Trib. Bologna Sez. III, 09.10.2007



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - TERZA SEZIONE CIVILE

 

 


nella persona del giudice unico Dott. Marco MARULLI

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8370/2003 R.G.

promossa da:

XX IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI EREDE DI ANNA P.

elettivamente domiciliato in VIA MARSILI, 9 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. DRAGHETTI MICHELE che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MEDRI GIOVANNI del Foro di Ravenna;

ATTORE

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI

elettivamente domiciliata in VIA S.STEFANO, 11 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. PECCENINI FLAVIO che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

in punto a:

"142002 - Responsabilità professionale"

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta:

 

accertare la responsabilità di parte convenuta nella causazione del danno subito da parte attrice, come indicato in premessa e, per l'effetto,

condannare parte convenuta, AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Massarenti 9, a corrispondere in favore di parte attrice, la somma di Euro. 15.672,18 o la diversa e maggior somma ritenuta equa e di giustizia quale indennizzo per i danni, tutti, occorsi a parte attrice in relazione all'evento di cui causa, per le motivazioni, tutte, indicate in premessa, oltre agli interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo.

 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

"Voglia il Tribunale adito, nel merito, respingere la domanda attrice, vinte le spese; con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei limiti e nei termini di cui agli artt. 183 e 184 cpc".

Svolgimento del processo

1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, XX, premesso di agire in proprio e nella qualità di erede del coniuge deceduto ANNA P., esponeva che costei, già affetta da una pregressa patologia tumorale, durante un trasferimento interno al nosocomio presso cui si trovava ricoverata (recte: AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI, NdR) era rimasta infortunata al braccio destro e su questo rilievo, nonché sull'evidente responsabilità del personale incaricato che aveva eseguito l'operazione in modo maldestro e poco ortodosso, chiedeva che si pronunciasse la condanna dell'ente convenuto al risarcimento di ogni conseguente danno, con gli accessori di legge e con vittoria di spese.

 

1.2. Si costituiva l'ente convenuto, chiedendo respingersi la domanda, vinte le spese e, più esattamente, quella svolta iure proprio, non essendo comprensibile a che titolo ed in che cosa essa consistesse, quella iure hereditario in quanto, sebbene il fatto non fosse contestato, la ANNA P. era deceduta a distanza di poco meno di un mese dall'evento, la frattura dell'omero non si era stabilizzata ed in ogni caso il ristoro avrebbe dovuto essere limitato al solo tempo della sopravvivenza. 
1.3. Senza incombenti di sorta, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e in quella sede trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 sulla base delle conclusioni epigrafate.

 

Motivi della decisione

2. La vicenda nei suoi profili costitutivi di fatto è storicamente incontroversa. È perciò pacifico tra le parti che l'11 settembre 2001, durante un trasferimento interno al nosocomio ove si trovava ricoverata, ANNA P. subiva una frattura dell'omero destro a causa di una maldestra manovra posta in essere dal personale addetto all'operazione e su questo incontestato presupposto di fatto l'attore articola una duplice domanda risarcitoria, in proprio e quale erede della ANNA P. deceduta poi per altre cause il successivo 6 ottobre 2001

 

3.1. Quanto alla domanda esercitata iure proprio, ha buon gioco la difesa convenuta nell'opporre che non è dato intendere quale ne sia la causa petendi, non indicando l'attore quale sia il bene giuridico proprio che sia rimasto offeso a seguito della illecita condotta altrui.
Va da sé, ovviamente, che la legittimazione dell'attore non può argomentarsi dal successivo decesso del coniuge, giacché la risarcibilità del danno da perdita parentale che in tal caso ne giustificherebbe la pretesa risarcitoria, è ammissibile solo in relazione all'evento che abbia determinato il decesso, dove qui al contrario è fuori discussione che la ANNA P. morì per cause assolutamente estranee all'evento per cui è causa.

3.2. Diversamente è a dirsi invece per la domanda esercitata iure hereditario, dato che non può negarsi su filo della conforme giurisprudenza in materia che i prossimi congiunti del de cuius sono pur sempre titolari "iure hereditatis" del diritto di agire quali eredi per ottenere il risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale sofferto in vita dal defunto ed entrato a far parte del patrimonio di questi prima della sua morte, a condizione, ben inteso, che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e l'exitus. Ora è vero che questo insegnamento è andato affermandosi segnatamente in relazione a quelle vicende in cui la morte sia diretta conseguenza delle lesioni subite dal de cuius, ma, se il diritto al risarcimento del danno è sorto in capo a costui, esso non si perime con il suo decesso, ma come ogni altro diritto di credito che faccia parte del suo patrimonio si devolve agli eredi, sicché non si vede come onestamente possa ricusarsi la legittimazione di costoro a pretenderne il debito adempimento. 
3.3. Né osta qui il fatto che la lesione non si fosse ancora stabilizzata all'epoca della morte, questa obiezione incidendo semmai solo sulla risarcibilità del danno biologico da invalidità permanente, in ordine al quale, sia detto per inciso, la reiezione della domanda si impone non già perché il diritto al risarcimento non sussista, questo invero essendo sorto al momento della lesione, ma perché non vi è prova del danno. 
Resta al contrario risarcibile, sul presupposto del non breve intervallo di tempo trascorso tra l'evento lesivo e la morte, il danno da invalidità temporanea commisurabile quantomeno, di fronte alla prognosi stilata dalla c.t.p. al riguardo, non oggetto sotto questa angolazione di una partita contestazione, all'arco della protratta sopravvivenza ovvero a circa 25 giorni; e sarebbe probabilmente risarcibile anche il danno morale, se di questo, fuori da una scolastica applicazione che vuole il danno in questione comunque sussistente ogni qualvolta sia configurabile un illecito penale, non si fosse portati a dubitare in relazione al precario stato di salute generale della ANNA P., affetta da una grave forma di patologia tumorale, e alla sofferenza che ciò indiscutibilmente le procurava in misura verosimilmente tanto intensa da rendere remota, in difetto peraltro di una prova contraria, l'incidenza in ciò del modesto evento di cui era rimasta vittima in occasione della vicenda per cui è causa.

 

 

4. Procedendo perciò alla liquidazione del quantum in conformità a quanto detto per l'an, secondo i parametri in uso a questo Tribunale all'attore compete un risarcimento di euro 50,00 al dì, donde la conclusiva somma di euro 1.250,00=, somma che, essendo liquidata all'attualità, andrà maggiorata dei soli interessi legali, da liquidarsi, avuto riguardo al tasso medio di essi vigente nel periodo, nel tasso del 2% annuo dalla data del fatto a quella della sentenza e con l'avvertenza che sulla somma così risultante decorreranno gli ordinari interessi di mora al tasso annuo di legge dalla sentenza al saldo. 
5. Le spese seguono la soccombenza, anche se in ragione del parziale accoglimento della domanda si reputa equa la loro compensazione in ragione di una metà.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando

Accoglie la domanda proposta da XX nella sua qualità di erede di ANNA P. nei confronti di AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI con atto di citazione notificato il 27 maggio 2003 e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.250,00, oltre interessi al tasso annuo del due per cento sulla somma capitale dal fatto alla sentenza, interessi al tasso annuo di legge sulla risultante dalla sentenza al saldo e spese di lite che liquida in euro 496,00= per spese, euro 1.460,00= per competenze ed euro 1.500,00= per onorari, oltre IVA, CPA e art. 14 t.p., somme tutte da compensarsi in ragione di una metà.

Bologna, 2 gennaio 2007

Depositata in Cancelleria il 09/10/2007

PDF to Word