Trib. Taranto Sez. III, 27.08.2007



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, III^ sezione civile

 

in persona del giudice dott. Marina Cosenza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4117/02 del RG., passata in decisione all'udienza del 30.1.2007,

tra

Pa. Gi. e Ca. Cl., quest'ultima in proprio e quale madre esercente la potestà sulla minore Pa. Gr., elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Al. Pa., che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

e

Ed. Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., in persona del suo commissario liquidatore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Ni. Ma. con l'avv. Gi. Ga., che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla citazione notificata;

CONVENUTA

e RA. s.p.a. quale impresa designata per CO. s.p.a. - Gestione autonoma del FGVS -, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Milano al corso x;

e Ca. Ma., domiciliato in Taranto, alla via x;

CONVENUTI CONTUMACI

nonché Pa. Ni. e Pa. Ma., elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Al. Pa., che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di intervento principale;

INTERVENUTI

avente ad oggetto: risarcimento danni.

 

All'udienza del 30.1.2007 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti, da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto.

Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione notificato in data 14/18.11.2002, Pa. Gi. e Ca. Cl., quest'ultima in proprio e quale esercente la potestà sulla minore Pa. Gr., convenivano in giudizio la Ra. s.p.a. quale impresa designata per il FGVS, l'Ed. s.p.a. in l.c.a. in persona del commissario liquidatore e Ca. Ma., onde sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni tutti subiti a causa del decesso di Pa. Gi., rispettivo figlio e convivente, padre della piccola Gr.. Esponevano che, il 12 maggio 1993, il predetto riportava gravissime lesioni a seguito dello scontro tra l'auto tg. TA50xxx di proprietà del Ca., assicurata Ed., e il veicolo industriale tg. TA51xxx; che il successivo 30 maggio il Pa. decedeva; che, con sentenza confermata dalla locale Corte d'Appello, il guidatore dell'auto del Ca., Pe. Vi., era stato giudicato colpevole dell'omicidio colposo del loro congiunto e condannato al risarcimento dei danni nei loro confronti, costituitisi parti civili.

 

Radicatosi il contraddittorio, l'Ed. in l.c.a. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per assenza di copertura assicurativa dell'auto del Ca., l'improponibilità della domanda perché non era stato evocato in giudizio il guidatore Pe., la cui responsabilità nella causazione del sinistro non era esclusiva, contestando altresì l'entità dei danni richiesti.
La Ra. n.q. e Ca. Ma. restavano contumaci.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. spiegavano intervento volontario principale Pa. Ni. e Pa. Ma., germani della vittima, instando anch'essi per il risarcimento dei danni.
Accordata una provvisionale di E. 15.000,00 in favore di Ca. Cl. quale esercente la potestà sulla minore Pa. Gr., istruita la causa con acquisizione documentale e prova per testi, essa era riservata per la decisione all'udienza del 30.1.2007, sulle conclusioni di cui in atti.

 

Motivi della decisione

L'Ed. in l.c.a. ha eccepito l'inopponibilità del giudicato penale nei confronti degli odierni convenuti, perché non presenti nel corso del relativo procedimento. In effetti l'art. 654 c.p.p., il quale stabilisce che l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell'imputato, della P.C. e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, è norma che, ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione. Deve, pertanto, escludersi l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile ove, come nella specie, non vi sia coincidenza soggettiva tra i due giudizi (Cassazione civile , sez. III, 08 giugno 2005, n. 11998, Giust. civ. Mass. 2005, 6).

 

