Trib. Milano, 01.02.1993



Massima

In caso di decesso della vittima il danno c.d. biologico è trasmissibile "iure hereditatis" solo per la lesione psico-fisica già subita e se apprezzabile, ma non per gli effetti futuri, successivi alla morte, poichè opera l'effetto preclusivo dell'intrasmissibilità dei diritti personali. La perdita di un familiare convivente a seguito di un fatto illecito incide direttamente sulla piena esplicazione della vita sotto il profilo familiare e sociale, nonchè sull'esplicazione della personalità morale, intellettuale, culturale e psichica dei congiunti, concretizzandosi in un danno biologico che non abbisogna di prova specifica.