti integralmente ed esclusivamente all'interno della corsia percorsa dalla (omissis), nonché la posizione assunta dai veicoli a seguito dello scontro, entrambi di traverso lungo le rispettive corsie, l'uno di fronte all'altro, con invasione della corsia opposta da parte dell'autocarro (omissis) per la porzione corrispondente alla cabina di guida (cfr. rilievi fotografici e planimetrici allegati al verbale d'incidente). Un'importante e fondamentale chiave di lettura della dinamica dello scontro è inoltre data dalle dichiarazioni rese alla P.G. dalla signora Ca.Es.Do. che, al momento del sinistro, si trovava come passeggera a bordo dell'autovettura che precedeva la (omissis): "Al momento del sinistro mi trovavo a bordo dell'autovettura (omissis) condotta dalla mia amica CA.Ad. ... provenienti da Carugate in direzione del Comune di Concorezzo ... dell'imboccare lo svincolo direzione Vimercate - Concorezzo - Colleoni, oltrepassata la curva la mia amica ha dovuto tenere al massimo la destra in quanto il veicolo che gli (le) veniva di fronte, un piccolo furgone, stava invadendo la nostra corsia di marcia, sfiorandoci, senza tuttavia toccarci. A seguito di tale evento ma (la) mia amica Ca. ha subito rallentato la marcia, nello stesso istante abbiamo sentito un urto ed attraverso lo specchio retrovisore abbiamo visto che il furgone che prima ci aveva sfiorato si era scontrato con una (omissis) che ci seguiva a poco (pochi) metri di distanza. Preciso che il tempo trascorso tra l'aver incrociato il furgone e l'impatto tra lo stesso e la (omissis) e (è) di alcuni secondi". Le dichiarazioni sopra riportate, integralmente confermate alla P.G. anche da Ad.Ca., non lasciano dubbi in ordine al fatto che l'autocarro (omissis) non si limitava a viaggiare in prossimità della linea mediana, come vorrebbe il tecnico fiduciario della BP., ma aveva già invaso l'opposta corsia di marcia e sfiorato il veicolo che precedeva quello incidentato, il cui conducente, solo spostandosi il più possibile a destra, è riuscito ad evitare l'impatto. Considerato che, secondo quanto riferito dalle sommarie informatrici, tra l'incrocio del furgone e l'urto con la retrostante (omissis), sono trascorsi solo pochi secondi, è evidente che il Gu. non ha nel frattempo corretto la sua traiettoria ed è quindi andato a collidere con il veicolo successivamente incrociato. Le emergenze istruttorie sopra commentate rendono del tutto superfluo procedere ad ulteriori accertamenti di tipo tecnico in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, essendo di per sé sufficienti a superare l'ipotesi al riguardo formulata dal perito assicurativo della BP. Può pertanto ritenersi acclarato che il Gu. stava circolando contromano, in violazione dell'art. 143, co. 12 C.d.S.; a seguito di prelievo ematico, è inoltre emerso che il convenuto presentava un tasso alcolemico pari a 0,84 g/1, con conseguente concorrente violazione dell'art. 186, co. 2 - 5 C.d.S. per guida in stato di ebrezza. Ciò aggrava ulteriormente la colpa del Gu., in quanto le particolari condizioni ambientali (fondo bagnato, pioggia, ora notturna) imponevano massima lucidità ed attenzione. Quanto alla posizione della Eu. S.r.l., proprietaria dell'autocarro, la presunzione di responsabilità stabilita a suo carico dall'art. 2054, comma 3°, c.p.c., non può ritenersi superata. La convenuta, a questo scopo, ha allegato che il predetto mezzo era stato dalla stessa temporaneamente assegnato al fratello del convenuto, Gu.Li.Mi.An., perché ne facesse uso personale, sotto la sua diretta responsabilità. A sostegno di tale assunto è stata prodotta una dichiarazione, datata 16 aprile 2004 e sottoscritta dal signor Gu.Li.Mi.An., chiaramente destinata alla Eu. S.r.l. (pur in assenza di espressa menzione del suo destinatario) (cfr. doc. 2 fascicolo Eu.). Trattasi tuttavia di scrittura privata priva di data certa e, come tale, non opponibile agli attori ai sensi dell'art. 2704, comma primo, c.c. (la prova per testi articolata relativamente alla circostanza in essa riportata è invece stata rinunziata dalla convenuta). Va peraltro osservato che è ormai pacifico in giurisprudenza che "per vincere la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 