Cass. Civ. Sez. III, 31.01.2008, n. 2379



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE TERZA CIVILE 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente 
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere 
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere 
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere 
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da: 
C.C.W., E.L., B.V., R.B.D., R.B.D. JR., R.C., P.C.C., R.C.L., W.T.R., W.K., elettivamente domiciliati in ROMA DEGLI SCIPIONI 52, presso lo studio dell'avvocato SANTONOCITO MARCO VALERIO, difesi dagli avvocati GIUFFRIDA MASSIMO, LIBERTINI MARIO, giusta delega in atti; 
- ricorrenti - 
 
contro 
FONDIARIA SAI SPA (già SAI - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, amministratore delegato dr. M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la difende, giusta delega in atti; 
- controricorrente - 
 
e contro 
P.C., P.G., D'EASS ASSIC SPA IN LCA, MAPFRE PROGRESS SPA; 
- intimati -
 
e sul 2^ ricorso n. 24232/03 proposto da
D'EASS ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del commissario liquidatore dr. A.d.V.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato FARESE PAOLO, difesa dall'avvocato FORTUNATO CIRO, giusta delega in atti; 
- controricorrente e ricorrente incidentale - 
 
contro 
MAPFRE PROGRESS SPA (ora PROGRESS ASSICURAZIONI SPA), in persona del funzionario procuratore dr. P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 60, presso lo studio dell'avvocato MARULLO FRANCESCO, che la difende, giusta delega in atti; 
- controricorrente al ricorso incidentale - 
 
e contro 
E.L., B.V., C.W., R.B.D., R.B.D. JR, R.C., P.C.C., R.C.L., W.T.R., W.K., P.C., P.G., FONDIARIA SAI SPA; 
- intimati - 
 
avverso la sentenza n. 436/02 della Corte d'Appello di CATANIA, Sezione Seconda Civile, emessa il 5/04/02, depositata il 31/05/02, R.G. 160+170/97; 
 
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 15/11/07 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista; 
udito l'Avvocato MARTUCCELLI Carlo (per delega Avv. LIBERTINI Mario, depositata in udienza); 
udito l'Avvocato PERILLI Maria Antonietta; 
udito l'Avvocato FARESE Paolo (per delega Avv. FORTUNATO Ciro, depositata in udienza); 
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso, per il ricorso principale, per l'accoglimento del 2^ e del 5^ motivo e p.q.r. del 7^ e dell'8^ e rigetto nel resto; 
rigetto del ricorso incidentale. 
 
Svolgimento del processo 
 
1. Con citazione (12 luglio - 1 agosto 1990) C. e P.G. convennero dinanzi al Tribunale di Catania, nella veste di danneggiate, il conducente della Chevi Camaro, C.W. e l'assicuratrice Progress Insurance e ne chiesero la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, biologici, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'incidente avvenuto in contrada (OMISSIS) il (OMISSIS), in ordine al quale avevano riportato lesioni. Deducevano che il C.C.W., a bordo della Camaro, nell'immettersi nel ristorante "il torero" tagliava la strada e collideva contro la Lancia Tema, condotta da P.C. (proprietario assicurato: P.G., assicuratrice D'Eass) che riportava lesioni. Si costituivano le parti convenute: 
1a. C.C.W. contestava la dinamica dei fatti e proponeva domanda riconvenzionale contro gli attori ( P.) e la D'EASS; l'impresa assicuratrice del C.C.W. sosteneva le ragioni dell'assicurato; 
b. la D'Eass, chiamata in lite dal C.C.W., eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva la sospensione del processo in relazione alla pendenza di una procedura penale e chiedeva il rigetto della riconvenzionale. 
Interveniva in causa E.E., terza trasportata sulla Camaro, deducendo di aver subito lesioni gravi e chiedeva espletarsi consulenza medico legale per precisare l'entità delle lesioni e dei postumi permanenti. 
Successivamente intervenivano in giudizio: 
1. B.V. sposata E., madre di E.E.; 
2.3. R.B.D. e P.C., genitori del deceduto R.M.; 
4.5.6. I fratelli del defunto R.M., R.B.D., C., C.L.; 
7. W.T.R., secondo marito della P.; 
8. W.K., fratello uterino del defunto R.M.; 
tutti gli intervenuti proponevano domande risarcitorie in relazione alle lesioni mortali ed alla morte di R.M. che imputavano agli attori ed al conducente della Camaro. 
Prima della udienza di discussione la D'EASS era posta in liquidazione, ma il giudizio non era interrotto, in quanto il C.C.W. e gli altri intervenuti provvedevano a citare il Commissario liquidatore della suddetta società e la SAI quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada. 
