Trib. Genova Sez. II, 13.09.2006



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

In persona della Dott. Isabella Silva,

In funzione di GIUDICE UNICO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile vertente tra:

P.L.; elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio dell'avv. C.R., che la rappresenta e difende come da mandato in atti,

ATTRICE

CONTRO

AZIENDA OSPEDALBERA OSPEDALE SAN MARTINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Genova; elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio dell'avv. U.C., che la rappresenta e difende come da mandato in atti,

CONVENUTA

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 26/2/2003 P.L. conveniva in giudizio l'Ospedale di S. Martino esponendo: - che essa il giorno 21/11/2000 rimaneva coinvolta in un sinistro stradale a seguito del quale riportava trauma cranico facciale con frattura della mandibola e contusioni multiple;

 

- che due giorni dopo il sinistro, il 23/11/2000, veniva sottoposta ad ulteriore indagine adiografica nella quale si riscontrava la frattura della mandibola e del ponte zigomatico destro; 
- che, malgrado ciò, veniva sottoposta ad intervento chirurgico dove si provvedeva a ridurre solo la frattura della mandibola; 
- che nei mesi successivi essa continuava ad accusare dolori alla zona zigomatica e si sottoponeva perciò ad ulteriori accertamenti che evidenziavano come anche la frattura all'osso dello zigomo era scomposta e avrebbe dovuto essere a suo tempo ridotta; 
- che l'omissione e la negligenza dei sanitari le aveva procurato postumi permanenti e un notevole pregiudizio alle normali attività quotidiane, essa infatti continuava ad accusare dei problemi in tutti i movimenti che comportavano una rotazione del capo; 

Chiedeva che il Giudice, accertata la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di S. Martino, condannasse quest'ultimo a risarcire i danni che le erano stati procurati.

 

 

Si costituiva l'Ospedale convenuto il quale, senza contestare i fatti allegati da parte attrice, sosteneva che la mancata riduzione della frattura all'osso zigomatico poteva essere stata determinata dal timore di non ottenere un risultato positivo e di potere addirittura causare un peggioramento.
Aggiungeva che in ogni caso la sua assicurazione aveva ritenuto di corrispondere all'attrice la somma di Euro 5.836,00 maggiore importo che affermava di avere diritto ad ottenere.
Chiedeva che il Tribunale, dato atto del pagamento, respingesse le ulteriori domande avanzate dalla controparte.
Il Giudice istruiva la causa disponendo l'espletamento di CTU medico-legale.
In esito a tale incombente, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/4/2006 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle stesse i termini di legge per il deposito delle difese conclusionali.

 

Motivi della decisione

In esito alle indagini svolte il CTU, Prof. R., ha concluso asserendo che i sanitari dell'Ospedale S. Martino, nell'operare la signora L.P. il 27/11/2000, provvidero a ricomporre la duplice frattura mandibolare ma non anche la frattura dell'osso zigomatico, che pure era stata rilevata nell'esame radiografico eseguito della paziente il giorno 23/11 precedente. Ciò comportò un consolidamento scorretto dell'osso dello zigomo tale per cui la paziente presenta oggi un "... lieve avallamento della superficie ossea, doloratale alla pressione diretta...". D'accordo con i CTP il CTU ha quantificato il danno riportato dalla P. da questo errato trattamento nel 4% dell'invalidità complessiva, ha escluso che vi sia stato un periodo di invalidità temporanea, poiché l'eventuale periodo di temporanea sofferto dalla paziente per il mancato trattamento chirurgico della frattura allo zigomo resta assorbito dalla temporanea seguita all'intervento eseguito per ridurre la frattura alla mandibola. Ha quantificato infine le spese mediche in Lire 2.122.500.

 

Queste conclusioni, depositate il 3/9/2004, hanno scatenato un attacco serrato del difensore di parte attrice il quale, dapprima nelle note critiche depositate il 10/2/2005, poi nelle osservazioni a verbale di udienza del 5/4/2005, e quindi nelle difese conclusionali, ha affermato che il proprio CTP, che aveva aderito alla quantificazione del danno esposta dal CTU, era per questo gravemente inadempiente all'incarico conferitogli ed è giunta ad ipotizzare che il CTU abbia svolto il suo mandato infedelmente, in quanto, essendo egli un fiduciario del "La F.", compagnia assicuratile dell'Ospedale Convenuto, avrebbe optato per conclusioni favorevoli a questa e contrarie dunque all'attrice. In allegato alle proprie note critiche del 10/2/2005 parte attrice ha prodotto la lettera elettronica, datata 31/1/2005, del sig. M.M. il quale sostiene che quella stessa mattina aveva telefonato al prof. R. per chiedergli di assisterlo tecnicamente in una sua possibile causa contro l'Ospedale S. Martino e che gli sarebbe stato risposto che ciò non era assolutamente possibile perché il prof. R. "... lavora come consulente per la F. che è l'assicurazione dell'Ospedale stesso".
Esaminata la situazione complessiva sottoposta al suo giudizio, non ritiene questo Giudice che quanto riferito dalla difesa attrice possa valere a rinnovare la CTU o a farla ritenere inattendibile.
Il fatto che il CTU, Prof. R., non abbia ritenuto di astenersi per avere in altre occasioni svolto incarichi peritali per conto de La F. non può inficiare la sua relazione e portare - come richiede parte attrice - alla rinnovazione dell'indagine peritale.
Il Prof. R. è persona dotata di autorevolezza e competenza professionale generalmente note, cosicché non si può mettere in dubbio la sua fedeltà all'incarico conferitogli da questo ufficio. Egli non è dipendente di F. né è legato a tale compagnia assicuratrice da un rapporto di collaborazione continuativa, e quindi se tale compagnia si è appoggiata a lui in altre occasioni, ciò è avvenuto proprio in considerazione della stima e del credito di cui egli gode nel settore medico-legale. Non esiste pertanto una situazione d'incompatibilità che avrebbe dovuto portare il CTU ad astenersi dall'assumere l'incarico di consulente d'ufficio nella presente controversia.

 

 

Nel caso di specie poi l'esame della situazione dedotta in causa e della documentazione prodotta porta a ritenere le conclusioni del CTU del tutto corrette e condivisibili.
Esaminando le fotografie prodotte in atti si nota come il danno estetico che l'attrice lamenta sia quasi insignificante. Il viso della signora P. è tuttora estremamente gradevole e il lieve avallamento che si nota in corrispondenza della guancia sinistra (che non è dato apprezzare nella guancia destra anche perché le fotografie prodotte non la riprendono direttamente) sembra quasi un dato fisiologico e non presente note deturpanti.
Per questa ragione la valutazione del danno complessivo, che - secondo il CTU - non supera il 4%, risulta ragionevole. Il fatto poi che il CTP, D.ssa M., anch'essa professionista di nota serietà e competenza, abbia aderito a queste conclusioni è oltremodo significativo della loro correttezza.
Né le contestazioni ad esse mosse dalla difesa attrice, che invoca le tabelle di cui al D.M. 3/7/2003, applicative della L. 57/2001, possono inficiare la valutazione peritale, poiché le menomazioni indicate in detto provvedimento ad esemplificazione del danno estetico ivi quantificato in una percentuale dal 6 al 9% sono ben più gravi e deturpanti di quella che ha riportato la P.

 

Per le considerazioni ora esposte le conclusioni del CTU in punto consistenza del danno biologico vengono recepite da questo Giudice.

 

Qualche parola supplementare merita la valutazione del danno esistenziale.
E' vero che questo ufficio , in applicazione dei principi esposti dalla Suprema Corte in diverse recenti pronunce (v. sentenze n. 7281, 7282 7283, 8827 e 8828/2003) ha ritenuto di modificare la propria precedente giurisprudenza affermando che il danno morale, che è per sua natura transeunte, va liquidato solo per il periodo d'invalidità temporanea, e che il danno c.d. esistenziale va collegato all'esistenza di un'invalidità permanente e deve essere provato. Tuttavia si è detto che la prova di un tale danno può essere fornita anche per via di presunzioni, verificando se vi siano le condizioni per ritenere che il danno biologico riportato dal sinistro abbia comportato un pregiudizio alla vita quotidiana del danneggiato, impedendo o rendendo più faticoso lo svolgimento di attività che ne costituivano parte integrante.
Nel caso di specie, il fatto che il danno biologico si è concentrato sul viso, comportando un lieve danno estetico, che l'attrice sia una donna in giovane età e si trovi quindi in un periodo della propria vita in cui l'affidamento sull'aspetto fisico e sulla piacevolezza del proprio viso assumono un'importanza fondamentale, porta a concludere che un qualche riflesso sulla sua vita quotidiana vi sia stato, e riconoscere quindi l'esistenza di un danno esistenziale che viene quantificato nella metà del danno biologico.
Il danno biologico deve essere quantificato facendo riferimento alle tabelle in vigore presso questo ufficio dal 1/1/2003. L'importo così calcolato, pari ad Euro 3.933,72, deve essere devalutato alla data del sinistro (23/11/2000), venendo così ad essere quantificato in Euro 3,726,51.
Il danno esistenziale ammonta conseguentemente ad Euro 1863,25.
Infine alle spese riconosciute dal CTU devono essere aggiunte quelle relative all'onorario del Prof. R. (Lire 200.000, pari ad Euro 103,29) e ai biglietti del treno per Milano (Euro 51,43).
Il danno da risarcire resta così quantificato nelle seguenti voci:
- danno biologico Euro 3.726,51 
- danno esistenziale Euro 1.863,25 
- spese mediche Euro 1.250,90 Pari a complessivi Euro 6.840,66. 
Il credito su indicato è credito di valore, come tale deve essere maggiorato d'interessi e rivalutazione. 
Dalla somma sopra indicata deve essere detratto l'acconto di Euro 5.836,00 che è stato corrisposto in data 16/10/2002. 
Sviluppando il calcolo si ha che il credito residuo di parte attrice alla data del 16/10/2002 era di Euro 1.763,68 (già dedotto l'acconto versato in tale data), somma su cui devono nuovamente essere calcolati gli interessi legali e la rivalutazione su di essa intervenuti del 16/10/2002 fino alla data della presente sentenza. Sull'importo complessivo come sopra calcolato spettano gli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.

 

 

L'Ospedale convenuto dovrà corrispondere a P.L. la somma ora indicata.
Poiché la domanda attrice era formulata per un danno superiore a quello che è stato in ultimo accertato, le spese del processo vengono compensate nella misura di due terzi; il residuo terzo dovrà essere rifuso dall'Ospedale soccombente e resta liquidato come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono ripartite in via definitiva addossandone metà alla P. e metà all'Ospedale di S. Martino.

 

P.Q.M.

Il Tribunale

 

Condanna l'Azienda Ospedaliera Ospedale di S. Martino a corrispondere a P.L. la somma di Euro 1.763,68, oltre agli interessi legali su di essa intervenuti dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi e condanna l'Azienda Ospedaliera Ospedale di S. Martino a rifondere a P.L. il residuo terzo, frazione che liquida in Euro 706,56 per diritti di procuratore, Euro 1.183,33 per onorari di avvocato, Euro 83,65 per esborsi, oltre al 12,50% dei diritti ed onorari per spese generali.

 

Pone definitivamente le spese della CTU, nella misura già liquidata in causa, a carico per metà di P.L. e per l'altra metà dell'Azienda Ospedaliera di S. Martino.

Così deciso in Genova il 17 luglio 2006.

Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2006.