Trib. Modena , 08.08.2007



Massima

Deve presumersi che la moglie convivente subisca un danno patrimoniale dalla morte del coniuge, danno costituito dal mancato godimento di parte dello stipendio percepito in vita dal marito, e dalla necessità di far fronte da sola alle spese di alloggio, sostentamento, utenze varie, ecc. . Per la quantificazione del danno è possibile ricorrere alle tabelle di cui al R.D. n. 1433 del 1922, con la precisazione che deve considerarsi lo scarto tra la vita fisica e quella lavorativa.