Trib. Milano, 21.02.2007



Massima

In caso di decesso della vittima di un sinistro stradale il risarcimento del danno non patrimoniale, nella duplice accezione di danno morale e di danno esistenziale derivato dalla perdita definitiva del rapporto parentale, spetta "iure proprio" ed a diverso titolo a tutti coloro che hanno subito un grave perturbamento per la morte. Anche il convivente non legato da vincoli parentali può essere titolare del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, e ciò a prescindere dal fatto che si tratti di convivenza "more uxorio" o di convivenza determinata da un diverso rapporto, purché si dimostri una comunanza di vita e di affetti.