Peraltro, le risultanze della consulenza tecnica disposta dal P.M. nella fase delle indagini preliminari, la cui attendibilità è stata sottoposta al vaglio dell'esame dibattimentale, nonché quelle dei verbali della Polizia di Stato intervenuta subito dopo il sinistro e delle stesse sentenze penali che, pur non avendo efficacia di giudicato nei confronti degli attuali convenuti, rimasti estranei a quei giudizi, possono essere liberamente valutate come elementi indiziario idonei alla dimostrazione della dinamica del sinistro (cfr., tra le altre, Cass. Civ. n. 16069/2001), sono tutte concordi nell'attribuire esclusiva efficienza causale alla condotta colpevole del conducente della In. El., assicurata Ed. con polizza valida fino al 17.6.1993, e consentono di superare la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 co. II c.c., non essendovi indizio alcuno circa un eventuale concorso di colpa altrui, deponendo anzi l'intero quadro istruttorio per il contrario.
Pertanto Pe. Vi., conducente della citata auto di proprietà di Ca. Ma., va ritenuto unico responsabile della morte di Pa. Gi., intervenuta il 30.5.1993 presso il centro di rianimazione del nosocomio SS. An., dove il predetto era ricoverato dal 12.5.1993, in "stato comatoso secondario a trauma cranio encefalico e facciale", per come risulta dalla cartella clinica acquisita, alla cui stregua non è dato dubitare dello stretto nesso di causalità tra l'incidente e l'exitus.

Quanto alla eccepita assenza di copertura assicurativa, si ritiene che quanto riportato dall'organo di P.G. circa la sussistenza e la valenza della polizza n. 1200752/50 consenta di superare l'eccezione dell'Ed. in l.c.a., non altrimenti provata.

 

 

Pertanto, i danni tutti per come appresso liquidati in favore di Pa. Gi. e Ca. Cl. in proprio e n.q., previa detrazione di quanto già percepito a titolo di provvisionale, andranno integralmente rifusi da Ca. Ma. e dalla Ra. n.q., avendo la presente sentenza mero valore di accertamento del credito per l'Ed. in l.c.a..
Quanto a Pa. Ni. e Pa. Ma., nell'ipotesi di costituzione del terzo ex art. 105 c.p.c., il contraddittorio con le parti costituite si instaura all'udienza; nei confronti delle parti contumaci, proprio perché tali, è invece necessario che la comparsa d'intervento sia ad esse notificata, ed in tal caso il contraddittorio si instaura al momento della esecuzione della notifica (Tribunale Bari, 06 dicembre 2004, Giurisprudenza locale - Bari 2004). Avendo, nella specie, i predetti omesso di notificare l'intervento ai contumaci, la presente sentenza potrà avere solo valore di accertamento del credito nei confronti dell'Ed. in l.c.a..
Quanto al limite del massimale, invocato dalla l.c.a. costituita, si osserva che l'obbligazione dell'assicuratore ha ad oggetto la corresponsione dell'indennità al danneggiato entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile - limitatamente ad interessi e rivalutazione - nei casi in cui l'assicuratore mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio (come nel caso di specie ha fatto, non rispondendo alle richieste stragiudiziali dagli attori documentate). La responsabilità dell'assicuratore nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 c.c. (in quanto debito da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria) . Ai fini del superamento del massimale per interessi e rivalutazione è, peraltro, sufficiente che il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, formuli una specifica domanda volta al riconoscimento del diritto ad interessi e rivalutazione, non essendo necessario che chieda altresì che essi siano corrisposti oltre il massimale (Cassazione civile , sez. III, 19 luglio 2005, n. 15213, Giust. civ. Mass. 2005, 6, -Conforme- Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2005, n. 2653, Giust. civ. Mass. 2005, 4).

 

 

Le singole posizioni vengono di seguito esaminate.
Ca. Cl. in proprio e quale genitore esercente la potestà su Pa. Gr..
Premesso che la stessa difesa dell'Ed., in comparsa di costituzione, ha ammesso che la famiglia di fatto abitava sotto lo stesso tetto e che, dalla prova per testi, è emerso che il definito Pa. e la Ca. stavano attendendo che la prima raggiungesse la maggiore età per sposarsi, giova ricordare che secondo un primo, risalente orientamento, la giurisprudenza di merito riconosceva il diritto del convivente al risarcimento dei soli danni morali derivanti dalla morte di un componente della famiglia di fatto provocata da un fatto illecito integrante fattispecie di reato (si vedano, in proposito, ex multis, Trib. pen. Verona, 3 dicembre 1980; Trib. civ. Milano, 18 febbraio 1988; Trib. civ. Roma, 9 luglio 1991).
Successivamente, tuttavia, la Suprema Corte, nella sentenza n. 2988/1994, ha ritenuto che, nell'ipotesi della famiglia di fatto (descritta come una "relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale"), la morte del convivente provocata da fatto illecito faccia sorgere il diritto al risarcimento non soltanto del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., ma anche, analogamente alla famiglia legittima, del danno patrimoniale, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Alla figlia legittima Pa. Gr., unica erede, e per lei a Ca. Cl. esercente la potestà spetta, anzitutto, il risarcimento del danno biologico "jure successionis", poiché il padre, Pa. Gi., spirò il 30.5.1993, a distanza di diciotto giorni dal sinistro, pertanto dopo un "apprezzabile lasso di tempo".
Va, pertanto, liquidato il c.d. "danno biologico per morte non istantanea", da calcolare - a mente delle tabelle in uso presso questo distretto di Corte d'Appello - sommando l'importo relativo ad ogni giorno di sopravvivenza (aspetto dinamico) con quello corrispondente all'età del danneggiato (aspetto statico) secondo il seguente prospetto:

risarc. per ogni giorno E 1.549,37 dal 1° al 10° giorno risarc. per ogni giorno E 516,46 dall' 11° a 20° giorno risarc. per ogni giorno E 154,94 dal 21° a 30° giorno risarc. per ogni giorno E 103,29 oltre il 30° giorno

 

 

E 5164 - E 4648 - E 4131 - E 3615 - E 3098 - E 2582 - E 2065 - E 1549 - E 1032 - E 516
fino a 10 anni, fino a 20 anni, fino a 30 anni, fino a 40 anni, fino a 50 anni, fino a 60 anni, 70-80-90-100
A questo titolo, spetta alla figlia legittima Pa. Gr., unica erede di Pa. Gi. (ventunenne al momento del decesso), e per lei a Ca. Cl. esercente la potestà, la complessiva somma di Euro (19.625,38 + 4.131,00) 23.756,38, attualizzata al momento della decisione.
Il danno morale iure hereditatis viene determinato in una misura che va da 2 a 3 volte il valore del danno biologico da morte sopra individuato, sicché a tal titolo può liquidarsi la complessiva somma di Euro 59.390,95, attualizzata al momento della decisione.
Occorre stabilire se, nella fattispecie in esame, siano ravvisabili danni patrimoniali subiti dall'attrice Ca. Cl. per sé e n.q., identificabili con la perdita o la diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il defunto Pa. Gi. avrebbe apportato se il fatto illecito non si fosse verificato (Cass. 92/11097). La risposta a siffatto quesito non può che essere positiva, pur nell'assenza totale di prova circa l'effettiva percezione di reddito del defunto al momento dell'occorso (prova che parte attrice non può ritenere assolta mediante la produzione di buste paga relative ad anni e occupazioni pregressi, l'ultima delle quali risalente al luglio 1992, quasi un anno prima del sinistro).

 

 

In tema di risarcimento del danno alla persona, infatti, la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio per non avere il soggetto leso ancora raggiunto l'età lavorativa, ovvero per essere disoccupato, non giustifica di per se stessa la mancanza di un danno da lucro cessante legato all'invalidità permanente, che, proiettandosi per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa svolgerà un'attività remunerata (Cassazione civile, sez. III, 7 agosto 2001, n. 10905, Zacchia 2002, 256 (s.m.)). In queste situazioni si è ritenuto applicabile l'art. 4, 3° comma, della L. 39/77, riprodotto con alcuni adeguamenti dall'art. 137 del DLG n. 209/2005, quale prescrizione del limite di reddito minimo, ai fini risarcitori, nel caso di lesione della capacità lavorativa di un soggetto del quale non possa essere definito il reddito effettivo.
Nella determinazione di quanto spettante alla compagna di vita e alla figlia, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella liquidazione del risarcimento dei danni patrimoniali derivanti ai congiunti dalla morte di una persona, è corretto un metodo di calcolo che stabilisca il reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi sulla base della detrazione dal reddito della "quota sibi" (parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé). Si ritiene, pertanto, di liquidare il danno patrimoniale sulla base dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, pari ad E. 2.040,12 (L 329.200 mensili all'1.1.1993), dividendo poi detto reddito per 3 (in quanto figurativamente una di dette quote di reddito sarebbe stata impiegata dalla vittima, se non fosse deceduta) fino all'età di 26 anni della figlia Gr. (nata nel 1992) (= E. 17.001,00 a testa in favore di Ca. Cl. per sé e n.q.), e poi per due, fino all'età in cui la vittima avrebbe raggiunto 65 anni di età (= E. 19.381,14 in favore della sola Ca.). Sulla base delle singole quote del reddito della vittima, come sopra ripartite, pertanto, a titolo di danno patrimoniale i convenuti in solido vanno condannati alla corresponsione di E. 17.001,00 in favore di Ca. Cl. quale genitore esercente la potestà su Pa. e di E. 36.382,14 in favore di Ca. Cl. per sé. Tali somme vanno rivalutate secondo gl'indici Istat dal dì del sinistro alla pubblicazione di questa sentenza.
In relazione alle somme non rivalutate liquidate a titolo di danno patrimoniale, si può presumere che, se l'attrice per sé e n.q. avesse tempestivamente disposto di quanto a lei spettante, avrebbe investito l'importo in impieghi bancari, di tal che un ulteriore pregiudizio è derivato dal ritardo nel pagamento (Cass. ss.uu. 1712/'95): sulle somme liquidate per il capitale, progressivamente maggiorate delle rivalutazioni maturate per anno secondo gli indici Istat sul costo della vita, si

