Cass. Civ. Sez. III, 08.06.2000, n.1516
Massima
In tale ipotesi, il nesso di causalità del danno menzionato rispetto alla condotta imputabile si pone in termini di causalità non già materiale, ma giuridica, secondo l'id quod plerumque accidit, posto che il conducente dell'autovettura che guidi in modo imprudente ben può prevedere che la vittima della sua condotta sia un padre o una madre di famiglia, e che, quindi, le conseguenze dell'evento possano essere plurioffensive (cosidetta colpa cosciente).
Ai prossimi congiunti (nella specie, coniuge) delle vittime di lesioni colpose, spetta anche il risarcimento del danno morale, non essendo a ciò d'ostacolo l'argomento della causalità diretta ed immediata di cui all'articolo 1223 c.c., in quanto detto danno trova causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il suo carattere immediato e conseguenziale legittima il congiunto iure proprio ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo.