Trib. Napoli, 16.01.1995, n.366



Massima

In senso contrario all'inammissibilità del risarcimento del danno biologico "iure hereditario" (Corte cost. sent. n. 372 del 1994) - giustificata con riferimento al limite strutturale della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., poichè in caso di lesione dell'integrità fisica immediatamente letale non si può considerare acquisito nel patrimonio del defunto un diritto al risarcimento trasmissibile agli eredi - è riconosciuto, attraverso un'estensione dell'impianto teorico contenuto nella sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale, il diritto formatosi nel patrimonio del defunto al risarcimento del danno al bene salute in seguito a lesioni mortali. Ciò che si trasmette agli eredi non è il diritto alla salute, intrasmissibile per la sua natura personalissima, bensì il diritto al risarcimento. E' riconosciuto il c.d. danno biologico "iure proprio", inteso come danno al bene primario della salute consistente nella compromissione dell'integrità psichica del figlio minorenne in conseguenza della morte del padre. Tale danno è risarcibile in via equitativa ed autonomamente rispetto al danno morale subiettivo. E' riconosciuto il danno morale subiettivo patito dalla moglie e dai figli, il cui risarcimento è determinato in via equitativa.