comma 3 c.c. non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario ("invito domino"), ma è necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà ("prohibente domino"), la quale deve estrinsecarsi in un concreto comportamento, specificamente idoneo a vietare ed impedire la circolazione del veicolo" (cfr. Cass. n. 8461/1994). La dichiarazione prodotta non può certo considerarsi una forma di cautela sufficiente ad impedire che il veicolo fosse guidato da soggetti diversi dal suo temporaneo utilizzatore. I convenuti risultano pertanto solidalmente tenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro che ha causato il decesso del giovane Da.Pi., nelle rispettive qualità di proprietario, conducente e compagnia assicuratrice per la r.c.a. Il danno biologico e morale richiesto iure successionis Per giurisprudenza costante, ai fini della configurabilità, in capo alla vittima di lesioni mortali, di un danno trasmissibile in via ereditaria è necessario che la stessa sia rimasta in vita per un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e il momento del decesso (cfr. Cass. n. 9620/2003, n. 3549/2004 e n. 4754/2004), idoneo a consentire la configurazione di un'effettiva ripercussione delle lesioni sulla sua complessiva qualità di vita. Ove, durante l'agonia che precede la morte, il soggetto sia vigile ed in preda ad una situazione di forte sofferenza, potrebbe poi in concreto stimarsi come apprezzabile una sopravvivenza anche di sole poche ore. Tali presupposti, nel caso di specie, non possono tuttavia ritenersi sussistenti, in quanto, come si evince dal referto dell'Ospedale Ni. del 18/4/2004, tra il momento dell'incidente - verificatosi alle 23.45 del 16/4/2004 - ed il decesso della vittima - "exitus 17/4/2004 (h 23.45) - è trascorso solo un. giorno durante il quale non risulta che la stessa sia rimasta cosciente ed abbia quindi avuto modo di percepire la situazione in cui versava; deve anzi escludersi una simile evenienza, considerato il gravissimo trauma cranio encefalico riportato (in politrauma), che ha portato Da.Pi. a spirare per morte cerebrale. Nessuna voce di danno non patrimoniale (biologico e morale) può quindi ritenersi trasmessa in via ereditaria in favore degli attori. Gli automatismi liquidatori prospettati in citazione con riferimento a situazioni analoghe a quella per cui è causa non sono infatti in alcun modo condivisibili, in quanto presupposto indefettibile di ogni operazione risarcitoria è l'accertamento in concreto dell'esistenza di un danno effettivo in capo al soggetto che ha subito la lesione. E, se è pur vero che la perdita della vita rappresenta la massima lesione dell'integrità psicofisica, comportandone l'integrale venir meno, è nel contempo pacifico che, in questo caso, non è ravvisabile l'insorgenza di un credito risarcitorio in capo alla vittima, trasmissibile in via ereditaria ai suoi successori. Con la morte la soggettività giuridica viene infatti meno e non è quindi neppure configurabile in termine giuridici l'esistenza di un danno da risarcire. Alla luce di tali premesse è evidente che una breve soluzione di continuità tra l'evento lesivo e la morte non è da sola idonea a pervenire ad una diversa conclusione. Va, inoltre, evidenziato che accogliendo acriticamente l'orientamento propugnato dagli attori si rischia di operare duplicazioni risarcitorie non giustificate, considerato che il danno subito in proprio dai familiari della vittima viene già autonomamente risarcito. Il danno non patrimoniale patito iure proprio dagli attori Gli attori hanno invece senz'altro diritto al ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio in conseguenza del decesso del loro familiare. In conformità alle indicazioni dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. in favore delle c.d. "vittime secondarie" viene qui inteso come comprensivo sia del danno morale soggettivo (art. 185 c.p.) che del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto (ex artt. 2 e 29 cost.).Tale danno, in caso di perdita di uno stretto congiunto, deve ritenersi in re ipsa, salva l'ipotesi in cui venga dimostrata l'assenza di un effettivo rapporto affettivo con la c.d. vittima primaria.
