Disegno di legge, 11.06.2001, n.680



Disposizioni in materia di danno alla persona e di tutela risarcitoria delle vittime

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 680

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato MARTINAT

 


Disposizioni in materia di danno alla persona e di tutela risarcitoria delle vittime

 

 


Presentata l'11 giugno 2001

 

 


XIV LEGISLATURA

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 680

 

 

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce nel libro quarto del codice civile un titolo autonomo (titolo IX -bis recante "Danni non patrimoniali"), dedicato interamente ai danni non patrimoniali. Tale scelta, oltre ad essere ispirata all'opportunità di attribuire un corpus unico ai danni non patrimoniali, è dettata in primis dalla necessità di evitare equivoci circa la risarcibilità dei danni non patrimoniali a seconda che si versi nel campo della responsabilità contrattuale o extracontrattuale. L'unica differenza che rimane a livello di danni risarcibili tra i due differenti tipi di responsabilità è data dal mancato richiamo da parte dell'articolo 2056 del codice civile all'articolo 1225 del medesimo codice (Prevedibilità del danno). In secondo luogo tale scelta è giustificata dall'opportunità di ricondurre definitivamente lo schema risarcitorio alla bipolarità tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali, in linea con gli altri sistemi giuridici europei e con la risoluzione n. 7-75 del Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa.

 

Si è mantenuta la distinzione tra danno biologico e danno morale, malgrado questa bipartizione sia una caratteristica riscontrabile solo nel nostro sistema giuridico e lasci spazio a possibili duplicazioni nel risarcimento dei danni non patrimoniali. Siffatta distinzione viene espressamente prevista nel nuovo articolo 2059 del codice civile, laddove si precisa che nel danno morale rientra qualsiasi pregiudizio ingiusto, che non è già ricompreso nel danno biologico o nel danno patrimoniale. In questo modo il danno morale, in presenza di danno biologico, non diventa una sorta di frazione aggiuntiva del danno biologico, liquidata quasi automaticamente, dovendo invece essere osservato, al chiaro fine di evitare duplicazioni, il requisito, espressamente previsto, della diversità del danno morale dal danno biologico: ciò che viene già risarcito a titolo di danno biologico non può essere risarcito anche a titolo di danno morale, e viceversa. Rimane peraltro ferma la possibilità per il giudice di procedere ad un contemperamento, a livello di liquidazione, tra le due voci di danno, giungendo eventualmente a liquidare una somma globale a titolo di danni non patrimoniali, come ad esempio avviene già in Inghilterra con le distinte voci del pain and suffering e della loss of amenity.
Il risarcimento del danno morale è stato svincolato dall'esistenza del reato, essendo in questi anni emersa l'inadeguatezza del vigente articolo 2059 del codice civile, come ampiamente è

dimostrato dalla storia del danno biologico e dalle istanze successive a favore della frantumazione della tradizionale categoria del danno non patrimoniale (ad esempio il dibattito sul danno esistenziale). Per il risarcimento del danno morale non si richiede tuttavia la sussistenza di un fatto illecito, ben potendosi avere pregiudizi morali derivanti da responsabilità contrattuale. Non è, altresì, prevista la soglia- limite della gravità dell'offesa, potendo tale requisito produrre effetti restrittivi indesiderati. E' invece richiesta l'ingiustizia del pregiudizio morale, requisito che circoscrive comunque, con buona pace per coloro che temono uno straripamento delle ipotesi risarcitorie del danno morale, l'ambito delle fattispecie in cui tale danno può essere riconosciuto. Si deve peraltro osservare, rinviando al punto precedente, che l'eliminazione del requisito dell'offesa grave non comporta, come da altri sostenuto, il rischio che il danno morale venga a confondersi con il danno biologico.

 

