Trib. Biella, 06.02.1998



Massima

I superstiti del soggetto deceduto possono agire "iure proprio" per il risarcimento del danno morale da loro subito in conseguenza dell'uccisione del congiunto. Per la liquidazione di siffatto danno si può fare ricorso al criterio adottato dal tribunale di Milano, che prende come base di calcolo il danno morale (da determinarsi secondo il criterio seguito per il caso di sopravvivenza, ossia da 1/4 a 1/2 del danno biologico relativo a invalidità permanente), che sarebbe spettato al defunto se, anzichè morire, fosse sopravvissuto ed avesse riportato un'invalidità pari al 100%: il coniuge superstite, convivente o figlio ha diritto fino a 2/3 del danno morale così determinato.