Nel caso di specie il relativo accertamento risulta in concreto corroborato dalla CTU svolta nel corso del giudizio, in quanto dalla stessa emerge che la perdita del giovane Da.Pi. ha turbato pesantemente la serenità e gli equilibri del nucleo familiare. Per comprendere il forte impatto dell'evento sui familiari superstiti, va evidenziato che, all'epoca dell'incidente, la vittima aveva solo ventuno anni e conviveva con i genitori e con i due fratelli (Iv., il minore, in allora sedicenne e Ma., il maggiore, ventitreenne). Tenuto conto, da un lato, della giovane età della vittima e della particolare intensità del legame familiare anche in ragione del rapporto di convivenza e della vicinanza di età tra fratelli e, dall'altro, delle persistenti risorse affettive della famiglia Pi. (grazie alla pluralità dei suoi componenti), si ritiene equo liquidare il predetto pregiudizio nei seguenti importi:
- Euro 180.000,00 in favore del padre Gi.Pi.;
- Euro 180.000,00 in favore della madre En.Ro.;
- Euro 70.000,00 in favore del fratello maggiore Ma.Pi.;
- Euro 70.000,00 in favore del fratello minore Iv.Pi.
Ciò premesso, dalla CTU disposta nel corso del giudizio è emerso che, mentre Ma.Pi. è riuscito ad elaborare fisiologicamente il lutto ("L'evento di perdita ha determinato una temporanea situazione di sofferenza psichica reattiva quale è quella del "lutto non complicato"), gli altri membri della famiglia hanno avuto una reazione abnorme all'evento, compatibile, secondo i criteri diagnostici del DSM IV - TR:
- quanto a Gi.Pi. con un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti cronico, comportante la compromissione dell'integrità psico - fisica nella misura del 12%, dopo un periodo d'inabilità temporanea di undici mesi, di cui uno al 75%, due al 60%, sei al 30% e gli ultimi due al 10%;
- quanto a En.Ro. con un disturbo dell'adattamento con umore depresso cronico, comportante la compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 15%, dopo un periodo d'inabilità temporanea di dodici mesi, di cui due al 80%, sei al 50%, due al 25% e gli ultimi due al 10%;
- quanto a Iv.Pi. con un disturbo dell'adattamento con umore depresso cronico, comportante la compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 12%, dopo un periodo d'inabilità temporanea di dodici mesi, di cui due al 75%, sei al 50%, due al 25% e gli ultimi due al 10%.
Le conclusioni sopra riportate sono state adeguatamente motivate dal CTU, sicché la circostanza che le stesse non siano eventualmente state concordate con il CTP della BP., risulta del tutto irrilevante. Quanto alla posizione di Gi.Pi., nelle note critiche alla CTU del Prof. Ma., depositate in data 29/2/2008, si censura severamente la diagnosi della dott. Pe., in assunto incorsa in un "errore madornale". Si sostiene, in particolare, che, secondo il DSM - IV - TR, il disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depressi Misti può essere correttamente diagnosticato solo entro tre mesi dall'evento, mentre, nel caso in esame, la diagnosi è stata posta a distanza di tre anni dal fatto, senza il supporto di certificazioni mediche intermedie. Va, al riguardo, osservato che, in realtà, il DSM - IV si limita a richiedere che il quadro sintomatologico si manifesti entro tre mesi dall'insorgenza del fattore stressante e non anche che la diagnosi sia eseguita entro tale lasso temporale. Se, infatti, una diagnosi tempestiva e la produzione di documentazione clinica di riscontro costituiscono senz'altro un fondamentale elemento di valutazione in sede giudiziale, deve, nel contempo, rilevarsi che nell'esperienza forense relativa al danno psichico della vittima secondaria conseguente alla perdita di uno stretto congiunto la diagnosi della patologia viene effettuata per la prima volta proprio da parte del CTU, essendo assai raro che i familiari prendano effettivamente coscienza della loro situazione e si rivolgano a cure mediche. Ciò non preclude, tuttavia, la possibilità di pervenire comunque ad una valida diagnosi in sede contenziosa ove, come nel caso di specie, venga riscontrata la persistenza di un quadro clinico significativo e non siano rintracciabili nella storia dei soggetti ulteriori traumi emotivi o elementi psicopatologici preesistenti. Né può sfuggire l'intrinseca contraddittorietà dell'argomentare del CTP di parte BP., ove si consideri che, pur in assenza di documentazione clinica di riscontro e di una diagnosi tempestiva, il Prof. Ma. concorda nel riconoscere a carico di Iv.Pi. la sindrome di "disturbo dell'adattamento con Umore Depresso Cronico", poggiando tale conclusione proprio sull'esame obiettivo psichico e sui dati anamnestici, qualificati - per tale soggetto - come di "icastico valore clinico - tecnico". Diversamente, secondo il Prof. Ma., dall'esame obiettivo del signor Gi.Pi. non sarebbero emersi elementi comprovanti l'esistenza di una patologia in atto (a tal fine il CTP riporta alcune frasi che sarebbero state da questi riferite nel corso delle operazioni peritali, desumendo dalle stesse l'assenza di disturbi psichici rilevanti). Sotto questo profilo va, tuttavia, rilevato che le note critiche di parte risultano in netto contrasto con quanto riportato nella CTU, dove, con riferimento alla persona di Gi.Pi., si da atto che: - il tono dell'umore è depresso benché appaia evidente una reattività mentale e comportamentale compensatoria con marcata tendenza alla razionalizzazione ed alla intellettualizzazione ("dobbiamo rimanere attivi per non avere tempo per pensare ... una fetta di me non esiste più ... spesso mi ritrovo in una specie di catalessi a rimuginare ... io devo fare, anche se lo vivo come una umiliazione perché se mi lascio andare mi abbandono a tutto e non me ne frega più niente di me, degli altri, della vita ... mi manca l'intesa che avevo con mio figlio ... sento di non poter vivere più niente in maniera positiva"); - sono riferite difficoltà di concentrazione e relazionali con la moglie "all'inizio era un cieco che aiutava un sordo e viceversa, ora ognuno è con il suo dolore ... manca l'entusiasmo, non riusciamo più a condividere"; - anche l'interesse per il lavoro è venuto meno ("Dalla morte del figlio Da., dice che il figlio Iv. ha dimostrato uno scarso interesse per il lavoro, e questo lo ha spinto a lasciare anche l'unico interesse che lo teneva un po' vivo, il lavoro"); - "a livello del suo funzionamento globale il sig. Pi.Gi. ha ridotto la propria qualità di vita, perdendo gli abituali interessi e condizionando negativamente la propria progettualità. A livello sociale si è ritirato e sembra svolgere automaticamente le abituali mansioni della vita quotidiana, vive con interesse solo l'andare al cimitero per trovare il figlio". Quanto alla signora En.Ro., il CTU ha riscontrato che "il tono dell'umore è visibilmente depresso", come reso evidente: a) dalla marcata perdita di interessi ("adesso non ho più niente da fare, avevo una famiglia impegnativa"), salvo quello di andare al cimitero per parlare con il figlio; b) dalla condizione di coartazione e solitudine emotiva ("mi sono accorta che i miei momenti di crisi provocano crisi anche in mio marito e negli altri così mi sono chiusa sempre più in me stessa"); c) dalla mancata accettatone della morte di Da. (sia la signora Ro. che il marito evitano di parlare tra di loro e con i figli del dolore provocato da tale perdita - la stanza di Da. è stata lasciata com'era prima dell'incidente ed i suoi vestiti sono stati riadattati alla taglia del figlio più piccolo). Anche nel fratello minore Iv. la reazione al lutto è stata patologica, in quanto - a seguito dell'evento - proprio a causa dell'ampia condivisione di vita ed interessi con Da. risulta essersi chiuso completamente in se stesso, trascorrendo la maggior parte del tempo da solo ed evitando di frequentare gli amici, in quanto appartenenti alla stessa compagnia della vittima; anche a livello emotivo l'atteggiamento è di totale chiusura, essendo al riguardo significativo che il lutto non viene condiviso neppure con i genitori ("con loro non riesco a parlarne in assoluto'"); traspare, infine, un atteggiamento di trascuratezza per la propria persona ("per me non ho fatto niente, mi sono buttato a capofitto nell'allevamento dei cani, tralasciando il lavoro, un mondo in cui mio fratello era totalmente presente"). Le conclusioni del CTU devono essere pertanto tenute ferme e il danno psichico, in applicazione dei criteri tabellari in uso presso il Tribunale di Milano, va liquidato nei seguenti importi (aggiornati al gennaio 2008):
