Trib. Firenze, 04.06.1992



Massima

Qualora siano state violate le norme in materia di ordinamento penitenziario o comunque la vigilanza sui reclusi si sia rivelata insufficiente, il ministero di grazia e giustizia è responsabile, ai sensi degli art. 2049 e 2059 c.c., anche in riferimento all'art. 28 cost., per il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dai congiunti di un detenuto in attesa di giudizio ucciso dai compagni di carcere.