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 17 ottobre 1996, pubblicata il 6 dicembre 1996, così decideva: 
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra P.C. e G., C.C.W. e Progress Insurance; 
2. accerta la responsabilità concorrente a carico di P.C. nella misura del 60% e a carico del C.C.W. nella misura del 40%; 
3. rigetta la domanda di risarcimento danni per la perdita della Camaro e del danno biologico avanzata dal C.C.W. contro i P. e la D'Eass; 
4. dichiara improcedibile la domanda proposta da W.K.; 
5. condanna gli attori e la D'Eass a corrispondere varie somme (vedi punti 5, 6, 7, 8, 10, 12 della sentenza di appello a conferma della sentenza del tribunale) ed alla rifusione delle somme sostenute dagli intervenuti. 
2. Avverso la sentenza proponevano appello la SAI spa e la D'Eass spa in liquidazione e ne chiedevano la riforma; si costituivano gli appellati (eccetto i P. che restavano contumaci) resistendo ai gravami di cui chiedevano il rigetto. Proponevano appello incidentale il C.C.W. e gli intervenuti (aventi causa dal defunto R.M.) in punto di migliore determinazione del danno e di determinazione del grado di responsabilità. Le cause erano riunite. 
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 31 maggio 2002 così decideva: 
in parziale riforma 1. ridetermina il calcolo degli interessi legali sulle somme capitali rivalutate anno per anno; 
2. condanna la D'Eass in liquidazione coatta, in solido con i P., a corrispondere il massimale di 200 milioni a E.E. (terza trasportata); 
3. riduce il danno morale di W.T.R. da 15 a 10 milioni; 
4. Liquida a E.L. (terza trasportata) 60 milioni di danni morali a carico della D'Eass e dei P.; 
5. liquida a P.C.C. le spese funerarie, sempre a carico della D'Eass e dei P.; 
6. liquida a ciascuno dei genitori di R.M., per danni morali, la somma di L. 60 milioni ed a ciascun fratello la somma di 20 milioni, sempre a carico dei P. e della D'EASS; 
7. CONFERMA NEL RESTO; 
8. CONDANNA C.C.W. e W.K. a rifondere alla D'Eass le spese dei due gradi del giudizio; 
9. COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DEL GRADO. 3. CONTRO LA DECISIONE HANNO PROPOSTO RICORSO: 
A. RICORSO PRINCIPALE (20720) C.C.W. e gli altri intervenuti (aventi causa del defunto R.M.) affidato a sette motivi; a tale ricorso resiste la FONDIARIA SAI, quale impresa designata del Fondo GVS. B. RICORSO INCIDENTALE (24232) D'EASS spa in liquidazione, affidato ad unico motivo. 
Con ordinanza del 17 maggio 2007 questa Corte ha ordinato la rinotifica del ricorso incidentale nei confronti dei litisconsorzi P.G. e C., tale adempimento risulta verificato. 
I ricorsi sono stati previamente riuniti. 
Motivi della decisione 
RITIENE questa Corte,per le considerazioni che seguono, che il ricorso principale meriti accoglimento in relazione ai motivi 2^ e 5^ e per quanto di ragione in relazione ai motivi 7^ ed 8^; sono infondati i restanti motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale. La Cassazione è con rinvio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione. 
PRECEDE, PER CHIAREZZA ESPOSITIVA, LA CONSIDERAZIONE DEI MOTIVI NON ACCOLTI. A. MOTIVI INFONDATI DEL RICORSO PRINCIPALE. PRIMO MOTIVO, nell'interesse di C.C.W., conducente della Camaro, e ritenuto responsabile al 40%. 
Il ricorrente deduce: "violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226, 2697, 2699, 2700, 2729 c.c., della legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5 e degli artt. 112, 113, 115, 116 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn 3 e 5, nonchè il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo alla conferma del rigetto della condanna del 40% della liquidazione del danno patrimoniale e non in favore di esso ricorrente, chiesto contro la D'EASS spa, anche per colpevole inerzia per avere questa ultima ingiustamente ritardato la prestazione dovuta"; il motivo, esposto in modo confuso ed articolato, può così riassumersi: 
a. la sentenza di appello è censurabile in punto di omessa liquidazione dei danni patrimoniali conseguenti alla perdita dell'autovettura, solo in parte indennizzata dalla propria assicurazione Mapfre Progress in base alla polizza kasko; 
b. doveva essere riconosciuto il danno biologico da invalidità temporanea; 
c. dovevano essere riconosciuti il danno morale e il danno esistenziale (vedi atto di citazione in riassunzione del 25 gennaio 1996 dove si deduce la perdita dei rapporti sessuali con la moglie). 