Per la liquidazione del danno morale, fermo restando il principio generale della valutazione in via equitativa, si prevede che il giudice consideri una serie di indici, tra cui quelli elencati al secondo comma del nuovo articolo 2059.
Si prevedono, inoltre, all'articolo 2, comma 3, della presente proposta di legge, dei criteri particolari per la liquidazione del danno morale, quando tale danno sia collegato ad una menomazione dell'integrità fisica e/o psichica. Se da un lato, per facilitare anche il raggiungimento di accordi transattivi tra le parti e comunque per individuare un valore base uniforme del danno morale, si è prevista la correlazione tra danno biologico e danno morale nella misura tra un terzo e un mezzo, dall'altro lato tale correlazione è stata posta solo come mera presunzione, "superabile" senza limitazioni, avendo riguardo per ogni circostanza idonea a supportare una liquidazione del danno morale più elevata della misura del 50 per cento del danno biologico, con la conseguente possibilità di giungere anche ad una liquidazione totalmente indipendente dalla somma risarcita a titolo di danno biologico. Del resto, la stessa esperienza medico-legale dimostra come sia arbitrario legare in modo inscindibile danno morale e danno biologico. E' sembrato inoltre che il limite per cui il danno morale non potrebbe essere liquidato in misura superiore al 50 per cento del danno biologico, possa portare, come già dimostra la pratica attuale, ad una vera e propria svalutazione del danno morale, con l'ulteriore prospettiva di gravi iniquità. La presente proposta di legge intende dunque anche per il danno morale affermare come principio guida la necessità di procedere in fase liquidatoria alla personalizzazione del danno morale. Per quanto inerisce poi l'idea di individuare fasce di gravità del danno morale, come ad esempio avviene in Francia, tale via, seppure non prevista nella presente proposta di legge, non è rigettata in toto: semplicemente si ritiene che siffatti parametri, che ancora "non" sono stati elaborati in Italia, possano aiutare il giudice in sede di liquidazione, ma non diventare uno strumento per standardizzare il danno morale.

Si rileva che il danno morale è risarcibile sia in relazione al danno biologico temporaneo sia in relazione all'invalidità temporanea.
Per quanto inerisce il danno biologico, tale categoria viene inserita all'articolo 2059-bis del codice civile. Tale danno è definito come pregiudizio derivante dalla violazione dell'integrità fisica e/o psichica, temporanea o permanente, suscettibile di accertamento medico-legale. Viene tuttavia posto l'accento sull'aspetto dinamico di tale danno (articolo 2059-bis, terzo comma). Ciò comporta il mantenimento dell'accertamento medico-legale quale condizione imprescindibile per il risarcimento del danno biologico, e la valutazione del danno in punti percentuali come base di partenza per la liquidazione del danno. Tuttavia la liquidazione di tale danno non potrà in alcun modo essere limitata ad un'applicazione automatica della percentuale per il valore del punto indicato nella tabella indicativa nazionale: al contrario, le conseguenze negative della lesione fisica e/o psichica particolari del singolo danneggiato (ad esempio perdita della possibilità di praticare sport, attività culturali, attività sociali, eccetera), quando provate con tutti gli strumenti probatori de casu (anche presuntivi), dovranno incidere sulla quantificazione del danno, senza restrizioni all'intervento equitativo del giudice. Il particolare rilievo attribuito nella presente proposta di legge all'aspetto dinamico del danno biologico trova riscontro nel quarto comma dell'articolo 2059-bis del codice civile, laddove si precisa che i valori uniformi di base sono "sempre" suscettibili di

correzione in via equitativa ai fini della personalizzazione del danno. Inaccettabili sembrano infatti, eventuali limitazioni che impedirebbero al giudice di procedere alla personalizzazione del danno, alla necessaria valorizzazione dell'aspetto dinamico e, in conclusione, alla stessa realizzazione della restitutio in integrum. In conclusione non si condivide l'intenzione di arrivare ad una restrizione, quasi totale, del potere discrezionale dei giudici, che, del resto, hanno dimostrato in questi anni di utilizzare tale potere con un certo autocontrollo, senza giungere a liquidazioni manifestamente fuori dalla norma e dal sentire sociale.

L'assenza di criteri certi ed uniformi a livello nazionale per la liquidazione del danno alla persona costituisce una delle questioni principali che si pongono in questo settore. La presente proposta di legge condivide pienamente la necessità di giungere per le liquidazioni a parametri uniformi di base per l'intero territorio nazionale, stabiliti dalla tabella indicativa nazionale (articolo 2), la cui applicazione è peraltro prevista espressamente nel nuovo articolo 2059-bis, quarto comma, del codice civile. La proposta di legge, in difformità ad altri progetti di legge presentati nella scorsa legislatura, non rinvia la redazione della tabella indicativa nazionale ad una fase successiva all'entrata in vigore della riforma delle disposizioni in materia di danno alla persona, ma ha il pregio di risolvere sin da subito anche questo aspetto, facilitando così gli operatori del settore che non dovranno attendere fasi ulteriori per disporre di parametri uniformi di riferimento. Altro pregio e valore aggiunto di tale impostazione è che non viene sottratta al Parlamento la possibilità di decidere in merito al quantum dei risarcimenti, che senz'altro costituisce un punto nevralgico di questa materia. La tabella, che è stata scelta come modello (articolo 2, comma 1), è quella del tribunale di Milano, non perché migliore di altre, ma in quanto la più diffusa sul territorio nazionale (richiamano direttamente questa tabella o si ispirano comunque alla stessa molti tribunali italiani, tra cui ad esempio Asti, Biella, Como, Ferrara, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, Lecco, Messina, Monza, Napoli, Novara, Parma, Pavia, Potenza, Teramo, Trapani, Udine e Varese). La tabella del tribunale milanese è stata inoltre preferita alla tabella indicativa nazionale elaborata dal gruppo del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sul danno alla salute, in quanto da un lato comprensiva delle invalidità permanenti fino al 100 per cento e dunque più adatta ad individuare parametri uniformi per tutti i tipi di invalidità, dall'altro lato in quanto da un confronto tra le due tabelle è emerso che la tabella indicativa nazionale elaborata dal CNR comporterebbe per molti fori un ridimensionamento eccessivo dei valori base del punto, con la conseguenza di ovvi scontenti e di un complessivo mutamento in peius del sistema risarcitorio a sfavore delle vittime, peggioramento cui certamente non può tendere la riforma sul danno alla persona. Peraltro la tabella elaborata dal gruppo del CNR si regge su un numero esiguo di sentenze di merito (circa 700), selezionate sulla base di criteri arbitrari e non scientifici. Per il danno biologico da invalidità temporanea (articolo 2, comma 2) si è scelto di indicare solo il valore minimo indicativo per la invalidità temporanea, individuato, sulla base dei vari orientamenti giurisprudenziali, in lire 100 mila. Sempre per i motivi espressi, e cioè per garantire sin da subito l'operatività della riforma, sono stati altresì individuati i valori minimi di risarcimento, di cui all'articolo 2059-quater del codice civile, del danno morale dei prossimi congiunti (articolo 2, comma 4). Per quest'ultima ipotesi, non si è preso a riferimento l'orientamento di un particolare giudice, ma è stata operata una media, seppure approssimativa, tra i vari parametri adottati dalle varie corti.

In relazione alle invalidità micropermanenti la presente proposta di legge non prevede alcun tipo di abbattimento da applicare in fase di liquidazione. Ciò in quanto la tabella presa a riferimento prevede già un trattamento diverso per le invalidità minori, essendo i valori minimi per ogni punto di invalidità crescenti in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale. La convinzione di fondo è che il problema della valutazione delle invalidità micropermanenti sia soltanto di ordine medico-legale: una volta effettuata la valutazione di tali lesioni in termini percentuali, non si vede per quali motivi vi debba essere per queste un trattamento diverso dalle altre lesioni e decisamente penalizzante.
Sul danno biologico risarcibile iure successionis agli eredi (articolo 2059-ter del codice civile) la scelta operata nella presente proposta di legge si basa sul principio basilare che, nel caso di morte

del danneggiato, il diritto al risarcimento del danno biologico subìto dal danneggiato si trasmette agli eredi. L'impostazione qui seguita è stata quindi di attribuire al bene vita, senza dubbio costituzionalmente tutelato, la giusta importanza anche sotto il profilo risarcitorio. Non si comprende infatti come la morte, che costituisce la massima lesione del diritto alla salute, debba essere sprovvista di quella tutela risarcitoria, che è invece riconosciuta anche a forme lievissime di compromissione dell'integrità psicofisica. Riconoscere tutela risarcitoria al bene vita è l'unica via coerente con il nostro sistema, che collega il risarcimento dei danni alla lesione di beni costituzionalmente garantiti. Del resto, se tizio subisce un danno biologico e poi muore per cause indipendenti dall'evento lesivo, il diritto di risarcimento di tale danno biologico pacificamente trapassa agli eredi. Si è altresì respinta la soluzione, seguita da alcuni giudici di merito, di liquidare, con un non condivisibile automatismo e peraltro a prescindere dall'arco di tempo di sopravvivenza della vittima, il danno biologico iure successionis nella misura corrispondente al 100 per cento di invalidità biologica, dovendo invece tale somma venire modificata in relazione alle aspettative di vita della vittima prima dell'evento lesivo. Inoltre la soluzione seguita nella presente proposta di legge permette di superare la questione relativa alla individuazione dell'arco di tempo apprezzabile tra l'evento lesivo e il decesso, potendo il risarcimento avere luogo anche nell'ipotesi di morte immediata o quasi istantanea e dovendo il giudice considerare in concreto l'entità delle sofferenze intercorse nel periodo di sopravvivenza, sofferenze che possono altresì avere luogo in un arco di tempo limitato a poche ore o giorni. La necessità di norme chiare in materia è evidente se solo si considerano la grave difformità di giudizi e decisioni e l'ingiusta disparità di trattamento che la mancata previsione legislativa comporterebbero. Infatti, come dimostra la prassi delle corti, alcuni giudici di merito, senza l'ausilio di chiare ed espresse indicazioni sui criteri da adottare in sede di liquidazione del danno biologico iure successionis, continuerebbero a liquidare tale danno nella misura pari al 100 per cento di invalidità, mentre altri giudici di merito si limiterebbero a corrispondere somme decisamente ristrette, con la conseguenza di notevoli differenze da corte a corte.