devono pertanto aggiungere -a questo titolo- gli interessi nella misura del 2% (tasso mediamente praticato dagli Istituti sui depositi liberi), a decorrere dal dì della domanda e fino alla pubblicazione di questa sentenza.

 

 

Alla Ca. in proprio e nella qualità va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale, quale indennità sostitutiva diretta a compensare in qualche modo le sofferenze da patite per la morte del congiunto, essendosi in presenza di fatto illecito costituente reato; la liquidazione di un danno siffatto sfugge, per sua natura, a qualsiasi analitica valutazione, restando affidata agli apprezzamenti equitativi del Giudice che, secondo una giurisprudenza costante e consolidata, deve adeguare il risarcimento alla gravità dell'illecito ed all'entità del dolore inflitto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto che, nell'ipotesi di morte della vittima del reato, assumono rilievo pregnante ove correttamente identificate nell'intensità del vincolo parentale ed affettivo che univa il congiunto alla vittima. Nel caso in esame, questo Giudice ritiene di poter liquidare le somme dovute a titolo di risarcimento per danno morale in E. 82.600,00 da corrispondere alla Ca. per sé ed E. 82.600,00 da corrispondere alla Ca. quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Gr..
Le predette somme sono attualizzate al momento della decisione.
Quanto al risarcimento per danno esistenziale, premesso che il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto e liquidato nella sua interezza sicché, laddove non limitata dalla parte a specifiche voci, la domanda va considerata come estesa a tutti gli aspetti che lo integrano: il danno morale (soggettivo), il danno biologico e il cosiddetto danno esistenziale (Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546, Giust. civ. Mass. 2006, 7-8), si osserva che di recente la S.C. - con la decisione 12 giugno 2006, n. 13546, seguendo la strada già tracciata dalle sezioni unite con la sentenza 24 marzo 2006, a 6572 - nel conferire autonoma rilevanza giuridica alla lesione di valori costituzionalmente protetti ha, incidentalmente, determinato degli importantissimi riflessi sull'onere della prova del danneggiato: l'esistenza della lesione di un valore costituzionalmente rilevante - quale il reciproco affidamento, solidarietà e frequentazione famigliare - è ricavabile anche in via presuntiva, secondo l'id quod plerumque accidit nei rapporti tra prossimi congiunti.

 

 