Il motivo di ricorso, così come riassunto e riordinato, è ammissibile limitatamente ai punti a (per il cd. danno patrimoniale differenziale, e c (ma limitatamente alla perdita dei rapporti sessuali con la moglie), mentre è inammissibile per il resto, difettando di autosufficienza e di specificità. (Cfr. Cass. 8 novembre 2005 n. 21659, 3 dicembre 2004 n. 22775, 12 maggio 1998 n. 4777, tra le tante). 
Quanto alla sottovalutazione del danno per la perdita dell'auto, si osserva che la pretesa del c.d. danno differenziale, rispetto a quanto ricevuto per indennizzo, costituisce onere di prova a carico di chi la deduce. Sul punto la Corte di appello esprime un prudente apprezzamento delle prove (ff 32 e 33); quanto alla richiesta di danni morali o esistenziali in relazione alla perdita dei rapporti sessuali per ben tre anni dalla data dell'evento, parimenti si osserva che la Corte di appello (cui la prospettazione era posta in termini di danno biopsichico proprio e di danno morale quale congiunto) esclude il fatto storico lesivo, sulla base della prova scientifica contraria emersa in atti, costituita dal fatto che la moglie rimase incinta nel (OMISSIS) pochi mesi dopo il sinistro (ff 33 della sentenza). Quanto alle altre censure, di per sè inammissibili, occorre poi ricordare che la Corte di appello (ff 33 della sentenza) osserva che il giudice di prime cure non le aveva esaminate in quanto non erano state chieste, e quindi attenendosi al devolutum. Non risultando in questa sede espressamente dedotta la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, e neppure quella dello art. 112 c.p.c., non può essere dedotto come vizio della motivazione. Ed in vero la omessa pronuncia costituisce un error in procedendo che integra la nullità della sentenza e comporta la necessità dell'esame degli atti processuali, mentre il vizio della motivazione consiste in un error in iudicando che attiene solo alla ipotesi del mancato accertamento o inadeguata motivazione dei fatti rilevanti o alla illogicità del ragionamento. (Cass. 3 marzo 2005 n. 4613, Cass. 15 luglio 2002 n. 11034, Cass. 8 giugno 2003, tra le tante).
TERZO MOTIVO (nello interesse del C.C.W.): si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn.3 e 5, per avere la Corte di appello condannato l'appellante a pagare le spese di primo e secondo grado in favore della D'Eass in liquidazione, che il tribunale aveva condannato per colpevole ritardo alla corresponsione del maggior danno in favore della trasportata E.L., moglie del C.C.W.. La tesi è che la parte vittoriosa non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite. Il motivo è infondato, avendo la Corte motivato (ff. 34 della sentenza) sul punto, proprio in base al principio della soccombenza in entrambi i gradi del giudizio. Pertanto la denuncia dell'error in procedendo andava posta ai sensi dello art. 360 c.p.c., n. 4, o come travisamento di fatto non controverso, ma con diverso rimedio.
QUARTO MOTIVO (nello interesse di E.E.): si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697 e 2729 c.c., L. n. 39 del 1997, art. 4, e artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. in relazione ai all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè vizio della motivazione in punto decisivo:" Nel corpo del motivo si precisa che la Corte di appello non ha considerato il blocco alla carriera e la particolare autonoma valenza del danno estetico. Il motivo è infondato. Quanto al maggior danno patrimoniale, la Corte di appello (ff 26) correttamente osserva che tale profilo è nuovo, non essendo stato indicato come componente costitutiva del danno da lucro cessante in primo grado. Quanto al secondo profilo si osserva che è inammissibile, risultando nuovo in questa sede e non impugnato per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c., n. 4.
SESTO MOTIVO (nello interesse di B.V.). Si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riguardo alla liquidazione dal danno non patrimoniale (esistenziale e morale) chiesto nei confronti della D'EASS e della Progress spa, sul rilievo che la menomazione fisica della figlia E.L., si riverbera sulla sfera psichica ed esistenziale della anziana madre e che tale danno ingiusto doveva essere risarcitoli motivo è stato dichiarato inammissibile (ff 28 della sentenza), in quanto introdotto per la prima volta con appello incidentale che introduce in causa un nuovo thema decidendum. Il ricorrente non ha dedotto l'error in procedendo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, e resta precluso in questa sede un riesame di merito. In conclusione, il ricorso principale è infondato per i motivi primo, terzo, quarto e sesto. B. ESAME DEI MOTIVI FONDATI DEL RICORSO PRINCIPALE. SECONDO MOTIVO (nello interesse di E.E.) si deduce "violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 1224 c.c., della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 18, 21, 22, 25, degli artt. 112, 342, 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ed il vizio della decisione sul punto decisivo della controversia, relativamente alla mancata conferma della condanna della D'EASS spa in liquidazione coatta amministrativa e della SAI spa quale impresa designata, in solido, al pagamento di interessi e di rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. per colpevole ritardo nello adempimento della propria obbligazione, con gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza di primo grado in favore della E.." Nel corpo del motivo, riferendosi alla statuizione del tribunale civile, si pone in evidenza come la domanda di condanna ultra massimale sia stata posta tempestivamente in primo grado e che il ritardato pagamento dopo la messa in mora risultava per tabulas. Il motivo è fondato, ed in vero sussiste l'error in iudicando, in punto di diritto, là dove la Corte di appello (ff 20 e 21 della motivazione) riforma la corretta decisione del giudice di primo grado, il quale, accertato il ritardato adempimento, sia dell'impresa assicuratrice già in mora quando era in bonis, sia della impresa designata, ha ritenuto necessaria la proposizione di una specifica domanda, attenendosi peraltro ad un orientamento pregresso di questa Corte. La decisione della Corte è dell'aprile 2002, e non tiene conto del diverso orientamento (il cui incipit è in Cass. 3 gennaio 1994 n. 5 e successiva Cass. 2000 n. 5270, Cass. 2004 n. 5270, 2004 n. 14248, 2005 n. 11768, 2007 NRS 10283) che considera, nei rapporti tra assicuratore e danneggiato, la malagestio sotto il principio dell'inesatto e tardivo adempimento, che deve ritenersi dedotto nella domanda in cui si chiede il risarcimento totale ed integrale del danno, inclusa la rivalutazione e gli interessi civili. Tale domanda, vale di per sè come messa in mora, e il dies a quo della mora decorre dall'inutile decorso dello spatium deliberandi, che è diverso per la impresa in bonis e per quella designata dal Fondo. 
La decisione di riforma della Corte di appello reca dunque la lesione del diritto al risarcimento integrale del danno, subito dal danneggiato, e nella sua globalità, include anche il ritardo ingiustificato dell'inadempimento. 
In tale senso il motivo dev'essere accolto, come error in iudicando e come difettosa ed illogica motivazione, ed il giudice del rinvio resta vincolato al rispetto dei principi di diritto come sopra indicati. 
QUINTO MOTIVO ( in favore di E.L., invalida al 35%) deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della direttiva CEE n. 84/5 del 30 dicembre 1993, art. 1224 c.c., art. 2054 c.c., comma 3, artt. 2056, 2697, 2699, 2700, 2730 c.c. e artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza con riguardo alla conferma del rigetto della domanda di condanna della MAPFRE PROGRESS SPA, condebitrice solidale dal 17 settembre 1989 assieme alla D'EASS spa in liquidazione ed alla SAI quale impresa designata, con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale in favore della E., anche per la colpevole inerzia della Mapfre Progress spa per avere ingiustamente ritardato la prestazione dovuta." La Corte di appello (ff 27 della motivazione) ha confermato la decisione del Tribunale che ha ritenuto non proponibile la pretesa risarcitoria della E., moglie del C.C.W., in quanto non terza trasportata ma comproprietaria del mezzo; mentre ha ritenuto inammissibile la domanda nei confronti della SAI impresa designata, subentrata alla impresa in liquidazione coatta e presente in lite sin dal primo grado, sostenendo che la SAI non era parte processuale. 
Nel corpo del motivo, per il principio di autosufficienza, vengono mezionati ben venti documenti, da cui risulta che la E. non è comproprietaria del veicolo acquistato prima del matrimonio e poi assicurato dal solo C.C.W. con la Progress, e che pertanto la E. rientra tra i soggetti cui compete la posizione di terzo, onde è ammessa a fruire della assicurazione in quanto terza trasportata; inoltre, nei confronti della impresa designata, subentrata a garanzia delle obbligazioni della impresa in bonis, si osserva che la stessa era presente in lite come parte processuale, e che la E. sin dal primo grado (ff 29 del ricorso) aveva dedotto la violazione dell'art. 189 del trattato CEE che prevede che la direttiva che imponga obblighi allo Stato, è vincolante per lo Stato e per i necessari provvedimenti anche legislativi e per gli organi giurisdizionali nazionali. Si aggiunge che la direttiva CEE n. 5/84, per il suo contenuto precettivo è di immediata applicazione a far tempo dalla sua entrata in vigore e che il precetto europeo vale come norma vincolante anche per il tempo anteriore alla sua attuazione con L. 19 febbraio 2002, n. 142. La tesi è che il Fondo di Garanzia, nella fattispecie, risponde in base alla legge dello Stato e per lo Stato, sia che questo abbia tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale, sia che l'abbia recepita in modo inadeguato. 
IL MOTIVO nei termini riassunti prospetta due questioni il cui ordine logico deve essere necessariamente posposto: ed in vero la questione dello accertamento della qualità di terza trasportata o di comproprietaria, sollevata in via di eccezione dalla Mapre Progress, assicuratrice dell'auto su cui viaggiava la E. essendone conducente il marito, precede la seconda contestuale questione che attiene alla c.d. diretta applicazione delle direttive europee, con effetto etero - integrativo dei contratti di assicurazione in corso. La seconda questione interessa la stessa qualificazione di terzo trasportato, al livello precettivo e di diritto vivente, ma presuppone la individuazione del terzo come coniuge, a prescindere dalla comproprietà. 
Secondo l'ordine logico proprio della fattispecie, se è fondata la prima censura, che attiene ai presupposti dello illecito, e se vi è prova che la moglie, in regime di separazione di beni e per un'auto acquistata dal marito prima del matrimonio, ha la semplice veste di terza trasportata, potrebbe perdere rilevanza la seconda questione, ma occorre pur considerare la fattispecie concreta in esame in relazione al tempo dell'illecito, che è consumato il (OMISSIS) quando vige il testo originale della L. n. 990 del 1969, art. 4, non ancora modificato dalla novella 1992 n. 242 nè dalla Corte Costituzionale n. 188 del 1991. 
Sulla prima questione sussiste il dedotto difetto di motivazione per contraddittorietà ed illogicità: ed in vero la sentenza di appello (ff 27 e 28 della motivazione) seleziona da un corpo veramente imponente di documenti, solo i documenti da cui ritiene di poter desumere in via presuntiva e per concordanza, che l'assicurazione venne stipulata con la Progress, in nome e per conto di entrambi i coniugi proprietari, sicche non operava nei confronti di ciascuno di essi se trasportato. Ma la E. per suo conto aveva depositato una serie di ben venti documenti da cui si poteva desumere una evidente discordanza, tra cui il certificato storico di proprietà ed il c.d. trittico intestato unicamente al marito C.c.W.. In relazione a tale complessa situazione documentale, non compiutamente verificata, non sembra coerente il giudizio di totale convergenza espresso nel senso della comproprietà al tempo del contratto (ff 27 della motivazione). 
Non appare coerente l'iter logico sulla valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione in ordine alle pretese fatte valere dalla E. nella veste di danneggiata trasportata (Cfr. Cass. 15 febbraio 2005 n. 3038; Cass. 6 agosto 2003 n 11833) ed il giudice del rinvio dovrà considerare analiticamente tutti i documenti prodotti, secondo la eventuale diversa efficacia probatoria, privilegiando i documenti ufficiali e le fonti contrattuali che recano le sottoscrizioni delle parti e descrivono il contenuto contrattuale. 
Il secondo profilo attiene invece a tutte le imprese assicuratrici interessate, ma anche allo stesso C.C.W. quale conducente dell'auto assicurata, oltre che alla parte lesa nei confronti dello assicuratore del marito. 
Non a caso la FONDIARIA SAI quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nel pregevole controricorso (ff 25) dichiara di ritenere fondata la censura proposta dalla E. nel motivo in esame, sul rilievo della applicabilità in Italia, a partire dal 1 gennaio 1988 (mentre l'incidente è successivo, del 17 settembre 1989) della Seconda Direttiva comunitaria del Consiglio del 20 dicembre 1983, intesa a tutelare sotto il profilo risarcitorio RCA, per quanto attiene ai danni alla persona, i membri della famiglia dello assicurato. 
Questa Corte ritiene fondato anche questo profilo del ricorso strutturato come error in iudicando, in relazione alla legittimazione attiva della parte lesa, ed al suo buon diritto ad essere risarcita quale parte trasportata anche dall'assicuratore dell'auto su cui viaggiava, oltre che da altri corresponsabili. 
Prima di esporre le ragioni della condivisione della censura, occorre premettere alcune puntualizzazioni. 
1. il testo vigente della L. n. 990 del 1969, art. 4, al tempo dell'incidente ((OMISSIS)) non considerava terzo il coniuge, mentre nella lettera a) escludeva dalla qualità di terzo "tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dallo assicuratore". La Cassazione, anche in un recente arresto (Cass. 4 febbraio 2005 n. 2283) include nella lettera a) il coniuge trasportato che sia in regime di comunione di beni, in quanto attratto nell'orbita del responsabile ai sensi dell'art. 2054 c.c..