- in favore di Gi.Pi. (che, all'epoca dell'evento, aveva sessantadue anni compiuti):
- Euro 17.748,00 (12 punti percentuali di invalidità permanente) a titolo di danno biologico psichico;
- Euro 1.555,65 (30 gg. x Euro 51,855) a titolo di danno da invalidità temporanea parziale al 75%;
- Euro 2.489,04 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale al 60% (60 gg. x Euro 41,484);
- Euro 3.733,56 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale al 30% (180 gg. x Euro 20,742);
il tutto per un importo complessivo di Euro 25.526,25 (in assenza di richiesta in tal senso, non rinvenibile né nella quantificazione riportata nel foglio di precisazione delle conclusioni, né in quella dettagliata nella comparsa conclusionale, non può invece liquidarsi l'ulteriore periodo d'inabilità temporanea parziale al 10%, riconosciuto per gli ultimi due mesi dal CTU);
- in favore di En.Ro. (che, all'epoca del sinistro, aveva cinquantuno anno compiuti):
- Euro 26.975,00 (15 punti percentuali di invalidità permanente) a titolo di danno biologico psichico;
- Euro 3.318,72 (60 gg. x Euro 55,312) a titolo di danno da inabilità temporanea parziale al 80%;
- Euro 6.222,60 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale al 50% (180 gg. x Euro 34,57);
- Euro 1.037,10 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale al 25% (60 gg. x Euro 17,285);
- Euro 414,84 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale al 10% (60 gg. x Euro 6,914) (anche se nel dettaglio di calcolo riportato nella comparsa conclusionale quest'ultima voce non è stata considerata, in questa sede se ne può tenere conto, in quanto la liquidazione complessiva risulta comunque al di sotto di quella ivi precisata per la complessiva somma di Euro 38.797,94);
il tutto per un importo complessivo di Euro 37.968,26;
- quanto a Iv.Pi. (che, all'epoca del sinistro, aveva sedici anni compiuti ed era quindi già entrato nel diciassettesimo anno di età):
- Euro 23.664,00 (12 punti percentuali di invalidità permanente) a titolo di danno biologico psichico;
- Euro 3.111,30 (60 gg. x Euro 51,855) a titolo di danno da inabilità temporanea parziale al 75%;
- Euro 6.222,60 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale al 50% (180 gg. x Euro 34,57);
- Euro 1.037,10 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale al 25% (60 gg. x Euro 17,285);
il tutto per un importo complessivo di Euro 34.035,00 (neppure in questo caso può liquidarsi l'ulteriore periodo d'inabilità temporanea parziale al 10%, riconosciuto per gli ultimi due mesi dal CTU, mancando una richiesta in tal senso, non rinvenibile né nella quantificazione riportata nel foglio di precisazione delle conclusioni, né in quella dettagliata nella comparsa conclusionale e non essendo il relativo importo contenuto entro i limiti della domanda formulata).
Le somme sopra indicate a titolo di danno non patrimoniale sono tutte espresse, come da domanda, in moneta attuale (ossia già rivalutata alla data della sentenza). Nonostante il CTU si sia espresso sul punto, in questa sede non può essere attribuito il danno relativo alle future spese di cura, in quanto nella citazione introduttiva gli attori nulla hanno richiesto a tale titolo. Il danno patrimoniale Con riferimento a tale voce di danno deve riconoscersi in favore del signor Gi.Pi. il diritto alla rifusione delle spese funerarie, documentate in atti per un complessivo ammontare di Euro 6.914,89, di cui Euro 3.543,67 per il servizio funebre e l'assistenza alla sigillatura ed Euro 3.371,22 per la concessione del loculo (cfr. fattura Br. S.r.l. n. 296 del 19/5/2004, fattura n. 4606 del 20/4/2004 del Comune di Milano e bolletta del 19/4/2004 in favore del Comune di Pessano con Bornago sub docc. 12, 13 e 14 fascicolo attori). Compete, inoltre, allo stesso il rimborso delle spese di demolizione e rottamazione del veicolo incidentato, documentate per l'importo di Euro 28,10 (cfr. fattura n. 255 del 17/5/2004 della Fe. F.lli S.n.c., prodotta dagli attori sub doc. 15 unitamente a copia del certificato di rottamazione e del formulario rifiuti).
