Cass. Civ. Sez. III, 08.06.2000, n.1516



Massima

In caso di lesioni personali cagionate da sinistro stradale attribuibile alla responsabilità di terzi, il danno subito dal coniuge della vittima primaria, che, per solidarietà familiare, rinunci alla propria attività lavorativa per dedicarsi all'assistenza alla vittima stessa del sinistro, si configura come danno da lucro cessante diretto, sia pure di natura conseguenziale, a carico di detto coniuge, che subisce la ingiusta menomazione della propria sfera patrimoniale.

In tale ipotesi, il nesso di causalità del danno menzionato rispetto alla condotta imputabile si pone in termini di causalità non già materiale, ma giuridica, secondo l'id quod plerumque accidit, posto che il conducente dell'autovettura che guidi in modo imprudente ben può prevedere che la vittima della sua condotta sia un padre o una madre di famiglia, e che, quindi, le conseguenze dell'evento possano essere plurioffensive (cosidetta colpa cosciente).

Ai prossimi congiunti (nella specie, coniuge) delle vittime di lesioni colpose, spetta anche il risarcimento del danno morale, non essendo a ciò d'ostacolo l'argomento della causalità diretta ed immediata di cui all'articolo 1223 c.c., in quanto detto danno trova causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il suo carattere immediato e conseguenziale legittima il congiunto iure proprio ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo.