Cass. pen. Sez. II, 08.09.2008, n. 34830



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) M.S. N. IL (OMISSIS);
2) R.F., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 17/10/2007 CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ESPOSITO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Tindari Baglioni, che ha concluso per il rigetto del ricorso del M. e l'inammissibilità al ricorso del R.;
udito il difensore degli imputati che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Roma del 28.2.2007, V.H., D.G., R.F. e M.S. venivano condannati alla pena di undici anni e sei mesi di reclusione e 2,500 Euro, ciascuno, per il reato continuato di cui ai reati di rapina aggravata di danaro e altri valori, in danno di G.G. e M.R. (capo A) di lesioni aggravate in danno di G.G. (capo B) di violenza sessuale di gruppo in danno di M.R. (capo C) e di lesioni aggravate in danno della predetta (capo D) meglio precisato in rubrica e commesso in Roma, l'1.9.2006.
La Corte di Appello di Roma, con decisione del 17/10/2007, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 28/02/2007, appellata da V.H., D.G., R.F. e M. S., riduceva la pena ad otto anni e tre mesi di reclusione e 2,000,00 Euro di multa, ciascuno.
Avverso tale provvedimento ricorrono per Cassazione gli imputati R.F. e M.S.. il primo deduce i seguenti motivi:
Carenza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte d'Appello nel confermare la responsabilità penale del sottoscritto, pur in riforma parziale della sentenza di 1^ grado, non aveva potuto dimostrare con chiarezza la fondatezza delle accuse avanzate. Infatti mancava qualsiasi elemento probatorio certo ed inconfutabile, circa il riconoscimento della sua persona, quale coautore dei delitti contestati.
L'attribuzione della responsabilità dei fatti al sottoscritto, fondata sulla sola base della somiglianza degli abiti indossati ad uno degli autori dei fatti contestati, non era un elemento sufficiente a stabilire con certezza la responsabilità del sottoscritto, in quanto è noto ed evidente che in certi ambienti di persone e soprattutto in ambito di persone di nazionalità rumena è nota una comunanza di abitudini, usanze, ed anche di vestiti, molto similari tra di loro.
Si ritiene, pertanto, che la motivazione della sentenza della Corte d'Appello impugnata non abbia la forza e la capacità di superare in modo logico e convincente le lacune dell'accusa che si erano manifestate sin dal primo grado del processo. Infatti, il ricorrente ritiene con certezza che la sua presunta colpevolezza è basata solo ed esclusivamente su situazioni equivoche e su un'identificazione e riconoscimento che si fonda nell'aver indossato dei vestiti che presumibilmente erano molto simili ad uno degli autori dei fatti accaduti. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
M.S. deduce i seguenti motivi:
1. Violazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), dell'art. 143 c.p.p., comma 1, dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 111 Carta Costituzionale.
Nullità della sentenza di primo grado e di appello per omessa traduzione delle stesse nella lingua conosciuta dall'imputato.
La Suprema Corte, sez. 6^, con sentenza N. 4929 del 07/02/2007, ha affermato l'importante ed innovativo principio secondo il quale è nulla la sentenza se la motivazione non è stata tradotta in lingua conosciuta all'imputato straniero. Ciò. in conformità al principio di ermeneutica affermato nella sentenza delle S.U. n. 39928/06 sulla base di fonti normative fondamentali, quali il dettato dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 nell'ambito del Consiglio d'Europa, del Patto Internazionale relativo a diritti civili e politici, secondo cui "ogni accusato ha diritto a essere informato nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta", nonchè l'art. 111 Cost., comma 3, modificato con L. Cost. n. 2 del 1999, secondo cui "ha legge assicura che una persona accusata di un reato sia assistita da un interprete se non comprende e parla la lingua impiegata nel processo". La stessa Corte Costituzionale, con sentenza 10/93 aveva affermato inoltre che "in linea generale, U diritto all'interprete può essere fatto valere ed essere fruito, stando al tenore letterale dell'art. 143 c.p.p., ogni volta che l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a cui partecipa, sia scritti che orali".