Va, invece, respinta la richiesta di rifusione del valore ante - sinistro della (omissis), in quanto anche in questo caso la relativa domanda, introdotta per la prima volta nella memoria istruttoria del 19/10/2006, deve ritenersi tardiva e, quindi, inammissibile. Gli importi risarcitori sopra liquidati costituiscono crediti di valore e conseguentemente: le somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale, essendo espresse in moneta attuale, devono essere previamente devalutate (quelle relative al danno morale da perdita del congiunto e al danno psichico temporaneo alla data dell'evento, ossia al 17/4/2004 e quelle relative al danno psichico permanente all'epoca della cessazione dell'inabilità temporanea) e, quindi, annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT annuali medi del costo vita sino alla data odierna, con aggiunta degli interessi al tasso legale sugli importi via via rivalutati; le somme riconosciute a titolo di danno patrimoniale, essendo espresse in moneta risalente all'epoca degli esborsi, devono essere rivalutate sino alla sentenza, con aggiunta degli interessi legali secondo i criteri sopra precisati. Nella definitiva determinazione delle statuizioni di condanna deve infine tenersi conto degli acconti già corrisposti, in data 13/4/2005, agli attori dalla BP. a titolo di danno morale iure proprio, pari, quanto ai genitori di Da.Pi., ad Euro 70.000,00 ciascuno, e, quanto ai due fratelli, ad Euro 30.000,00 ciascuno. Gli acconti vanno detratti dall'importo della liquidazione del danno computata all'epoca del loro versamento ed imputati prima al capitale (l'art. 1194 c.c., che prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e quindi al capitale, è stato infatti dettato con riferimento alle obbligazioni che nascono sin dall'origine come pecuniarie); i conteggi devono quindi essere eseguiti in modo da considerare la riduzione del capitale liquidato di pari importo all'acconto versato, così che per il periodo successivo al versamento dell'acconto per tale somma non maturano più rivalutazione ed interessi. I convenuti sono quindi tenuti, in via tra loro solidale, a risarcire agli attori il residuo danno (sul cui importo complessivamente liquidato in sentenza decorrono gli ulteriori interessi al tasso legale sino al saldo effettivo), con contestuale diritto della Eu. S.r.l. ad essere manlevata dalla BP. da ogni somma che dovesse eventualmente direttamente corrispondere alle controparti in forza della presente sentenza. Le spese processuali si pongono, in via solidale, a carico dei convenuti soccombenti e si liquidano, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia come accertato in sentenza, nella misura complessiva di Euro 19.822,25, di cui Euro 1.100,00 per spese, Euro 3.642,00 per diritti, Euro 13.000,00 per onorari ed Euro 2.080,25 per rimborso spese generali ex art. 14 t.f., oltre a CPA e IVA. Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 31/5/2007 nella somma di Euro 3.000,00, oltre oneri di legge, si pongono definitivamente a carico solidale dei convenuti. La sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva; le spese di registrazione della stessa, giusta il disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 D.P.R. 131/1986, debbono essere prenotate a debito dei convenuti soccombenti.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale di Monza, sezione prima civile, in persona del giudice dott. Serena Sommariva, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 11725/2005 promossa da Gi.Pi., En.Ro., Ma.Pi. e Iv.Pi. contro Gu.Li.Ca.Er., Eu. S.r.l. e BP. S.p.A., così provvede:
1) accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa ed il conseguente decesso di Da.Pi. sono imputabili, in via esclusiva, a Gu.Li.Ca.Er.;
2) per l'effetto, condanna i convenuti - in via tra loro solidale - al risarcimento dei danni conseguenti, che liquida complessivamente:
- in favore di Gi.Pi. nella somma di Euro 205.526,25 a titolo di danno non patrimoniale e di Euro 6.942,99 a titolo di danno patrimoniale; - in favore di En.Ro. nella somma di Euro 217.968,26 a titolo di danno non patrimoniale;
- in favore di Ma.Pi. nella somma di Euro 70.000,00 a titolo di danno non patrimoniale;
- in favore di Iv.Pi. nella somma di Euro 104.035,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria (quest'ultima sul solo importo di Euro 6.942,99) e detratti gli acconti pagati in data 13/4/2005 dalla BP. agli attori, pari ad Euro 70.000,00 ciascuno quanto a Gi.Pi. e a En.Ro. e ad Euro 30.000,00 ciascuno quanto a Ma.Pi. e Iv.Pi., secondo i criteri e le modalità precisate in motivazione;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese processuali, liquidate nella somma di Euro 19.822,25, oltre a CPA e IVA;
4) pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese della espletata CTU, nella misura già liquidata nel decreto citato in motivazione;
5) dichiara la BP. S.p.A. tenuta a manlevare la Eu. S.r.l. da quanto la stessa dovesse direttamente corrispondere agli attori in forza della presente sentenza;
6) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva e le spese di registrazione della stessa prenotate a debito dei convenuti in solido tra loro.
 
Così deciso in Monza il 26 maggio 2008
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2008