2. All'epoca dello evento ((OMISSIS)) è in vigore, anche in Italia, la SECONDA DIRETTIVA del Consiglio CE del 30 dicembre 1983, che all'art. 5 prevede l'obbligo di conformazione entro il 31 dicembre 1987 (comma 1) con modifica delle disposizioni nazionali, e quindi la data di efficacia dal 31 dicembre 1988 per le applicazioni delle disposizioni modificate. 
L'incidente accade quando la seconda direttiva è efficace, ma quando manca ancora la conformazione normativa data dalla novella del 1992 n. 142. 
L'articolo 3 della direttiva recita: "I membri della famiglia dello assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa del sinistro e sia coperta dalla assicurazione di cui all'art. 1 paragrafo 1, NON POSSONO ESSERE ESCLUSI a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione, per quanto concerne i danni alla persona".
La norma europea si sovrappone alla normativa italiana difforme, per il principio della gerarchia delle norme, riconosciuto dall'art. 11 Cost. italiana e dichiarato dalle numerose sentenze della Corte di Giustizia (cfr. Corte di Lussemburgo sentenza Costa/Enel 14/1964; e ancor più esplicitamente, sent. n. 183 del 1973). In relazione al chiaro contenuto precettivo della norma, sorretta da una ratio legis indicata nella premessa dei "considerando" ("considerando che è necessario accordare ai membri della famiglia dello assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella delle vittime, comunque per quanto riguarda i danni alle persone") della seconda direttiva, che esprime un principio generale del favor vittimae congiunto al principio generale della rimozione di una odiosa discriminazione (per la c.d. cultura del sospetto), onde il "considerando comunitario" bene si coordina con l'art. 3 Cost., comma 2, la seconda questione in esame (vigenza immediata o quanto meno dal termine di iniziale efficacia della norma comunitaria espressa da direttiva consiliare) si colloca in una lettura sistematica ed evolutiva dell'art. 11 Cost. in correlazione con i Trattati europei vigenti, che esige una approfondita riflessione della teoria dei CONTRO LIMITI (Corte Cost. sent. 1988 n. 1146) considerando la valenza degli artt. 2, 3, 32 Cost. in relazione alla tutela del diritto umano inviolabile della salute (riconosciuto anche dalla Costituzione europea ratificata dall'Italia e da ultimo sostituita dal trattato di Lisbona del 13 settembre 2007 in corso di ratifica) come limite invalicabile anche da eventuali normative europee restrittive (ma tale eventualità è scongiurata dalla perfetta sovrapposizione tra il diritto della salute come configurato dai vigenti testi europei) da un lato, e d'altro lato una approfondita riflessione sulla teoria del PRIMATO, DELLA DIRETTA APPLICABILITA' E DELLO EFFETTO DIRETTO DELLE NORME COMUNITARIE, sostenuta costantemente dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo (con l'incipit della sentenza n. 183 del 1973 e successivamente con le sentenze n. 232 del 1975 e, per quanto riguarda gli effetti diretti delle direttive, con la ampia argomentazione della sentenza n. 168 del 1991, dove si precisa che la diretta applicabilità richiede due condizioni essenziali: la prescrizione o comando del precetto deve essere generale e non condizionata o derogabile, la fattispecie deve essere completa e puntuale). Sulla base di tali approfondimenti, che sono stati compiuti solo in parte dalla dottrina e dalla giurisprudenza ordinaria italiana, e quindi tenendo conto delle prese di posizione della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale (v. infra), si può dunque ritenere che non esistono controlimiti costituzionali verso il considerando e il precetto estensivo della direttiva, che invece elimina una odiosa discriminazione per le vittime della circolazione, e che il precetto dello art. 3 della direttiva sia generale, incondizionato e per fattispecie precisa e puntuale (in relazione a illecito della circolazione produttivo di danno ingiusto). 3. Successivamente all'illecito stradale di cui si discute ((OMISSIS)) è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 188 del 1991 che ha dichiarato la incostituzionalità del testo originale della L. n. 990 del 1969, art. 4, nella parte in cui esclude dai benefici assicurati i trasportati congiunti dello assicurato. La prima decisione della Cassazione, in applicazione della sentenza additiva ed ablativa della Corte Costituzionale, è l'incipit della Sezione Terza Civile, sentenza 16 dicembre 1997 n. 12723, nella quale la Cassazione ha ritenuto che l'assicuratore è tenuta ad indennizzare i terzi trasportati, se congiunti, anche se il sinistro si sia verificato anteriormente alla pronuncia della Corte. 4. Successivamente con la riforma della L. n. 990 del 1969, art. 4, introdotta dalla L. 19 febbraio 1002, n. 142, art. 28 (recante la cd legge di adempimenti comunitari del 1991, ispirata dai dieta della Corte di Giustizia europea, dai richiami della Commissione e del Consiglio e dalla recente pronuncia di incostituzionalità) l'Italia si è finalmente e tardivamente conformata al precetto dell'art. 3 della seconda direttiva consiliare in esame. 5. La Corte Costituzionale (Co. Cost. nn. 96 del 1996, n 76 del 1997 e n 261 del 2000) chiamata a decidere sulla incostituzionalità del testo originario dell'art. 4 lettera a), ha dichiarato manifestamente infondata la questione, sul rilievo del necessario coordinamento con l'art. 2054 c.c. per ritenere ragionevole la esclusione la esclusione dei soggetti rientranti nell'ambito della proprietà o di posizioni equiparate e di cui all'art. 2054 c.c., commi 2 e 3. Esclusione peraltro confermata nel testo vigente dell'art. 4 alla lettera a. 
