Trib. Palermo, 01.06.2001



Massima

Ai prossimi congiunti di un soggetto vittima di lesioni fisiche è risarcibile anche il danno non patrimoniale riflesso, nel presupposto della non necessaria coincidenza tra "persona offesa" dal reato e "soggetto danneggiato". Tuttavia, per poter sostenere che un evento lesivo ha costituito causa di un rilevante "patema d'animo" nei confronti di soggetti diversi da quello che ne è stato direttamente la vittima, è necessario che esso abbia assunto connotati di tale gravità che siffatto "patema" rientri "nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto", non potendo certo escludersi, peraltro, che la prova dell'esistenza di un pregiudizio morale sia affidata ad un criterio presuntivo, perchè rigorosamente concepito. Tale criterio deve prendere le mosse non solo dall'elemento della gravita dell'evento lesivo, ma anche da quello della particolare "vicinanza", tra la vittima del fatto e i soggetti che di tale pregiudizio chiedano il ristoro.