Consegue che, l'imputato straniero che si trovi in Italia, ha diritto di ottenere, sin dal primo diretto contatto con l'autorità che procede (Cass. S.U. n. 5053/03) la traduzione degli atti a lui diretti, se non conosce la lingua italiana. Da ciò consegue che l'art. 143 c.p.p. è da ritenere norma suscettibile di applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovarsi dell'ausilio di un interprete, vedrebbe pregiudicato il suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale. Ciò avviene nella odierna fattispecie, dato che l'imputato, ignorando la lingua italiana, non è stato in grado di comprendere la motivazione delle sentenze di primo grado e del grado di appello, avverso le quali ai sensi dell'art. 571 c.p.p., comma 4, avrebbe potuto depositare i propri motivi di impugnazione, persino in contrasto con quelli del difensore, ovvero potrebbe togliere validità all'impugnazione presentata da quest'ultimo.
Da quanto sopra esposto ne consegue la nullità delle sentenze di primo grado del Tribunale di Roma del 28/02/2007 e della Corte di Appello di Roma del 17/10/2007. 2. Violazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 179 c.p.p. e art. 111 Carta Costituzionale Nullità della sentenza e del giudizio di primo grado Il Collegio giudicante del giudizio di primo grado, celebratesi dinanzi al Tribunale Penale di Roma che aveva seguito le udienze istruttorie e che aveva emesso, in data 28/02/2007, la sentenza di condanna dell'imputato, risultava così composto: Presidente Dr. Aldo Scivicco, Giudice Dott.ssa Anna Maria Pazienza e Giudice Dott. Rocco Quartuccio. Solo successivamente al deposito della sentenza della Corte di Appello, si era venuti a conoscenza che uno dei membri del Collegio del giudizio di primo grado, il Dott. Rocco Quartuccio, non è un magistrato togato o professionale, ma un magistrato onorario.
In proposito, si osserva che l'art. 43 bis, comma 3, ordinamento giudiziario dispone che il lavoro giudiziario è assegnato dal Presidente del Tribunale, il quale affida ai G.O.T., nella materia penale, tutte le funzioni, escluse quelle di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonchè quelle relative alla trattazione di procedimenti riguardanti i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p. (che segna il limite oltre il quale è esclusa la possibilità per i Giudici onorati di giudicare), ed ora a seguito della modifica introdotta con il D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 3 bis, convertito dalla L. 5 giugno 2000, n. 144, nonchè la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.. Orbene, nel caso di specie, i titoli dei reati contestati all'imputato ed in ordine ai quali si procede sono quelli previsti e puniti dagli artt. 110, 112, 628 c.p., comma 1 e 3, n. 1, artt. 576, 582, 585, 609 bis, e 609 octies c.p., per i quali è esclusa la possibilità, stante l'entità della pena edittale prevista, della citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p..
Il reato di cui all'art. 609 bis c.p. è, invero, punito con la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni, il reato di cui all'art. 609 octies c.p. è punita con la pena da sei a dodici anni di reclusione, mentre per il reato di cui all'art. 628 c.p., comma 1 e 3, n. 1, la pena edittale è quella della reclusione da quattro anni e sei mesi ad un massimo di venti anni. Da quanto appena detto deriva che un membro del Collegio giudicante del giudizio di primo grado, Dr. Rocco Quartuccio, non poteva far parte di detto Collegio poichè non aveva le condizioni di capacità necessarie per conoscere e giudicare i reati per i quali si procede.
La sanzione processuale che deriva dall'utilizzazione dei giudici onorari per affari che superano la loro competenza ovvero per reati diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p. - che segna il limite oltre il quale è esclusa la possibilità per i giudici onorari di giudicare, da cui deriva un difetto di capacità del giudice, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), atteso che il giudice onorario non ha i requisiti necessari del giudice professionale e che, quindi, tale giudicante non potrebbe mai svolgere funzioni riservate, ex lege, ai magistrati professionali - è quella della nullità di ordine generale ed assoluta ex art. 179 c.p.p..
A mente dell'art. richiamato, infatti, sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, le nullità previste dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a).
3. Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per travisamento delle prove Il Tribunale di Roma ha emesso una ingiusta sentenza di condanna, poi confermata dalla Corte di Appello di Roma, nei confronti dell'imputato M.S., fondando il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie di una delle persone offese, Sig. G.G., ritenendole acriticamente e frettolosamente attendibile tout court senza avere condotto un serio ed approfondito vaglio oggettivo di dette dichiarazioni. Ciò alla luce particolarmente dei puntuali ed oggettivi rilievi evidenziati dalla difesa dell'imputato che aveva messo in risalto, nel corso del dibattimento, una serie di incongruenze, contraddizioni ed inverosimiglianze delle dichiarazioni delle persone offese:
- Sul contesto luogo-temporale;
- Sul riconoscimento e individuazione dell'imputato M.S.;
In proposito, va affrontata l'ulteriore questione relativa al riconoscimento del M.S. effettuata da parte del G. G. in data 23/09/2006 presso la Stazione C.C. di Tor Sapienza.
La Corte di Appello, purtroppo, ancora una volta, aveva risolto la questione in maniera superficiale e senza aver condotto un attento vaglio critico delle discrepanze, contraddizioni e delle singolarità emerse dalle dichiarazioni del G., pure evidenziate dalla difesa del M.. Innanzitutto, non si può non sottolineare la "eccezionalità e stranezza" della coincidenza dell'incontro avvenuto in data 23/9/2006 tra il G. e il M. all'interno della Stazione dei C.C. e ciò per le ragioni che di seguito verranno esposte:
1) il M., insieme ad altri due individui, era stato fermato dai C.C. di Tor Sapienza in data 23/09/2006 per un semplice controllo amministrativo dei documenti sin dalle ore 8,00 del mattino e condotto subito in caserma (dichiarazioni del Maresciallo L. ud. del 31/01/07 dibattimento primo grado);
2) il M., unitamente ad altre due persone fermate, anzichè essere condotto nelle celle di sicurezza, come ogni altro fermato o arrestato era stato lasciato nella camera d'aspetto della caserma, dotata di una porta-finestra, visibile dall'esterno;
3) il G. si era recato in caserma, una prima volta alle ore 9.00, quando il M. era già presente, nella sala d'attesa, però lo aveva individuato e riconosciuto solo alle successive ore 14,00. allorquando si era ivi recato una seconda volta (a fare cosa per due volte nella stessa giornata non è dato comprendere?).
4) Il M., strano destino, nonostante sia stato fermato sin dalle ore 8,00 per essere foto segnalato, alle successive ore 14,00 non era stato ancora condotto presso il reparto della polizia Scientifica per il compimento di tale atto.
La "stranezza e la singolarità" della coincidenza dell'incontro era stata, del resto, spiegata dallo stesso G., allorquando, all'udienza dibattimentale del 22/1/2007, egli aveva testualmente riferito che il Carabiniere ha detto "Guarda, questi sono stati fermati questa notte che hanno fatto una rapina .... ad una persona .... Guardali bene perchè se è così ...".
A ben vedere, quindi, si era trattato di un riconoscimento tutt'altro che spontaneo e genuino, ma piuttosto di un riconoscimento '"assistito e stimolato" dal Carabiniere il quale aveva preparato psicologicamente il G. verso gli autori di una rapina, come da lui subita, commessa la sera precedente ai danni di un'altra persona.
- Sull'alibi fornito dall'imputato M.;
4) Violazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) dell'art. 116 c.p. e art. 609 bis c.p., - art. 609 octies c.p., sulla violenza sessuale di gruppo.
Il reato di violenza sessuale di gruppo ex. art. 609 octies c.p., doveva essere derubricato nel reato di violenza sessuale individuale, ex art. 609 bis c.p., u.c., sulla base delle seguenti considerazioni.
La M. nel suo atto di denuncia-querela del 01/9/2006, acquisito al fascicolo dibattimentale, ha affermato: "lo stesso cominciava a palparmi con una delle sue mani nelle mie parti intime ... Tengo a precisare che il solo individuo sopra descritto si fendeva responsabile della violenza sessuale da me patita, in quanto gli altri due che si trovavano al suo fianco, ciascuno armato di coltello, si limitavano ad assistere passivamente alla condotta del complice, senza incitarlo e senza bloccarlo. Una volta respinto il malvivente .... desisteva dal suo esposto comportamento ... così permettendomi di risalire sull'autovettura e di chiudere lo sportello, con relativo blocco ...". Se l'azione compiuta dal molestatore era quella descritta dalla M., non si poteva che dedurne che si era trattato di un gesto casuale, estemporaneo e, soprattutto, non concordato con gli altri complici i quali non avevano posto in essere alcun atto volto al rafforzamento, agevolazione o istigazione del proposito criminoso, essendosi limitati ad assistere passivamente a quanto accadeva.
Nel caso di specie, dunque, doveva applicarsi l'art. 116 c.p., atteso che dall'azione appena descritta non emergevano elementi concreti e certi dai quali poter desumere, con tranquillizzante sicurezza, che il reato di violenza sessuale sia stato preventivamente concordato dagli aggressori ovvero ne abbiano accettato il rischio.
5) Violazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) dell'art. 62 bis c.p., per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La pena in concreto applicata all'imputato M. si appalesa eccessiva e sproporzionata rispetto al fatto-reato contestato. La situazione di incertezza generale sull'effettiva partecipazione del M.. unitamente alla circostanza che si tratta di una pena, sulla quale l'imputato non può godere per il futuro di alcun beneficio, dovendo scontarla interamente, avrebbe dovuto indurre la Corte Territoriale ad applicare una pena più mite e più rispondente ai canoni di giustizia e proporzionalità. La Corte Territoriale, inoltre, per meglio adeguare la pena stessa, avrebbe dovuto concedere all'imputato le attenuanti generiche sia in relazione alla giovane età dello stesso, incensurato e senza carichi pendenti, sia in relazione alla sua condizione di straniero irregolare nel territorio dello Stato senza una stabile e ben remunerata attività lavorativa, che è stato costretto a lasciare il proprio paese di origine per sfuggire alla povertà ed alla fame.
Per tutti i motivi suesposti si chiede che la Suprema Corte di Cassazione voglia, in accoglimento dei presenti motivi di gravame, così provvedere:
1) annullare la sentenza impugnata, nonchè quella emessa in data 28/02/2007 nel corso del giudizio di 1^ grado dal Tribunale di Roma Sez. 5^ Penale con rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio di 1^ grado;
2) in subordine, annullare senza rinvio la sentenza impugnata previa rideterminazione della pena mediante derubricazione del reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p.. in quello di violenza sessuale individuale ex art. 609 bis c.p., e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto da R.F. è inammissibile per assoluta genericità dei motivi che non indicano alcuna specifica e concreta censura alla motivazione della sentenza impugnata che ha, del resto, correttamente valutate le risultanze probatorie, ivi compreso il riconoscimento (in sede dibattimentale) di esso R. da parte delle persone offese i quali lo hanno "con certezza" individuato come uno degli aggressori.
Il ricorso proposto da M.S. è infondato e, come tale, va rigettato. Il primo motivo con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 143 c.p.p., comma 1, e, quindi, la nullità delle sentenze di 1^ e 2^ grado per omessa traduzione di tali decisioni nella lingua conosciuta dall'imputato, è infondato. Non ritiene, invero, questa Corte di legittimità di aderire al principio - invocato dalla difesa - enunciato con sentenza del 7/2/2007 n 4929, dalla 6^ sez. la quale - affermando la tesi che "l'art. 143 c.p.p., è da ritenere norma suscettibile di applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovarsi dell'ausilio di un interprete, vedrebbe pregiudicato il suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale" - ha ritenuto che, è nulla la sentenza di 2^ grado nell'ipotesi in cui l'imputato non conosca la lingua italiana e non sia stato, quindi, "in grado di comprendere la motivazione delle sentente di 1^ e 2^ grado, avverso le quali, ai sensi dell'art. 571 c.p.p., comma 4, avrebbero potuto e potrebbero ancora depositare i propri motivi di impugnatone, persino in contrasto con quelli del difensore, ovvero potrebbero togliere validità all'impugnazione presentata da quest'ultimo ", ed ha, conseguentemente, disposto l'annullamento della "sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, previa notificazione agli imputati della sentenza di primo grado tradotta nella loro rispettiva lingua per l'eventuale presentazione nel termine di un ulteriore atto di appello".
Tale principio - che già si pone in contrasto con il costante orientamento di questa Corte regolatrice la quale ha ripetutamente escluso che la sentenza rientri tra gli atti rispetto ai quali l'art. 143 c.p.p. assicura il diritto alla traduzione gratuita (Cass. sez. 6^, 18/09/1997, RV 192519; sez. 3^, 11/03/1997, RV 207207; sez. 1^, 2/6/2004, Meral; id. 20/12/2004, n 48743; id. 31/05/2006 n 19136), è stato definitivamente superato da Cass. sez. 2^, 5/2/2008 n. 5572, Mazyr che ha, ancora una volta, ribadita l'insussistenza di un obbligo di traduzione della sentenza nella lingua dell'imputato, precisandosi che "l'insussistenza del relativo obbligo deriva dalla natura scritta dell'atto che, come tale, si sottrae alla garanzia di cui alla citata norma, la quale contempla solo gli atti orali cui l'imputato partecipa seguendone contestualmente il compimento;
peraltro, tale esclusione non va a menomare il diritto di difesa e il diritto di impugnare la decisione in quanto, fuori di ogni contestualità, l'imputato ha tutto il tempo per chiedere ed ottenere a proprie spese la traduzione della pronuncia notificatagli".