In tutte e tre le decisioni non viene invece in questione la questione della necessaria ed obbligatoria conformazione allo art. 3 della direttiva, di cui appunto la legge comunitaria (L. n. 142 del 1992, art. 28), è diretta e fedele espressione. 
6. Questa Corte, a sezioni unite civili, con la sentenza 29 settembre 2003 n. 14486, ha ribadito, con maggiori approfondimenti, l'orientamento espresso dalla Cassazione a sezione semplice nella citata sentenza 1997 n. 12723, enunciando il seguente principio: "la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 188 del 1991 per l'art. 4 lettera b) ha comportato, quanto al contratto stipulato in data anteriore alla detta sentenza costituzionale ed ai danni alla persona prodotti dalla circolazione del veicolo assicurato nel periodo di vigenza del contratto, che la copertura assicurativa si estenda anche ai terzi danneggiati congiunti dello assicurato, nei limiti del massimale di polizza e per lo intero risarcimento dovuto, senza diritto di rivalsa dello assicuratore verso lo assicurato". 
Sulla base di tali puntualizzazioni sistematiche e sullo stato della giurisprudenza costituzionale, europea e nazionale, vengono ora in evidenza le ragioni dello accoglimento del sesto motivo del ricorso principale. (CFR. per un incipit in tema di direttive CEE per i massimali assicurativi:Cass. 23 gennaio 2002 n. 752). 
In primo luogo per la ragione che il principio di diritto affermato dalle SU civili citate (al cui testo motivazionale si rinvia) è condiviso e ritenuto vincolante da questa sezione semplice (anche in relazione al nuovo testo dell'art. 374 c.p.c.) e consente una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del terzo trasportato familiare, nella vigenza della norma comunitaria, senza creare lacune o contrapposizioni di tutela in ambito europeo. L'articolo 3 della direttiva, come norma generale rivolta a tutti gli Stati della comunità non contiene alcuna deroga espressa al principio di tutela e tale deroga non può trarsi, per l'Italia, dalla preesistenza del testo, non modificato, dell'art. 2054 c.c..
In secondo luogo, per la ragione (che le SU non considerano) che questa Corte aderisce ai dieta della Corte Costituzionale italiana e della Corte di Giustizia europea (sopraindicati) circa la applicabilità, al caso di specie, della normativa della direttiva europea, che estende la tutela alle vittime dell'illecito che subiscono danno ingiusto, eliminando l'ostacolo del sospetto che derivi dal rapporto di parentela, e senza introdurre alcuna deroga al riguardo. 
In terzo luogo per la ragione che siffatta interpretazione, costituzionalmente orientata, consente di superare la ed lacuna strutturale ordinamentale determinata dalla ritardata conformazione italiana, evitando azioni di responsabilità civile contro lo Stato italiano, per violazione di norme comunitarie (cfr. puntualmente - Cass. Sez. 3^, 16 maggio 2003 n. 76309). 
All'accoglimento del sesto motivo, sotto i due concorrenti profili del vizio della motivazione su punto decisivo (in relazione alla posizione del coniuge trasportato la cui comproprietà viene in riesame) e della applicabilità della norma europea della seconda direttiva consiliare, al caso di specie, consegue che il giudice del rinvio dovrà dapprima esaminare il punto decisivo per la ricostruzione del fatto storico con riferimento alla posizione della ricorrente e quindi considerare se, in relazione alla posizione soggettiva ricostruita ed inerente alla legittimazione ad agire della vittima da incidente stradale, sia applicabile la normativa europea anche in relazione al vincolo interpretativo posto dalle SU civili appena citate. 