Sui danni riflessi da uccisione (articolo 2059-quater del codice civile) la presente proposta di legge si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale, in base al quale sono risarcibili per la perdita del congiunto il danno morale e, laddove sussista una menomazione fisica o psichica accertata, il danno biologico. La presente proposta di legge diverge tuttavia da precedenti progetti di legge della XIII legislatura sotto più aspetti, tra cui l'identificazione dei legittimati attivi ed i parametri di liquidazione del danno morale da perdita del congiunto. Sotto il primo profilo (articolo 2059-quater, secondo e terzo comma, del codice civile) ai prossimi congiunti viene equiparato chiunque sia stato legato al defunto da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo. Si è dunque scelto nella presente proposta di legge, di non disciplinare, neppure a livello presuntivo, la convivenza more uxorio, essendo la questione inerente tale figura ancora apertissima e richiedendo la stessa un intervento legislativo di più ampio respiro, che sia sistematico e non settoriale. Siffatta scelta di fondo ha portato a spostare così l'oggetto della protezione dal mero legame formale a quello sostanziale dell'intensità e della stabilità del legame affettivo intercorso, oggetto di prova e di apprezzamento da parte del giudice. Viene inoltre previsto il diritto al risarcimento in capo al figlio, già concepito al momento dell'evento lesivo, ma nato successivamente, sembrando siffatta soluzione coerente con l'importanza, anche sotto il profilo risarcitorio, attribuita dal nostro ordinamento alla famiglia, ed essendosi verificati in questo particolare ambito non pochi contrasti giurisprudenziali. Peraltro, tale scelta è ispirata ai recenti sviluppi della giurisprudenza, che ha allargato la protezione risarcitoria al nascituro. In relazione al secondo aspetto, come già osservato, vengono indicati, per garantire sin da subito l'operatività della riforma, i valori minimi per il risarcimento (articolo 2, comma 4). I parametri minimi, individuati sulla base media delle somme indicate nelle varie tabelle attualmente in uso, sono suddivisi, come già le tabelle prese a riferimento, sulla base del tipo del grado di parentela. Si deve tuttavia tenere presente che il giudice potrà superare tali "graduatorie degli affetti", fondate su criteri prettamente presuntivi, giungendo

dunque a superare, ad esempio, la presunzione per cui il danno morale sofferto per la perdita del coniuge è superiore a quello per la perdita del genitore.

Sui danni riflessi da lesione del congiunto (articolo 2059-quater del codice civile) la presente proposta di legge, condividendo i principi affermati dalla Cassazione (sentenza n. 4186 del 1998), riconosce in capo ai legittimati attivi, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2059-quater del codice civile, il diritto al risarcimento anche nell'ipotesi in cui la vittima principale sopravviva all'evento lesivo. La scelta operata nella presente proposta di legge è stata di non porre limiti al risarcimento del danno morale da lesione del congiuto. Non sono individuate somme minime per il risarcimento del danno morale da lesione del congiunto, essendo le variabili incidenti sulla liquidazione di questo danno troppo numerose e diverse da caso a caso: del resto, la via di una standardizzazione del danno in questo campo avrebbe comportato di scegliere se collocare tale risarcimento sotto, sullo stesso livello o al di sopra di quanto risarcito per la perdita del congiunto, scelta che è meglio lasciare alla discrezionalità e al libero apprezzamento dei giudici, più adatti, rispetto ad una rigida norma di legge, a personalizzare caso per caso il danno e a dare giusto rilievo alla protezione della famiglia.