In sostanza, l'interesse dell'imputato a difendersi attivando i mezzi di gravame può essere adeguatamente assicurato attraverso la traduzione a proprie spese del dispositivo e della motivazione.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità della sentenza di 1^ grado per essere uno dei componenti il collegio - che aveva giudicato di un reato diverso da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p. - magistrato onorario.
Invero, "in tema di capacità del giudice, la trattazione del dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43 bis, comma 3, lett. b), ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550 cod. proc. pen., comma 1, non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari" (Cass., 4^, n. 20187 del 19/02/2004, Rv. 228363; id. n 9233 del 14/12/05, RIV 233911).
Non rientrano, infatti, nell'area applicativa dell'art. 33 c.p.p., comma 1, le disposizioni previste dall'art. 43 bis ord. giud. relative alle limitazioni di operatività dei Giudici onorari istituiti presso il Tribunale ordinario. Un attento esame del testo del citato art. 43 bis ord. giud. evidenzia, invero, che l'intenzione del legislatore è stata quella di dettare precisi criteri direttivi nella distribuzione del lavoro giudiziario tra giudici ordinari e giudici onorari, senza, peraltro, prevedere sanzioni di nullità in ordine all'eventuale inottemperanza dei criteri in questione. Ne discende l'insussistenza della dedotta nullità che non può ricondursi, in ogni caso, alla previsione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), non riguardando le condizioni di capacità del giudice, ma la destinazione dei Giudici agli uffici giudiziari, la formazione dei collegi e l'assegnazione dei processi, problematiche tutte che, per espressa disposizione dell'art. 33 c.p.p., comma 2, non attengono alle menzionate condizioni, di capacità del giudice previste dall'art. 33 c.p.p., comma 1 (e sanzionate da nullità assoluta).
Il terzo motivo di ricorso (manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per travisamento delle prove) è inammissibile sia per manifesta infondatezza sia perchè si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione di risultanze probatorie - nella specie, sia l'alibi che il riconoscimento dell'imputato, quest'ultimo avvenuto nella caserma dei C.C. da parte di una delle due persone offese (il G.) - correttamente valutate dal giudice di merito che, in particolare, a) ha disatteso l'alibi con ampie e logiche argomentazioni ancorate a precise emergenze processuali e alle stesse contrastanti dichiarazioni rese sul punto dall'imputato; b) ha dato atto della regolarità del riconoscimento e degli esiti scaturiti dall'espletamento di esso, esaminando e disattendendo, una per una, le doglianze difensive e dando atto che il riconoscimento era avvenuto "con certezza".
Infondato è anche il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce la violazione degli artt. 116 c.p. - 609 bis - 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo).
E', infatti, principio costante affermato da questa Corte di legittimità che il delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609 octies c.p., costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione del delitto in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità per ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, nè che realizzi l'intera fattispecie in concorso contestuale dell'altro o degli altri correi potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti. (Cass. sez. 3^ 13 novembre 2003 RIV 227495).
Ed, invero, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609 octies c.p., è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del reato; non è, tuttavia, richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, nè è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengano compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo (Cass. sez. 3^, 5 aprile 2000, n. 6464).
Iva Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tale principio là dove ha messo in evidenza la circostanza che due degli aggressori si erano posti a lato della vittima, ciascuno armato di coltello.
Conseguentemente, ha, in maniera del tutto corretta, ritenuto l'apporto causale di tutti gli imputati alla commissione degli atti sessuali, apporto consistito nell'intimidire la donna rendendole più difficoltosa anche la stessa intenzione di reagire.
Anche il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle attenuanti generiche, è infondato.
In proposito, la Corte di merito ha correttamente motivato richiamando "tutti gli elementi di cui all'art. 133", la gravità dei fatti desumibile dalle modalità della condotta (rapina con coltello e contestuale aggressione sessuale, sempre con la minaccia dei coltelli, alla M. e lesioni procurate ad entrambe le parti offese), e il conseguente, considerevole grado di intensità del dolo e, soprattutto, di pericolosità sociale. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che non sussistesse alcuna circostanza tale da giustificare la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. Gli imputati vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali ed il R. anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, rigetta il ricorso del M.; dichiara inammissibile il ricorso del R. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed il solo R. al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 7 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008