Trib. Torino, 08.08.1995



Massima

Poichè nella famiglia si esplica la personalità di ciascun componente, estrinsecandosi in diritti inviolabili riconosciuti e garantiti a livello costituzionale, il fatto illecito del terzo - incidente sul diritto di un congiunto - che determini in via immediata e diretta la lesione dei diritti correlati dei familiari, determina in capo a questi ultimi un danno ingiusto, autonomamente risarcibile ex art. 2043 c.c. e qualificabile come danno esistenziale