SETTIMO MOTIVO (nell'interesse di P.C.C. per la morte del figlio R.M.) deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2697 c.c., 185 c.p., degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. in relazione agli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del danno futuro patrimoniale per la morte del figlio R.M., sottufficiale dell'esercito USA in servizio permanente effettivo. Il danno richiesto, in relazione alla forte solidarietà spirituale e anche materiale tra madre e figlio, è stato negato (ff 30 della motivazione) sul rilievo della "episodicità e compiutezza del tempo, in relazione all'acquisto mensile di buoni del tesoro usa, spediti dal figlio alla madre nel corso di tutto il breve servizio militare (dal (OMISSIS) al (OMISSIS)). La motivazione è illogica: ed in vero il giovane ha interrotto gli aiuti a causa della morte per mano altrui, e la episodicità in realtà esprimeva la continuità degli aiuti, sempre impediti dal fatto illecito di cui si discute. Il giudice del rinvio dovrà dunque procedere alla liquidazione equitativa di tale danno parentale, di cui è certo l'an, per le circostanze dedotte appena richiamate, mentre deve essere liquidato il quantum tenendo conto dei vincoli stretti e solidali e della probabile durata del rapporto affettivo.
OTTAVO MOTIVO (NELL'INTERESSE DI TUTTI I FRATELLI E SORELLE COSTITUITI, AVENTI CAUSA DAL DEFUNTO R.M.). Il motivo merita un parziale accoglimento, risultando inammissibile in punto di richiesta di liquidazione del danno biologico iure proprio e in relazione alla diversa liquidazione del danno al fratello uterino W.T.R., per la estrema genericità della censura senza indicazione esauriente delle circostanze di fatto e delle prove scientifiche a sostegno delle pretese (per la esistenza di un danno biologico). L'accoglimento è in ordine alla richiesta di un danno esistenziale iure proprio, in relazione alla lesione della integrità di un nucleo familiare, fortemente unito e solidalmente costituito (cfr. SU civili sent. 1 luglio 2002 n. 9556). Vale la pena di sottolineare come, nella struttura dell'illecito, il danno ingiusto deriva dalla lesione di un bene della persona, giuridicamente riconosciuto sulla base di referenti costituzionali o legislativi. Il valore della solidarietà familiare, fortemente sentito dall'ordine giuridico e dalle decisioni giurisdizionali USA, è altrettanto solido nella Costituzione e nelle leggi italiane e dunque il danno esistenziale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. correlato agli artt. 29 e 30 Cost. italiana, appare configurabile tanto più per un nucleo familiare compatto. I giudici del rinvio dovranno pertanto provvedere alla liquidazione del danno esistenziale parentale, con i criteri di una equità circostanziata, iuxta allegata et probata. C. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA D'EASS assicurazione spa in liquidazione. L'ASSICURATORE DEDUCE NELLO UNICO MOTIVO "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2055 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè vizio della motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo". La tesi è che ritenendo il diverso concorso di colpa a carico dei conducenti antagonisti e dei loro assicuratori solidali, tutte le imprese e gli altri solidali dovevano essere condannati in solido per l'intero danno. In senso contrario si osserva che la sentenza della Corte di appello ha confermato la statuizione del tribunale che dichiara cessata la materia del contendere tra i P., C.C.W. e La Progress Insurance per le responsabilità civili del conducente la Lancia Tema ed i suoi solidale, e risulta per tabulas che la Progress abbia pagato la propria quota commisurata al grado di responsabilità del proprio assicurato. Non risulta che la D'EASS attuale ricorrente abbia impugnato tale statuizione (v. le conclusioni in calce alla sentenza di appello dove la D'EASS chiede la condanna nei limiti della colpa del proprio assicurato). Il motivo è dunque inammissibile non potendo mutarsi in sede di legittimità la linea difensiva seguita nelle precedenti fasi di merito. In conclusione il giudice del rinvio dovrà provvedere in ordine ai motivi accolti tutti inerenti al ricorso principale, attenendosi ai principi di diritto enunciati in questa sentenza, e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, tenendo conto dei principi della soccombenza.
 
P.Q.M.
 
Riunisce i ricorsi, accoglie il secondo e il quinto motivo del ricorso principale nonchè il settimo e, per quanto di ragione, l'ottavo motivo del detto ricorso; rigetta gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale; cassa l'impugnata sentenza in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.
 
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2008