La terza sezione della Corte di cassazione, pertanto, non solo ha statuito che la sofferenza patita dai prossimi congiunti del defunto deve essere autonomamente risarcita, non rientrando nel danno biologico e morale, ma ha posto un affievolimento dell'onere della prova in favore dei danneggiati: i familiari non devono dimostrare l'alterazione della loro vita, che è presunta se il nucleo familiare è sano; all'opposto, sarà la compagnia assicurativa a dover provare un rapporto parentale alterato, se non intende risarcire il danno esistenziale da lesione del vincolo famigliare.
Come detto, la prova del danno esistenziale può essere offerta anche a mezzo di presunzioni, che non costituiscono uno strumento probatorio di rango secondario nella gerarchia dei mezzi di prova, ovvero più debole rispetto alla prova diretta o rappresentativa; alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale a facilitare, sostanzialmente, l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere di dimostrare il contrario.
Nel caso di specie, la semplice lettura della data di nascita della piccola Pa. Gr., che aveva appena sei mesi quando perse il padre, in uno a quanto emerso dalle prove testimoniali, lascia presumere una notevole alterazione della vita della piccola e della sua genitrice, con lesione dei valori del reciproco affidamento, della solidarietà e della frequentazione famigliare. La liquidazione di un simile danno non può che essere effettuata in via equitativa, anche in tal caso valorizzando l'intensità del vincolo parentale ed affettivo che univa il congiunto alla vittima, sicché appare equo liquidare a tal titolo una somma pari ad 1/3 del danno morale, pari ad E. 27.533,00 in favore della Ca. per sé e n.q.: anche tale somma é attualizzata al momento della decisione.
Pa. Gi..
Al predetto spetta, in assenza di prova circa la perdita di contributi economici, il danno morale per la perdita del figlio maggiorenne non convivente, da commisurare ai parametri sopra enunciati e che viene, pertanto, fissato nella misura di E. 66.000,00, attualizzata al momento della decisione.
Eredi di Ma. Gr..

Ai predetti spetta iure hereditario il danno morale sofferto dalla defunta madre per la perdita del figlio maggiorenne non convivente, da commisurare ai parametri sopra enunciati e che viene, pertanto, fissato nella misura di E. 66.000,00, attualizzata al momento della decisione.

 

 

Pa. Ni. e Pa. Ma..
Ai predetti spetta il danno morale per la perdita del germano non convivente, da commisurare ai parametri sopra enunciati e che viene, pertanto, fissato nella misura di E. 41.350,00 ciascuno, attualizzata al momento della decisione. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per quanto sopra detto in ordine all'omessa notificazione dell'intervento ai contumaci, tale ultima liquidazione costituisce solo accertamento del credito nei confronti dell'Ed. in l.c.a..
Le spese di lite sopportate da Pa. Gi. e Ca. Cl. in proprio e n.q., liquidate nella misura di cui in dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti Ca. Ma. e Ra. s.p.a. n.q. in solido, con distrazione nei confronti dell'avvocato Al. Pa., dichiaratosi antistatario.
Le stesse e quelle sostenute dagli interventori vanno compensate nei confronti della Ed. Assicurazioni in l.c.a. in persona del Commissario Liquidatore, poiché per tale convenuta la sentenza ha mero valore di accertamento del credito.

 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti nelle conclusioni come sopra precisate, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

1) dichiara che il sinistro é integralmente ascrivibile alla condotta di guida del conducente dell'autovettura di Ca. Ma.;

2) condanna Ca. Ma. e la Ra. Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata per la Co. per il FGVS - quest'ultima anche oltre i limiti del massimale di polizza per interessi e rivalutazione - in solido tra loro, a rifondere i danni subiti, iure proprio e jure hereditario, da Pa. Gi. e Ca. Cl., per sé e quale genitore esercente la potestà su Pa. Gr., per come in parte motiva analiticamente e partitamene riconosciuti e quantificati e previa detrazione di tutto quanto già percepito per i medesimi titoli in forza di provvisionali; 

 

3) dichiara che il suddetto credito sussiste anche nei confronti dell'Ed. Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. in persona del Commissario Liquidatore;
 
4) dichiara che Pa. Ni. e Pa. Ma. sono creditori nei confronti dell'Ed. Assicurazioni s.p.a. in l.c.a.. in persona del Commissario Liquidatore delle somme per danno morale in parte motiva analiticamente liquidate;
 
5) condanna Ca. Ma. e la Ra. Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata per la Co. in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di Pa. Gi. e Ca. Cl., per sé e quale genitore esercente la potestà su Pa. Gr., che liquida nella consistenza effettiva di Euro 8.157,36 di cui Euro 984,36 per spese, Euro 2.070,00 per diritti ed Euro 5.103,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Al. Pa., procuratore antistatario;
 
6) compensa le spese nei confronti dell'Ed. Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. in persona del Commissario Liquidatore

 

Così deciso in Taranto il 5.6.2007.